{"id":3581,"date":"2024-02-01T11:01:27","date_gmt":"2024-02-01T10:01:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3581"},"modified":"2024-02-01T11:05:35","modified_gmt":"2024-02-01T10:05:35","slug":"ricorso-retribuzione-individuale-di-anzianita-r-i-a-alla-corte-dei-conti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/ricorso-retribuzione-individuale-di-anzianita-r-i-a-alla-corte-dei-conti\/","title":{"rendered":"Ricorso retribuzione individuale di anzianit\u00e0 (R.i.a) alla Corte dei conti"},"content":{"rendered":"<p>In data 11 gennaio 2024 \u00e8 stata depositata la sentenza n. 4\/2024 con cui la Corte costituzionale dichiara<br \/>\nl\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 51, comma 3 della legge n. 388\/2000 (Legge finanziaria 2001) nella parte<br \/>\nche escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio ai<br \/>\nfini dell\u2019ottenimento della maggiorazione della RIA.<br \/>\nLa retribuzione individuale di anzianit\u00e0 (R.I.A.) consiste in un elemento del trattamento economico<br \/>\nfondamentale, individuale, corrisposto al personale contrattualizzato dei comparti Ministeri e del comparto<br \/>\nDifesa e Sicurezza a ordinamento civile e militare, ognuno disciplinata da una propria normativa di riferimento,<br \/>\ncos\u00ec distinta:<br \/>\nR.I.A. Comparto Ministeri:<br \/>\nIntrodotta dal 1 gennaio 1987 con il D.P.R. n. 266\/1987;<br \/>\nAdeguata con il D.P.R. n. 44\/1990 e istituita una maggiorazione al raggiungimento di determinate soglie di<br \/>\nanzianit\u00e0 (5\/10\/20 anni)<br \/>\nR.I.A. Comparto Difesa e Sicurezza:<br \/>\nIntrodotta dal 1 gennaio 1987 con il D.P.R. n. 150\/1987<br \/>\nAdeguata con il D.P.R. n. 147\/1990 senza alcuna maggiorazione<br \/>\nPer quanto attiene il personale del comparto Difesa e Sicurezza, sia a ordinamento civile che militare, la R.I.A.<br \/>\noggi \u00e8 stata congelata a decorrere dal 1 gennaio 2005 a seguito dell\u2019introduzione dei parametri per<br \/>\ndeterminare il trattamento economico fondamentale del personale. Essa non \u00e8 stata assorbita con<br \/>\nl\u2019innovazione introdotta ed ha subito un solo incremento con il D.P.R. 147\/1990.<br \/>\nIl problema \u00e8 sorto quando con il decreto legge n. 384 del 1992 il governo pro-tempore ha prorogato i contenuti<br \/>\ndel D.P.R. n. 44 del 1990 anche per il triennio che va dal 1991 al 1993, inducendo le amministrazioni a sostenere<br \/>\nche la proroga non riguardasse gli scatti di anzianit\u00e0, per i quali il limite entro cui soddisfare il requisito dei 5, 10<br \/>\no 20 anni doveva essere comunque soddisfatto entro il termine del 31 dicembre 1989.<br \/>\nDi diverso avviso i dipendenti pubblici, i quali sostenevano che il provvedimento del governo avesse di fatto<br \/>\nspostato di 3 anni, dal 1990 al 1993 quindi, la proroga dei contenuti del citato D.P.R. 44\/1990.<br \/>\nLa Corte Costituzionale, quindi, con la sentenza in epigrafe si \u00e8 espressa dichiarando l\u2019illegittimit\u00e0<br \/>\ncostituzionale dell\u2019art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che era intervenuto, in via<br \/>\nretroattiva, per escludere l\u2019operativit\u00e0 di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianit\u00e0 dei<br \/>\ndipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che stava<br \/>\ninvece riconoscendo a tali dipendenti il diritto a ottenere il menzionato beneficio economico dalle amministrazioni<br \/>\ndi appartenenza.<\/p>\n<p>In buona sostanza, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, \u00e8 stato fatto un blocco del contratto che ha riguardato gli anni 1991, 1992 e 1993 ed ha interessato tutto il pubblico impiego, personale del Comparto Ministeri\/Funzioni Centrali e appartenenti alla Polizia di Stato compresi.<br \/>\n\u2212 in data 23.12.2000 \u00e8 intervenuta la legge n. 388 di bilancio per il 2001, la quale all\u2019art. 51, comma 3, ha fornito una interpretazione del citato art. 7, comma 1, precisando che gli effetti economici e giuridici erano quelli cristallizzati al 31.12.1990. In altre parole si era inteso chiarire che erano venute meno le anzianit\u00e0 di servizio utili per le maggiorazioni della R.I.A. previste dal sopra richiamato art. 9, commi 4 e 5, del dPR 44\/1990 riguardante il Comparto Ministeri.<br \/>\n\u2212 successivamente, con il d.lgs. 193\/2003, il sistema dei parametri stipendiali \u00e8 subentrato a quello dei livelli ed ha inglobato gli eventuali scatti aggiuntivi, l\u2019eventuale R.I.A. e l\u2019Indennit\u00e0 Integrativa Speciale.<br \/>\nNel parametro non \u00e8 confluita la Retribuzione Individuale di Anzianit\u00e0 gi\u00e0 maturata al 1\u00b0 gennaio 2005, la cui voce, per i Poliziotti interessati, continua pertanto a ritrovarsi nel cedolino stipendiale \u2026chiaramente senza alcuna rivalutazione o incremento.<br \/>\nCi\u00f2 premesso, la Corte Costituzionale, con la sentenza in argomento, ha adesso dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale del ridetto art. 51 della legge finanziaria 2001 che avrebbe confermato un blocco illegittimo delle maggiorazioni alla R.I.A. previste dal ripetuto art. 9, commi 4 e 5, dPR 44\/1990.<br \/>\nTale dichiarazione pu\u00f2 produrre ex tunc, in capo al personale del Comparto Ministeri (ora Funzioni Centrali), le maggiorazioni alla Retribuzione Individuale di Anzianit\u00e0 statuite dai citati commi 4 e 5, l\u2019attribuzione degli arretrati e, di conseguenza, effetti significativamente positivi sul trattamento di fine servizio e sull\u2019emolumento pensionistico.<br \/>\nQuanto sopra vedrebbe ancora una volta i Poliziotti assoggettati ad una grave disparit\u00e0 di trattamento stante l\u2019assenza, a suo tempo, di una previsione normativa che statuiva nei loro confronti le medesime maggiorazioni della R.I.A. previste per il personale del Comparto Ministeri (poi annullate dal D.L. 384\/1992 e legge 388\/2000 \u2026 ed adesso ripristinate dalla Corte Costituzionale).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In data 11 gennaio 2024 \u00e8 stata depositata la sentenza [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":3583,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[82],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3581"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3581"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3581\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3582,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3581\/revisions\/3582"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3583"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3581"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3581"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3581"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}