{"id":3784,"date":"2025-11-24T17:28:13","date_gmt":"2025-11-24T16:28:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3784"},"modified":"2025-11-24T17:28:19","modified_gmt":"2025-11-24T16:28:19","slug":"doveri-di-diligenza-obbedienza-e-fedelta-del-lavoratore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/doveri-di-diligenza-obbedienza-e-fedelta-del-lavoratore\/","title":{"rendered":"Doveri di diligenza, obbedienza e fedelt\u00e0 del lavoratore"},"content":{"rendered":"<p>All\u2019interno del sinallagma contrattuale, la principale obbligazione del lavoratore \u00e8 quella di offrire la propria prestazione lavorativa conformemente alle mansioni assegnate, secondo l\u2019orario di lavoro concordato e nel luogo stabilito.<\/p>\n<p>Tale fondamentale dettame sostanziale in termini di concretizzazione dell\u2019apporto lavorativo, tuttavia, \u00e8 arricchito dalla previsione di una serie di ulteriori obblighi aggiuntivi, che non sono considerati autonomi e accessori rispetto all\u2019obbligazione lavorativa, ma ne costituiscono una concreta specificazione e integrazione, in coerenza con il principio secondo cui la prestazione di lavoro deve essere eseguita secondo la diligenza richiesta dalla prestazione dovuta e dall\u2019interesse dell\u2019impresa, con le modalit\u00e0 impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori.<\/p>\n<p>Sono cos\u00ec cristallizzati i doveri di diligenza, di obbedienza e di fedelt\u00e0 del lavoratore, che trovano la propria traduzione normativa, in ambito codicistico, negli\u00a0<a href=\"id:28251;1,28252;1\">artt. 2104 e 2105 c.c.<\/a><\/p>\n<p>In particolare, l\u2019<a href=\"id:28251;1\">art. 2104 c.c.<\/a>\u00a0enuncia il dovere di diligenza, disponendo, al primo comma, che \u201cIl prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall&#8217;interesse dell&#8217;impresa e da quello superiore della produzione nazionale\u201d.<\/p>\n<p>Non si tratta di una decisione opzionale che il lavoratore pi\u00f9 prendere in maniera autonoma, ma di una prestazione dovuta in quanto dipendente.<\/p>\n<p>Ma non solo.<\/p>\n<p>Il secondo comma del medesimo articolo pone il dovere di obbedienza, enunciando come il lavoratore \u201cDeve inoltre osservare le disposizioni per l&#8217;esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall&#8217;imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.\u201d<\/p>\n<p>Ecco allora che il contenuto specifico del dovere di diligenza si caratterizza in relazione alla natura della prestazione dovuta, variando il livello di intensit\u00e0 richiesta man mano che si sale nella gerarchia del personale dipendente ed esplicandosi nel dovere di rispettare tutte le prescrizioni concrete che siano in un qualche modo connesse alla prestazione lavorativa, con ci\u00f2 non escludendosi la rilevanza di comportamenti avvenuti al di fuori dell\u2019orario di lavoro.<\/p>\n<p>L\u2019<a href=\"id:28252;1\">art. 2105 c.c<\/a>\u00a0\u00e8, invece, dedicato al c.d. obbligo di fedelt\u00e0 a carico del lavoratore subordinato, in stretta connessione con i principi generali di correttezza e buona fede ex\u00a0<a href=\"id:27312;1,27512;1\">articoli 1175 e 1375, Codice civile<\/a>, e, pertanto, tale da imporre al lavoratore di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente.<\/p>\n<p>Tale dovere di fedelt\u00e0 si connota e comporta, pi\u00f9 nel dettaglio, l\u2019osservanza di due distinti obblighi: da una parte, il c.d. obbligo di riservatezza; dall\u2019altra, il c.d. obbligo di non concorrenza.<\/p>\n<p>Il primo impone al lavoratore di non divulgare notizie di carattere confidenziale che riguardano l\u2019organizzazione dell\u2019impresa.<\/p>\n<p>Il secondo, comporta invece il divieto in capo al lavoratore di compiere atti concorrenziali potenzialmente idonei ad arrecare pregiudizio all\u2019imprenditore, essendo sufficiente in tal senso il compimento di attivit\u00e0 in fase anche solo progettuale.<\/p>\n<p>Trattasi, dunque, di una attivit\u00e0 potenzialmente lesiva, che prescinde dalla causazione effettiva di danno e che vige per tutta la concomitanza del rapporto lavorativo, potendo nondimeno le parti prevederne l\u2019estensione anche ultrattiva, mediante sottoscrizione di un patto di non concorrenza relativo al periodo successivo allo scioglimento del contratto. Si tratta, in ogni caso, di una modalit\u00e0 che deve rispettare alcuni requisiti di durata, cio\u00e8 un massimo di 5 anni per i dirigenti e 3 anni per tutti gli altri e che richiede il versamento di un corrispettivo in favore dell\u2019ex dipendente, finalizzato a compensare il sacrificio connesso alla non accettazione di offerte di lavoro in diretta concorrenza con l\u2019ambito operativo proprio di parte datoriale.<\/p>\n<p>All\u2019inadempimento dei suddetti obblighi il datore di lavoro pu\u00f2 reagire esercitando il potere disciplinare, che si estrinseca nell\u2019irrogazione, all\u2019esito di un procedimento regolato dalla legge e dalla contrattazione collettiva, di sanzioni che debbono risultare proporzionate alla gravit\u00e0 dell\u2019inadempimento, e che possono giungere, nei casi pi\u00f9 gravi, al licenziamento per giustificato motivo soggettivo o addirittura per giusta causa.<\/p>\n<p>L\u2019<a href=\"id:28253;1\">art. 2106 c.c.<\/a>\u00a0dispone, infatti, che \u00abl\u2019inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti pu\u00f2 dar luogo all\u2019applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravit\u00e0 dell\u2019infrazione\u00bb.<\/p>\n<p>Ma il datore di lavoro pu\u00f2 anche agire in giudizio per il risarcimento del danno sia in via contrattuale, sia in via extracontrattuale.<\/p>\n<p>Nell&#8217;ambito del rapporto di lavoro subordinato la violazione degli obblighi sanciti dal combinato disposto degli\u00a0<a href=\"id:28251;1,28162;1\">artt. 2104 e 2015 c.c.<\/a>, fa, infatti, sorgere a carico del medesimo due tipi di responsabilit\u00e0: quella risarcitoria, per inadempimento contrattuale, stabilita dalla regola generale dell&#8217;<a href=\"id:27355;1\">art. 1218 c.c.<\/a>\u00a0e quella speciale, la disciplinare, derivante sempre dal medesimo inadempimento, prevista per il rapporto di lavoro dall&#8217;<a href=\"id:28253;1\">art. 2106 c.c.<\/a><\/p>\n<p>Il datore di lavoro, a fronte della mancanza del dipendente, pu\u00f2 indifferentemente limitarsi all&#8217;esercizio dell&#8217;azione disciplinare o cumulare tale rimedio con quello, risarcitorio, offerto dal diritto comune, oppure ancora optare per l&#8217;esercizio della sola azione diretta al ristoro del danno, senza essere obbligato, in tal caso, alla preventiva contestazione dell&#8217;addebito ai sensi dell&#8217;art. 7, 2\u00b0 comma, della legge n. 300 del 1970 e all&#8217;adozione di provvedimenti disciplinari.<\/p>\n<p>Sotto un profilo pi\u00f9 generale, circa l\u2019adempimento delle obbligazioni sappiamo che, in ossequio al disposto dell\u2019<a href=\"id:27313;1\">art. 1176 c.c.<\/a>, il debitore \u00e8 chiamato a adottare il parametro della \u201cdiligenza del buon padre di famiglia\u201d e, con riguardo all\u2019adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto un\u2019attivit\u00e0 professionale, quello della diligenza occorrente \u00absecondo la natura dell\u2019attivit\u00e0 esercitata\u00bb.<\/p>\n<p>\u00c8 allora in tale cornice che si inserisce, a pieno titolo, la previsione dell\u2019<a href=\"id:28251;1\">art. 2104 c.c.<\/a>, per la quale il lavoratore \u00e8 tenuto a \u00abusare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall\u2019interesse dell\u2019impresa\u00bb.<\/p>\n<p>In dottrina (Carinci-De Luca, Buoncristiano, Magrini) si \u00e8 propensi a ritenere che l\u2019obbligo di diligenza non sia oggetto di una obbligazione autonoma, in quanto tale dovere si caratterizzerebbe, di volta in volta, in relazione alla natura della prestazione oggetto delle mansioni in concreto affidate, crescendo proporzionalmente, man mano che si sale nella gerarchia del personale dipendente, il livello di intensit\u00e0 richiesta.<\/p>\n<p>L\u2019obbligo di diligenza, dunque, trova la propria declinazione e specificazione nei compiti assegnati al dipendente e nelle relative, particolari regole e caratteristiche effettive, sicch\u00e9, allorquando costui rivesta, in esecuzione del rapporto di lavoro, ruoli che sono soggetti a una particolare disciplina, gli specifici doveri previsti dalla legge o dalla normativa di settore divengono essi stessi oggetto dei suoi particolari obblighi verso il datore di lavoro (Cass. n. 13530\/2008).<\/p>\n<p>Ne consegue, pertanto, che un\u2019eventuale modifica delle mansioni non potrebbe che influire direttamente anche sulla valutazione dell\u2019adempimento dell\u2019obbligo di diligenza, da effettuarsi considerando la scrupolosit\u00e0 e l\u2019esattezza seguite nello svolgimento del proprio lavoro.<\/p>\n<p>Ci\u00f2, in quanto l\u2019obbligo di diligenza si esplica, di fatto, nel dovere di rispettare non solo tutte quante le prescrizioni concrete che siano in un qualche modo connesse alla prestazione lavorativa oggetto principale dell\u2019obbligazione contrattuale, ma anche quelle fissate dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabili al rapporto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>All\u2019interno del sinallagma contrattuale, la principale obbligazione del lavoratore \u00e8 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