Le disposizioni sull’irrinunciabilità e le modalità per accordarsi sui turni

Le disposizioni sull’irrinunciabilità e le modalità per accordarsi sui turni

Irrinunciabili per la Costituzione e per la legge, ancora più adesso che la crisi spinge molte aziende a “imporre” ai dipendenti il monte ferie arretrate da smaltire. Le ferie possono essere imposte? È così, e poiché alcuni lavoratori si sentono “forzati” ad andare in vacanza, è bene chiarire che si tratta di un atto lecito, conforme ai principi dell’ordinamento. Il diritto del lavoratore a un periodo minimo di ferie retribuite trova tutela nell’articolo 36 della Costituzione, che ne sancisce l’irrinunciabilità. Anche l’articolo 2109 del Codice civile prevede che il lavoratore abbia diritto a un periodo di ferie annuali retribuite e rinvia alla legge, ai contratti collettivi o agli usi per la determinazione della durata.
Chi sceglie il periodo giusto per assentarsi? In base all’articolo 2109 Codice civile, spetta al datore di lavoro individuare il periodo per il godimento delle ferie, che deve essere comunicato preventivamente al prestatore di lavoro. Il datore di lavoro non gode tuttavia di un potere assoluto nello stabilire il periodo feriale; il potere trova innanzitutto un limite nella legge. Infatti, l’articolo 10 del Dlgs n. 66/2003 stabilisce che almeno due settimane del periodo annuale di ferie maturate debbano essere godute nel corso dell’anno di maturazione e, qualora il lavoratore lo richieda, in modo consecutivo.
Le restanti settimane di ferie annuali maturate devono, invece, essere godute nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione. Qualora la contrattazione collettiva preveda un periodo di ferie superiore al minimo stabilito dalla legge, i giorni aggiuntivi potranno essere fruiti anche oltre questo termine.
In caso di violazione di quanto stabilito dall’articolo 10 in materia di modalità di fruizione delle ferie, il datore di lavoro può incorrere in una sanzione amministrativa che varia da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento a cui si riferisce la violazione.
Ulteriori limitazioni alla discrezionalità del datore di lavoro nello stabilire la collocazione temporale delle ferie possono essere contenute nei contratti collettivi applicati dal datore di lavoro. In linea generale, diversi contratti collettivi nazionali prevedono espressamente che il datore di lavoro, ferme comunque le necessità aziendali, debba tenere in considerazione anche le esigenze dei lavoratori. In alcuni casi, è poi previsto un esame congiunto con i rappresentanti dei lavoratori per la fissazione delle ferie collettive oppure un arco temporale entro il quale collocare la chiusura feriale.
Sul tema della possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere un periodo feriale minimo durante l’anno in corso, diverso da quanto stabilito dalla legge, il ministero del Lavoro ha fornito una propria interpretazione (ministero Lavoro, nota 18 ottobre 2006). In risposta a un interpello sulla legittimità di una clausola della contrattazione collettiva che prevede un periodo inferiore a due settimane come periodo minimo da far godere al lavoratore nel corso dell’anno di riferimento, il ministero ha ritenuto che la norma di legge debba essere interpretata nel senso che «la contrattazione collettiva può anche ridurre il limite delle due settimane per cui è obbligatorio il godimento infrannuale, purché la riduzione non vanifichi la funzione dell’istituto feriale e sia occasionata da eccezionali esigenze di servizio o, comunque, da esigenze aziendali serie».
L’articolo 10 del Dlgs 66/2003 statuisce inoltre, in perfetta coerenza con il precetto costituzionale dell’irrinunciabilità delle ferie, che il periodo minimo di quattro settimane annuali non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. In questa ipotesi, infatti, la fruizione è ormai diventata impossibile. Il divieto è stato ribadito anche dal ministero del Lavoro, anche se con qualche eccezione. Nella circolare del 3 marzo 2005, n. 8, il ministero chiarisce che l’eventuale periodo di ferie eccedente le quattro settimane, previsto da contratti collettivi o da accordi individuali, può essere sostituito dalla relativa indennità anche in corso di rapporto. Altra ipotesi derogatoria rispetto alla disciplina generale è costituita dai contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a un anno, per i quali è sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie.

Il calendario previsto dagli accordi di settore
Il Codice civile, all’articolo 2109, stabilisce che il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie annuali retribuite, rinviando alla legge, ai contratti collettivi o agli usi per la loro durata. Ecco, in sintesi, le regole dettagliate previste in alcuni contratti collettivi

TERZIARIO E SERVIZI

Dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi
26 giorni lavorativi per ogni anno di servizio, calcolati su una settimana lavorativa di sei giorni. Sono escluse dal computo del periodo feriale le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali

COMMERCIO

Dirigenti commercio 30 giorni per ogni anno di servizio da fruire in una o più soluzioni. Sono escluse dal computo del periodo delle ferie le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali

MECCANICA E IMPIANTI

Addetti all’industria metalmeccanica privata e di installazione di impianti
Quattro settimane per ogni anno di servizio. I lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto a un giorno in più; i lavoratori che hanno maturato oltre i 18 anni compiuti hanno diritto a una settimana in più.

DIRIGENTI INDUSTRIA

Dirigenti industria
Per ogni anno di servizio spetta un periodo non inferiore a 35 giorni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 Codice civile il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell’anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Si escludono dal computo le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali.

CHIMICA

Addetti all’industria chimica
Per i lavoratori con un’anzianità di servizio fino a:
– 10 anni: 4 settimane;
– oltre i 10 anni:
5 settimane

BANCHE

Personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie
26 giorni per ogni anno di servizio. Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì

DIRIGENTI SETTORE CREDITIZIO E FINANZIARIO

Quadri direttivi e personale delle aree professionali delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali
Durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell’anno;
dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione e sino a 5 anni: 20 giorni lavorativi
(22 giorni per i lavoratori inquadrati nella 3ª area professionale, 4° livello retributivo);
da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità: 22 giorni lavorativi; con oltre 10 anni di anzianità: 25 giorni lavorativi

Vademecum in otto tappe

1

QUATTRO SETTIMANE È LA DURATA MINIMA

L’articolo 10 del Dlgs 8 aprile 2003 n. 66, che ha dato attuazione alla Direttiva comunitaria 93/104, stabilisce la durata minima delle ferie annuali in quattro settimane.
La contrattazione collettiva può derogare in senso più favorevole a questa previsione, disponendo periodi di ferie annuali più lunghi. Nella maggior parte dei casi, come si vede dagli esempi sotto, è così; a volte il monte ferie cresce
con l’anzianità di servizio

2

 

ITER E PRECEDENZA DELLE ASSENZE ANNUALI

Almeno due settimane del periodo annuale di ferie maturate devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione e, qualora il lavoratore lo richieda, in modo consecutivo. Le restanti settimane di ferie annuali maturate devono, invece, essere godute nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione. Se il Ccnl
prevede un periodo di ferie superiore al minimo, i giorni aggiuntivi potranno essere fruiti anche oltre il termine

3

PRIMA DI PARTIRE SERVE L’OK DAL DATORE

Chi decide il periodo delle ferie?
In base all’articolo 2109 del Codice civile , spetta al datore di lavoro individuare il periodo di godimento delle ferie che va comunicato preventivamente al lavoratore. Per la giurisprudenza di merito, il dipendente può essere collocato in ferie unilateralmente, anche se il preavviso è breve. Mentre non può decidere arbitrariamente il periodo in cui assentarsi: serve sempre l’ok dell’azienda

4

 

SANZIONI DA 130 A 780 € PER OGNI VIOLAZIONE

L’articolo 10 del Dlgs 66/2003 prevede che almeno 2 settimane devono essere fruite, a richiesta, in modo consecutivo. Che cosa rischia il datore di lavoro che non rispetta le regole sulle ferie?
In caso di violazione delle modalità di fruizione delle ferie, il datore di lavoro può incorrere in una sanzione amministrativa,
che varia da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento a cui si riferisce la violazione

5

 

VARIAZIONI DEI TURNI SOLO SE CONCORDATE

Nelle grandi imprese può essere arduo comporre il «puzzle» delle assenze. Un aiuto arriva dalla contrattazione collettiva.
Il Ccnl delle imprese di credito e finanziarie dispone, ad esempio, che «…i turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall’impresa, confermati al lavoratore/lavoratrice e rispettati; solo in casi eccezionali
si possono variare di comune intesa tra l’impresa e il lavoratore/lavoratrice»

6

 

OBBLIGO DI SMALTIRE LE FERIE ACCUMULATE

Al dipendente di una banca spettano 70 giorni di ferie arretrate, più 26 giorni (del 2009) più 5 giorni di permessi per festività soppresse. In questo esempio l’azienda può stabilire – alla luce del divieto di monetizzazione e dell’assenza di diversa disciplina contrattuale –
di far fruire il periodo di ferie arretrate al dipendente, individuandone anche il periodo, compatibilmente con le necessità organizzative e produttive

7

COSÌ L’AZZERAMENTO PRIMA DELLA CIG

Come ci si regola per le ferie arretrate durante un periodo di cassa integrazione ordinaria?
Non esiste un riferimento normativo o amministrativo diretto, ma è prassi consolidata dell’Inps chiedere l’esaurimento delle ferie maturate prima di accedere alla Cig.
Proprio per questo il modulo di domanda contiene proprio una sezione dedicata alle ferie e ai permessi che ogni lavoratore
deve compilare

8

 

QUANDO LA MALATTIA INTERROMPE IL RIPOSO

Che cosa succede se il lavoratore si ammala in vacanza?
Si ha sospensione del periodo feriale tutte le volte in cui la malattia risulta incompatibile con l’essenziale funzione di recupero delle energie psicofisiche propria delle ferie. Il giudizio andrà effettuato caso per caso valutando il tipo di malattia e la sua durata. Il lavoratore deve comunque prontamente inviare al datore di lavoro idonea certificazione medica

2023-09-26T11:40:09+02:00
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