Ricorso previdenza complementare e risarcimento del danno futuro – Presupposti giuridici

Ricorso previdenza complementare e risarcimento del danno futuro – Presupposti giuridici

La   riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha sancito un cambiamento dei trattamenti previdenziali con il passaggio dal periodo di calcolo retributivo a quello contributivo.

Il Personale delle Forze Armate, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco arruolato dal 1 gennaio 1996, nonché quello che alla data del 31 dicembre 1995 non poteva vantare un’anzianità retributiva pari o superiore a 18 anni, ha subito sensibili conseguenze previdenziali dalla suddetta riforma.

L’articolo 26 comma 20 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 prevede, per il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, e delle Forze Armate – esclusi i dirigenti Civili e Militari, il Personale e gli ausiliari di leva – l’istituzione di forme pensionistiche complementari mediante le procedure di negoziazione e di concertazione previsti dal D.Lgs 12 maggio 1995 n. 195.

Tali procedure prevedevano una concertazione tra le Amministrazioni e le Organizzazioni Sindacali (Forze di Polizia ordinamento civile) e le rappresentanze militari del COCER, mentre l’iniziativa del procedimento per la concertazione spettava al Ministero per la Pubblica Amministrazione, da concludersi con l’emanazione di appositi Decreti del Presidente della Repubblica.

In particolare, per il personale del pubblico impiego cosiddetto contrattualizzato, di cui all’articolo 3 comma 1 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 nel cui ambito rientrano anche il Personale militare e le Forze di Polizia di Stato, le forme pensionistiche complementari potevano/possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi dalle loro associazioni.

Con gli interventi della Legge delega 243/2004 e del Decreto Lgs. 252/2005 di riordino del sistema di previdenza complementare, anche per il settore del pubblico impiego, stabilendo per i lavoratori dipendenti pubblici di continuare ad applicare la normativa prevista nel Decreto Lgs. 124/1993.

Il Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, ha previsto per il personale dipendente pubblico in regime di TFS (ma non per il comparto Sicurezza e Difesa) che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e con riferimento alte anzianità successive a questa data, la prestazione sia calcolata con il metodo di computo del TFR .

In sintesi per poter avviare la previdenza complementare per il comparto Sicurezza e Difesa negli anni a seguire il 1995 anno di ingresso della riforma Dini di cui alla Legge 335/95 sono stati avviati diversi tavoli di trattativa che non hanno prodotto risultati.

Attualmente il Personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate:

non può optare per la trasformazione del TFS in TFR all’atto dell’adesione ad una forma pensionistica complementare, perché questa facoltà non è stata introdotta dalle procedure concertative e negoziali di cui al D.Lgs n. 195 del 1995 ed alle quali la legge ha demandato il compito di istituire le forme pensionistiche complementari su base collettiva e di disciplinare l’estensione del TFR. L’entità del danno richiesto (determinato al momento della presentazione del ricorso) potrà essere compresa, da stime e parametri effettuati, ad oggi tra Euro 5.000,00 /20.000,00.
Ovviamente, sarà il Tar competente a decidere, in ultima istanza, l’importo spettante. I destinatari del risarcimento danni per la mancata attivazione della Pensione Complementare comprendono tutto il personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico:

Forze Armate; Forze di Polizia a ordinamento civile e militare (Polizia di Stato, Polizia
Penitenziaria, Guardia di Finanza), Carabinieri, Vigili del Fuoco.
Al suddetto ricorso possono aderire gli appartenenti alla Forze di Polizia sia ad ordinamento civile
che militare sia che siano ancora in servizio o che siano stati posti in quiescenza/ congedo, che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
• Non possono contare su un’anzianità di servizio al 31.12.95, superiore ai 18 anni (ivi
compresi i contributi figurativi da riscatto e/o ricongiunzione) e che quindi si trovino nel
sistema cd. “misto”
• Avranno la pensione calcolata col sistema c.d. “contributivo puro” poiché’ assunti dal
01.01.1996.

Per info : 3331039790

2021-09-25T12:16:33+02:00
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