{"id":3777,"date":"2025-11-05T09:35:06","date_gmt":"2025-11-05T08:35:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3777"},"modified":"2025-11-05T09:35:11","modified_gmt":"2025-11-05T08:35:11","slug":"esercizio-del-diritto-di-critica-del-lavoratore-limiti-parametri-per-valutare-la-violazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/esercizio-del-diritto-di-critica-del-lavoratore-limiti-parametri-per-valutare-la-violazione\/","title":{"rendered":"Esercizio del diritto di critica del lavoratore &#8211; Limiti &#8211; Parametri per valutare la violazione"},"content":{"rendered":"<p>Il diritto di critica si esercita attraverso la esternazione di un giudizio o, pi\u00f9 genericamente, di un&#8217;opinione che, per sua natura, \u00e8 frutto di un&#8217;interpretazione soggettiva e personale di fatti e comportamenti.<\/p>\n<p>La manifestazione del pensiero in chiave critica reca con s\u00e9, di regola, un giudizio negativo, di disapprovazione dei comportamenti altrui o di dissenso rispetto alle opinioni altrui e possiede, quindi, una incomprimibile potenzialit\u00e0 lesiva nei confronti del destinatario, del suo onore e della sua reputazione.<\/p>\n<p>Come si \u00e8 osservato, qualunque critica rivolta ad una persona \u00e8 idonea ad incidere sulla sua reputazione e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione altrui, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (v. Cass. n. 12420 del 2008; n. 1434 del 2015;n. 38215 del 2021).<\/p>\n<p>La necessit\u00e0 di un contemperamento del diritto di critica con il diritto, di pari rilevanza costituzionale, all&#8217;onore e alla reputazione, impone l&#8217;osservanza di determinati limiti.<br \/>\nLa giurisprudenza ha individuato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica nella continenza formale e sostanziale, legati rispettivamente alla correttezza e misura del linguaggio adoperato e alla veridicit\u00e0 dei fatti, intesa in senso non assoluto ma soggettivo, nonch\u00e9 nel requisito di pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione (v. Cass. n. 21362 del 2013; n. 29008 del 2008; n. 23798 del 2007; n. 11220 del 2004; pi\u00f9 recentemente, Cass. n. 5523 del 2016; n. 19092 del 2018; n. 14527 del 2018; n. 18176 del 2018).<br \/>\nSul versante della continenza formale si \u00e8 specificato che l&#8217;esposizione della critica deve avvenire nel rispetto dei canoni di correttezza, misura e rispetto della dignit\u00e0 altrui.<\/p>\n<p>Possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo purch\u00e9 siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall&#8217;opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un&#8217;aggressione gratuita e distruttiva dell&#8217;onore e della reputazione del soggetto interessato (v. Cass. n. 12420 del 2008; n. 1434 del 2015; n. 12522 del 2016).<\/p>\n<p>L&#8217;offesa \u00e8 &#8220;gratuita&#8221; quando non sia in alcun modo collegata e funzionale allo scopo per cui la critica \u00e8 mossa. Con specifico riferimento al rapporto di lavoro si \u00e8 affermato che il limite di continenza espressiva pu\u00f2 dirsi &#8220;esemplificativamente superato ove si attribuiscano all&#8217;impresa datoriale od ai suoi rappresentanti qualit\u00e0 apertamente disonorevoli, con riferimenti volgari e infamanti e tali da suscitare disprezzo e dileggio, ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l&#8217;addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira&#8221; (cos\u00ec Cass. n. 1379 del 2019 cit.).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il diritto di critica si esercita attraverso la esternazione di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3777"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3777"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3777\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3778,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3777\/revisions\/3778"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3777"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3777"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3777"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}