{"id":3599,"date":"2024-05-10T16:45:37","date_gmt":"2024-05-10T14:45:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3599"},"modified":"2024-05-20T18:00:36","modified_gmt":"2024-05-20T16:00:36","slug":"prescrizione-dei-crediti-da-lavoro-la-prescrizione-decorre-dalla-cessazione-del-rapporto-e-non-da-quando-il-diritto-puo-essere-fatto-valere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/prescrizione-dei-crediti-da-lavoro-la-prescrizione-decorre-dalla-cessazione-del-rapporto-e-non-da-quando-il-diritto-puo-essere-fatto-valere\/","title":{"rendered":"Prescrizione dei crediti da lavoro- La prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto e non da quando il diritto pu\u00f2 essere fatto valere."},"content":{"rendered":"<p>Con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 la Cassazione ha stabilito un importantissimo\u00a0<strong>principio di diritto<\/strong>\u00a0relativo alla data da cui far decorrere la prescrizione per i crediti di lavoro. Quella che potrebbe erroneamente sembrare una astratta\u00a0<strong>questione tecnico-giuridica<\/strong>\u00a0ha invece una portata applicativa molto concreta per il portafoglio dei lavoratori e delle lavoratrici.<\/p>\n<p>La\u00a0<strong>prescrizione<\/strong>\u00a0(in ambito civile) \u00e8 l\u2019istituto per cui un diritto non pu\u00f2 pi\u00f9 essere esercitato in conseguenza (e a causa) dell\u2019inerzia del titolare. Per i crediti retributivi tale\u00a0<strong>termine \u00e8 di 5 anni<\/strong>, per cui se qualcuno durante tutto un quinquennio non ha mai rivendicato, che so, delle differenze retributive per aver svolto mansioni di\u00a0<strong>livello superiore<\/strong>\u00a0o del lavoro straordinario non pagato, non pu\u00f2 pi\u00f9 farlo.<\/p>\n<p>Per la Suprema Corte<strong>\u00a0il criterio di individuazione del\u00a0<em>dies a quo<\/em><\/strong>\u00a0di decorrenza della prescrizione dei diritti dei lavoratori deve soddisfare un\u2019esigenza di conoscibilit\u00e0 chiara, predeterminata e di semplice identificazione. Quanto sopra presuppone che, fin dalla instaurazione del rapporto di lavoro, ciascuna delle parti possa conoscere i suoi diritti e, nel caso specifico, fino a quando tali diritti possono essere esercitati. Esigenza che riguarda sia il lavoratore destinatario della previsione normativa, ma anche il datore di lavoro che pure ha il diritto di conoscere quali siano \u201ci tempi\u201d entro cui il lavoratore pu\u00f2 rivendicare i propri diritti, al fine di programmare una prudente organizzazione della propria attivit\u00e0 d\u2019impresa, tenuto conto anche della sua capacit\u00e0 di poter sostenere costi e oneri. Il\u00a0<strong><em>focus<\/em><\/strong>\u00a0\u00e8 dunque costituito dalla\u00a0<strong>individuazione del termine di decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti retributivi<\/strong>\u00a0del lavoratore ai sensi dell\u2019art. 2948 n. 4 c.c. in relazione all\u2019art. 2935 c.c. \u2013 momento dal quale il diritto pu\u00f2 essere fatto valere \u2013 e ci\u00f2\u00a0<strong>in ragione del regime di stabilit\u00e0 o meno del rapporto di lavoro<\/strong>\u00a0(si annota che per crediti retributivi si intendono, a titolo esemplificativo, le differenze retributive, le competenze spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro, il compenso per lavoro straordinario e le retribuzioni per le festivit\u00e0 nazionali coincidenti con la domenica). Questione che la S.C. ha ritenuto di affrontare e di risolvere seguendo l\u2019insegnamento di oltre un cinquantennio di elaborazioni giurisprudenziali (il cos\u00ec detto \u201cdiritto vivente\u201d) nella consapevolezza del significativo cambiamento operato dalle riforme intervenute nel tempo in materia di lavoro.<\/p>\n<p>Per l\u2019effetto, a seguito delle modifiche introdotte dalla\u00a0<strong>Legge Fornero n. 92\/2012<\/strong>\u00a0e con la introduzione del regime previsto dal\u00a0<strong>Lgs. 23\/2015<\/strong>\u00a0\u2013 Jobs Act \u2013 il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica l\u2019art. 18 dello Statuto dei Lavoratori,\u00a0<strong>non \u00e8 pi\u00f9 assistito da un regime di stabilit\u00e0;\u00a0<\/strong>regime in presenza del quale l\u2019art. 2948 n. 4 c.c. consente il decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro. Ne consegue che il termine di prescrizione di tutti i diritti non ancora prescritti al momento della entrata in vigore della L. 92\/2012 deve iniziare a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio di diritto di cui alla Sentenza n. 26246\/2022 \u00e8 il seguente: \u201c<em>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cos\u00ec come modulato per effetto della L. n. 92\/2012 e del D.Lgs. 23\/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non \u00e8 assistito da un regime di stabilit\u00e0. Sicch\u00e8, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento della entrata in vigore della L. n. 92\/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La Cassazione il 6 settembre\u00a0<strong>ha accolto la tesi<\/strong>\u00a0pi\u00f9 favorevoli ai lavoratori, stabilendo che per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge Fornero (luglio 2012),\u00a0<strong>il termine di prescrizione<\/strong>\u00a0decorra dalla cessazione del rapporto di lavoro. Con queste conseguenze: se fino al 5 settembre 2022, (prima della sentenza) la mensilit\u00e0 non pagata di ad es. di luglio 2012 per una diffusa opinione doveva essere richiesta entro il luglio 2017, ora invece potr\u00e0 essere richiesta\u00a0<strong>entro 5 anni<\/strong>\u00a0dalla cessazione del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Cass-26246_2022.pdf\">Cass-26246_2022<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 la Cassazione [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":3603,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3599"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3599"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3599\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3602,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3599\/revisions\/3602"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3603"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3599"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3599"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3599"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}