Ricorso ferie non godute e non pagate
Il ricorso è destinato ai Docenti Precari ed al personale A.T.A., finalizzato al pagamento delle ferie maturate e non godute.
La Suprema Corte di Cassazione, recependo l’orientamento formatosi presso la Corte di Giustizia Europea, ha precisato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 14268 del 2022)
Pertanto è illegittimo collocare d’ufficio il docente in ferie senza una preventiva comunicazione da parte del dirigente scolastico.
Dunque, se il dirigente scolastico non ha correttamente invitato il docente a fruire dei giorni di congedo ordinario durante i periodi di sospensione delle lezioni e se, al contempo, il docente non ne ha fatto espressa richiesta di fruizione, quest’ultimo avrà diritto ad ottenere un’indennità finanziaria.
A conferma delle argomentazioni surriferite, vi sono le recentissime pronunce dei Tribunali ordinari in funzione di Giudice del Lavoro che riconoscono tale diritto in favore di docenti che negli ultimi 10 anni abbiano svolto supplenze al 30 Giugno.
L’art. 1, comma 54 della Legge n. 228 del 2012 sancisce quanto segue:
Il personale scolastico, di tutti i gradi di istruzione, fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni. Questi sono definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Esse sono subordinate alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi”.
Pertanto il docente può chiedere di fruire delle ferie maturate durante i periodi dell’anno in cui i calendari scolastici regionali prevedono una sospensione delle attività di lezione. Ovverosia per le festività Natalizie, Pasquali e per il periodo successivo al termine delle lezioni, solitamente coincidente con il 8/10 Giugno.
Ciò non vuol dire che durante tali periodi il docente è automaticamente in ferie. E’ necessario che ne faccia espressa richiesta alla scuola di titolarità, o quantomeno che il dirigente scolastico, attraverso una comunicazione chiara e precisa, lo renda edotto della possibilità di fruire delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni.
QUANTI GIORNI DI FERIE SPETTANO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO?
Ai sensi dell’art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009 le ferie per il personale assunto a tempo determinato sono calcolate in misura proporzionale al servizio prestato. Con la precisazione che i docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a 30 giorni l’anno, mentre quelli con più di tre anni di servizio hanno diritto a 32 giorni l’anno.
Dunque, per calcolare il numero di ferie spettanti al docente con contratto di lavoro a tempo determinato, basterà effettuare la seguente proporzione:
360 : 30/32 (Giorni di ferie maturati) = N(numero di giorni effettivi lavorati) : X(giorni di ferie risultanti)
Possono essere effettuati ricorsi individuali e collettivi presso il Tribunale del Lavoro competente.
Elenco documenti necessari ai fini del ricorso:
-Contratto di lavoro a tempo determinato
-Busta paga mese di Maggio e Giugno
-Carta d’Identità e Codice Fiscale.
-Procura Speciale
-Scheda di adesione
Per info contattare lo studio Sposito al seguente numero di cellulare : 3331039790