Ricorso retribuzione individuale di anzianità (R.i.a) alla Corte dei conti

Ricorso retribuzione individuale di anzianità (R.i.a) alla Corte dei conti

In data 11 gennaio 2024 è stata depositata la sentenza n. 4/2024 con cui la Corte costituzionale dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) nella parte
che escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell’anzianità di servizio ai
fini dell’ottenimento della maggiorazione della RIA.
La retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) consiste in un elemento del trattamento economico
fondamentale, individuale, corrisposto al personale contrattualizzato dei comparti Ministeri e del comparto
Difesa e Sicurezza a ordinamento civile e militare, ognuno disciplinata da una propria normativa di riferimento,
così distinta:
R.I.A. Comparto Ministeri:
Introdotta dal 1 gennaio 1987 con il D.P.R. n. 266/1987;
Adeguata con il D.P.R. n. 44/1990 e istituita una maggiorazione al raggiungimento di determinate soglie di
anzianità (5/10/20 anni)
R.I.A. Comparto Difesa e Sicurezza:
Introdotta dal 1 gennaio 1987 con il D.P.R. n. 150/1987
Adeguata con il D.P.R. n. 147/1990 senza alcuna maggiorazione
Per quanto attiene il personale del comparto Difesa e Sicurezza, sia a ordinamento civile che militare, la R.I.A.
oggi è stata congelata a decorrere dal 1 gennaio 2005 a seguito dell’introduzione dei parametri per
determinare il trattamento economico fondamentale del personale. Essa non è stata assorbita con
l’innovazione introdotta ed ha subito un solo incremento con il D.P.R. 147/1990.
Il problema è sorto quando con il decreto legge n. 384 del 1992 il governo pro-tempore ha prorogato i contenuti
del D.P.R. n. 44 del 1990 anche per il triennio che va dal 1991 al 1993, inducendo le amministrazioni a sostenere
che la proroga non riguardasse gli scatti di anzianità, per i quali il limite entro cui soddisfare il requisito dei 5, 10
o 20 anni doveva essere comunque soddisfatto entro il termine del 31 dicembre 1989.
Di diverso avviso i dipendenti pubblici, i quali sostenevano che il provvedimento del governo avesse di fatto
spostato di 3 anni, dal 1990 al 1993 quindi, la proroga dei contenuti del citato D.P.R. 44/1990.
La Corte Costituzionale, quindi, con la sentenza in epigrafe si è espressa dichiarando l’illegittimità
costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che era intervenuto, in via
retroattiva, per escludere l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei
dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che stava
invece riconoscendo a tali dipendenti il diritto a ottenere il menzionato beneficio economico dalle amministrazioni
di appartenenza.

In buona sostanza, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, è stato fatto un blocco del contratto che ha riguardato gli anni 1991, 1992 e 1993 ed ha interessato tutto il pubblico impiego, personale del Comparto Ministeri/Funzioni Centrali e appartenenti alla Polizia di Stato compresi.
− in data 23.12.2000 è intervenuta la legge n. 388 di bilancio per il 2001, la quale all’art. 51, comma 3, ha fornito una interpretazione del citato art. 7, comma 1, precisando che gli effetti economici e giuridici erano quelli cristallizzati al 31.12.1990. In altre parole si era inteso chiarire che erano venute meno le anzianità di servizio utili per le maggiorazioni della R.I.A. previste dal sopra richiamato art. 9, commi 4 e 5, del dPR 44/1990 riguardante il Comparto Ministeri.
− successivamente, con il d.lgs. 193/2003, il sistema dei parametri stipendiali è subentrato a quello dei livelli ed ha inglobato gli eventuali scatti aggiuntivi, l’eventuale R.I.A. e l’Indennità Integrativa Speciale.
Nel parametro non è confluita la Retribuzione Individuale di Anzianità già maturata al 1° gennaio 2005, la cui voce, per i Poliziotti interessati, continua pertanto a ritrovarsi nel cedolino stipendiale …chiaramente senza alcuna rivalutazione o incremento.
Ciò premesso, la Corte Costituzionale, con la sentenza in argomento, ha adesso dichiarato l’illegittimità costituzionale del ridetto art. 51 della legge finanziaria 2001 che avrebbe confermato un blocco illegittimo delle maggiorazioni alla R.I.A. previste dal ripetuto art. 9, commi 4 e 5, dPR 44/1990.
Tale dichiarazione può produrre ex tunc, in capo al personale del Comparto Ministeri (ora Funzioni Centrali), le maggiorazioni alla Retribuzione Individuale di Anzianità statuite dai citati commi 4 e 5, l’attribuzione degli arretrati e, di conseguenza, effetti significativamente positivi sul trattamento di fine servizio e sull’emolumento pensionistico.
Quanto sopra vedrebbe ancora una volta i Poliziotti assoggettati ad una grave disparità di trattamento stante l’assenza, a suo tempo, di una previsione normativa che statuiva nei loro confronti le medesime maggiorazioni della R.I.A. previste per il personale del Comparto Ministeri (poi annullate dal D.L. 384/1992 e legge 388/2000 … ed adesso ripristinate dalla Corte Costituzionale).

2024-02-01T11:05:35+01:00
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