La Rilevanza dei Tatuaggi nei Concorsi Pubblici

La Rilevanza dei Tatuaggi nei Concorsi Pubblici

 

1. Inquadramento normativo generale
L’accesso al pubblico impiego è subordinato al possesso di una serie di requisiti, tra cui quello dell’idoneità fisica e psico-fisica allo specifico impiego. Il quadro normativo generale di riferimento è costituito dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 2, comma 1, lett. d), include tra i requisiti generali di ammissione ai concorsi pubblici l’idoneità fisica all’impiego. Tale requisito viene declinato in modo differenziato a seconda della tipologia di amministrazione e della natura delle mansioni richieste.
Sul piano procedimentale, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all’art. 35, comma 3, lett. b), impone l’adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per lo svolgimento delle mansioni per cui si concorre. Tale disposizione costituisce il fondamento dell’obbligo di istruttoria e motivazione che grava sull’Amministrazione in caso di esclusione del candidato.
Per le amministrazioni pubbliche “ordinarie”, al di fuori del comparto sicurezza e difesa, l’ordinamento non prevede norme specifiche che vietino la presenza di tatuaggi in quanto tale. Tuttavia, qualora il bando di concorso contenga disposizioni espresse in materia ovvero qualora la commissione medica riscontri condizioni dermatologiche rilevanti ai fini dell’idoneità, la questione potrà comunque essere posta. Diversa e più articolata è la disciplina applicabile alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia, come illustrato nel paragrafo che segue.

2. Disciplina speciale per le Forze Armate e di Polizia
Il settore in cui la problematica dei tatuaggi assume maggiore rilevanza pratica e giuridica è quello delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia, ove vige una disciplina speciale derogatoria rispetto al regime ordinario.
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), all’art. 635, comma 1-ter, stabilisce espressamente che i tatuaggi costituiscono causa di esclusione dal reclutamento qualora siano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare. Si tratta di una norma di rango primario che attribuisce rilevanza giuridica tanto alla collocazione anatomica del tatuaggio (e dunque alla sua visibilità con l’uniforme) quanto al suo contenuto intrinseco.
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) integra tale previsione attraverso due disposizioni fondamentali: l’art. 720, che impone al militare di indossare l’uniforme con decoro e ne vieta qualsiasi alterazione o uso non conforme, e l’art. 721, che prescrive che l’aspetto esteriore del militare sia sempre decoroso e consono alla funzione istituzionale ricoperta. Tali norme regolamentari confermano la centralità del valore del decoro nell’ordinamento militare e ne costituiscono il parametro valutativo per la Commissione medica.
Rileva altresì l’art. 582, comma 1, lett. r) e lett. u), D.P.R. 90/2010, che individua tra le cause di non idoneità i disturbi della personalità o del controllo degli impulsi nonché le alterazioni cutanee deturpanti o alteranti la funzione corporea. Quest’ultima previsione assume rilievo sia per i tatuaggi estesi o deturpanti, sia — come si vedrà — per gli esiti cicatriziali conseguenti a rimozione.
L’art. 1465 D.Lgs. 66/2010 ricorda infine che i diritti del militare possono essere soggetti a limitazioni nella misura necessaria ad assicurare l’adempimento dei compiti istituzionali, offrendo così la base giuridica per le restrizioni in materia di aspetto fisico.

3. Il criterio della visibilità
Il criterio della visibilità è quello più frequentemente esaminato in sede giurisdizionale e attorno al quale si è consolidato l’orientamento più rigoroso della giurisprudenza amministrativa.
La regola di fondo, ricavabile dal combinato disposto delle norme sopra citate, è che un tatuaggio situato in zone del corpo non coperte dall’uniforme — inclusa quella estiva a maniche corte o quella ginnica — costituisce causa di esclusione automatica, configurando un accertamento tecnico vincolato che non lascia margini di discrezionalità all’Amministrazione.
Questo orientamento è stato ribadito con fermezza dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 10384/2024, secondo cui la mera visibilità del tatuaggio con i capi di uniforme in dotazione (inclusa la polo a maniche corte) determina l’inidoneità automatica del candidato, senza che l’Amministrazione debba svolgere ulteriori valutazioni di tipo qualitativo. In senso conforme si è pronunciato il TAR Lazio, Sez. I Quater, n. 16613/2024, il quale ha ribadito che l’accertamento sulla visibilità, una volta compiuto con riferimento all’uniforme estiva, esaurisce il giudizio di idoneità senza necessità di motivazione aggiuntiva.
Un orientamento parzialmente difforme è stato espresso dal TAR Lazio, Sez. I-bis, n. 09174/2022, che ha censurato l’esclusione basata su zone grafiche “vietate” in modo astratto e aprioristico, richiedendo invece una verifica concreta della visibilità con la specifica uniforme in dotazione al corpo di appartenenza. Tale pronuncia suggerisce che, qualora la valutazione di visibilità non sia stata condotta in concreto e documentata, il provvedimento espulsivo potrebbe presentare vizi di legittimità.
In sintesi, il criterio della visibilità opera come regola di esclusione automatica ogniqualvolta il tatuaggio risulti effettivamente percepibile durante lo svolgimento delle ordinarie attività di servizio in uniforme. La verifica deve tuttavia essere condotta in modo specifico e documentato in relazione all’uniforme concretamente adottata dal corpo di appartenenza.

4. Il contenuto e la natura del tatuaggio
Distinto dal criterio della visibilità, ma di pari rilevanza giuridica, è il profilo relativo al contenuto intrinseco del tatuaggio. Anche un tatuaggio collocato in zone del corpo normalmente coperte dall’uniforme può determinare l’esclusione del candidato qualora rechi messaggi o simboli incompatibili con i valori dell’istituzione militare o di polizia: immagini oscene, simboli razzisti, riferimenti a organizzazioni criminali o ideologie contrarie all’ordinamento costituzionale.
In questi casi, a differenza del giudizio di visibilità — che ha natura di accertamento tecnico vincolato — l’Amministrazione esercita una discrezionalità tecnica che impone una motivazione analitica e puntuale. Lo ha chiarito il TAR Lazio, Sez. I-bis, n. 07032/2025, che ha espressamente distinto tra l’accertamento tecnico relativo alla visibilità e la valutazione qualitativa attinente al contenuto del tatuaggio e alla personalità del candidato.
Il Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3115/2009 ha ritenuto legittima l’esclusione per un tatuaggio raffigurante uno scorpione, ritenuto incompatibile con la funzione pubblica e il decoro istituzionale, indipendentemente dalla sua visibilità con l’uniforme. Parallelamente, l’art. 582, comma 1, lett. r), D.P.R. 90/2010 consente di utilizzare la presenza di tatuaggi dal contenuto anomalo come indice sintomatico di disturbi della personalità o di mancanza di controllo degli impulsi.
Di contro, il TAR Lazio, Sez. I-bis, n. 02394/2009 ha precisato che la mera presenza del tatuaggio è neutra: l’Amministrazione deve motivare specificamente e in modo non stereotipato le ragioni per cui il contenuto del disegno lede il decoro istituzionale, evitando qualsiasi automatismo valutativo.

5. Tatuaggi in fase di rimozione ed esiti cicatriziali
Una casistica frequentemente oggetto di contenzioso riguarda i candidati che, a seguito della presa di visione del bando, avviano un percorso di rimozione laser del tatuaggio, presentandosi alla visita medica con il tatuaggio in stato di rimozione parziale o con soli esiti cicatriziali.
Sul punto vige il principio tempus regit actum: i requisiti di idoneità devono essere posseduti al momento dell’accertamento medico, come confermato dall’art. 638 D.Lgs. 66/2010, secondo cui i requisiti devono permanere dalla data indicata nel bando fino all’incorporazione. Ne consegue che un tatuaggio ancora visibile alla data della visita medica — ancorché in corso di rimozione — è equiparato a un tatuaggio presente e pienamente ostativo, come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 10384/2024.
Diverso è il caso in cui la rimozione sia stata sostanzialmente completata. Il TAR Lazio, Sez. I Quater, n. 08499/2018 ha valorizzato la prova della rimozione quasi completa, ritenendo che i residui non più chiaramente percepibili come tatuaggio non possano determinare l’esclusione automatica.
Gli esiti cicatriziali della rimozione soggiacciono, invece, alla disciplina delle alterazioni cutanee prevista dall’art. 582, comma 1, lett. u), D.P.R. 90/2010: sono ostative all’arruolamento solo se “deturpanti” o “alteranti la funzione corporea”. Il TAR Lazio, Sez. V, n. 02136/2022 ha annullato un’esclusione fondata su esiti cicatriziali privi di tali caratteristiche, stigmatizzando la mancanza di una motivazione specifica sulla natura deturpante della cicatrice.

6. Obblighi istruttori e di motivazione
Trasversale a tutti i profili sopra analizzati è la questione degli obblighi istruttori e motivazionali gravanti sulla Commissione medica chiamata a pronunciarsi sull’idoneità del candidato.
Il fondamento normativo di tali obblighi si rinviene nell’art. 35, comma 3, lett. b), D.Lgs. 165/2001, che impone meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti, e nell’art. 3, comma 3, D.P.R. 487/1994, che prescrive che l’esclusione sia disposta con provvedimento motivato. Tali disposizioni danno concreta attuazione al principio di imparzialità e buon andamento sancito dall’art. 97 della Costituzione.
Nella prassi, la Commissione è tenuta a: (i) documentare fotograficamente la posizione anatomica e le dimensioni del tatuaggio; (ii) effettuare le misurazioni necessarie a determinarne la visibilità con le diverse tipologie di uniforme in dotazione; (iii) in caso di valutazione del contenuto, argomentare puntualmente le ragioni per cui il simbolo o il messaggio è incompatibile con i valori istituzionali.
In questa prospettiva, il TAR Lazio, Sez. I Bis, n. 03959/2025 ha sottolineato che la valutazione non può mai essere automatica e richiede un accertamento in concreto, eventualmente mediante verificazione peritale o consulenza dermatologica. Analogamente, il TAR Lazio, Sez. I ter, n. 07448/2001 ha ritenuto necessaria una motivazione esaustiva nei casi in cui il tatuaggio sia di ridotte dimensioni o risulti parzialmente copribile (ad esempio da un orologio da polso).
Di segno opposto, ma del pari rilevante, è la posizione espressa dal TAR Lazio, Sez. I Stralcio, n. 08172/2024: qualora il bando di concorso preveda espressamente l’automatismo dell’esclusione per i tatuaggi visibili, la semplice constatazione motivata della visibilità è sufficiente, senza necessità di una motivazione rafforzata ulteriore.

7. Conclusioni e sintesi operativa
Alla luce dell’analisi svolta, è possibile trarre le seguenti conclusioni operative, calibrate in relazione alle diverse casistiche.
a) Tatuaggio visibile con l’uniforme (concorsi Forze Armate/Polizia). La probabilità di successo di un ricorso avverso il provvedimento di esclusione è bassa, specie se il bando prevede l’automatismo escludente e la Commissione ha documentato la visibilità mediante rilievi fotografici. Il margine di impugnazione residuo riguarda l’ipotesi in cui la verifica di visibilità sia stata condotta in modo astratto, senza riferimento alla specifica uniforme in dotazione, ovvero in assenza di documentazione fotografica adeguata.
b) Tatuaggio non visibile ma dal contenuto incompatibile con i valori istituzionali. Il ricorso ha prospettive di accoglimento più elevate qualora l’Amministrazione abbia adottato un giudizio di inidoneità stereotipato, privo di motivazione specifica sulla natura offensiva o indecorosa del simbolo. Sarà strategicamente opportuno dedurre il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
c) Tatuaggio in corso di rimozione. L’esclusione è tendenzialmente legittima se il tatuaggio è ancora visibile alla data della visita. Tuttavia, se i residui sono minimi e non percepibili come tatuaggio, la giurisprudenza più recente offre spazio per censurare la decisione espulsiva, facendo leva sul principio di proporzionalità e sulle pronunce favorevoli dei giudici di primo grado.
d) Esiti cicatriziali. Il ricorso è fondato ogni qualvolta l’Amministrazione non abbia motivato la natura deturpante o funzionalmente limitante della cicatrice, limitandosi a un mero richiamo alla pregressa presenza del tatuaggio.
e) Concorsi per amministrazioni pubbliche “ordinarie”. In assenza di una norma speciale analoga a quella militare, l’esclusione per ragioni legate alla presenza di tatuaggi appare difficilmente giustificabile in via generale, salvo che il bando non contenga una disposizione espressa e proporzionata alle esigenze funzionali della specifica posizione bandita. In tale contesto, i principi di non discriminazione e proporzionalità assumono un peso significativamente maggiore.
In conclusione, il quadro giuridico delineato mostra come la rilevanza dei tatuaggi nei concorsi pubblici sia strettamente settoriale e dipenda, in modo determinante, dal tipo di amministrazione, dalla collocazione anatomica del tatuaggio, dal suo contenuto e dalla qualità dell’istruttoria condotta dalla Commissione medica. Una tutela giurisdizionale efficace passa, pertanto, attraverso un’analisi puntuale del provvedimento di esclusione e della documentazione istruttoria allegata, al fine di individuare eventuali vizi di forma, di motivazione o di eccesso di potere suscettibili di sindacato giurisdizionale in sede di ricorso al giudice amministrativo.

2026-04-09T18:37:13+02:00
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