Ricorso retribuzione docente RPD /indennità di amministrazione al personale precario

Ricorso retribuzione docente RPD /indennità di amministrazione al personale precario

Il MIUR continua a trattare i lavoratori precari in maniera diversa e deteriore rispetto al personale in ruolo, pagando una retribuzione effettiva minore.
Ai docenti incaricati di “supplenze brevi o temporanee” viene negata la corresponsione della retribuzione professionale docente – RPD (indennità insegnamento).

Analogamente accade per il personale ATA in merito all’indennità di amministrazione.
Questo avviene in palese violazione dei precetti comunitari e nazionali già riconosciuti da giurisprudenza ormai consolidata in ragione del divieto di discriminazione tra il trattamento giuridico riservato ai dipendenti “precari” rispetto a quello dei dipendenti di “ruolo” – sancita dall’accordo quadro / direttiva comunitaria 99/70/CE, all’art. 4.

Anche i lavoratori precari – TUTTI – hanno diritto alla prevista indennità, anche se successivamente sono stati immessi in ruolo.
Obbiettivo: il riconoscimento del diritto e le differenze retributive derivanti dal comportamento discriminatorio sul mancato riconoscimento della RPD (retribuzione professionale docente) o per il mancato riconoscimento dell’indennità di amministrazione.Con l’Ordinanza del 27 Luglio 2018 n. 20015, la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto, nel rispetto del principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il principio in base al quale spetterebbe al personale docente ed educativo, titolare di contratti brevi e saltuari e comunque di durata inferiore all’anno, in sostituzione di personale assente, il diritto al conseguimento della “Retribuzione Professionale
Docenti”.

Si tratta di una quota pari a circa €.160,00, per ogni mese di servizio svolto, oggi riconosciuta
(illegittimamente) ai soli docenti di ruolo e assoggettata ad una serie di ritenute previdenziali.
La percezione di queste quote ha quindi incidenza positiva diretta sul fondo pensione, sul fondo
credito, sull’Irap e sul Trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già
previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999

Documenti per il personale precario:
1) tutti i contratti di supplenze brevi con le relative buste paga nei limiti della prescrizione quinquennale (quindi a titolo indicativo tutti i contratti stipulati dal maggio  2014 ad oggi);
2) documento di identità e codice fiscale;
Requisiti e documenti per il personale oggi di ruolo:
1) contratto di assunzione;
2) ultima busta paga;
3) tutti i contratti di supplenze brevi con le relative buste paga nei limiti della prescrizione quinquennale (che per il personale di ruolo va calcolato in ordine alla data di immissione in ruolo; quindi a titolo indicativo ed esemplificativo non possono partecipare i docenti o il personale ATA immesso in ruolo nel 2013 in quanto tutte le supplenze brevi fatte prima di questa data saranno coperte da prescrizione.
Il ricorso è quindi rivolto al personale docente e Ata immesso in ruolo a partire dal settembre 2014 (che potranno rivendicare eventuali supplenze brevi svolte dal gennaio 2014, all’immissione in ruolo, ad oggi nei limiti della prescrizione quinquennale.
3) documento di identità e codice fiscale;

2021-02-11T15:30:05+01:00
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