{"id":3992,"date":"2026-10-19T11:57:13","date_gmt":"2026-10-19T09:57:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3992"},"modified":"2026-10-19T11:57:13","modified_gmt":"2026-10-19T09:57:13","slug":"parere-legale-sulla-disciplina-delle-proroghe-nel-contratto-di-lavoro-stagionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/parere-legale-sulla-disciplina-delle-proroghe-nel-contratto-di-lavoro-stagionale\/","title":{"rendered":"Parere Legale sulla Disciplina delle Proroghe nel Contratto di Lavoro Stagionale"},"content":{"rendered":"<p>Parere Legale sulla Disciplina delle Proroghe nel Contratto di Lavoro Stagionale<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Oggetto e Quesito Giuridico<br \/>\nIl presente parere ha ad oggetto la disciplina delle proroghe e dei rinnovi nei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per lo svolgimento di attivit\u00e0 stagionali, con particolare riferimento ai limiti normativi applicabili, alle deroghe previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonch\u00e9 ai rischi connessi a un utilizzo improprio di tale tipologia contrattuale.<br \/>\nIl quesito giuridico centrale pu\u00f2 essere cos\u00ec formulato: se e in quale misura un contratto di lavoro stagionale possa essere prorogato reiteratamente senza incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa ordinaria sui contratti a tempo determinato, e quali siano i presupposti sostanziali e formali che legittimano tale regime derogatorio.<br \/>\nLa risposta al quesito impone un&#8217;analisi sistematica della normativa di riferimento, degli orientamenti della giurisprudenza di legittimit\u00e0 \u2014 ivi comprese le pronunce pi\u00f9 recenti \u2014 e delle disposizioni della contrattazione collettiva applicabile.<\/p>\n<p>Inquadramento Normativo della Stagionalit\u00e0<br \/>\nLa disciplina del lavoro stagionale si inserisce all&#8217;interno del quadro normativo generale sui contratti a tempo determinato dettato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il quale, tuttavia, prevede per le attivit\u00e0 stagionali un regime marcatamente derogatorio rispetto alla disciplina comune.<br \/>\nNozione di Attivit\u00e0 Stagionale<br \/>\nLa fonte primaria di identificazione delle attivit\u00e0 stagionali \u00e8 il D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, che contiene l&#8217;elenco tassativo delle attivit\u00e0 per le quali \u00e8 consentita l&#8217;assunzione di lavoratori stagionali. Il rinvio a tale decreto \u00e8 operato dall&#8217;art. 21, comma 2, D.Lgs. 81\/2015, il quale demanda al medesimo decreto presidenziale e alla contrattazione collettiva stipulata da associazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative la facolt\u00e0 di individuare e ampliare le fattispecie rilevanti.<br \/>\nSul versante della contrattazione collettiva abilitante, occorre richiamare la nozione di sindacati comparativamente pi\u00f9 rappresentativi, cos\u00ec come definita dall&#8217;art. 51, D.Lgs. 81\/2015, il quale circoscrive i soggetti collettivi legittimati a operare in deroga alla disciplina legale di base.<br \/>\nL&#8217;Interpretazione Autentica della Legge 203\/2024 (Collegato Lavoro)<br \/>\nUn significativo ampliamento della nozione di stagionalit\u00e0 \u00e8 stato introdotto dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. Collegato Lavoro), il cui art. 11, comma 1, ha fornito un&#8217;interpretazione autentica dell&#8217;art. 21, comma 2, D.Lgs. 81\/2015. In base a tale intervento legislativo, rientrano nella nozione di attivit\u00e0 stagionale anche le ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro \u2014 stipulati da associazioni comparativamente pi\u00f9 rappresentative \u2014 individuino esigenze tecniche, produttive od organizzative che si manifestano con carattere ciclico e ricorrente in determinati periodi dell&#8217;anno, ivi comprese le cd. &#8220;punte di stagionalit\u00e0&#8221; o intensificazioni cicliche dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa.<br \/>\nIl Carattere Restrittivo dell&#8217;Interpretazione Giurisprudenziale<br \/>\nNonostante il citato ampliamento normativo, la giurisprudenza di legittimit\u00e0 mantiene un approccio rigoroso e restrittivo nella qualificazione delle attivit\u00e0 come stagionali. La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 26196\/2024 e n. 24983\/2024, ha confermato che la stagionalit\u00e0 deve riguardare attivit\u00e0 aggiuntive e temporalmente circoscritte, da non confondersi con esigenze operative permanenti o continuative (quali, a titolo esemplificativo, la custodia ordinaria di immobili o la manutenzione ordinaria degli impianti). In linea con tale impostazione, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1095\/2025, ha precisato che la contrattazione collettiva deve &#8220;tipizzare&#8221; in modo specifico e puntuale le attivit\u00e0 stagionali: clausole di rinvio generiche o indeterminate non sono idonee ad abilitare il regime derogatorio.<\/p>\n<p>Regime Derogatorio delle Proroghe<br \/>\nIl legislatore ha costruito per i contratti stagionali un regime di doppia deroga rispetto alla disciplina ordinaria dei contratti a tempo determinato, incidendo sia sull&#8217;obbligo di causale sia sul limite di durata massima complessiva.<br \/>\nEsenzione dall&#8217;Obbligo di Causale<br \/>\nL&#8217;art. 21, comma 01, D.Lgs. 81\/2015 dispone espressamente che i contratti stipulati per lo svolgimento di attivit\u00e0 stagionali possono essere prorogati e rinnovati liberamente, senza che il datore di lavoro sia tenuto a indicare alcuna delle condizioni causali previste dall&#8217;art. 19, comma 1 (esigenze tecniche, organizzative, produttive, sostitutive). Tale esenzione opera a prescindere dalla durata complessiva del rapporto e dal numero di contratti o proroghe gi\u00e0 intervenuti, purch\u00e9, si ribadisce, la natura stagionale dell&#8217;attivit\u00e0 sia genuina e documentata.<br \/>\nInapplicabilit\u00e0 del Limite di Durata Massima di 24 Mesi<br \/>\nAi sensi dell&#8217;art. 19, comma 2, D.Lgs. 81\/2015, il limite di durata massima complessiva di 24 mesi \u2014 previsto per la successione di contratti a termine tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello \u2014 non si applica alle attivit\u00e0 stagionali. Ne consegue che un lavoratore stagionale pu\u00f2 essere legittimamente riassunto in forza di contratti reiterati, stagione dopo stagione, anche qualora la somma dei periodi lavorati superi ampiamente la soglia biennale, senza che ci\u00f2 determini automaticamente la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Tale principio \u00e8 stato ribadito dalla Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 27741\/2025 e confermato da Cass. n. 16613\/2024.<\/p>\n<p>Analisi del Limite Numerico delle Proroghe<br \/>\nIl Quadro Normativo Previgente e il Contrasto Interpretativo<br \/>\nL&#8217;art. 21, comma 1, D.Lgs. 81\/2015 stabilisce, in via generale, che il contratto a tempo determinato pu\u00f2 essere prorogato fino a un massimo di quattro volte nell&#8217;arco del periodo di durata massima di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti. Il superamento di tale limite comporta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. La norma non esclude in modo testuale ed esplicito i contratti stagionali dal predetto limite numerico, generando cos\u00ec un&#8217;incertezza interpretativa di rilievo pratico.<br \/>\nProprio su tale questione si era pronunciata la Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 27741\/2025, che aveva rimesso la questione alla pubblica udienza evidenziando l&#8217;assenza di un orientamento di legittimit\u00e0 consolidato sul punto, e consigliando in via prudenziale di non superare il tetto delle quattro proroghe nelle more della decisione definitiva.<br \/>\nLa Svolta Giurisprudenziale: Cassazione n. 11269\/2026<br \/>\nIl quadro interpretativo si \u00e8 definitivamente chiarito con la sentenza della Corte di Cassazione n. 11269 del 27 aprile 2026, pronuncia di diritto che ha sciolto il nodo interpretativo rimasto aperto. La Suprema Corte ha stabilito che ai rapporti di lavoro stagionale non si applica il limite massimo delle quattro proroghe previsto dall&#8217;art. 21, comma 1, D.Lgs. 81\/2015.<br \/>\nLa ratio decidendi su cui si fonda la pronuncia \u00e8 di stretta coerenza sistematica: poich\u00e9 l&#8217;art. 19, comma 2, esclude espressamente il lavoro stagionale dal limite di durata massima complessiva di 24 mesi, il limite numerico delle proroghe previsto dall&#8217;art. 21, comma 1, risulta strutturalmente costruito \u2014 e pertanto applicabile \u2014 solo all&#8217;interno di quella cornice temporale massima prestabilita. Essendo venuta meno, per i contratti stagionali, la cornice stessa, non pu\u00f2 logicamente operare il contatore delle proroghe che in essa si esaurisce. Le due disposizioni formano un sistema unitario, inscindibile: l&#8217;esenzione dal limite di durata trascina con s\u00e9 l&#8217;esenzione dal limite numerico delle proroghe.<br \/>\nIn sintesi: a seguito della sentenza n. 11269\/2026, il datore di lavoro che stipula e proroga contratti stagionali genuini non \u00e8 soggetto n\u00e9 al limite dei 24 mesi n\u00e9 al tetto massimo delle quattro proroghe.<\/p>\n<p>Ruolo della Contrattazione Collettiva (CCNL)<br \/>\nI Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro svolgono una funzione essenziale su due piani distinti: la definizione operativa della stagionalit\u00e0 e la regolamentazione delle condizioni di impiego dei lavoratori stagionali.<br \/>\nDefinizione di Stagionalit\u00e0 nei Principali CCNL<br \/>\nI CCNL di settore \u2014 in particolare quelli del Turismo, dei Pubblici Esercizi, del Terziario e del Commercio \u2014 identificano la stagionalit\u00e0 secondo due direttrici fondamentali:<br \/>\n\u25cf Aziende di stagione (stagionalit\u00e0 in senso stretto): Sono considerate stagionali le strutture che osservano periodi di chiusura non inferiori a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi nell&#8217;arco dell&#8217;anno solare. Le assunzioni effettuate da tali aziende sono considerate automaticamente stagionali, senza necessit\u00e0 di ulteriori specificazioni causali.<br \/>\n\u25cf Punte di stagionalit\u00e0 e intensificazioni cicliche: Per le aziende con apertura annuale, i CCNL (in particolare quelli di Commercio e Terziario) consentono il ricorso al contratto stagionale in corrispondenza di periodi di forte intensificazione dell&#8217;attivit\u00e0, legati a specifici momenti dell&#8217;anno (stagione estiva o invernale), festivit\u00e0 religiose o civili, manifestazioni fieristiche, campagne promozionali o specifiche iniziative commerciali. Tale previsione ha trovato piena copertura normativa a seguito della gi\u00e0 citata interpretazione autentica della L. 203\/2024.<br \/>\n\u00c8 indispensabile che le clausole del CCNL applicato in azienda siano specifiche e puntuali nell&#8217;individuare le attivit\u00e0 o i periodi stagionali. Clausole generiche o meramente descrittive non sono idonee ad abilitare il regime derogatorio, come gi\u00e0 chiarito dal Tribunale di Bari con sentenza n. 1095\/2025.<\/p>\n<p>Successione di Contratti e Stop-and-Go<br \/>\nUn ulteriore profilo di favore per i rapporti stagionali riguarda l&#8217;esenzione dai cd. termini di interruzione obbligatoria (stop-and-go) tra un contratto a termine e l&#8217;altro.<br \/>\nL&#8217;art. 21, comma 2, D.Lgs. 81\/2015 prevede che, in caso di rinnovo di un contratto a tempo determinato (ossia di stipulazione di un nuovo contratto dopo la cessazione del precedente), il datore di lavoro debba rispettare un periodo di interruzione di 10 giorni (per contratti di durata fino a 6 mesi) ovvero di 20 giorni (per contratti di durata superiore). Il mancato rispetto di tali periodi di attesa comporta la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.<br \/>\nTuttavia, la medesima disposizione esenta espressamente i lavoratori stagionali dall&#8217;obbligo di rispettare i predetti intervalli. Pertanto, \u00e8 del tutto legittima la stipulazione di un nuovo contratto stagionale immediatamente dopo la cessazione del precedente, senza soluzione di continuit\u00e0 o con l&#8217;unica interruzione determinata dalla naturale chiusura della stagione lavorativa.<\/p>\n<p>Onere della Prova e Rischi di Conversione<br \/>\nRipartizione dell&#8217;Onere Probatorio<br \/>\nAspetto di fondamentale importanza pratica \u00e8 la ripartizione dell&#8217;onere della prova in caso di contestazione giudiziale della natura stagionale del rapporto. La Cassazione, con sentenza n. 1216\/2026, ha confermato che l&#8217;onere di provare la sussistenza dei presupposti che giustificano il ricorso alle deroghe proprie della stagionalit\u00e0 grava interamente sul datore di lavoro. Non \u00e8 sufficiente l&#8217;indicazione generica della qualifica stagionale nel contratto: il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare, in modo concreto e documentato, che l&#8217;attivit\u00e0 dedotta in contratto \u00e8 riconducibile alle previsioni del D.P.R. 1525\/1963 o alle specifiche clausole del CCNL applicato.<br \/>\nValutazione Complessiva della Serie Contrattuale<br \/>\nLa Cassazione n. 24805\/2025 ha stabilito un principio di notevole rilievo: il giudice del merito ha il potere di valutare l&#8217;intera sequenza contrattuale \u2014 e non il solo contratto oggetto di impugnazione \u2014 al fine di accertare l&#8217;eventuale elusione dei limiti di durata o di un utilizzo abusivo del rapporto stagionale, a prescindere dalla intervenuta decadenza sull&#8217;impugnazione dei singoli contratti pregressi. Ci\u00f2 significa che una serie di contratti apparentemente regolari pu\u00f2 essere riqualificata nel suo complesso come unico rapporto a tempo indeterminato, qualora emerga che le assunzioni successive hanno mascherato esigenze lavorative permanenti e non stagionali.<br \/>\nLa Sanzione della Conversione<br \/>\nIn caso di accertamento dell&#8217;illegittimit\u00e0, l&#8217;art. 21, comma 1, D.Lgs. 81\/2015 prevede la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze retributive, previdenziali e risarcitorie che ne derivano. Il rischio si concretizza ogniqualvolta la qualifica stagionale venga apponosta a contratti relativi ad attivit\u00e0 ordinarie e continuative dell&#8217;impresa, senza che ricorrano i presupposti normativi o collettivi necessari.<br \/>\nUlteriore elemento di rischio \u00e8 rappresentato dalla necessit\u00e0 che le causali, ove richieste per i contratti ordinari, siano indicate in modo circostanziato e specifico, come chiarito da Cass. n. 9537\/2024: sebbene per i contratti stagionali tale obbligo non sussista, tale orientamento rafforza l&#8217;esigenza di documentare con cura le ragioni che integrano la fattispecie stagionale.<\/p>\n<p>Tutele del Lavoratore e Diritto di Precedenza<br \/>\nA fronte del regime di ampia flessibilit\u00e0 riconosciuto ai datori di lavoro per la gestione del personale stagionale, l&#8217;ordinamento e la contrattazione collettiva prevedono specifiche tutele in favore del lavoratore.<br \/>\nDiritto di Precedenza nelle Nuove Assunzioni<br \/>\nIl lavoratore stagionale matura il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dallo stesso datore di lavoro per le medesime mansioni nelle stagioni successive. Tale diritto rappresenta un presidio di continuit\u00e0 occupazionale e trova la propria fonte tanto nella legge quanto nelle disposizioni dei CCNL di riferimento.<br \/>\nCon specifico riguardo alle modalit\u00e0 di esercizio, i CCNL del Turismo, dei Pubblici Esercizi, del Commercio e del Terziario stabiliscono che il lavoratore stagionale che intende avvalersi del diritto di precedenza \u00e8 tenuto a manifestare la propria volont\u00e0 per iscritto, di regola entro il termine di tre mesi dalla cessazione del contratto, a pena di decadenza dal diritto medesimo. Il diritto cos\u00ec esercitato mantiene la propria efficacia per un periodo di dodici mesi dalla cessazione del rapporto.<br \/>\nEsclusione dai Limiti Quantitativi di Assunzione<br \/>\nI lavoratori stagionali non concorrono al raggiungimento del limite percentuale massimo del 20% previsto dalla legge per le assunzioni di lavoratori a tempo determinato rispetto all&#8217;organico a tempo indeterminato in forza. Tale esclusione, recepita nei CCNL, consente alle aziende stagionali di ricorrere a questa tipologia contrattuale senza le limitazioni numeriche imposte per i contratti a termine ordinari.<\/p>\n<p>Conclusioni e Raccomandazioni Operative<br \/>\nSintesi del Quadro Giuridico<br \/>\nAlla luce dell&#8217;analisi normativa e giurisprudenziale condotta, \u00e8 possibile formulare le seguenti conclusioni:<br \/>\n\u25cf Assenza di causali: Il contratto di lavoro stagionale pu\u00f2 essere prorogato e rinnovato liberamente, senza alcun obbligo di indicare causali giustificatrici, in forza dell&#8217;art. 21, comma 01, D.Lgs. 81\/2015.<br \/>\n\u25cf Inapplicabilit\u00e0 del limite dei 24 mesi: Ai contratti stagionali non si applica il limite complessivo di durata biennale, ai sensi dell&#8217;art. 19, comma 2, D.Lgs. 81\/2015.<br \/>\n\u25cf Inapplicabilit\u00e0 del limite delle quattro proroghe: A seguito della sentenza della Cassazione n. 11269 del 27 aprile 2026, il tetto massimo di quattro proroghe non trova applicazione ai rapporti stagionali, essendo strutturalmente connesso al limite di durata massima da cui i contratti stagionali sono esentati.<br \/>\n\u25cf Esenzione dallo stop-and-go: I periodi obbligatori di interruzione tra un contratto e l&#8217;altro non si applicano ai lavoratori stagionali, ai sensi dell&#8217;art. 21, comma 2, D.Lgs. 81\/2015.<br \/>\n\u25cf Presupposto inderogabile: Tutte le predette deroghe operano esclusivamente a condizione che l&#8217;attivit\u00e0 dedotta in contratto sia genuinamente e rigorosamente riconducibile alle fattispecie stagionali previste dal D.P.R. 1525\/1963 o individuate specificamente dal CCNL applicato.<br \/>\nRaccomandazioni Operative<br \/>\nAl fine di garantire la piena legittimit\u00e0 della gestione del personale stagionale e di minimizzare il rischio di controversie e di conversione dei rapporti, si raccomanda di adottare le seguenti misure prudenziali:<br \/>\n\u25cf Verifica puntuale del CCNL applicato: Prima di procedere con assunzioni, proroghe o rinnovi stagionali, \u00e8 necessario verificare che il contratto collettivo applicato in azienda contenga clausole specifiche e puntuali che qualifichino come stagionali le attivit\u00e0 svolte o i periodi di intensificazione lavorativa, in conformit\u00e0 alla L. 203\/2024 e all&#8217;art. 51 D.Lgs. 81\/2015.<br \/>\n\u25cf Documentazione della natura stagionale: Conservare idonea documentazione \u2014 anche di natura aziendale \u2014 che attesti la ricorrenza dei presupposti stagionali per ciascuna assunzione e proroga, avendo cura di raccogliere elementi probatori che consentano al datore di lavoro di assolvere l&#8217;onere della prova in caso di contenzioso.<br \/>\n\u25cf Verifica della corrispondenza mansioni\/attivit\u00e0: Accertarsi che le mansioni concretamente svolte dal lavoratore stagionale non coincidano con attivit\u00e0 ordinarie e stabili dell&#8217;impresa. L&#8217;assegnazione di attivit\u00e0 continuative (come manutenzione, custodia o amministrazione ordinaria) sotto la veste di contratto stagionale espone l&#8217;azienda al rischio di conversione del rapporto, come indicato dalla Cassazione con le sentenze nn. 26196\/2024 e 24983\/2024.<br \/>\n\u25cf Gestione del diritto di precedenza: Predisporre un sistema di monitoraggio interno per la ricezione e gestione delle comunicazioni scritte con cui i lavoratori stagionali esercitano il proprio diritto di precedenza entro i termini previsti dal CCNL (generalmente tre mesi dalla cessazione), al fine di evitare contestazioni in sede giudiziale.<br \/>\n\u25cf Aggiornamento normativo e giurisprudenziale continuo: Il settore del lavoro stagionale \u00e8 caratterizzato da un&#8217;evoluzione costante della giurisprudenza di legittimit\u00e0. Si raccomanda un monitoraggio periodico degli orientamenti della Corte di Cassazione, in particolare in relazione a eventuali pronunce successive alla sentenza n. 11269\/2026 che possano consolidare, integrare o modificare il quadro attualmente delineato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Parere Legale sulla Disciplina delle Proroghe nel Contratto di Lavoro [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3993,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3992"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3992"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3992\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3994,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3992\/revisions\/3994"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3993"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3992"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3992"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3992"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}