Reati rilevanti ai fini dell’incandidabilità elettorale nella “Legge Severino”
La cosiddetta “Legge Severino” è il decreto legislativo n. 235 del 2012, che disciplina i casi di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive in conseguenza di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. decreto legislativo n. 235 del 2012
Per le elezioni politiche nazionali (Camera e Senato), non sono candidabili coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per tre grandi categorie di reati: (1) i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 235/2012, cioè quelli richiamati dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.; (2) i delitti, consumati o tentati, contro la pubblica amministrazione previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale; (3) ogni altro delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge prevede una pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell’art. 278 c.p.p. art. 1, comma 1, d.lgs. 235/2012 note all’art. 1
Per le elezioni del Parlamento europeo spettante all’Italia, si applicano le stesse condizioni di incandidabilità previste per Camera e Senato. art. 4, comma 1, d.lgs. 235/2012
Per le elezioni regionali, i casi sono più dettagliati. L’incandidabilità opera in presenza di condanna definitiva per: (a) associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.; associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990; taluni reati in materia di stupefacenti ex art. 73 dello stesso testo unico; delitti in materia di armi, munizioni o esplosivi nei casi indicati dalla norma; favoreggiamento personale o reale in relazione a tali reati; (b) gli altri delitti, consumati o tentati, richiamati dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.; (c) una serie specifica di reati contro la pubblica amministrazione, tra cui peculato, concussione, corruzione, induzione indebita, abuso d’ufficio e traffico di influenze illecite, espressamente elencati; (d) uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a pubblica funzione o pubblico servizio, se la pena definitiva complessiva supera sei mesi; (e) qualsiasi delitto non colposo con pena definitiva non inferiore a due anni di reclusione; (f) anche l’applicazione definitiva di una misura di prevenzione nei casi indicati dalla norma. art. 7, comma 1, d.lgs. 235/2012 note all’art. 7
Per le elezioni negli enti locali (comuni, province, circoscrizioni), la disciplina è sostanzialmente analoga a quella regionale: rientrano i reati di mafia e narcotraffico, i delitti richiamati dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., i principali reati contro la pubblica amministrazione espressamente elencati, i delitti con abuso di pubblica funzione o pubblico servizio oltre la soglia indicata, i delitti non colposi con pena non inferiore a due anni, e i casi di misura di prevenzione definitiva previsti dalla norma. art. 10, comma 1, d.lgs. 235/2012
Un punto importante è che l’incandidabilità opera anche se la sentenza definitiva ha applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., quindi anche nel caso di patteggiamento. art. 15, comma 1, d.lgs. 235/2012
In sintesi: non esiste un unico elenco valido per tutte le elezioni: per Parlamento nazionale ed europeo contano soprattutto le tre categorie generali dell’art. 1, mentre per regioni ed enti locali valgono elenchi più ampi e specifici previsti dagli artt. 7 e 10.
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