1. Oggetto e Inquadramento Normativo
Il presente parere ha ad oggetto la disciplina della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 in attuazione della delega conferita dalla L. 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. Jobs Act), con la finalità di razionalizzare e unificare il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di disoccupazione involontaria.
La NASpI sostituisce le previgenti forme di tutela (ASpI e mini-ASpI) e rappresenta la principale misura di sostegno al reddito per i lavoratori subordinati che abbiano involontariamente perso la propria occupazione. La prestazione si inserisce nel più ampio sistema di welfare del lavoro e si coordina con le misure di politica attiva gestite dai Centri per l’Impiego, in un’ottica di condizionalità volta al reinserimento lavorativo del beneficiario.
Il quadro normativo di riferimento è stato successivamente integrato e modificato, in particolare dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234), che ha apportato significative innovazioni in materia di requisiti di accesso e di riduzione progressiva dell’indennità.
2. Requisiti di Accesso
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. 22/2015, il diritto alla NASpI è subordinato al concorso delle seguenti condizioni:
2.1 Stato di disoccupazione involontaria
Il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 181/2000, inteso come condizione di chi, privo di lavoro, sia immediatamente disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa e sia in cerca di occupazione. Il requisito dell’involontarietà della cessazione del rapporto è soddisfatto nelle seguenti ipotesi principali:
- Licenziamento individuale o collettivo, per qualsiasi causa;
- Dimissioni per giusta causa, ai sensi dell’ 3, comma 2, D.Lgs. 22/2015;
- Risoluzione consensuale del rapporto intervenuta nell’ambito delle procedure di conciliazione di cui all’art. 7, L. 15 luglio 1966, n. 604, ovvero nelle ipotesi di trasferimento del lavoratore a unità produttiva distante oltre 50 km.
Sul punto, il Tribunale di Genova, n. 442/2025 ha chiarito che la sottoscrizione di un verbale di conciliazione avente ad oggetto le sole conseguenze economiche della cessazione non muta la natura involontaria del licenziamento, preservando pertanto il diritto alla prestazione.
2.2 Requisito contributivo
È richiesto un versamento di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Il Tribunale di Messina, n. 1153/2025 ha precisato che il quadriennio di osservazione è soggetto a dilatazione in presenza di c.d. periodi neutri — quali malattia, infortuni o periodi di Cassa Integrazione Guadagni a zero ore — i quali non interrompono né abbreviano il periodo di riferimento.
2.3 Soppressione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo
Il previgente art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 22/2015 richiedeva altresì almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione. Tale requisito è stato abrogato dall’art. 1, comma 221, lett. b), L. 234/2021 per tutti gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2022, ampliando in tal modo la platea dei potenziali beneficiari.
2.4 Principio di automaticità delle prestazioni
Il Tribunale di Palermo, n. 1596/2025 ha ribadito che il diritto alla NASpI sussiste anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia effettivamente versato i contributi previdenziali, in applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c., a condizione che l’esistenza del rapporto di lavoro sia comunque documentalmente provata (ad es. tramite comunicazione UNILAV o Certificazione Unica).
3. Determinazione e Calcolo dell’Indennità
3.1 Formula di calcolo
Ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 22/2015, la NASpI è calcolata rapportando la retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi 4 anni al numero di settimane di contribuzione presenti nello stesso periodo, e moltiplicando il risultato per il coefficiente 4,33.
La misura dell’indennità è determinata come segue:
- Se la retribuzione media mensile risulta inferiore a un importo soglia fissato annualmente per legge (pari, per l’anno 2025, a € 1.435,85), la NASpI è pari al 75% della retribuzione stessa;
- Se la retribuzione media mensile supera tale soglia, la NASpI è pari al 75% della soglia aumentato del 25% della differenza tra la retribuzione e la soglia medesima, sino al raggiungimento del massimale di legge.
Il Tribunale di Nola, n. 318/2025 ha precisato che l’onere di provare una retribuzione superiore a quella risultante dall’estratto conto previdenziale INPS è a carico del lavoratore, che deve assolverlo mediante la produzione di cedolini paga e buste paga.
Il Tribunale di Brescia, n. 380/2025 ha inoltre affermato che nella base retributiva utile al calcolo devono essere incluse anche le settimane di contribuzione figurativa eventualmente presenti nel quadriennio (es. periodi di precedente NASpI).
3.2 Riduzione progressiva (décalage)
Per effetto della modifica introdotta dall’art. 1, comma 221, lett. c), L. 234/2021, applicabile agli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022, l’indennità si riduce del 3% mensile a decorrere:
- Dal 6° mese di fruizione, per i lavoratori che non abbiano ancora compiuto 55 anni alla data della domanda;
- Dall’8° mese di fruizione, per i lavoratori che abbiano compiuto 55 anni alla medesima data.
La previgente disciplina, che prevedeva la riduzione già dal 4° mese (art. 4, comma 3, D.Lgs. 22/2015), è pertanto superata per gli eventi successivi al 31 dicembre 2021.
4. Durata della Prestazione
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 22/2015, la NASpI è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione accreditate nel quadriennio precedente la cessazione del rapporto. Il periodo massimo di fruizione è pertanto di 104 settimane (pari a 2 anni), corrispondenti alla metà del quadriennio di osservazione interamente coperto da contribuzione.
Un principio cardine del sistema è quello della non computabilità dei periodi contributivi che abbiano già dato luogo a precedenti prestazioni di disoccupazione: la contribuzione “consumata” per la fruizione di un precedente ammortizzatore non può essere nuovamente utilizzata per calcolare la durata di una successiva NASpI.
La Corte di Cassazione, n. 34914/2024 ha chiarito che, per le categorie di lavoratori a cui la copertura assicurativa è stata estesa solo recentemente (ad esempio, i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, inclusi nell’assicurazione disoccupazione a partire dal 2013), la durata della NASpI deve essere parametrata esclusivamente alle settimane maturate dalla data di effettiva vigenza della copertura, non potendosi conteggiare periodi antecedenti all’estensione normativa.
5. Cause di Sospensione e Decadenza
5.1 Sospensione
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. 22/2015, l’indennità è sospesa d’ufficio — e non definitivamente revocata — qualora il beneficiario instauri un rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a 6 mesi, a condizione che il reddito ricavato non superi il limite di esenzione fiscale. Al termine del rapporto breve, la NASpI riprende la propria erogazione per il periodo residuo.
La Corte di Cassazione, n. 19638/2025 ha stabilito che ai fini della distinzione tra sospensione e decadenza rileva la durata effettiva del rapporto di lavoro e non quella originariamente contrattualizzata: qualora il rapporto cessi — ad esempio durante il periodo di prova — entro i 6 mesi dall’instaurazione, si configura la sospensione e non la decadenza, con conseguente diritto alla ripresa del beneficio.
5.2 Decadenza
Le cause di decadenza definitiva dal diritto alla NASpI sono disciplinate dall’art. 11, D.Lgs. 22/2015 e comprendono:
- Perdita dello stato di disoccupazione;
- Inizio di un’attività lavorativa subordinata di durata superiore a 6 mesi, ovvero inizio di attività autonoma o di impresa senza la prescritta comunicazione del reddito presunto all’INPS entro 30 giorni, ai sensi dell’ 10, D.Lgs. 22/2015;
- Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato o di vecchiaia;
- Mancata partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (condizionalità).
Con riferimento all’obbligo di comunicazione, la Corte di Cassazione, nn. 4742/2025 e 22924/2024 hanno affermato che tale obbligo sussiste anche per le attività autonome preesistenti alla data della domanda di NASpI, con il termine di 30 giorni che decorre dalla presentazione della domanda stessa.
Il Tribunale di Frosinone, n. 11/2025 ha precisato, infine, che la mera apertura di una partita IVA non costituisce prova automatica dello svolgimento di un’attività lavorativa: l’INPS è tenuto a verificare l’effettivo esercizio dell’attività prima di procedere alla dichiarazione di decadenza.
6. Termini Procedurali e Decorrenza
6.1 Presentazione della domanda
La domanda di NASpI deve essere presentata telematicamente — direttamente attraverso il portale INPS ovvero tramite patronato — entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.Lgs. 22/2015. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita definitiva del diritto alla prestazione per il periodo antecedente la domanda tardiva.
6.2 Decorrenza del pagamento
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. 22/2015, la decorrenza dell’indennità è determinata come segue:
- Se la domanda è presentata entro l’8° giorno dalla cessazione del rapporto, la NASpI decorre dall’8° giorno successivo alla cessazione stessa;
- Se la domanda è presentata dopo l’8° giorno, la NASpI decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
Il Tribunale di Foggia, n. 48/2025 ha ribadito l’illegittimità del diniego della prestazione fondato su mere carenze documentali, qualora la cessazione del rapporto e i requisiti contributivi risultino comunque accertati dagli atti in possesso dell’INPS.
7. Orientamenti Giurisprudenziali Rilevanti
La giurisprudenza — tanto di legittimità quanto di merito — ha contribuito in modo significativo alla definizione dei contorni applicativi della disciplina NASpI. Si segnalano, in sintesi, i principi di maggiore rilevanza pratica:
| Questione | Orientamento | Fonte |
| Natura del verbale di conciliazione | Non muta il carattere involontario del licenziamento | Trib. Genova, n. 442/2025 |
| Periodi neutri nel quadriennio | Dilatano il periodo di osservazione senza consumarlo | Trib. Messina, n. 1153/2025 |
| Automaticità delle prestazioni | Il diritto sorge anche in assenza di versamento contributivo se il rapporto è provato documentalmente | Trib. Palermo, n. 1596/2025 |
| Base di calcolo | Include la contribuzione figurativa da precedenti NASpI nel quadriennio | Trib. Brescia, n. 380/2025 |
| Onere della prova sulla retribuzione | Grava sul lavoratore provare retribuzioni superiori all’estratto conto INPS | Trib. Nola, n. 318/2025 |
| Durata per categorie di recente assicurazione | Parametrata alle sole settimane maturate dalla copertura effettiva | Cass. n. 34914/2024 |
| Sospensione vs. decadenza per rioccupazione | Rileva la durata effettiva, non quella contrattuale | Cass. n. 19638/2025 |
| Attività autonoma preesistente | Obbligo di comunicazione decorre dalla domanda | Cass. nn. 4742/2025 e 22924/2024 |
| Apertura partita IVA | Non equivale automaticamente a svolgimento di attività lavorativa | Trib. Frosinone, n. 11/2025 |
| Diniego per carenze documentali | Illegittimo se i requisiti risultano altrimenti accertati | Trib. Foggia, n. 48/2025 |
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