Disciplina e profili evolutivi del congedo parentale in Italia
Inquadramento normativo e natura giuridica
Il congedo parentale costituisce uno degli strumenti cardine del sistema italiano di tutela della genitorialità. Disciplinato organicamente dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), l’istituto è stato oggetto di una rilevante riforma ad opera del D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, emanato in attuazione della Direttiva UE 2019/1158 sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare.
Sotto il profilo della natura giuridica, il congedo parentale è qualificato come diritto potestativo: il lavoratore lo esercita mediante semplice dichiarazione unilaterale al datore di lavoro, senza necessità di consenso di quest’ultimo. Tale qualificazione è stata di recente ribadita anche in sede giurisdizionale dal Tribunale di Patti, con sentenza n. 511 del 17 marzo 2025, il quale ha confermato che il diritto si perfeziona con la mera comunicazione del genitore, senza che il datore possa opporre dinieghi discrezionali.
La ratio legis dell’istituto è inscindibilmente legata alla soddisfazione dei bisogni affettivi, educativi e assistenziali del minore, finalità che — come si vedrà — assume rilievo dirimente anche ai fini della valutazione dell’abuso del diritto.
Limiti temporali e soggettivi di fruizione
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, nella formulazione vigente a seguito della riforma del 2022, ciascun genitore ha diritto a fruire del congedo parentale nei primi dodici anni di vita del figlio (limite elevato a quattordici anni nelle ipotesi di adozione o affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. 151/2001).
I limiti di durata si articolano come segue:
● Limite individuale: ogni genitore può astenersi dal lavoro per un massimo di 6 mesi. Il limite del padre è elevabile a 7 mesi qualora si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi, con funzione chiaramente incentivante la corresponsabilità genitoriale.
● Limite complessivo di coppia: il totale fruibile da entrambi i genitori è di 10 mesi, elevabili a 11 se il padre esercita il diritto per almeno 3 mesi.
● Genitore solo: in caso di morte dell’altro genitore, abbandono, mancato riconoscimento o affidamento esclusivo ai sensi dell’art. 337-quater c.c., il genitore unico ha diritto a 11 mesi continuativi o frazionati.
Tali criteri sono stati puntualmente illustrati dalla Circolare INPS n. 122 del 27 ottobre 2022, che ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione delle novità introdotte dal D.Lgs. 105/2022. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 391 del 14 gennaio 2025, ha precisato che le modifiche al trattamento economico non incidono sul limite individuale di fruizione, rimasto invariato a 6 mesi per ciascun genitore.
Trattamento economico e indennità
Il regime ordinario prevede, ai sensi dell’art. 34, comma 1, D.Lgs. 151/2001, un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo complessivo, tra i due genitori, di 9 mesi fruibili entro i 12 anni di vita del figlio. Il datore di lavoro anticipa l’indennità per conto dell’INPS nella veste di adiectus solutionis causa, come chiarito dal Tribunale di Nola con sentenza n. 1591 del 16 luglio 2025.
Le più recenti Leggi di Bilancio hanno introdotto deroghe significativamente migliorative:
● Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 359, L. 29 dicembre 2022, n. 197): ha elevato l’indennità all’80% della retribuzione per un mese di congedo, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio.
● Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 179, L. 30 dicembre 2023, n. 213): ha esteso il beneficio a un secondo mese, con indennità al 60%, elevata in via eccezionale all’80% per il solo anno 2024.
Tali interventi segnalano un orientamento legislativo volto a potenziare progressivamente il sostegno economico nei primissimi anni di vita del minore, rafforzando al contempo l’effettività dell’esercizio del diritto da parte di entrambi i genitori.
Modalità operative: fruizione oraria e cumulabilità
L’art. 32, commi 1-bis e 1-ter, D.Lgs. 151/2001 consente la fruizione del congedo anche su base oraria, con modalità rimesse in prima istanza alla contrattazione collettiva. In assenza di disciplina contrattuale, il legislatore ha previsto una misura legale suppletiva pari alla metà dell’orario medio giornaliero.
Sul piano della cumulabilità con altri istituti, occorre distinguere:
● Congedo orario: è incompatibile con altri riposi o permessi disciplinati dal T.U. (quali i riposi per allattamento), in ragione del potenziale effetto duplicativo sulla riduzione dell’orario lavorativo giornaliero.
● Congedo giornaliero: è invece cumulabile con i riposi per allattamento, non sussistendo un espresso divieto normativo. Tale orientamento è stato recentemente sancito dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 118 del 14 gennaio 2025, che ha tracciato con chiarezza il discrimine operativo tra le due modalità di fruizione.
La ratio assistenziale e il divieto di abuso del diritto
La funzione sociale del congedo parentale — orientata alla cura effettiva del minore — non è priva di implicazioni sanzionatorie quando il diritto venga esercitato per finalità diverse da quelle tutelate dall’ordinamento.
La Corte di Cassazione ha elaborato, in materia, una consolidata dottrina dell’abuso del diritto: lo svolgimento di un’attività lavorativa sistematica e continuativa durante il periodo di congedo, tale da sottrarre tempo significativo alla cura del figlio, integra uno sviamento dalla funzione assistenziale dell’istituto, idoneo a ledere il vincolo fiduciario con il datore di lavoro e a giustificare il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.
Tale principio è stato ribadito in due recenti pronunce di legittimità:
● Corte di Cassazione, sentenza n. 2618 del 4 febbraio 2025: ha qualificato l’abuso come sviamento dalla funzione assistenziale tipica dell’istituto, valorizzando la destinazione teleologica del congedo.
● Corte di Cassazione, ordinanza n. 24922 del 9 settembre 2025: ha ulteriormente precisato che la rilevanza disciplinare dell’attività svolta durante il congedo va valutata in ragione della sua sistematicità e della sua incidenza temporale sulla cura del minore, escludendo rilievo a condotte occasionali o marginali.
Avv. Ignazio Sposito
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