MANCATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO MILITARE (O SERVIZIO CIVILE ASSIMILATO) NELLE GRADUATORIE DEL PERSONALE SCOLASTICO : AL VIA IL RICORSO AL TRIBUNALE DEL LAVORO

MANCATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO MILITARE (O SERVIZIO CIVILE ASSIMILATO) NELLE GRADUATORIE DEL PERSONALE SCOLASTICO : AL VIA IL RICORSO AL TRIBUNALE DEL LAVORO

Il ricorso servizio militare Ata e docenti consente di ottenere l’attribuzione di un punteggio maggiore per accedere alle graduatorie e favorire l’inserimento nel mondo della scuola.

Il ricorso militare è uno strumento che consente, a chi possiede una certificazione di servizio militare, di ottenere il riconoscimento di:

  • un punteggio fino a 12 punti, ai fini delle graduatorie del personale docenti
  • un punteggio fino a 6 punti, ai fini delle graduatorie del personale ATA.

Di recente, per le graduatorie ATA terza fascia, il Consiglio di Stato ha riconfermato questo orientamento con una sentenza del 9 gennaio 2023.

Per partecipare al ricorso servizio militare ata e docenti devi possedere una certificazione che attesti lo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio o del servizio ad esso equiparato.

Puoi fare ricorso anche se hai prestato servizio militare volontario, inclusi:

  • VFA – VFP1
  • Servizio Volontario Europeo (SVE)
  • Servizio Civile, Servizio Civile Universale.

I soggetti che possono presentare ricorso punteggio servizio militare sono inoltre:

  • i docenti e Ata precari, che hanno svolto il servizio militare obbligatorio o servizi ad esso equiparati
  • gli insegnanti e Ata precari, che hanno svolto il servizio militare obbligatorio o servizi ad esso equiparati successivamente al diploma o alla laurea (dopo il conseguimento del titolo di accesso alla graduatoria).

Ed invero la Corte di Cassazione ha emesso l’Ordinanza 35380 del 18.11.2021 con la quale ha precisato che“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs.. 297/1994) sia dell’accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall’art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.)”.

In una precedente pronuncia anche il Consiglio di Stato aveva stabilito, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la piena “valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio”.

 

Per aderire al ricorso occorre essere in possesso e consegnare la seguente documentazione :

1) Attestazione sul servizio militare prestato non in costanza di nomina;

2) Copia della domanda di inserimento/aggiornamento graduatorie ;

3) Graduatoria dove risulti il punteggio che è stato attribuito all’aspirante;

4) Documento d’identità;

5) Dichiarazione di esenzione dal contributo unificato (nel caso in cui il reddito familiare per l’anno 2021 non abbia superato l’importo di € 35.240,04), altrimenti sarà dovuto il contributo unificato pari ad € 259,00

6) Eventuale ultimo contratto di lavoro .

2024-01-29T11:26:23+01:00
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