L’accesso al lavoro pubblico tra principio del concorso, limiti delle deroghe, scorrimento delle graduatorie, progressioni verticali e riparto di giurisdizione

L’accesso al lavoro pubblico tra principio del concorso, limiti delle deroghe, scorrimento delle graduatorie, progressioni verticali e riparto di giurisdizione

L’accesso al lavoro pubblico tra principio del concorso, limiti delle deroghe, scorrimento delle graduatorie, progressioni verticali e riparto di giurisdizione
Nel sistema costituzionale italiano, l’accesso al lavoro pubblico si colloca all’intersezione tra il principio di uguaglianza nell’accesso agli uffici pubblici, il canone di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione e la regola del concorso quale modulo ordinario di reclutamento, sicché il pubblico concorso non rappresenta soltanto una tecnica procedimentale di selezione, ma il presidio istituzionale attraverso il quale l’ordinamento rende compatibili organizzazione amministrativa, merito e neutralità della funzione pubblica.Art. 3 Costituzione Art. 51 Costituzione Art. 97, comma 4, Costituzione Art. 35, comma 1, D.Lgs. 165/2001 Art. 1, comma 1, D.P.R. 487/1994. In questa prospettiva, la giurisprudenza di vertice ha da tempo chiarito che il concorso costituisce la forma generale e ordinaria di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e che le deroghe legislative sono ammissibili soltanto in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, da interpretarsi in senso rigoroso per evitare che l’eccezione dissolva la regola costituzionale.Corte Costituzionale, sent. n. 42/2011 Corte Costituzionale, sent. n. 275/2020 Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5720/2018 Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7102/2022. Ne discende che anche gli istituti eccezionali di reclutamento riservato o di stabilizzazione, pur normativamente consentiti, possono ritenersi compatibili con l’art. 97 Cost. solo se rimangono entro i confini tracciati dal legislatore e sono funzionali al superamento di situazioni patologiche di precariato senza trasformarsi in canali ordinari e generalizzati di immissione in ruolo.Art. 35, comma 3-bis, D.Lgs. 165/2001 Art. 5, comma 1, D.P.R. 487/1994 Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7102/2022 TAR Lazio, Sez. I, n. 4469/2009. Coerentemente, la giurisprudenza esclude che l’abuso del lavoro flessibile nel pubblico impiego possa condurre alla conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato, poiché l’instaurazione stabile del rapporto con la pubblica amministrazione resta sottoposta al vincolo del concorso e il rimedio tipico si sposta sul piano risarcitorio, secondo una linea interpretativa ormai consolidata sia nella giurisprudenza amministrativa sia in quella di legittimità.Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5720/2018 Corte Suprema di Cassazione, ord. n. 25380/2022 Corte Suprema di Cassazione, ord. n. 14458/2024. Sul versante dello scorrimento delle graduatorie, l’evoluzione dell’ordinamento ha progressivamente rafforzato l’idea che, una volta espletata una selezione pubblica e formatasi una graduatoria efficace, l’amministrazione, ove intenda provvedere alla copertura del posto, non possa ignorare senza adeguata motivazione la posizione degli idonei già selezionati, poiché lo scorrimento risponde a esigenze di economicità, efficienza, buon andamento e tutela dell’affidamento procedimentale maturato all’esito della comparazione.Art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. 165/2001 TAR Campania, sent. 13/06/2013, n. 201301415 TAR Lazio, Sez. I bis, n. 4869/2022 TAR Lazio, Sez. I stralcio, n. 4197/2024 TAR Sicilia, Sez. II, sent. 21/12/2023, n. 497/2024. Più precisamente, la scelta di indire un nuovo concorso in presenza di una graduatoria ancora valida non è di per sé preclusa, ma richiede una motivazione rafforzata, idonea a rendere intelligibili le ragioni pubblicistiche che giustificano la deroga al canale preferenziale dello scorrimento, specie quando non risultino mutamenti qualitativi del fabbisogno o del profilo professionale richiesto.TAR Campania, sent. 13/06/2013, n. 201301415 TAR Lazio, Sez. I bis, n. 4869/2022 TAR Lazio, Sez. I stralcio, n. 4197/2024 TAR Sicilia, Sez. II, sent. 21/12/2023, n. 497/2024. Proprio la giurisprudenza più recente di legittimità ha, tuttavia, contribuito a precisare che il tema dello scorrimento non appartiene a un blocco unitario e indistinto, ma impone di distinguere il momento genetico del potere organizzativo dalla successiva emersione del diritto all’assunzione: il diritto allo scorrimento sorge come fattispecie complessa dalla persistente efficacia della graduatoria e dalla determinazione amministrativa di avvalersene per la copertura dei posti vacanti, mentre resta affidata al giudice amministrativo la contestazione dell’esercizio del potere discrezionale che abbia scelto, in luogo dello scorrimento, l’indizione di una nuova procedura.Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, ord. n. 4870/2022 Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, ord. n. 12634/2023 Corte Suprema di Cassazione, ord. n. 13931/2024 Corte Suprema di Cassazione, ord. n. 33737/2025. Sotto il profilo sistematico, ciò conferma che la graduatoria non è soltanto l’esito statico di una procedura, ma un titolo dinamico il cui regime giuridico muta a seconda che venga in rilievo il sindacato sull’atto amministrativo di organizzazione oppure la pretesa soggettiva all’instaurazione del rapporto.Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, ord. n. 4870/2022 Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, ord. n. 12634/2023 TAR Lazio, Sez. IV ter, sent. 18/10/2023, n. 15388. Analoga tensione tra valorizzazione delle professionalità interne e salvaguardia della regola concorsuale emerge nella materia delle progressioni verticali, rispetto alla quale l’ordinamento richiede di distinguere le mere vicende evolutive interne del rapporto dai passaggi che comportano un effettivo mutamento qualitativo dell’inquadramento e delle funzioni, tali da assumere la sostanza di un nuovo accesso.Art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. 165/2001 TAR Lazio, Sez. III, n. 7108/2003 TAR Campania, Sez. V, n. 5274/2011 Corte di Cassazione, ord. n. 2122/2024. Per tale ragione, la progressione tra aree non può ridursi a mera valorizzazione fiduciaria del personale interno, ma deve rimanere inserita in una procedura comparativa autentica, rispettosa dei principi di trasparenza, imparzialità e selezione effettiva, nonché della riserva di accesso dall’esterno che impedisce l’autoreferenzialità chiusa dell’apparato amministrativo.Art. 35, comma 1, D.Lgs. 165/2001 Art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. 165/2001 TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 5865/2008 TAR Campania, Sez. V, n. 5274/2011 TAR Campania, Sez. V, n. 5354/2018. Resta vero, peraltro, che le procedure riservate di progressione verticale previste dalla legislazione speciale più recente non operano come automatismi, bensì come facoltà organizzative dell’amministrazione, il cui concreto disegno resta assistito da un sindacato giurisdizionale esterno e debole, limitato ai profili di manifesta irragionevolezza, illogicità o sviamento.TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, sent. 22/04/2024, n. 1832 Art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. 165/2001. Quanto al riparto di giurisdizione, il quadro normativo e giurisprudenziale converge ormai su un criterio funzionale: la giurisdizione amministrativa concerne la procedura concorsuale in senso proprio e, più in generale, le controversie nelle quali venga in questione l’esercizio del potere amministrativo di organizzazione e selezione; la giurisdizione ordinaria, invece, ricomprende le pretese inerenti al diritto all’assunzione, allo scorrimento della graduatoria, alla fase post-approvazione e agli atti che, pur formalmente amministrativi, sono sostanzialmente espressivi dei poteri del datore di lavoro pubblico contrattualizzato.Art. 63, comma 4, D.Lgs. 165/2001 TAR Liguria, Sez. II, n. 1020/2005 TAR Lazio, Sez. IV ter, sent. 18/10/2023, n. 15388 Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, ord. n. 12634/2023 Corte Suprema di Cassazione, ord. n. 16001/2025. In termini ricostruttivi, il discrimine non coincide con la veste formale dell’atto impugnato, ma con il petitum sostanziale e con la natura della posizione soggettiva fatta valere: se il ricorrente mira a censurare la scelta amministrativa di indire un nuovo concorso o di non utilizzare la graduatoria, viene in rilievo un interesse legittimo; se invece rivendica l’attuazione di un diritto all’assunzione già maturato sul presupposto di una graduatoria efficace e di una determinazione amministrativa favorevole al suo utilizzo, la tutela appartiene al giudice ordinario.Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, ord. n. 4870/2022 Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, ord. n. 12634/2023 Corte Suprema di Cassazione, ord. n. 13931/2024 Corte Suprema di Cassazione, ord. n. 33737/2025. L’orientamento complessivo, letto in chiave diacronica, mostra dunque una linea di crescente affinamento: al consolidato primato del concorso pubblico quale regola costituzionale di accesso si affiancano, da un lato, una lettura sempre più restrittiva delle deroghe legislative e, dall’altro, una più sofisticata elaborazione della figura dello scorrimento come snodo in cui si incontrano discrezionalità organizzativa, tutela dell’affidamento, efficienza del reclutamento e riparto delle tutele giurisdizionali; ne risulta un modello nel quale l’apertura competitiva del mercato pubblico del lavoro continua a costituire il criterio ordinante del sistema, mentre le eccezioni e le modalità alternative di provvista del personale restano giuridicamente tollerate solo entro limiti di stretta legalità e di motivazione sostanziale.Art. 97, comma 4, Costituzione Art. 35, comma 1, D.Lgs. 165/2001 Art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. 165/2001 Art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. 165/2001 Corte Costituzionale, sent. n. 275/2020 Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7102/2022 Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, ord. n. 4870/2022 Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, ord. n. 12634/2023. Le informazioni disponibili non consentono invece di sviluppare, con pari precisione, una sezione specialistica dedicata a singoli comparti settoriali ulteriori o a specifici bandi diversi da quelli emergenti dai precedenti richiamati.TAR Lazio, Sez. I stralcio, n. 4197/2024

2026-05-28T11:38:52+02:00
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