{"id":3592,"date":"2024-03-22T10:26:55","date_gmt":"2024-03-22T09:26:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3592"},"modified":"2024-03-22T10:26:55","modified_gmt":"2024-03-22T09:26:55","slug":"eccesso-di-lavoro-straordinario-risarcimento-del-danno-cassazione-e-giurisprudenza-di-merito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/eccesso-di-lavoro-straordinario-risarcimento-del-danno-cassazione-e-giurisprudenza-di-merito\/","title":{"rendered":"Eccesso di lavoro straordinario &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Cassazione e giurisprudenza di merito"},"content":{"rendered":"<p>Si parla di lavoro straordinario\u00a0 relativamente alle ore di attivit\u00e0 svolta oltre il normale orario di lavoro: le ore di lavoro sono dunque considerate straordinarie se eccedono le 40 ore settimanali, o se eccedono il minor numero di ore settimanali previsto dal contratto collettivo applicato.<\/p>\n<p>Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto, ed \u00e8 indispensabile rispettare, oltre ai riposi giornalieri e settimanali, ulteriori limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi.<\/p>\n<p>L\u2019art.4 Dlgs n.66\/2003 dispone:<\/p>\n<p>\u201c<em>1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell&#8217;orario di lavoro.<\/em><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><em>La durata media dell&#8217;orario di lavoro non pu\u00f2 in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto\u00a0\u00a0 ore, comprese\u00a0\u00a0 le\u00a0\u00a0 ore\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 lavoro\u00a0\u00a0 <\/em><\/li>\n<li><em>Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell&#8217;orario di lavoro deve essere calcolata con\u00a0\u00a0 riferimento\u00a0\u00a0 a\u00a0\u00a0 un\u00a0\u00a0 periodo\u00a0\u00a0 non\u00a0\u00a0 superiore\u00a0\u00a0 a\u00a0\u00a0 quattro <\/em><\/li>\n<li><em>I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all&#8217;organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<h2><strong>Limiti al lavoro straordinario<\/strong><\/h2>\n<p>Il ricorso al\u00a0<strong>lavoro straordinario<\/strong>\u00a0deve essere\u00a0<strong>limitato<\/strong>. In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>la durata media dell\u2019orario di lavoro, per ogni periodo di 7 giorni, non pu\u00f2 in ogni caso superare\u00a0<strong>48 ore<\/strong>, comprese le ore di lavoro straordinario;<\/li>\n<li>la durata media dell\u2019orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi;<\/li>\n<li>la durata media dell\u2019orario di lavoro pu\u00f2 essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, se previsto dal contratto collettivo di lavoro;<\/li>\n<li>la durata media dell\u2019orario di lavoro pu\u00f2 essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 12 mesi, se previsto dal contratto collettivo di lavoro a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all\u2019organizzazione del lavoro, specificate nello stesso accordo collettivo;<\/li>\n<li>se il\u00a0<strong>contratto collettivo<\/strong>\u00a0stabilisce un limite alle ore di lavoro straordinario, le parti devono inoltre attenersi a quanto in esso previsto;<\/li>\n<li>se il contratto collettivo non stabilisce un limite alle ore di lavoro straordinario, previo accordo tra datore e lavoratore, il limite massimo non pu\u00f2 superare la misura di\u00a0<strong>250 ore<\/strong>\u00a0all\u2019anno.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La prestazione lavorativa straordinaria che supera in maniera significativa ed importante i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per un lungo arco temporale, \u00e8 idonea a procurare al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e che consiste nella lesione dell\u2019integrit\u00e0 i cui elementi sintomatici si traducono in forte stress, stanchezza, calo di concentrazione e produttivit\u00e0.<\/p>\n<p>La sussistenza di questo danno deve ritenersi presunta perch\u00e9 qualificabile come lesione del diritto costituzionale alla salute, di cui all\u2019art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione del quantum, ossia del suo concreto ammontare, occorre tenere conto della gravit\u00e0 della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto.<\/p>\n<p>La Cassazione, precisa, che il maggior numero di ore straordinarie \u00e8 suscettibile di evidenziare \u201cabnormit\u00e0\u201d della prestazione eseguita e di compromettere l\u2019integrit\u00e0 psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, anche in difetto di allegazione e prova, quando, come nel caso di specie, siano stati prospettati i dal ricorrente nei gradi di merito sia il numero delle ore straordinarie svolte che il periodo di riferimento.<br \/>\nAncora la Suprema Corte ha chiarito che \u201cin tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa &#8220;eccedente&#8221;, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, dovendo escludersi che la mera disponibilit\u00e0 alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un &#8220;concorso colposo&#8221;, poich\u00e9, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l&#8217;integrit\u00e0 psico-fisica e la personalit\u00e0 morale del lavoratore, la volontariet\u00e0 di quest&#8217;ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilit\u00e0, non pu\u00f2 connettersi causalmente all&#8217;evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante\u201d. (Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 12538 del 10 maggio 2019).<\/p>\n<p>Cois&#8217; il Tribunale di Napoli : Il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria<br \/>\nunitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la<br \/>\nsua risarcibilit\u00e0 presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare<br \/>\ndell&#8217;interesse leso, sul quale grava l&#8217;onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso<br \/>\npresunzioni semplici.<br \/>\nIn fattispecie similari la giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha distinto il danno da &#8220;usura psico-fisica&#8221;,<br \/>\n(conseguente alla mancata fruizione del riposo ) , dall&#8217;ulteriore danno alla salute o danno biologico,<br \/>\nche si concretizza, invece, in una &#8220;infermit\u00e0&#8221; del lavoratore determinata dall&#8217;attivit\u00e0 lavorativa<br \/>\nusurante svolta in conseguenza di una continua attivit\u00e0 lavorativa non seguita dai riposi settimanali<br \/>\ne che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'&#8221;an&#8221; deve ritenersi<br \/>\npresunto (cos\u00ec anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04\/03\/2000, Rv.534580) trovando diretta<br \/>\ncopertura costituzionale nell&#8217;art. 36 Cost., sicch\u00e8 la lesione dell&#8217;interesse espone direttamente il<br \/>\ndatore al risarcimento del danno non patrimoniale.<br \/>\nAi fini della determinazione occorre tenere conto della gravit\u00e0 della prestazione e delle indicazioni<br \/>\ndella disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento &#8220;de qua&#8221; (in termini Cass. 14.7.2015 n.<br \/>\n14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581). Gli insegnamenti della Suprema Corte ammettono l&#8217;esistenza di<br \/>\nun danno da usura psico fisica in re ipsa, tuttavia richiedono la sussistenza di due presupposti: il<br \/>\nsuperamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, superamento che, tuttavia, viene<br \/>\ndefinito con l&#8217;espressione \u201cdi gran lunga\u201d di talch\u00e8 deve essere di una certa entit\u00e0 e la reiterazione<br \/>\nper \u201cdiversi anni\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si parla di lavoro straordinario\u00a0 relativamente alle ore di attivit\u00e0 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":3593,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3592"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3592"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3592\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3594,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3592\/revisions\/3594"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3593"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3592"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3592"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3592"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}