{"id":3877,"date":"2026-04-25T12:47:42","date_gmt":"2026-04-25T10:47:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3877"},"modified":"2026-04-25T12:47:42","modified_gmt":"2026-04-25T10:47:42","slug":"la-tutela-della-salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-principi-obblighi-e-giurisprudenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/la-tutela-della-salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-principi-obblighi-e-giurisprudenza\/","title":{"rendered":"La Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro: Principi, Obblighi e Giurisprudenza"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>Introduzione e Fondamenti Costituzionali<\/h1>\n<p>La salute del lavoratore non \u00e8 soltanto un interesse individuale, ma un <strong>valore fondamentale dell&#8217;ordinamento giuridico italiano<\/strong>, riconosciuto e tutelato al massimo livello normativo. L&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/constitution\/STATO_ITALIANO\/1947-12-27\/DAIT0428da6688\/ITA@2025-10-30~part_1__title_2__article_32\">art. 32 della Costituzione<\/a> sancisce il diritto alla salute come diritto fondamentale dell&#8217;individuo e interesse della collettivit\u00e0, imponendo allo Stato e, per estensione, a tutti i soggetti dell&#8217;ordinamento di adottare ogni misura idonea a preservarla.<\/p>\n<p>A questo si affianca l&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/constitution\/STATO_ITALIANO\/1947-12-27\/DAIT0428da6688\/ITA@2025-10-30~part_1__title_3__article_41\">art. 41 della Costituzione<\/a>, che, pur garantendo la libert\u00e0 di iniziativa economica privata, ne stabilisce chiari limiti: essa non pu\u00f2 svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert\u00e0 e alla dignit\u00e0 umana. Ne deriva che l&#8217;imprenditore, nell&#8217;organizzare la propria attivit\u00e0 produttiva, \u00e8 tenuto a farlo nel pieno rispetto dell&#8217;integrit\u00e0 psico-fisica di coloro che vi prestano la propria opera.<\/p>\n<p>Questi principi costituzionali formano la cornice entro cui si inseriscono le norme di dettaglio \u2014 civili e penali \u2014 che disciplinano il sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro. La sicurezza non \u00e8, dunque, un optional o un adempimento burocratico: \u00e8 un <strong>pilastro strutturale del rapporto di lavoro<\/strong>, espressione di un bilanciamento costituzionalmente imposto tra la libert\u00e0 d&#8217;impresa e la tutela della persona.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>L&#8217;Articolo 2087 c.c. e l&#8217;Obbligo Generale di Sicurezza<\/h1>\n<p>Il cuore civilistico dell&#8217;intera disciplina \u00e8 rappresentato dall&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/rd\/STATO_ITALIANO\/1942-03-16\/0262\/ITA@2025-12-03~attachment_%282%29__book_%285%29__title_2__chapter_1__section_1__article_2087\">art. 2087 del Codice Civile<\/a>, che impone all&#8217;imprenditore di adottare nell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa le misure che, secondo la particolarit\u00e0 del lavoro, l&#8217;esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l&#8217;integrit\u00e0 fisica e la personalit\u00e0 morale dei prestatori di lavoro.<\/p>\n<p>Questa norma svolge una funzione di <strong>clausola generale di chiusura<\/strong> del sistema: l&#8217;obbligo datoriale non si esaurisce nel rispetto delle singole prescrizioni legislative o regolamentari, ma si estende a tutte le misure \u2014 anche non espressamente codificate \u2014 che siano rese necessarie dall&#8217;evoluzione della tecnica, dall&#8217;esperienza maturata nel settore e dalla specificit\u00e0 del lavoro svolto. In altri termini, il datore di lavoro non pu\u00f2 invocare l&#8217;assenza di una norma specifica per sottrarsi alla propria responsabilit\u00e0 se il rischio era prevedibile e fronteggiabile.<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 che ne deriva ha natura <strong>contrattuale<\/strong>: l&#8217;obbligo di sicurezza \u00e8 parte integrante del contratto di lavoro, con importanti conseguenze sul piano probatorio. Come chiarito dall&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/rd\/STATO_ITALIANO\/1942-03-16\/0262\/ITA@2025-12-03~attachment_%282%29__book_%284%29__title_1__chapter_3__article_1218\">art. 1218 c.c.<\/a>, il lavoratore che abbia subito un danno alla salute in conseguenza dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa dovr\u00e0 limitarsi a provare il danno patito e il nesso con l&#8217;attivit\u00e0 svolta: spetter\u00e0 invece al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie ovvero che il danno si \u00e8 verificato per cause a lui non imputabili.<\/p>\n<p>La giurisprudenza ha costantemente confermato e ampliato questa impostazione. La <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2021_5255CIV\">Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5255\/2021<\/a>, ha ribadito l&#8217;interpretazione estensiva dell&#8217;art. 2087 c.c. e il conseguente onere della prova liberatoria gravante sul datore di lavoro. Pi\u00f9 di recente, la <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2025_89CIV\">Corte di Cassazione, ordinanza n. 89\/2025<\/a>, ha precisato che il giudice \u00e8 tenuto a valutare la violazione dell&#8217;art. 2087 c.c. anche in assenza di condotte tipizzate come mobbing, estendendo ulteriormente l&#8217;ambito di applicazione della norma. Analogamente, il <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/giustizia-it-70825af73321521ef84f8117164c1183188930164da94b391c2af48c9cd5aace\">Tribunale di Verona, con sentenza n. 101\/2024<\/a>, ha ribadito la natura contrattuale della responsabilit\u00e0 e la ripartizione dell&#8217;onere probatorio a sfavore del datore di lavoro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>Il Sistema di Prevenzione (D.Lgs. 81\/2008)<\/h1>\n<p>Sul piano operativo, la disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro \u00e8 organicamente raccolta nel <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/dlgs\/STATO_ITALIANO\/2008-04-09\/0081\/ITA@2026-03-23~title_1__chapter_3__section_1__article_17\">D.Lgs. 81\/2008<\/a> \u2014 noto come <em>Testo Unico sulla Sicurezza<\/em> \u2014 che recepisce, tra l&#8217;altro, la Direttiva Quadro europea <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/eu\/act\/dir\/CONSIL\/1989-06-12\/0391\/ENG@2008-12-11~section_2__article_6__paragraph_1\">89\/391\/CEE<\/a>, la quale pone il datore di lavoro come <strong>garante primario<\/strong> della salute e sicurezza nell&#8217;ambiente di lavoro.<\/p>\n<p>Il perno dell&#8217;intero sistema \u00e8 la <strong>Valutazione dei Rischi<\/strong>, disciplinata dagli <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/dlgs\/STATO_ITALIANO\/2008-04-09\/0081\/ITA@2026-03-23~title_1__chapter_3__section_1__article_17\">artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81\/2008<\/a>. Essa deve essere <em>globale e documentata<\/em>, deve riguardare <strong>tutti i rischi<\/strong> presenti nell&#8217;ambiente di lavoro e deve tradursi nel <strong>Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)<\/strong>, che costituisce la carta d&#8217;identit\u00e0 della sicurezza aziendale. L&#8217;obbligo di redigere il DVR \u00e8 espressamente <strong>non delegabile<\/strong>: il datore di lavoro non pu\u00f2 trasferirlo ad altri soggetti, pena la sussistenza della propria responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>La <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2026_51PEN\">Corte di Cassazione, con sentenza n. 51\/2026<\/a>, ha riaffermato con fermezza la non delegabilit\u00e0 della valutazione dei rischi e della redazione del DVR, confermando che la violazione di tale obbligo integra una responsabilit\u00e0 penale personale e intrasferibile del datore. Peraltro, la <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2018_49360PEN\">Cassazione, sentenza n. 49360\/2018<\/a>, aveva gi\u00e0 specificato che il datore \u00e8 tenuto ad adottare misure imposte dall&#8217;evoluzione della tecnica <strong>anche se non espressamente codificate<\/strong> dalla normativa vigente.<\/p>\n<p>Per categorie di rischio specifiche \u2014 quali l&#8217;esposizione all&#8217;amianto, agli agenti biologici, ai lavori in quota o alle radiazioni \u2014 il D.Lgs. 81\/2008 prevede titoli e capitoli dedicati con prescrizioni tecniche di dettaglio, che si applicano in virt\u00f9 del <strong>principio di specialit\u00e0<\/strong> rispetto alle disposizioni generali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>Ruoli e Responsabilit\u00e0 delle Figure Coinvolte<\/h1>\n<p>Il D.Lgs. 81\/2008 costruisce un sistema articolato di responsabilit\u00e0 che coinvolge diverse figure aziendali:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Il Datore di Lavoro<\/strong> \u00e8 il soggetto in posizione apicale, titolare dei principali obblighi non delegabili (valutazione dei rischi, redazione del DVR, designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione \u2014 RSPP).<\/li>\n<li><strong>I Dirigenti<\/strong> attuano le direttive del datore di lavoro e organizzano e vigilano sull&#8217;attivit\u00e0 lavorativa in conformit\u00e0 alle misure di sicurezza predisposte.<\/li>\n<li><strong>I Preposti<\/strong> (capi reparto, capi cantiere, ecc.) sovrintendono alle attivit\u00e0 dei lavoratori e segnalano ai superiori le eventuali situazioni di pericolo.<\/li>\n<li><strong>L&#8217;RSPP<\/strong> svolge un ruolo prevalentemente <strong>consulenziale e tecnico<\/strong>: supporta il datore nella valutazione dei rischi e nell&#8217;elaborazione delle misure preventive, senza assumere per\u00f2 una responsabilit\u00e0 gestionale diretta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un istituto di particolare rilievo pratico \u00e8 la <strong>delega di funzioni<\/strong>, disciplinata dall&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/dlgs\/STATO_ITALIANO\/2008-04-09\/0081\/ITA@2026-03-23~title_1__chapter_3__section_1__article_16\">art. 16 del D.Lgs. 81\/2008<\/a>. Attraverso di essa, il datore di lavoro pu\u00f2 trasferire talune competenze in materia di sicurezza a soggetti qualificati, a condizione che: la delega risulti da <strong>atto scritto con data certa<\/strong>; il delegato possegga adeguate <strong>competenze professionali<\/strong>; gli vengano attribuiti reali <strong>poteri di organizzazione e di spesa<\/strong>. Tuttavia, il trasferimento di funzioni non \u00e8 assoluto: il datore rimane tenuto a <strong>vigilare<\/strong> sull&#8217;effettivo svolgimento delle attivit\u00e0 delegate.<\/p>\n<p>La giurisprudenza \u00e8 particolarmente severa su questo punto. La <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2025_37405PEN\">Cassazione, sentenza n. 37405\/2025<\/a>, ha chiarito che la delega libera il datore da responsabilit\u00e0 penale solo se il trasferimento di poteri \u00e8 <strong>reale ed effettivo<\/strong> e non meramente formale. La <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2025_26615PEN\">Cassazione, sentenza n. 26615\/2025<\/a>, ha ulteriormente ribadito che la delega non esonera mai completamente dalla vigilanza e ha chiarito i limiti del ruolo consulenziale dell&#8217;RSPP, escludendo che a quest&#8217;ultimo possano essere imputate le responsabilit\u00e0 gestionali proprie del datore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>Diritti e Doveri del Lavoratore<\/h1>\n<p>Il lavoratore non \u00e8 un soggetto passivo nel sistema di sicurezza: egli \u00e8 chiamato a una <strong>partecipazione attiva e collaborativa<\/strong>. L&#8217;<a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/documents\/akn\/it\/act\/dlgs\/STATO_ITALIANO\/2008-04-09\/0081\/ITA@2026-03-23~title_1__chapter_3__section_1__article_20\">art. 20 del D.Lgs. 81\/2008<\/a> impone ai lavoratori di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, di utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale, di segnalare le condizioni di pericolo e di non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza.<\/p>\n<p>Sul piano giuridico, sorge per\u00f2 la questione dei <strong>limiti della responsabilit\u00e0 datoriale in presenza di un comportamento imprudente o negligente del lavoratore<\/strong>. La risposta della giurisprudenza \u00e8 netta: la responsabilit\u00e0 del datore \u00e8 esclusa soltanto quando la condotta del lavoratore presenta i caratteri del cosiddetto <strong>&#8220;rischio elettivo&#8221;<\/strong>, ossia quando \u00e8 <strong>abnorme, inopinabile ed esorbitante<\/strong> rispetto alle mansioni assegnate e al normale procedimento lavorativo. Non \u00e8 sufficiente una semplice violazione di regole cautelari o una condotta imprudente: se il sistema di prevenzione \u00e8 carente, il nesso causale tra condotta datoriale e danno non si interrompe.<\/p>\n<p>Questa impostazione \u00e8 confermata dalla <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2025_23676CIV\">Cassazione, ordinanza n. 23676\/2025<\/a>, che ha definito con precisione il <em>test<\/em> per qualificare una condotta come abnorme, ribadendo l&#8217;obbligo di vigilanza ex art. 2087 c.c. Di grande significato \u00e8 anche la <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2022_28775CIV\">Cassazione, ordinanza n. 28775\/2022<\/a>, secondo cui la <strong>mancanza di adeguata formazione<\/strong> del lavoratore esclude il concorso di colpa di quest&#8217;ultimo, poich\u00e9 l&#8217;omissione datoriale nell&#8217;adempimento degli obblighi formativi diventa la causa assorbente del danno. Persino in un caso di infortunio occorso a un lavoratore in stato di ebbrezza, la <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/ecli-italgiure-ECLI_IT_CASS_2026_2693PEN\">Cassazione, sentenza n. 2693\/2026<\/a>, ha escluso che tale circostanza potesse automaticamente esonerare il datore, laddove questi non avesse adeguatamente governato il rischio specifico connesso all&#8217;attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>Orientamenti della Giurisprudenza Recente<\/h1>\n<p>L&#8217;analisi delle pronunce degli ultimi anni (2018\u20132026) restituisce un quadro di <strong>progressivo irrigidimento degli standard di responsabilit\u00e0 datoriale<\/strong>, con tendenze ben definite che meritano di essere segnalate.<\/p>\n<ol>\n<li><strong> Espansione dell&#8217;art. 2087 c.c.<\/strong> I giudici continuano ad ampliare l&#8217;ambito applicativo della norma, estendendo l&#8217;obbligo di prevenzione anche a rischi non tipizzati dal legislatore. La norma \u00e8 diventata uno strumento duttile per presidiare situazioni nuove \u2014 dallo stress da lavoro correlato alle nuove forme di esposizione a fattori di rischio emergenti \u2014 rispetto alle quali la legislazione speciale non ha ancora fornito risposte esaustive.<\/li>\n<li><strong> Il rigore sulla formazione.<\/strong> Le carenze negli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori, previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81\/2008, sono sempre pi\u00f9 frequentemente qualificate dai giudici come <strong>prova quasi automatica di colpa datoriale<\/strong>. Questo orientamento ha l&#8217;effetto pratico di neutralizzare le difese basate sull&#8217;asserita imprudenza del lavoratore, poich\u00e9 un soggetto non adeguatamente formato non pu\u00f2 essere considerato pienamente consapevole dei rischi cui \u00e8 esposto.<\/li>\n<li><strong> La prova nelle malattie professionali.<\/strong> In materia di patologie di origine professionale \u2014 in particolare quelle derivanti da esposizione all&#8217;amianto, come l&#8217;asbestosi e il mesotelioma pleurico \u2014 la giurisprudenza ha elaborato criteri probatori sempre pi\u00f9 rigorosi e sofisticati. Il nesso causale deve essere dimostrato secondo il parametro della <strong>ragionevole probabilit\u00e0 scientifica<\/strong>, e a tal fine assumono rilievo centrale le consulenze tecnico-medico-legali integrate da esami strumentali avanzati (TC del torace, spirometria). Il <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/giustizia-it-aba6b986a1b29a13ee12e0511279d685d1bebef4d5f4f39ad57b12a606389741\">Tribunale di Roma, con sentenza n. 291\/2025<\/a>, ha individuato con precisione i parametri clinici e strumentali necessari per provare l&#8217;asbestosi. La <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/giustizia-it-97d5bcc269a6c9687e305fb9504ee3f1a1d28574ded9e8664b1bc999b751c6a3\">Corte d&#8217;Appello di Cagliari, sentenza n. 9\/2025<\/a>, ha poi chiarito che, anche per le malattie tabellate \u2014 assistite da una presunzione di origine professionale \u2014 tale presunzione \u00e8 <em>iuris tantum<\/em> e richiede comunque la prova della concreta efficienza causale dell&#8217;esposizione lavorativa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Un aspetto cruciale in questi casi \u00e8 quello <strong>cronologico<\/strong>: il datore risponde anche per esposizioni avvenute in epoche passate, a condizione che la pericolosit\u00e0 dell&#8217;agente fosse gi\u00e0 nota alla comunit\u00e0 scientifica e tecnica al momento dell&#8217;esposizione. Il <a href=\"https:\/\/next.aptus.ai\/court-rulings\/giustizia-it-5f352bb64c1aa8a0665058e3074434b82f8eb11315cea44cc92e268a66f74206\">Tribunale di Taranto, sentenza n. 6371\/2021<\/a>, ha valorizzato in questo contesto le immagini radiologiche di secondo livello come supporto diagnostico sufficiente per fondare la prova del nesso causale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>Conclusioni e Prospettive<\/h1>\n<p>Il quadro normativo e giurisprudenziale analizzato restituisce l&#8217;immagine di un sistema in costante evoluzione, orientato verso una tutela sempre pi\u00f9 effettiva e sostanziale dell&#8217;integrit\u00e0 del lavoratore. La legislazione offre strumenti sofisticati; la giurisprudenza li interpreta in chiave espansiva; ma la vera sfida rimane quella culturale.<\/p>\n<p>Adempiere formalmente agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81\/2008 \u2014 redigere il DVR, nominare le figure di legge, tenere i registri \u2014 \u00e8 condizione necessaria, ma non sufficiente. Il salto di qualit\u00e0 si compie quando la sicurezza diventa un <strong>valore condiviso all&#8217;interno dell&#8217;organizzazione<\/strong>: quando il datore investe nella formazione non come obbligo da soddisfare, ma come strumento per rendere i propri lavoratori consapevoli e competenti; quando i preposti e i dirigenti esercitano la vigilanza come atto di responsabilit\u00e0 e non come compito burocratico; quando i lavoratori partecipano attivamente alla gestione del rischio.<\/p>\n<p>La riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali non \u00e8 un obiettivo raggiungibile per via esclusivamente normativa o repressiva. Richiede una <strong>cultura della prevenzione<\/strong> radicata e diffusa, in cui ogni attore del sistema \u2014 datore, dirigenti, RSPP, lavoratori \u2014 si senta protagonista e non semplice destinatario di regole imposte dall&#8217;esterno. In questa direzione si muove, con crescente determinazione, anche la giurisprudenza pi\u00f9 recente: un segnale che il sistema, nel suo complesso, ha compreso che la salute nei luoghi di lavoro non \u00e8 una questione di costo, ma di civilt\u00e0.<\/p>\n<p>Avv. Ignazio Sposito<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; Introduzione e Fondamenti Costituzionali La salute del lavoratore [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3878,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3877"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3877"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3877\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3879,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3877\/revisions\/3879"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3878"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3877"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3877"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3877"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}