Ricorso per il riconoscimento causa di servizio- malattia professionale –

Ricorso per il riconoscimento causa di servizio- malattia professionale –

Ricorso per il riconoscimento causa di servizio- malattia professionale –

Come noto, i dipendenti pubblici che subiscono lesioni o malattia per servizio possono avere equo indennizzo o pensione privilegiata.
Quello che, comunemente, è noto come «infortunio sul lavoro», nella Pubblica amministrazione si chiama «causa di servizio». Si tratta di un istituto che tutela i dipendenti statali per infermità, lesioni o patologie provocate dal servizio che svolgono. Che siano state, cioè, causate in modo diretto o preponderante dal lavoro che fanno presso un ufficio pubblico.
La prima risposta, dunque, alla domanda «chi può fare causa di servizio» è «i dipendenti statali», compresi i militari.
Quando fare causa di servizio
E’ possibile fare causa di servizio quando ci sono queste tre condizioni:
-un rapporto di lavoro nel pubblico impiego;
-l’accertamento di una malattia , infermità o lesione collegata alla svolgimento del rapporto di lavoro;
-un nesso di con-casualità tra la patologia e il tipo di attività lavorativa.

Come fare una causa di servizio

Se la Pubblica amministrazione non procede d’ufficio per l’accertamento di dipendenza da causa di servizio, può chiederlo il diretto interessato, quanto meno per ottenere l’invalidità di servizio che gli dia diritto ad un equo indennizzo o, nel suo caso, alla pensione anticipata.

Il dipendente pubblico che, per motivi di servizio, abbia contratto una malattia oppure ha subìto una lesione deve accertare la dipendenza da causa di servizio presentando domanda presso l’ufficio o il comando (se si tratta di un militare) presso il quale lavora o presta servizio. Deve farlo entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’infortunio o l’evento dannoso o, comunque, da quando il dipendente pubblico ha saputo di essere malato e delle conseguenze invalidanti della sua patologia.

E’ possibile presentare domanda anche quando il rapporto di lavoro non esiste più: fino a 5 anni dopo la cessazione, fino a 10 anni se il dipendente è affetto da morbo di Parkinson.

Nella domanda bisogna indicare:

il tipo di infermità o lesione;

i fatti che l’hanno determinata durante lo svolgimento del servizio;

le conseguenze della malattia o della lesione sull’integrità psicofisica e sull’idoneità al servizio.

E’ necessario, oltre che opportuno, allegare alla domanda anche qualsiasi documento che possa dimostrare il nesso tra il servizio svolto e la malattia o la lesione subita.

Come avviene l’accertamento della causa di servizio

L’accertamento della dipendenza da causa di servizio è regolamentato dalla legge . Se la dipendenza viene riconosciuta, si costituisce l’accertamento definitivo anche se dovesse essere richiesto successivamente un equo indennizzo o una pensione privilegiata. In altre parole: il primo parere è quello che conta. Un parere espresso dalle commissioni mediche competenti su diagnosi, natura della malattia o della lesione, ascrizione tabellare e idoneità al servizio. Che poi verrà confermato – se sarà il caso – dal Comitato tecnico di verifica sulle cause di servizio e, infine, ratificato – sempre se sarà il caso – con un decreto dell’Amministrazione pubblica a cui appartiene il dipendente. Questo decreto sarà notificato al diretto interessato ai fini di un’eventuale impugnazione, nel caso fosse stato espresso un parere negativo.

Come impugnare una causa di servizio

Se il risultato della procedura sopra citata fosse stato negativo, il dipendente pubblico può impugnare il decreto dell’Amministrazione di competenza in sede giurisdizionale, specificando se si tratta di un dipendente attivo, se in pensione, se militare, ecc.

Assenze per causa di servizio

La dipendenza da causa di servizio dà diritto ad assenze per infortunio o malattia, stabilite dai relativi contratti di categoria. Nello specifico:

i dipendenti pubblici dei ministeri hanno diritto a mantenere il posto di lavoro fino a completa guarigione clinica (cioè sempre);

i dipendenti pubblici della scuola hanno diritto a mantenere il posto di lavoro e a percepire l’intera retribuzione per un massimo di 36 mesi;

i dipendenti degli enti locali, della sanità e degli enti pubblici non economici (cioè i parastatali) hanno diritto alla conservazione del posto fino a guarigione avvenuta purché avvenga un periodo non superiore a 36 mesi, mantenendo l’intera retribuzione.

A che cosa dà diritto la causa di servizio

Al dipendente pubblico che, per causa di servizio, viene riconosciuta l’invalidità, spetta un incremento dello stipendio pari al 2,5% oppure all’1,25% se l’invalidità rientra nelle prime sei o nelle ultime due categorie stabilite dalla legge [2].

Gli invalidi per servizio che rientrano nelle prime quattro categorie della legge sopra riportata, possono presentare domanda per ottenere, per ogni anno di servizio, due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di 5 anni.

C’è anche un equo indennizzo. Si tratta di una prestazione una tantum corrisposta dagli enti datori di lavoro, dietro domanda, contestualmente a quella di causa di servizio o entro sei mesi dalla notifica del riconoscimento della causa di servizio, ai dipendenti che, a seguito di lesioni o infermità, hanno subito una menomazione permanente della loro integrità psicofisica. Purché si sia in possesso di questi requisiti:

il nesso con-casuale tra infermità e fatti di servizio;

l’invalidità permanente;

una menomazione che rientri in una delle categorie delle tabelle allegate alla legge sopra citata.

Ultima agevolazione per la causa di servizio: la pensione privilegiata. Ne ha diritto il dipendente pubblico che, a causa della malattia o della lesione subita per fatti di servizio, diventa inabile assoluto o permanente.

Per poter usufruire della pensione privilegiata basta un solo giorno di servizio.

Se la menomazione per la quale si percepisce l’equo indennizzo si aggrava, è possibile chiedere una revisione del provvedimento. Una sola, però, entro 5 anni dal primo provvedimento. Se il dipendente ne avesse diritto, l’equo indennizzo viene liquidato di nuovo in base all’aggravamento della sua situazione.

Causa di servizio: c’è divieto di cumulo

Il dipendente pubblico a cui viene riconosciuta una causa di servizio per una lesione o malattia e ha diritto a percepire sia la rendita Inail sia l’equo indennizzo, deve scegliere tra una prestazione o l’altra. Insomma, tutte e due insieme per lo stesso evento no.

Dall’equo indennizzo viene detratto quello che il dipendente ha eventualmente percepito da altre assicurazioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico. L’importo viene, inoltre, decurtato del 50% se, per la stessa causa di servizio, il dipendente è messo a riposo con diritto alla pensione privilegiata. In questo caso, il recupero avviene mediante trattenute mensili sulla pensione pari a 1/10 dell’ammontare dell’assegno.

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Per info contattare lo studio Sposito al seguente numero di cellulare : 3331039790

2021-02-11T15:16:54+01:00
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