Ricorso per ricongiunzione al coniuge

Ricorso per ricongiunzione al coniuge

E’ certamente importante una recente sentenza del TAR della Puglia in tema di trasferimenti nelle Forze Armate per il ricongiungimento familiare.
I giudici del tribunale amministrativo hanno chiesto il riesame per l’istanza di trasferimento presentata da un militare per il ricongiungimento alla propria famiglia – in base a quanto stabilito dall’articolo 42 bis del decreto legislativo 151/2001 – rifiutata però dall’amministrazione di appartenenza.
Una pronuncia molto importante perché rappresenta un nuovo capitolo del dibattito tra amministrazione e appartenenti alle Forze Armate riguardo al tema del trasferimento temporaneo per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità.
Nel dettaglio, l’amministrazione si è rifiutata di concedere il trasferimento temporaneo ad un appartenente alle Forze Armate, ritenendo migliorati i problemi familiari indicati dal militare e anteponendo le esigenze di organico della sede di provenienza e di auspicata destinazione.
Prima di andare avanti e vedere come ha deciso il tribunale amministrativo è bene soffermarci un attimo sull’articolo 42 bis del d.lgs 151/2001, così da capire quali sono le tutele riconosciute ai militari in merito al ricongiungimento familiare.
Trasferimento temporaneo: cosa dice l’articolo 42 bis d.lgs 151/2001
Questo articolo si applica per la mobilità di tutti i dipendenti pubblici: qui si legge che quando il dipendente di amministrazioni pubbliche ha figli minori fino a tre anni può richiedere il trasferimento temporaneo – e anche frazionato – per un periodo che complessivamente non deve superare i tre anni.
Per ovvi motivi la richiesta di trasferimento deve riguardare una sede di servizio che si trova nella stessa provincia, o regione, in cui l’altro genitore esercita l’attività lavorativa.
Ci sono però delle tutele riconosciute all’amministrazione: l’accoglimento della richiesta di trasferimento, infatti, deve essere “subordinato alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo l’assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”.
Il dissenso in ogni caso deve essere motivato e comunicato al dipendente entro 30 giorni dalla sua richiesta.
Ci sono quindi delle circostanze in cui il trasferimento può non essere accordato: questo ad esempio quando il militare che ne fa richiesta è privo di specializzazioni e quindi non può essere trasferito presso un’altra sede dove ci sono delle prevalenti esigenze di servizio o di carenze di organico.
Trasferimento temporaneo: il caso di specie

Nel caso di specie il militare ha fatto richiesta del trasferimento temporaneo chiedendo lo spostamento in una caserma situata in una città più vicina alla sua famiglia.
L’Amministrazione però ha risposto in maniera negativa all’istanza, visto che i problemi familiari indicati – ossia i seri problemi di salute sia dei figli che della madre – erano decisamente migliorati e che al momento non era possibile, per esigenze di organico sia della sede di impiego che in quella per la quale si chiedeva il trasferimento, accogliere la sua richiesta.
La decisione del TAR della Puglia
Secondo i giudici del TAR della Puglia, per i quali questo non è stato uno dei primi casi di respingimento di una richiesta di trasferimento temporaneo, il rifiuto non si fonda su basi solide.
Nel dettaglio, con l’ordinanza 94/2019 pubblicata lo scorso 7 marzo, il TAR della Puglia ha accolto l’istanza cautelare presentata dal militare, obbligando l’Amministrazione militare ad un riesame dell’istanza. Questo dovrà avvenire sulla base delle ragioni poste come fondamento della richiesta di trasferimento e non solamente delle funzioni effettive del militare che – come anticipato – nel caso di specie privo di alcuna specializzazione.
D’altronde non è la prima volta che ad un militare privo di impiego viene accolta la richiesta di trasferimento. Un caso analogo era già stato valutato dallo stesso tribunale, ed è proprio per questo motivo che il collegio giudicante ha chiesto il riesame dell’istanza. Come si legge nella sentenza, infatti, la “presenza di un identico caso risolto favorevolmente in sede cautelare può essere utilizzato per decidere in maniera analoga una domanda simile”.
I giudici – e qui sta il punto centrale di questo articolo – hanno quindi fatto chiarezza su come utilizzare – in sede cautelare – un caso deciso nella stessa maniera dal TAR; tutti i militari devono godere dello stesso trattamento, ecco perché, specialmente nell’ambito del trasferimento per ricongiungimento familiare, le sentenze precedenti assumono una rilevante importanza.

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2021-02-11T15:20:58+01:00
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