{"id":3916,"date":"2026-05-03T20:32:13","date_gmt":"2026-05-03T18:32:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3916"},"modified":"2026-05-03T20:32:13","modified_gmt":"2026-05-03T18:32:13","slug":"invalidita-sopravvenuta-del-lavoratore-gia-occupato-obblighi-datoriali-ricollocamento-e-limiti-al-licenziamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/invalidita-sopravvenuta-del-lavoratore-gia-occupato-obblighi-datoriali-ricollocamento-e-limiti-al-licenziamento\/","title":{"rendered":"Invalidit\u00e0 Sopravvenuta del Lavoratore gi\u00e0 Occupato: Obblighi Datoriali, Ricollocamento e Limiti al Licenziamento"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>1. Inquadramento normativo e definizioni<\/h1>\n<p>Per <strong>invalidit\u00e0 sopravvenuta<\/strong> si intende la condizione di menomazione fisica o psichica che colpisce il lavoratore nel corso del rapporto di lavoro gi\u00e0 instaurato, determinando una sua inidoneit\u00e0 \u2014 parziale o totale, temporanea o permanente \u2014 alle mansioni originariamente assegnate. Tale fattispecie si distingue dalla disabilit\u00e0 preesistente all&#8217;assunzione ed \u00e8 retta da un corpus normativo pluristrato.<\/p>\n<p>La norma codicistica fondamentale \u00e8 l&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/rd\/STATO_ITALIANO\/1942-03-16\/0262\/ITA@2025-12-03~attachment_%282%29__book_%285%29__title_2__chapter_1__section_1__article_2087\">art. 2087 c.c.<\/a>, che impone al datore di lavoro l&#8217;obbligo generale di tutelare l&#8217;integrit\u00e0 psicofisica del prestatore di lavoro adottando tutte le misure necessarie secondo la particolarit\u00e0 del lavoro, l&#8217;esperienza e la tecnica. A questa si affianca l&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/rd\/STATO_ITALIANO\/1942-03-16\/0262\/ITA@2025-12-03~attachment_%282%29__book_%285%29__title_2__chapter_1__section_3__paragraph_2__article_2110\">art. 2110 c.c.<\/a>, che garantisce la conservazione del posto di lavoro durante il periodo di comporto in caso di malattia o infortun, sospendendo il potere di licenziamento datoriale.<\/p>\n<p>Sul piano delle fonti speciali, assumono rilievo centrale:<\/p>\n<ul>\n<li><strong> 68\/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)<\/strong>: l&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/law\/STATO_ITALIANO\/1999-03-12\/0068\/ITA@2025-12-30~chapter_1__article_1__paragraph_7\">art. 1, comma 7<\/a> prevede esplicitamente che il lavoratore che acquisisce una disabilit\u00e0 per infortunio o malattia professionale non pu\u00f2 essere licenziato qualora possa essere adibito a mansioni equivalenti o inferiori. Parimenti, l&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/law\/STATO_ITALIANO\/1999-03-12\/0068\/ITA@2025-12-30~chapter_1__article_4__paragraph_4\">art. 4, comma 4<\/a> stabilisce che l&#8217;infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo oggettivo di recesso se il lavoratore pu\u00f2 essere ricollocato altrove nell&#8217;organizzazione aziendale.<\/li>\n<li><strong>Lgs. 81\/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)<\/strong>: l&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/dlgs\/STATO_ITALIANO\/2008-04-09\/0081\/ITA@2026-03-23~title_1__chapter_3__section_5__article_42\">art. 42<\/a> stabilisce che il datore di lavoro, in caso di inidoneit\u00e0 accertata dal medico competente, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.<\/li>\n<li><strong>Lgs. 216\/2003 (Attuazione della Direttiva 2000\/78\/CE)<\/strong>: l&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/dlgs\/STATO_ITALIANO\/2003-07-09\/0216\/ITA@2022-02-01~article_3__paragraph_3-bis\">art. 3, comma 3-bis<\/a> impone ai datori di lavoro l&#8217;obbligo di adottare <strong>accomodamenti ragionevoli<\/strong> per garantire alle persone con disabilit\u00e0 la parit\u00e0 di trattamento, salvo che tali misure comportino un onere finanziario o organizzativo sproporzionato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L&#8217;insieme di tali fonti delinea un sistema fondato sulla <strong>conservazione del posto di lavoro<\/strong> come valore primario, cui il licenziamento pu\u00f2 derogare solo quale misura di assoluta ultima istanza (<em>extrema ratio<\/em>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>2. L&#8217;obbligo di accomodamento ragionevole<\/h1>\n<p>L&#8217;obbligo di <strong>accomodamento ragionevole<\/strong> costituisce uno degli assi portanti della tutela del lavoratore divenuto invalido in costanza di rapporto. Esso discende direttamente dalla Direttiva 2000\/78\/CE \u2014 recepita nell&#8217;ordinamento interno dall&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/dlgs\/STATO_ITALIANO\/2003-07-09\/0216\/ITA@2022-02-01~article_3__paragraph_3-bis\">art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. 216\/2003<\/a> \u2014 e impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure appropriate, in relazione alle concrete esigenze delle situazioni specifiche, per consentire alla persona con disabilit\u00e0 di accedere, partecipare e avanzare nella vita lavorativa.<\/p>\n<p>In termini pratici, gli accomodamenti ragionevoli possono consistere in:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Modifiche ergonomiche<\/strong> del posto di lavoro (sedie, schermi, ausili tecnici);<\/li>\n<li><strong>Rimodulazione dell&#8217;orario<\/strong> di lavoro o dei turni;<\/li>\n<li><strong>Attivazione del telelavoro<\/strong> o lavoro agile, espressamente contemplato dall&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/law\/STATO_ITALIANO\/1999-03-12\/0068\/ITA@2025-12-30~chapter_1__article_4__paragraph_3\"> 4, comma 3, L. 68\/1999<\/a>;<\/li>\n<li><strong>Riduzione del carico fisico<\/strong> o cognitivo connesso alle mansioni assegnate;<\/li>\n<li><strong>Formazione e riqualificazione professionale<\/strong> per consentire la transizione verso compiti compatibili.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il limite dell&#8217;obbligo risiede nella nozione di <strong>ragionevolezza<\/strong>: il datore di lavoro non \u00e8 tenuto ad adottare misure che comportino un <strong>onere finanziario o organizzativo sproporzionato<\/strong>, da valutarsi in concreto tenendo conto delle dimensioni aziendali, delle risorse disponibili e della possibilit\u00e0 di ottenere sostegni pubblici.<\/p>\n<p>La giurisprudenza pi\u00f9 recente ha tuttavia marcato un indirizzo assai rigoroso. La <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2025_15035CIV\">Cass. n. 15035\/2025<\/a> ha affermato che il datore di lavoro deve <strong>provare positivamente<\/strong> l&#8217;impossibilit\u00e0 di adottare accomodamenti ragionevoli prima di procedere al licenziamento. Analogamente, il <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/giustizia-it-1a2cb8eb97c8f777e56a9606e57d2cac2031ab7a2591b6b9d58d8efcf74b357a\">Trib. Catania n. 2516\/2025<\/a> ha qualificato la mancata adozione di accomodamenti ragionevoli come <strong>discriminazione indiretta<\/strong>, con conseguente nullit\u00e0 del licenziamento. La <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2021_6497CIV\">Cass. n. 6497\/2021<\/a> \u2014 pronuncia cardine in materia \u2014 ha cristallizzato i criteri di valutazione della ragionevolezza: bilanciamento degli interessi contrapposti, rispetto della buona fede contrattuale e proporzionalit\u00e0 rispetto agli oneri economici sostenibili dall&#8217;impresa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>3. L&#8217;obbligo di ricollocamento (<em>Repechage<\/em>)<\/h1>\n<p>Strettamente connesso \u2014 ma concettualmente distinto \u2014 all&#8217;accomodamento ragionevole \u00e8 l&#8217;obbligo di <strong><em>repechage<\/em><\/strong>, che impone al datore di lavoro di verificare, prima di intimare il licenziamento, se il lavoratore divenuto inidoneo possa essere utilmente ricollocato in altra posizione all&#8217;interno dell&#8217;organizzazione aziendale.<\/p>\n<p>Il fondamento normativo \u00e8 nell&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/dlgs\/STATO_ITALIANO\/2008-04-09\/0081\/ITA@2026-03-23~title_1__chapter_3__section_5__article_42\">art. 42, D.Lgs. 81\/2008<\/a>, che prevede la possibilit\u00e0 di adibire il lavoratore a <strong>mansioni equivalenti<\/strong> e, in loro assenza, a <strong>mansioni inferiori<\/strong>, garantendo la conservazione del trattamento retributivo di provenienza. La norma si intreccia con l&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/rd\/STATO_ITALIANO\/1942-03-16\/0262\/ITA@2025-12-03~attachment_%282%29__book_%285%29__title_2__chapter_1__section_3__paragraph_2__article_2103\">art. 2103 c.c.<\/a>, che, nella versione novellata dal D.Lgs. 81\/2015, consente il demansionamento in presenza di condizioni oggettive, tra le quali rientra l&#8217;inidoneit\u00e0 alle mansioni precedenti.<\/p>\n<p>L&#8217;obbligo di <em>repechage<\/em> in caso di invalidit\u00e0 sopravvenuta \u00e8 <strong>pi\u00f9 stringente<\/strong> rispetto a quello applicato nel licenziamento per motivi economici: il datore non pu\u00f2 limitarsi a verificare l&#8217;assenza di posti vacanti equivalenti, ma \u00e8 tenuto a esplorare attivamente l&#8217;intera struttura organizzativa \u2014 ivi comprese le mansioni di livello inferiore \u2014 e a valutare se esistano margini per redistribuire funzioni o riconfigurare profili professionali compatibili con le residue capacit\u00e0 del lavoratore.<\/p>\n<p>In questa direzione si \u00e8 espressa la giurisprudenza:<\/p>\n<ul>\n<li>Il <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/giustizia-it-9cdb1bd7a9eea29a2421db8ab50291f5011163254d2885db830b6f4d8d40a7c4\"> Vercelli n. 109\/2025<\/a> ha ribadito che il datore di lavoro deve provare positivamente l&#8217;inesistenza di mansioni compatibili o l&#8217;impossibilit\u00e0 tecnico-organizzativa di adibirvi il lavoratore.<\/li>\n<li>Il <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/giustizia-it-cd80e5eb87d3c23778badb71b7e96ec72955ee690402146f0112c546f8b369b7\"> Busto Arsizio n. 360\/2025<\/a> ha riaffermato l&#8217;onere di verifica del <em>repechage<\/em> anche con riferimento alle mansioni inferiori.<\/li>\n<li>La <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2025_12270CIV\"> n. 12270\/2025<\/a> ha precisato che non \u00e8 sufficiente provare la mera assenza di posti vacanti, essendo necessario documentare <strong>sforzi organizzativi concreti e positivi<\/strong> nella ricerca di soluzioni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Al contrario, il <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/giustizia-it-b1f38a3aec46dcf8a60ae6e08681c59b24af7c500d5f0e330370ff0b438d4715\">Trib. Torre Annunziata n. 1675\/2025<\/a> ha chiarito che il datore non \u00e8 tenuto ad assegnare il lavoratore a profili solo parzialmente compatibili con le sue mansioni se ci\u00f2 stravolgerebbe eccessivamente l&#8217;organizzazione aziendale, segnando cos\u00ec il limite dell&#8217;obbligo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>4. Il ruolo della contrattazione collettiva (CCNL)<\/h1>\n<p>La contrattazione collettiva nazionale integra la disciplina legale con previsioni specifiche che, nella generalit\u00e0 dei casi, rafforzano la tutela del lavoratore inidoneo. Si segnalano le clausole tipiche dei principali CCNL:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>CCNL Cooperative Sociali<\/strong> (es. art. 49 \u2014 &#8220;Mutamento delle mansioni per inidoneit\u00e0 fisica&#8221;): la cooperativa deve esperire ogni utile tentativo per recuperare il lavoratore, compatibilmente con le strutture organizzative e le disponibilit\u00e0 di organico. In caso di inquadramento inferiore, il trattamento economico \u00e8 mantenuto e riassorbito dai futuri aumenti contrattuali.<\/li>\n<li><strong>CCNL Commercio\/Terziario<\/strong>: prevede esplicitamente la possibilit\u00e0 di adibire il lavoratore a mansioni e livelli professionali inferiori con finalit\u00e0 conservative del posto, garantendo il trattamento economico precedente.<\/li>\n<li><strong>CCNL Metalmeccanici<\/strong>: l&#8217;azienda \u00e8 tenuta a valutare la ricollocazione in mansioni alternative di pari livello o inferiori, senza obbligo di alterare l&#8217;organigramma o trasferire altri lavoratori per creare un posto vacante.<\/li>\n<li><strong>Pubblico impiego (es. Comparto Scuola)<\/strong>: la disciplina \u00e8 particolarmente analitica. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi (periodo di comporto), estendibili di ulteriori 18 mesi non retribuiti. Solo al termine di tale periodo \u2014 o in caso di inidoneit\u00e0 permanente e assoluta a qualsiasi proficuo lavoro certificata dalla commissione medica \u2014 l&#8217;amministrazione pu\u00f2 procedere alla dispensa dal servizio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Qualora il CCNL applicabile preveda meccanismi di <strong>aspettativa non retribuita<\/strong> o di <strong>sospensione temporanea<\/strong>, tali strumenti devono essere valutati e preferibilmente esperiti prima di addivenire al recesso, sia come presidio di tutela del lavoratore sia come elemento di prova dell&#8217;adempimento degli obblighi datoriali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo<\/h1>\n<p>Il licenziamento del lavoratore divenuto invalido in costanza di rapporto pu\u00f2 essere intimato per <strong>giustificato motivo oggettivo<\/strong> ai sensi dell&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/law\/STATO_ITALIANO\/1966-07-15\/0604\/ITA@2023-03-15~article_3\">art. 3, L. 604\/1966<\/a>, ma esclusivamente quale <em>extrema ratio<\/em>, al ricorrere cumulativo delle seguenti condizioni:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Inidoneit\u00e0 di carattere permanente<\/strong>: un&#8217;inidoneit\u00e0 temporanea o suscettibile di evoluzione favorevole non integra il presupposto del giustificato motivo oggettivo. Il <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/giustizia-it-a2ac65d2567dad13012e757aec6f216dea6dd7114b0119345152eb15bbac62b0\"> Foggia n. 1044\/2025<\/a> ha ribadito che il licenziamento \u00e8 possibile solo se l&#8217;inidoneit\u00e0 \u00e8 permanente e non \u00e8 prevedibile una ripresa delle capacit\u00e0 lavorative.<\/li>\n<li><strong>Oggettiva impossibilit\u00e0 di <em>repechage<\/em><\/strong>: il datore deve aver verificato senza esito positivo la possibilit\u00e0 di assegnare il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori, documentando tale attivit\u00e0 con elementi concreti.<\/li>\n<li><strong>Impossibilit\u00e0 di accomodamento ragionevole<\/strong>: deve essere dimostrata l&#8217;oggettiva impossibilit\u00e0 di adattare il posto di lavoro o l&#8217;organizzazione senza sopportare oneri sproporzionati.<\/li>\n<li><strong>Rispetto delle procedure<\/strong>: il recesso deve essere preceduto dal colloquio obbligatorio di cui all&#8217;art. 7 L. 604\/1966 (come modificato dalla L. 92\/2012) qualora applicabile, e dalla comunicazione motivata del licenziamento.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il mancato rispetto anche di una sola di tali condizioni espone il datore al rischio di vedersi contestare la legittimit\u00e0 del recesso. La <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2025_24997CIV\">Cass. n. 24997\/2025<\/a> ha confermato che l&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/law\/STATO_ITALIANO\/1999-03-12\/0068\/ITA@2025-12-30~chapter_1__article_4__paragraph_4\">art. 4, comma 4, L. 68\/1999<\/a> impedisce il licenziamento ogniqualvolta sia ancora possibile la ricollocazione del lavoratore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>6. Onere della prova e profili sanzionatori<\/h1>\n<h2>6.1 Ripartizione dell&#8217;onere probatorio<\/h2>\n<p>L&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/law\/STATO_ITALIANO\/1966-07-15\/0604\/ITA@2023-03-15~article_5\">art. 5, L. 604\/1966<\/a> pone l&#8217;intero onere della prova della sussistenza del giustificato motivo in capo al <strong>datore di lavoro<\/strong>. In materia di inidoneit\u00e0 sopravvenuta, tale onere si articola su tre livelli:<\/p>\n<ul>\n<li>Prova dell&#8217;inidoneit\u00e0 permanente accertata dal medico competente;<\/li>\n<li>Prova dell&#8217;impossibilit\u00e0 di <em>repechage<\/em> (con documentazione delle verifiche svolte nell&#8217;organico aziendale);<\/li>\n<li>Prova dell&#8217;impossibilit\u00e0 di accomodamento ragionevole (con valutazione degli oneri finanziari e organizzativi).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/giustizia-it-9825b0faea517128552741b53998b318728ee8b7b126906325247a8b24835451\">Trib. Cuneo n. 189\/2023 (pubbl. 2025)<\/a> ha osservato che la <strong>brevit\u00e0 del lasso temporale<\/strong> intercorrente tra l&#8217;accertamento medico e il licenziamento costituisce un rilevante indizio dell&#8217;omessa ricerca di soluzioni alternative, rafforzando la presunzione di inadempimento degli obblighi datoriali.<\/p>\n<h2>6.2 Conseguenze sanzionatorie<\/h2>\n<p>In caso di licenziamento illegittimo per violazione degli obblighi di <em>repechage<\/em> e\/o di accomodamento ragionevole, le tutele applicabili variano a seconda del regime applicabile:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Tutela reintegratoria piena<\/strong> (art. 18, commi 1 e 2, L. 300\/1970): si applica qualora il recesso sia qualificato come <strong>nullo<\/strong> per discriminazione \u2014 ovvero quando la mancata adozione degli accomodamenti ragionevoli integra discriminazione indiretta per disabilit\u00e0. Il <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/giustizia-it-2f53ce4d26397b14804e4aaf385d502d0f8af3487a32cb3cabc26558533cadbb\"> Perugia n. 2\/2025<\/a> ha ordinato la reintegra in un caso di licenziamento privo di valutazione degli accomodamenti, qualificandolo come discriminazione indiretta.<\/li>\n<li><strong>Tutela reintegratoria attenuata<\/strong> (<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/law\/STATO_ITALIANO\/1970-05-20\/0300\/ITA@2022-05-26~title_2__article_18\"> 18, commi 4 e 7, L. 300\/1970<\/a>): si applica nei confronti dei lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 quando il fatto posto a base del licenziamento non sussiste (inclusa la mancanza delle condizioni per il GMO), con reintegra e indennit\u00e0 risarcitoria commisurata alle retribuzioni perdute, fino a un massimo di dodici mensilit\u00e0.<\/li>\n<li><strong>Tutela indennitaria<\/strong> (D.Lgs. 23\/2015): per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 ai quali non si applichi la tutela reintegratoria, il giudice condanna il datore al pagamento di un&#8217;indennit\u00e0 non assoggettata a contribuzione previdenziale, con i limiti di legge.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>7. Conclusioni e raccomandazioni operative<\/h1>\n<p>Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale esposto, si formulano le seguenti raccomandazioni operative per una gestione corretta della fattispecie, volta a minimizzare il rischio di contenzioso:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Acquisire tempestivamente la certificazione medica<\/strong>: all&#8217;esito dell&#8217;accertamento del medico competente ex D.Lgs. 81\/2008, formalizzare per iscritto il giudizio di inidoneit\u00e0, specificandone la natura (permanente\/temporanea, totale\/parziale), prima di avviare qualsiasi valutazione sulla continuit\u00e0 del rapporto.<\/li>\n<li><strong>Svolgere un&#8217;analisi organizzativa documentata<\/strong>: mappare sistematicamente le posizioni esistenti nell&#8217;organico aziendale, verificando \u2014 con documentazione tracciabile \u2014 la disponibilit\u00e0 di mansioni equivalenti e, in loro assenza, di mansioni inferiori compatibili con le limitazioni certificate.<\/li>\n<li><strong>Valutare e formalizzare gli accomodamenti ragionevoli<\/strong>: elaborare una proposta concreta di misure di adattamento (strumenti tecnici, modulazione dell&#8217;orario, telelavoro, riorganizzazione dei compiti) e documentarne la valutazione, comprensiva dell&#8217;analisi dei costi e degli eventuali oneri organizzativi.<\/li>\n<li><strong>Coinvolgere il lavoratore nel processo<\/strong>: comunicare per iscritto le soluzioni prospettate e raccogliere il riscontro del dipendente, preferibilmente in forma scritta; ci\u00f2 vale sia per la proposta di ricollocazione sia per la valutazione degli accomodamenti.<\/li>\n<li><strong>Verificare il CCNL applicabile<\/strong>: esaminare le clausole contrattuali specifiche in tema di inidoneit\u00e0 sopravvenuta, verificando l&#8217;esistenza di periodi di aspettativa, di obblighi di mantenimento del trattamento economico in caso di demansionamento e di procedure interne da rispettare.<\/li>\n<li><strong>Procedere al licenziamento solo come ultima opzione<\/strong>: in assenza di soluzioni praticabili, formalizzare il recesso con una motivazione analitica che dia conto dell&#8217;intero percorso istruttorio compiuto \u2014 accertamenti medici, verifica del <em>repechage<\/em>, valutazione degli accomodamenti \u2014 al fine di soddisfare l&#8217;onere probatorio a carico del datore di lavoro.<\/li>\n<li><strong>Monitorare l&#8217;evoluzione giurisprudenziale<\/strong>: il trend 2021-2025 evidenzia un costante inasprimento dei requisiti richiesti al datore di lavoro; \u00e8 pertanto opportuno aggiornare periodicamente le procedure interne alla luce delle pi\u00f9 recenti pronunce della Corte di Cassazione e dei Tribunali di merito.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Avv. Ignazio Sposito<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; 1. 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