Ricorso inclusione sei scatti nel TFS

Ricorso inclusione sei scatti nel TFS

Lo studio legale Sposito sta proponendo un ricorso collettivo avverso i provvedimenti dell’ Inps che non include i sei scatti stipendiali di cui all’art.6-bis del D.L. n.387 del 1987 nel calcolo del Trattamento di Fine Servizio per chi accede alla pensione con i requisiti di anzianità.
In base all’art. 4, del Dlgs 165/1997, al personale delle Forze Armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare o civile (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita. Tali aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato, retributivo, misto e contributivo puro e si aggiungono a qualsiasi altro beneficio spettante.
Un’importante sentenza del Consiglio di Stato con la sentenza n.1231 del 2019 ha chiarito che si tratta di un errore e pertanto nei prospetti di liquidazione della TFS del personale della Polizia di Stato, Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e delle FF.AA i 6 scatti vanno calcolati.
Non vi è dubbio che , in base all’attuale sistema normativo, i sei scatti stipendiali devono essere computati nella determinazione della misura del TFS quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per le seguenti cause: per il raggiungimento del limite di età; per permanente inabilità al servizio; per decesso; a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età congiuntamente ai 35 anni di servizio utile.
Sebbene l’errore risulti riscontrato in molti dei casi sopracitati, il caso in cui viene, con certezza, accertata la mancata inclusione dei sei scatti per il calcolo del TFS riguarda il personale andato in pensione a domanda con i 55 anni di età e il 35 anni utili di servizio.
Orbene, il Consiglio di Stato ha chiarito che vanno riconosciuti anche in caso di accesso alla pensione a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età congiuntamente ai 35 anni di servizio utile.
Si tratta di importi che possono variare, in funzione dell’ultima retribuzione percepita, da 8 mila a 12 mila euro circa.

POSSONO ADERIRE AL RICORSO
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REQUISITO SOGGETTIVO: il personale ex Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Forze Armate
REQUISITO OGGETTIVO: i sei scatti stipendiali devono essere computati nella determinazione della misura del TFS quando la cessazione dal servizio sia avvenuta: per il raggiungimento del limite di età; per permanente inabilità al servizio; per decesso; a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile.

Per info contattare lo studio Sposito al seguente numero di cellulare : 3331039790

2021-02-11T15:21:30+01:00
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