Ricorso collettivo Laureati Itp Afam con 24 CFU al Tribunale del lavoro- II fascia

Ricorso collettivo Laureati Itp Afam con 24 CFU al Tribunale del lavoro- II fascia

Ricorso collettivo Laureati Itp Afam con 24 CFU al Tribunale del lavoro- II fascia
La recente Giurisprudenza, Sentenza del Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro, in data 22.03.2019, ha sancito che costituisce titolo abilitante all’insegnamento la Laurea unitamente ai 24 CFU, , inserendo il ricorrente in seconda fascia d’istituto.
Si informano pertanto tutti i Docenti che hanno conseguito la Laurea Magistrale ed i 24 CFU e gli Insegnanti I.T.P. in possesso dei 24 CFU, della possibilità di adire il Tribunale del Lavoro competente, tramite ricorso individuale per chiedere la disapplicazione del Decreto Ministeriale N. 374/2017, aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto del personale Docenti, per il triennio 2017/2020, al fine di ottenere l’inserimento in seconda fascia nelle stesse.
Il ricorso è rivolto ai possessori dei seguenti titoli unitamente dei 24 CFU:
– Laurea Magistrale
– Diploma di Maturità Tecnica e di Maturità Professionale (I.T.P.).
– Diploma A066 sono: Diploma di Ragioniere – Ragioniere e perito Commerciale – Ragioniere Programmatore – Segretario d’amministrazione – Tecnico della gestione aziendale – Tecnico dei servizi turistici – Analista – Operatore Commerciale – Operatore Turistico – Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubbl. il 22/03/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu:
Nelle motivazioni il Tribunale afferma quanto segue : “La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel
caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatoredelegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).
In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate aidocenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.
Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.
Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.
Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie.
Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi….(omissis)….
• dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 ..”.

Elenco documenti necessari ai fini del ricorso:
1. ADESIONE-laureati- ITP- Afam- II-fascia
2. Procura-in-calce (1)
3. Copia documento identità e codice fiscale.4.Copia della Laurea/Diploma ovvero autocertificazione del titolo.
4. Copia della Certificazione dei 24 CFU.
5. Ultimo Contratto di Lavoro.

Per info contattare lo studio Sposito al seguente numero di cellulare : 3331039790

2021-02-11T14:48:25+01:00
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