trasferimento d’autorità – Forze armate

trasferimento d’autorità – Forze armate

Trasferimenti d’autorità.

 

I provvedimenti di trasferimento d’autorità degli appartenenti ai corpi militari vertono nella tipologia degli ordini e sono adottati dall’Amministrazione militare in relazione ad esigenze strettamente organizzative. Siffatte esigenze sono connotate da ampia discrezionalità a fronte delle quali la posizione del singolo militare, quanto alle sue esigenze personali e professionali è senz’altro recessiva , sì che la censurabilità delle scelte operate dall’Amministrazione militare può avvenire solo nei limiti alquanto ristretti della oggettiva irrazionalità delle stesse. Tali limiti si riverberano sul piano della motivazione dell’ordine, non rinvenendosi a carico un onere motivazionale specifico, risultando sufficiente l’esternazione, nel provvedimento, dell’esigenze di servizio.

Sez. IV, Sentenza n. 3711 del 10/06/2010

Il trattamento di missione previsto dall’art. 1 L. n. 100/1987 per il personale militare trasferito d’autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, presuppone che il servizio istituzionalmente consenta in via ordinaria una permanenza nella medesima sede anche per più di quattro anni; pertanto, la suddetta indennità non può essere riconosciuta nel caso di assegnazione ad una sede di servizio a conclusione del procedimento di addestramento, atteso che quest’ultimo non può mai superare il quadriennio.

Sez. IV, Sentenza n. 3711 del 10/06/2010

Ai sensi dell’art. 1 L. n. 100/1987 al personale militare trasferito d’autorità spettano l’indennità di missione e gli importi accessori (indennità di prima sistemazione e rimborsi spese) già previsti in favore dei magistrati ordinari trasferiti ad altro ufficio. Tali benefici non spettano nell’ipotesi di assegnazione della prima sede al personale militare, o equiparato, non potendo detta assegnazione essere equiparata al trasferimento d’autorità, neppure nelle ipotesi di assegnazione successiva ad una fase di addestramento.

Negli stessi termini: Cons. Stato, Sez. IV, n. 3713 del 2010.

Sez. IV, Sentenza n. 2621 del 06/05/2010

Durante la fase addestrativa il militare non è titolare di una sede di servizio in senso proprio, con la conseguenza che la destinazione alla sede di impiego al termine del ciclo addestrativo non costituisce trasferimento di autorità.

Negli stessi termini: Cons. Stato, Sez. IV, n. 2622 del 2010.

Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 5054 del 02/12/2016

Il compito di questo Giudice Amministrativo, in tema di trasferimento d’autorità dei militari, è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione d’incompatibilità riscontrata dalla P.A. e che costituisce il presupposto del trasferimento, nonché alla proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla (proporzionalità che va commisurata non alla mera distanza in sé, ma ai bisogni di buon andamento della P.A. stessa, che si sostanziano tanto nelle esigenze organizzative, quanto in tutti quei motivi d’opportunità che vanno considerati affinché non siano compromessi l’immagine della P.A. e l’ordinato svolgimento dei compiti d’istituto).

Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 4023 del 28/09/2016

I provvedimenti di trasferimento d’autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni d’incompatibilità ambientale, sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto.

Negli stessi termini: Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 1909 del 12/05/2016; Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 1276 del 01/04/2016

Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 1909 del 12/05/2016

I provvedimenti di trasferimento d’autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale, sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all’art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241.

Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 1909 del 12/05/2016

Il trasferimento d’autorità dei militari non si connota per il carattere sanzionatorio, ma è preordinato ad ovviare alla situazione di incompatibilità ambientale venutasi a determinare. Il compito del giudice è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare ad avviso dell’Amministrazione (e costituente presupposto del provvedimento), e della proporzionalità del rimedio adottato dall’Amministrazione per rimuoverla.

Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 1909 del 12/05/2016

La valutazione della situazione soggettiva che, anche in difetto di comportamenti colpevoli del militare, costituisce la causa funzionale del trasferimento d’autorità, deve fondarsi su una compiuta e complessiva considerazione dell’episodio di vita, della sua gravità, della sua idoneità concreta, anche in relazione ai compiti disimpegnati dal militare, a ledere il prestigio del reparto o comando di appartenenza, o quantomeno a menomarlo in modo significativo.

Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 1276 del 01/04/2016

La valutazione della situazione soggettiva che, anche in difetto di comportamenti colpevoli del militare, costituisce la causa funzionale del trasferimento d’autorità, deve fondarsi su una compiuta e complessiva considerazione dell’episodio di vita, della sua gravità, della sua idoneità concreta, anche in relazione ai compiti disimpegnati dal militare, a ledere il prestigio del reparto o comando di appartenenza, o quantomeno a menomarlo in modo significativo.

Negli stessi termini: Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 103 del 15/01/2016

Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 103 del 15/01/2016

Deve negarsi l’applicabilità delle formalità partecipative ai trasferimenti dei militari disposti per ragioni d’incompatibilità ambientale, in quanto ricondotti alla species dei trasferimenti di autorità, e quindi degli ordini.

Cons. Stato Sez. III, Sentenza n. 4242 del 10/09/2015

L’art. 55, co. 4, del d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato, consente di prescindere dalle ordinarie procedure di mobilità a domanda e di disporre il trasferimento del dipendente anche in soprannumero quando, tra l’altro, ricorrano gravissime ed eccezionali situazioni personali. La norma attribuisce all’Amministrazione un potere eccezionale e derogatorio, come tale caratterizzato da ampia discrezionalità, il cui esercizio, com’è noto, può essere sindacato nei limiti della sussistenza di gravi ed evidenti vizi di razionalità ed illogicità o di travisamento dei fatti, nonché a fronte del quale sono ovviamente configurabili unicamente situazioni soggettive di interesse legittimo del dipendente.

Cons. Stato Sez. III, Sentenza n. 4234 del 10/09/2015

In materia di trasferimenti per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale (ai sensi dell’art. 55, co. 4, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”) competono all’Amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del Giudice Amministrativo unicamente ab externo, in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine del merito dell’effettuata valutazione.

Sez. IV, Sentenza n. 1755 del 11/04/2014

I provvedimenti di trasferimento d’autorità del personale militare sono qualificabili come ordini e l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, per cui l’Amministrazione militare non è tenuta a fornire una particolare motivazione, essendo prevalente rispetto alle esigenze del militare la tutela dell’interesse pubblico allo svolgimento del servizio (d.lgs. n. 66/2010).

Sez. IV, Sentenza n. 4586 del 17/09/2013

I trasferimenti d’autorità di militari, anche per ragioni di incompatibilità ambientale, non abbisognano di una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato.

Negli stessi termini: Cons. Stato, Sez. IV, n. 3465 del 2013, n. 926 del 2013, n. 664 del 2013, n. 6337 del 2012, n. 5763 del 2012, n. 1992 del 2012, n. 8018 del 2010, n. 8022 del 2010.

In termini sul punto della sottrazione all’applicazione della regola di partecipazione procedimentale di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990: Cons. Stato, Sez. IV, n. 2724 del 2012 che specifica altresì che in ciò non può ravvisarsi una indebita e per così dire “antidemocratica” sospensione delle garanzie procedimentali.

Sez. IV, Sentenza n. 926 del 15/02/2013

I provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato.

Negli stessi termini: Cons. Stato, Sez. IV, n. 1992 del 2012, n. 4258 del 2011.

Sez. IV, Sentenza n. 926 del 15/02/2013

L’ordinamento militare, per quanto caratterizzato per sua natura, da uno speciale rapporto di gerarchia e da marcato obbligo di obbedienza, si conforma anch’esso “allo spirito democratico della Repubblica” (art. 52 Cost.), con conseguente necessità, anche per l’amministrazione della difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale (quali i trasferimenti) che non si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che segnano il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato – apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico. L’ordinamento militare non è ex se e per posizione istituzionale caratterizzato da una posizione di separatezza ed isolamento e sottratto, come tale, ai principi ed alle regole dell’ordinamento repubblicano, né esso è, pertanto, impermeabile al sindacato del Giudice.

Sez. IV, Sentenza n. 926 del 15/02/2013

Regola generale è la non sussistenza di un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio del militare; sicché, ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l’ampia discrezionalità dell’amministrazione, prevale l’interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia.

Sostanzialmente negli stessi termini: Cons. Stato, Sez. IV, n. 664 del 2013.

Negli stessi termini sul punto dell’inesistenza, di norma, di un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio del militare: Cons. Stato, Sez. IV, n. 6337 del 2012.

Sez. IV, Sentenza n. 6337 del 11/12/2012

Nell’ordinamento militare ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l’ampia discrezionalità dell’amministrazione, prevale, sull’interesse del singolo militare trasferito, l’interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia.

Negli stessi termini: Cons. Stato, Sez. IV, n. 5763 del 2012.

Sez. IV, Sentenza n. 5579 del 31/10/2012

I trasferimenti d’autorità dei militari, essendo strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto ora testualmente dispone l’art. 1349, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66).

Sez. IV, Sentenza n. 5579 del 31/10/2012

I trasferimenti d’autorità dei militari sono connotati da ampia discrezionalità, in quanto afferiscono a esigenze di servizio che non devono riguardare esclusivamente necessità organiche o impegni tecnico-operativi, ma possono altresì ricondursi a tutti i motivi di opportunità connessi con vicende attinenti alla possibile compromissione del prestigio e dell’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali.

Sez. IV, Sentenza n. 4260 del 26/07/2012

L’ordine di trasferimento dei militari per ragioni di servizio è un precetto imperativo tipico della disciplina militare e del relativo ordinamento gerarchico e, diversamente da altri atti appartenenti concettualmente alla medesima categoria, non richiede alcuna motivazione, perché è intrinseco a materia in cui l’interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro.

Sez. IV, Sentenza n. 4260 del 26/07/2012

I trasferimenti dei militari disposto per servizio (ivi ricompresi anche i trasferimenti per motivi di incompatibilità ambientale) appartengono al genus dei trasferimenti d’autorità, di tal che essi hanno la natura giuridica di ordine e come tali sono sottratti alla disciplina generale degli atti amministrativi di cui alla L. n. 241/1990.

Sez. IV, Sentenza n. 4051 del 09/07/2012

In considerazione della peculiare natura dell’ordinamento militare, i trasferimenti d’autorità degli appartenenti alle Forze Armate sono atti connotati da amplissima discrezionalità, tendenzialmente sottratti all’applicazione della disciplina contenuta nella legge n. 241 del 1990: con la conseguenza che la motivazione in ordine alla mancanza di posti vacanti nell’organico delle sedi richieste appare pienamente idonea e sufficiente a giustificare le determinazioni assunte dall’Amministrazione in materia. L’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume una rilevanza di mero fatto, che non richiede una particolare motivazione.

Sez. IV, Sentenza n. 3865 del 02/07/2012

L’avvicinamento temporaneo alla sede del mandato amministrativo di un militare costituisce un trasferimento d’autorità e il relativo provvedimento è sufficientemente motivato qualora, in base a un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi, si ritengano recessive le ragioni del militare rispetto a inderogabili esigenze di servizio.

Sez. IV, Sentenza n. 3835 del 28/06/2012

In riferimento al personale delle forze armate la dichiarazione di gradimento e cioè la dichiarazione di accettazione del trasferimento a domanda impedisce la configurabilità di un trasferimento d’ufficio, in quanto non si è in presenza di una mera dichiarazione di disponibilità al trasferimento; né ha alcun autonomo rilievo la circostanza che con il predetto trasferimento l’Amministrazione abbia perseguito un interesse proprio: attivando le procedure di reperimento del personale con la richiesta di espressa disponibilità al trasferimento a domanda, essa ha inteso far coincidere, nel pieno rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità che devono guidare l’azione amministrativa, l’interesse privato con quello pubblico, senza che quest’ultimo in concreto possa considerarsi prevalente.

Sez. IV, Sentenza n. 3383 del 07/06/2012

Ove il trasferimento di unità di personale militare sia destinato a soddisfare prioritariamente un interesse vitale dell’amministrazione della pubblica sicurezza e dell’ordinamento in generale, la dichiarazione di gradimento del personale altro non costituisce che una mera manifestazione di assenso o di disponibilità alla nuova destinazione.

Sez. IV, Sentenza n. 2187 del 16/04/2012

Le esigenze di servizio della pubblica amministrazione richiamate dal provvedimento di trasferimento del militare non sono sindacabili da parte del Giudice Amministrativo, rientrando nell’ampia potestà discrezionale autorganizzativa dell’amministrazione.

Sez. IV, Sentenza n. 1992 del 04/04/2012

Le esigenze di servizio, sulla cui base viene adottato il provvedimento di trasferimento di un militare, non vanno ricondotte esclusivamente a necessità organiche o a impegni tecnico operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità che possano oggettivamente compromettere l’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali; pertanto, rispetto a tale provvedimento (sussumibile nel “genus” degli ordini sottratti alle regole fissate dalla l. 7 agosto 1990 n. 241), l’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume una rilevanza di mero fatto, che non richiede una particolare motivazione.

Sez. IV, Sentenza n. 6474 del 09/12/2011

Nell’ambito delle forze armate il trasferimento d’autorità va collocato, come tipologia di atti, nel genus degli ordini. Di conseguenza, il provvedimento che dispone lo spostamento del militare da una sede territoriale ad un’altra ben può essere ricondotto, quanto alla sua legittima giustificazione, all’opportunità di allontanare il militare stesso dalla sede di servizio in atto, in relazione alla quale si è creata una oggettiva situazione di incompatibilità ambientale.

Sez. IV, Sentenza n. 806 del 04/02/2011

Nell’ambito delle forze armate non è configurabile come trasferimento d’autorità quello disposto in base al gradimento espresso dall’interessato e per l’esercizio di un incarico corrispondente a quello in atto rivestito.

Sez. IV, Sentenza n. 623 del 27/01/2011

 

2022-12-02T09:57:41+01:00
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