{"id":3775,"date":"2025-10-21T16:46:45","date_gmt":"2025-10-21T14:46:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3775"},"modified":"2025-10-21T16:47:16","modified_gmt":"2025-10-21T14:47:16","slug":"infortunio-sul-lavoro-nozione-di-rischio-elettivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/infortunio-sul-lavoro-nozione-di-rischio-elettivo\/","title":{"rendered":"Infortunio sul lavoro: nozione di rischio elettivo"},"content":{"rendered":"<p>Lavoro &#8211; Lavoro subordinato &#8211; Infortuni sul lavoro &#8211; Rischio elettivo &#8211; Configurabilit\u00e0 &#8211; Responsabilit\u00e0 del lavoratore &#8211; Comportamento abnorme &#8211; Necessit\u00e0.<\/p>\n<p id=\"\">In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilit\u00e0 esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l\u2019attivit\u00e0 lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalit\u00e0 del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell\u2019evento dannoso.<\/p>\n<p id=\"\"><a href=\"44049703;3\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 8 agosto 2025, n. 22923<\/a><\/p>\n<p id=\"\">Infortunio sul lavoro &#8211; Responsabilit\u00e0 del datore di lavoro &#8211; Omissione di cautele da parte del lavoratore &#8211; Nesso causale &#8211; Concorso di colpa del lavoratore &#8211; Rischio elettivo &#8211; Condotta abnorme &#8211; Scelta arbitraria &#8211; Necessit\u00e0<\/p>\n<p id=\"\">In tema di responsabilit\u00e0 del datore, l\u2019omissione di cautele da parte dei lavoratori non \u00e8 idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del datore di lavoro che non abbia provveduto all\u2019adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo n\u00e9 imprevedibile n\u00e9 anomala una dimenticanza dei lavoratori nell\u2019adozione di tutte le cautele necessarie. In tal senso, il concorso di colpa del lavoratore o rischio elettivo, tale da escludere il nesso di causalit\u00e0, si ha allorquando il lavoratore abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute. Un comportamento, quindi, che deve essere frutto di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella legata all\u2019attivit\u00e0 lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalit\u00e0 del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell\u2019evento dannoso.<\/p>\n<p id=\"\"><a href=\"42561807;3\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Corte di Cassazione, sezione 3 civile, ordinanza 20 settembre 2024, n. 25313<\/a><\/p>\n<p id=\"\">Lavoro &#8211; Lavoro subordinato (nozione, differenze dall\u2019appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) &#8211; Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro &#8211; Tutela delle condizioni di lavoro rischio elettivo del prestatore di lavoro &#8211; Presupposti &#8211; Fattispecie.<\/p>\n<p id=\"\">In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilit\u00e0 esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l\u2019attivit\u00e0 lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalit\u00e0 del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell\u2019evento dannoso. (Nella specie, relativa ad un infortunio occorso ad un operaio adibito all\u2019uso di un macchinario pericoloso, la S.C., nel confermare la sentenza di merito nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilit\u00e0 esclusiva dell\u2019imprenditore, ha escluso che potesse assumere rilievo, in senso contrario, l\u2019allegazione della condotta meramente imprudente della vittima).<\/p>\n<p id=\"\"><a href=\"36891961;3\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Corte di Cassazione, sezione 6 civile, ordinanza 12 febbraio 2021, n. 3763<\/a><\/p>\n<p id=\"\">Previdenza (assicurazioni sociali) &#8211; Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali &#8211; Infortunio &#8211; Occasione di lavoro &#8211; Rischio specifico &#8211; Rischio elettivo nozione &#8211; Fattispecie.<\/p>\n<p id=\"\">In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il rischio elettivo, che delimita l\u2019ambito della tutela assicurativa, \u00e8 riferito al comportamento del lavoratore e si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalit\u00e0 produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto indennizzabile l\u2019infortunio occorso ad un lavoratore che, anzich\u00e9 seguire il percorso usuale per ispezionare le valvole di alcune vasche, si era introdotto all\u2019interno di un cantiere non appartenente alla societ\u00e0 datrice, dal quale le valvole potevano comunque essere viste e, mentre le stava esaminando, era caduto in una cisterna).<\/p>\n<p id=\"\"><a href=\"33403053;3\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 19 marzo 2019, n. 7649<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lavoro &#8211; Lavoro subordinato &#8211; Infortuni sul lavoro &#8211; Rischio [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3775"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3775"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3775\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3776,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3775\/revisions\/3776"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3775"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3775"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3775"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}