{"id":3964,"date":"2026-09-15T11:05:15","date_gmt":"2026-09-15T09:05:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3964"},"modified":"2026-09-15T11:05:20","modified_gmt":"2026-09-15T09:05:20","slug":"parere-legale-sui-diritti-sindacali-in-azienda-artt-25-26-e-27-statuto-dei-lavoratori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/parere-legale-sui-diritti-sindacali-in-azienda-artt-25-26-e-27-statuto-dei-lavoratori\/","title":{"rendered":"Parere Legale sui Diritti Sindacali in Azienda (Artt. 25, 26 e 27 Statuto dei Lavoratori)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>Inquadramento Normativo Generale<\/h1>\n<p>Il Titolo III della <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/law\/STATO_ITALIANO\/1970-05-20\/0300\/ITA@2025-11-06~title_3__article_25\">Legge 20 maggio 1970, n. 300<\/a> \u2014 comunemente denominata &#8220;Statuto dei Lavoratori&#8221; \u2014 costituisce il nucleo fondamentale della tutela dell&#8217;attivit\u00e0 sindacale nei luoghi di lavoro. Tale corpus normativo riconosce e garantisce una serie di diritti strumentali all&#8217;esercizio effettivo della libert\u00e0 sindacale all&#8217;interno delle unit\u00e0 produttive, ponendo a carico del datore di lavoro obblighi positivi di fare e obblighi negativi di astensione.<\/p>\n<p>Il principio ispiratore dell&#8217;intero Titolo III \u00e8 il riconoscimento che la libert\u00e0 di organizzazione sindacale \u2014 solennemente sancita dall&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/constitution\/STATO_ITALIANO\/1947-12-27\/DAIT0428da6688\/ITA@2025-10-30~part_1__title_3__article_39\">art. 39 della Costituzione<\/a> \u2014 non pu\u00f2 esaurirsi in una mera proclamazione formale, ma deve trovare concreta attuazione anche all&#8217;interno del contesto aziendale, storicamente caratterizzato da una fisiologica asimmetria di potere tra datore di lavoro e lavoratori. Gli artt. 25, 26 e 27 dello Statuto declinano operativamente tale libert\u00e0 in tre sfere distinte ma complementari: la comunicazione (affissione), la propaganda e il finanziamento (proselitismo e raccolta contributi), e la logistica (locali).<\/p>\n<p>Il campo di applicazione generale \u00e8 definito dall&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/law\/STATO_ITALIANO\/1970-05-20\/0300\/ITA@2025-11-06~title_6__article_35\">art. 35 della Legge 300\/1970<\/a>, che circoscrive l&#8217;operativit\u00e0 della maggior parte delle disposizioni del Titolo III alle unit\u00e0 produttive con pi\u00f9 di 15 dipendenti \u2014 o pi\u00f9 di 5 per le imprese agricole \u2014 con una soglia differenziata, pari a 200 dipendenti, per l&#8217;obbligo specifico di messa a disposizione permanente dei locali ex art. 27.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>Diritto di Affissione (Art. 25)<\/h1>\n<h2>Il Contenuto Normativo<\/h2>\n<p>L&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/law\/STATO_ITALIANO\/1970-05-20\/0300\/ITA@2025-11-06~title_3__article_25\">art. 25 della Legge 300\/1970<\/a> riconosce alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) il diritto di affiggere, su appositi spazi \u2014 che il datore di lavoro ha l&#8217;<strong>obbligo<\/strong> di predisporre \u2014 pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. La norma impone che detti spazi siano collocati in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.<\/p>\n<p>Il profilo linguistico della disposizione \u00e8 di primario rilievo ermeneutico: il legislatore utilizza l&#8217;espressione &#8220;ha l&#8217;obbligo di predisporre&#8221;, configurando in capo al datore di lavoro un <strong>obbligo giuridico positivo<\/strong> e non una mera facolt\u00e0 discrezionale. La violazione di tale obbligo integra una condotta antisindacale reprimibile ai sensi dell&#8217;art. 28 dello Statuto.<\/p>\n<p>La <em>ratio<\/em> della norma \u00e8 garantire l&#8217;effettivit\u00e0 della comunicazione sindacale: il diritto di affissione costituisce una specifica e concreta declinazione della libert\u00e0 di manifestazione del pensiero sancita dall&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/constitution\/STATO_ITALIANO\/1947-12-27\/DAIT0428da6688\/ITA@2025-10-30~part_1__title_1__article_21\">art. 21 della Costituzione<\/a> nel contesto del rapporto di lavoro, consentendo ai rappresentanti sindacali di informare i lavoratori senza che il datore di lavoro possa esercitare alcuna forma di filtro preventivo sul contenuto dei messaggi affissi.<\/p>\n<h2>L&#8217;Estensione agli Strumenti Telematici<\/h2>\n<p>La questione di maggiore attualit\u00e0 riguarda se il concetto di &#8220;spazio&#8221; fisico di affissione possa essere esteso agli strumenti di comunicazione digitale, in particolare alla posta elettronica aziendale. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha risposto affermativamente, in piena coerenza con l&#8217;evoluzione tecnologica dei mezzi di comunicazione.<\/p>\n<p>Con le sentenze gemelle <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2022_35643CIV\">Cass. Civ., Sez. Lav., n. 35643\/2022<\/a> e <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2022_35644CIV\">n. 35644\/2022<\/a>, la Suprema Corte ha statuito che la posta elettronica aziendale rientra negli &#8220;spazi&#8221; di affissione di cui all&#8217;art. 25, con la conseguenza che il datore di lavoro che impedisca l&#8217;utilizzo di tale canale per comunicazioni sindacali viola la norma. Tale orientamento trova un antecedente significativo in <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2017_3484CIV\">Cass. Civ., Sez. Lav., n. 3484\/2017<\/a>, che aveva gi\u00e0 valorizzato la prassi aziendale nell&#8217;uso dei canali di comunicazione digitale, riconoscendo come l&#8217;abitudine consolidata all&#8217;impiego di strumenti informatici possa fondare un diritto sindacale all&#8217;utilizzo degli stessi.<\/p>\n<h2>I Limiti al Potere di Spostamento delle Bacheche<\/h2>\n<p>Il diritto di affissione non si traduce in un diritto della RSA alla conservazione di una specifica e immutabile collocazione fisica delle bacheche. Il datore di lavoro conserva il potere di spostare gli spazi di affissione, a condizione che il nuovo luogo rimanga <strong>idoneo<\/strong> e <strong>accessibile<\/strong> alla generalit\u00e0 dei lavoratori. Ove tali requisiti non siano soddisfatti, lo spostamento configura una violazione dell&#8217;art. 25.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2024_24595CIV\">Cass. Civ., Sez. Lav., n. 24595\/2024<\/a> ha confermato l&#8217;obbligo datoriale di garantire spazi idonei, ribadendo che lo spostamento delle bacheche \u00e8 legittimo solo laddove l&#8217;idoneit\u00e0 e l&#8217;accessibilit\u00e0 del nuovo spazio siano concretamente verificabili, escludendo che il potere organizzativo del datore possa tradursi in uno svuotamento sostanziale del diritto sindacale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>Diritto di Proselitismo e Raccolta Contributi (Art. 26)<\/h1>\n<h2>Il Contenuto Normativo<\/h2>\n<p>L&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/law\/STATO_ITALIANO\/1970-05-20\/0300\/ITA@2025-11-06~title_3__article_26\">art. 26 della Legge 300\/1970<\/a> riconosce ai lavoratori il diritto di svolgere attivit\u00e0 di propaganda sindacale (proselitismo) e di raccogliere contributi per le organizzazioni sindacali all&#8217;interno dei luoghi di lavoro, purch\u00e9 tale attivit\u00e0 si svolga <strong>senza pregiudizio del normale svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 aziendale<\/strong>.<\/p>\n<p>La disposizione persegue una duplice finalit\u00e0: da un lato, favorire la crescita associativa delle organizzazioni sindacali attraverso il contatto diretto con i lavoratori nel luogo ove questi trascorrono la maggior parte del loro tempo; dall&#8217;altro, garantire il finanziamento dei sindacati, essenziale per la loro indipendenza e capacit\u00e0 operativa, in conformit\u00e0 con il dettato dell&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/constitution\/STATO_ITALIANO\/1947-12-27\/DAIT0428da6688\/ITA@2025-10-30~part_1__title_3__article_39\">art. 39 della Costituzione<\/a>.<\/p>\n<h2>Il Bilanciamento con l&#8217;Art. 41 della Costituzione<\/h2>\n<p>Il diritto di proselitismo sindacale non \u00e8 assoluto. La clausola limitativa del &#8220;pregiudizio al normale svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 aziendale&#8221; impone un bilanciamento con la libert\u00e0 di iniziativa economica privata tutelata dall&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/constitution\/STATO_ITALIANO\/1947-12-27\/DAIT0428da6688\/ITA@2025-10-30~part_1__title_3__article_41\">art. 41 della Costituzione<\/a>. Il criterio dirimente non \u00e8 la mera astrazione del disturbo potenziale, bens\u00ec la <strong>prova di un pregiudizio concreto e apprezzabile<\/strong> all&#8217;attivit\u00e0 produttiva.<\/p>\n<p>Su questo punto si \u00e8 chiaramente pronunciata <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2019_16746CIV\">Cass. Civ., Sez. Lav., n. 16746\/2019<\/a>, che ha dichiarato illegittimo un divieto assoluto imposto dal datore di lavoro relativamente all&#8217;utilizzo della posta elettronica per attivit\u00e0 di proselitismo, ribadendo che il datore \u00e8 tenuto a fornire la prova di un pregiudizio concreto e attuale, non meramente ipotetico, per poter giustificare limitazioni al diritto sindacale.<\/p>\n<h2>La Tutela del Rappresentante Sindacale<\/h2>\n<p>Le attivit\u00e0 di proselitismo correttamente esercitate godono di piena protezione nei confronti di eventuali reazioni disciplinari datoriali. <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2023_2520CIV\">Cass. Civ., Sez. Lav., n. 2520\/2023<\/a> ha affermato che il rappresentante sindacale non pu\u00f2 essere sanzionato disciplinarmente per attivit\u00e0 di proselitismo, salvo che queste non eccedano i limiti della <strong>continenza formale<\/strong> \u2014 ovvero la correttezza delle modalit\u00e0 espressive e comportamentali \u2014 e non arrechino un pregiudizio effettivo al funzionamento aziendale.<\/p>\n<h2>I Limiti: Modalit\u00e0 Invasive e Pregiudizio Funzionale<\/h2>\n<p>Non ogni forma di proselitismo \u00e8 tutelata. Sono da ritenersi illecite le modalit\u00e0 invasive che si traducano in una distrazione continuativa dei lavoratori durante la prestazione lavorativa o che impongano un&#8217;esposizione pressante e distraente incompatibile con lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 produttiva. <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2024_24595CIV\">Cass. Civ., Sez. Lav., n. 24595\/2024<\/a> ha ritenuto legittima la sanzione irrogata in un caso in cui le modalit\u00e0 di esposizione del materiale sindacale \u2014 per la loro pervasivit\u00e0 \u2014 arrecavano un pregiudizio funzionale documentato al regolare andamento del ciclo produttivo.<\/p>\n<p>Il discrimine va, pertanto, individuato nella <strong>modalit\u00e0 di esercizio<\/strong> del diritto: il proselitismo \u00e8 lecito se puntuale e non interrompente; diviene illecito quando assume carattere di pressione sistematica e continuativa tale da interferire materialmente con l&#8217;organizzazione del lavoro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>Diritto ai Locali per le RSA (Art. 27)<\/h1>\n<h2>Il Contenuto Normativo e la Distinzione per Soglia Dimensionale<\/h2>\n<p>L&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/law\/STATO_ITALIANO\/1970-05-20\/0300\/ITA@2025-11-06~title_3__article_27\">art. 27 della Legge 300\/1970<\/a> regolamenta l&#8217;obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione delle RSA locali idonei per lo svolgimento delle loro funzioni. La norma articola tale obbligo in modo differenziato sulla base della dimensione dell&#8217;unit\u00e0 produttiva, identificando due distinte soglie di applicazione:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Unit\u00e0 produttive con almeno 200 dipendenti<\/strong>: il datore di lavoro \u00e8 tenuto a mettere a disposizione delle RSA un locale idoneo all&#8217;interno dell&#8217;unit\u00e0 produttiva o nelle sue immediate vicinanze, in modo <strong>permanente<\/strong> e continuativo. L&#8217;obbligo ha carattere incondizionato e non richiede una preventiva richiesta da parte delle rappresentanze.<\/li>\n<li><strong>Unit\u00e0 produttive con meno di 200 dipendenti<\/strong>: le RSA hanno il diritto di usufruire di un locale idoneo <strong>su richiesta<\/strong>, per lo svolgimento delle riunioni. In questo caso, l&#8217;obbligo datoriale sorge al momento della formulazione della richiesta e deve essere soddisfatto in tempi compatibili con le esigenze organizzative dell&#8217;attivit\u00e0 sindacale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Come precisato dall&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/law\/STATO_ITALIANO\/1970-05-20\/0300\/ITA@2025-11-06~title_6__article_35\">art. 35 della Legge 300\/1970<\/a>, la soglia di 200 dipendenti per l&#8217;obbligo permanente \u00e8 autonoma e speciale rispetto alla soglia generale di 15 dipendenti prevista per le altre disposizioni del Titolo III.<\/p>\n<h2>I Requisiti di Idoneit\u00e0 dei Locali<\/h2>\n<p>Il concetto di &#8220;idoneit\u00e0&#8221; del locale non \u00e8 definito ex lege, ma \u00e8 stato elaborato dalla giurisprudenza in modo funzionale: il locale deve essere adeguato allo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 sindacale, il che implica una dimensione sufficiente per le riunioni, accessibilit\u00e0 ai lavoratori e assenza di condizioni che rendano disagevole o impossibile l&#8217;esercizio delle funzioni sindacali.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2016_20319CIV\">Cass. Civ., Sez. Lav., n. 20319\/2016<\/a> ha precisato che le riunioni possono tenersi fuori dall&#8217;unit\u00e0 produttiva solo ove sia stato preventivamente individuato un locale alternativo idoneo, escludendo che il datore possa sottrarsi all&#8217;obbligo semplicemente non mettendo a disposizione alcuno spazio interno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>Soggetti Beneficiari e Rappresentativit\u00e0<\/h1>\n<h2>I Requisiti ex Art. 19 e l&#8217;Evoluzione Costituzionale<\/h2>\n<p>Il diritto ai locali \u2014 come le altre prerogative del Titolo III \u2014 presuppone la <strong>regolare costituzione della RSA<\/strong> ai sensi dell&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/law\/STATO_ITALIANO\/1970-05-20\/0300\/ITA@2025-11-06~title_3__article_19\">art. 19 della Legge 300\/1970<\/a>. Storicamente, la legittimazione era riservata alle RSA dei sindacati firmatari del contratto collettivo applicato nell&#8217;unit\u00e0 produttiva. Tuttavia, l&#8217;intervento della Corte Costituzionale con la <strong>sentenza n. 231\/2013<\/strong> ha esteso il riconoscimento ai sindacati che abbiano partecipato alle trattative per la stipulazione del contratto, anche senza averlo sottoscritto, al fine di evitare meccanismi escludenti contrari alla libert\u00e0 sindacale. La successiva <strong>sentenza n. 156\/2025<\/strong> ha ulteriormente consolidato tale orientamento, estendendo la rappresentativit\u00e0 ai sindacati comparativamente pi\u00f9 rappresentativi a livello nazionale.<\/p>\n<p>La prova della rappresentativit\u00e0 \u00e8 onere che grava sul sindacato richiedente, come chiarito da <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2022_33240CIV\">Cass. Civ., Sez. Lav., n. 33240\/2022<\/a>, che ha subordinato la spettanza del diritto ai locali alla dimostrazione positiva del possesso dei requisiti ex art. 19.<\/p>\n<h2>RSA e RSU: Continuit\u00e0 e Successione<\/h2>\n<p>A seguito degli accordi interconfederali del 1993 e della loro disciplina attuativa, i diritti originariamente attribuiti alle RSA si sono in larga parte trasferiti alle <strong>RSU<\/strong> (Rappresentanze Sindacali Unitarie) nelle realt\u00e0 in cui queste siano state elette. Le RSU succedono alle RSA nell&#8217;esercizio dei diritti di cui agli artt. 25, 26 e 27 dello Statuto, rappresentando unitariamente la totalit\u00e0 dei lavoratori nell&#8217;unit\u00e0 produttiva.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>Profili Rimediali e Condotta Antisindacale<\/h1>\n<h2>La Tutela ex Art. 28 dello Statuto dei Lavoratori<\/h2>\n<p>La violazione dei diritti esaminati configura una <strong>condotta antisindacale<\/strong> reprimibile mediante il procedimento d&#8217;urgenza previsto dall&#8217;art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. Tale rimedio consente di ottenere, in tempi celeri, un provvedimento giudiziario di cessazione della condotta lesiva e di rimozione dei suoi effetti, con possibilit\u00e0 di condanna alla pubblicazione del provvedimento.<\/p>\n<h2>La Legittimazione Attiva: Un Profilo Critico<\/h2>\n<p>Sul tema della legittimazione processuale attiva, la giurisprudenza ha elaborato un orientamento che merita particolare attenzione sul piano pratico. \u00c8 consolidato il principio secondo cui la legittimazione ad agire ex art. 28 per la repressione della condotta antisindacale relativa ai diritti di affissione, proselitismo e locali spetta agli <strong>organismi locali delle associazioni sindacali nazionali<\/strong>, e non alle RSA o alle RSU in quanto tali, le quali difettano della soggettivit\u00e0 giuridica necessaria per proporre autonomamente tale azione.<\/p>\n<p>Tale principio \u00e8 stato affermato da <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2006_1307CIV\">Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1307\/2005<\/a> e recentemente confermato da <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/giustizia-it-a279bea9d4be10a3527e7a3d00d8cf5e210192109591b99d79108018176b53a6\">Trib. Avellino n. 101\/2025<\/a>, che hanno ribadito come il ricorso per condotta antisindacale relativo al diniego dei locali debba essere proposto dal sindacato nazionale tramite i propri organismi periferici territorialmente competenti, pena l&#8217;inammissibilit\u00e0 per difetto di legittimazione attiva.<\/p>\n<p><strong>Conseguenza operativa<\/strong>: qualora la RSA o la RSU intendano reagire a una violazione dei diritti di cui agli artt. 25, 26 e 27, dovranno preventivamente interessare il sindacato di riferimento, affinch\u00e9 sia quest&#8217;ultimo \u2014 per il tramite delle proprie strutture territoriali \u2014 a promuovere l&#8217;azione giudiziaria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>Conclusioni e Raccomandazioni Operative<\/h1>\n<p>All&#8217;esito dell&#8217;analisi svolta, si formulano le seguenti raccomandazioni operative per il datore di lavoro e per le rappresentanze sindacali aziendali:<\/p>\n<h2>Per il Datore di Lavoro<\/h2>\n<ul>\n<li><strong>Spazi di affissione<\/strong>: Predisporre appositi spazi fisici (bacheche) accessibili alla generalit\u00e0 dei lavoratori. In presenza di prassi consolidate di comunicazione digitale, astenersi da divieti assoluti di utilizzo della posta elettronica aziendale per comunicazioni sindacali, esponendosi altrimenti al rischio di condotta antisindacale alla luce di <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2022_35643CIV\"> n. 35643\/2022<\/a> e <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2022_35644CIV\">n. 35644\/2022<\/a>.<\/li>\n<li><strong>Spostamento delle bacheche<\/strong>: Eventuali riorganizzazioni logistiche che comportino lo spostamento degli spazi di affissione devono essere precedute da una verifica rigorosa della idoneit\u00e0 e accessibilit\u00e0 del nuovo sito; in caso contrario, si configura la violazione dell&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/law\/STATO_ITALIANO\/1970-05-20\/0300\/ITA@2025-11-06~title_3__article_25\"> 25<\/a>.<\/li>\n<li><strong>Proselitismo<\/strong>: Non \u00e8 consentito adottare divieti assoluti di proselitismo. Le limitazioni sono legittime solo in presenza di un pregiudizio concreto, documentato e attuale all&#8217;attivit\u00e0 produttiva, non meramente ipotetico o preventivo.<\/li>\n<li><strong>Locali per RSA<\/strong>: Nelle unit\u00e0 produttive con 200 o pi\u00f9 dipendenti, l&#8217;obbligo di messa a disposizione di un locale idoneo \u00e8 permanente e incondizionato. Nelle unit\u00e0 inferiori a tale soglia, la risposta alla richiesta delle RSA deve essere tempestiva e il locale offerto deve rispettare i criteri di idoneit\u00e0 funzionale elaborati dalla giurisprudenza.<\/li>\n<li><strong>Sanzioni disciplinari<\/strong>: Prima di irrogare sanzioni per comportamenti tenuti nell&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 sindacale, verificare con attenzione il superamento effettivo dei limiti di continenza e il pregiudizio concreto arrecato, avvalendosi di un&#8217;analisi caso per caso.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Per le Rappresentanze Sindacali<\/h2>\n<ul>\n<li><strong>Verifica dei presupposti<\/strong>: Accertare di possedere i requisiti di rappresentativit\u00e0 ex <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/law\/STATO_ITALIANO\/1970-05-20\/0300\/ITA@2025-11-06~title_3__article_19\"> 19<\/a>, la cui prova \u00e8 onere della RSA interessata.<\/li>\n<li><strong>Legittimazione processuale<\/strong>: In caso di violazione dei propri diritti, interessare tempestivamente il sindacato nazionale di riferimento affinch\u00e9 promuova \u2014 tramite i propri organismi territoriali \u2014 l&#8217;eventuale ricorso ex art. 28, atteso che RSA e RSU sono prive di legittimazione attiva autonoma per tale azione.<\/li>\n<li><strong>Modalit\u00e0 di proselitismo<\/strong>: Esercitare l&#8217;attivit\u00e0 di propaganda in forme rispettose della continenza formale e compatibili con il normale svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa, documentando le proprie iniziative per far fronte a eventuali contestazioni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Avv. Ignazio Sposito <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; Inquadramento Normativo Generale Il Titolo III della Legge [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3964"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3964"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3964\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3965,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3964\/revisions\/3965"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3964"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3964"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3964"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}