{"id":3548,"date":"2023-10-02T10:44:22","date_gmt":"2023-10-02T08:44:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3548"},"modified":"2023-10-02T10:44:22","modified_gmt":"2023-10-02T08:44:22","slug":"candidato-non-ammesso-alle-prove-orali-del-concorso-per-avvocati-conseguendo-un-punteggio-di-poco-inferiore-alla-sufficienza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/candidato-non-ammesso-alle-prove-orali-del-concorso-per-avvocati-conseguendo-un-punteggio-di-poco-inferiore-alla-sufficienza\/","title":{"rendered":"Candidato non ammesso alle prove orali del concorso per avvocati conseguendo un punteggio di poco inferiore alla sufficienza."},"content":{"rendered":"<p>\u00c8\u00a0questo il principio con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto da un candidato non ammesso alle prove orali del concorso per avvocati conseguendo un punteggio di poco inferiore alla sufficienza.<\/p>\n<p>Per il TAR capitolino, infatti, l\u2019onere di motivazione delle prove di un concorso pubblico o di un esame \u00e8 sufficientemente adempiuto con l\u2019attribuzione di un punteggio numerico, salvo il caso in cui vi sia un contrasto talmente rilevante tra i punteggi attribuiti dai componenti della commissione da configurare un\u2019eventuale contraddittoriet\u00e0 intrinseca del giudizio complessivo.<\/p>\n<p>Ne consegue che, le Sottocommissioni, essendo vincolate nelle operazioni di correzione degli elaborati alle disposizioni di cui al verbale redatto dalla Commissione \u201cCentrale\u201d presso il Ministero, debbono in siffatti casi esplicitare le modalit\u00e0 con le quali hanno proceduto a valutare gli elaborati e, quindi, ed integrare il voto assegnato ai candidati con espressioni o manifestazioni idonee a renderne percepibile il significato.<\/p>\n<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Sezione Prima)<\/strong><\/p>\n<p>ha pronunciato la presente<\/p>\n<p><strong>SENTENZA<\/strong><\/p>\n<p>sul ricorso numero di registro generale 7754 del 2012, proposto da:<br \/>\n\u2026\u2026\u2026.., rappresentato e difeso dall\u2019avv. ,<\/p>\n<p><strong><em>contro<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Ministero Della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall\u2019Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici \u00e8 domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;<\/p>\n<p><strong><em>per l\u2019annullamento<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>previa sospensione dell\u2019esecuzione,<\/em><\/p>\n<p>del verbale n. 11 della Commissione esaminatrice degli Esami di Avvocati Sessione 2011 presso la Corte d\u2019Appello di Napoli \u2013 riunitasi per la correzione delle prove scritte degli elaborati provenienti dalla Corte d\u2019Appello di Roma \u2013 redatto in data 26.4.2012, nel punto in cui la Commissione ha valutato gli elaborati del ricorrente, contrassegnati con il n. 3584, non sufficienti assegnandogli il complessivo voto di 84 su 90 senza alcun giudizio motivato e, per l\u2019effetto, non \u00e8 stato ammesso alle prove orali.<\/p>\n<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<\/p>\n<p>Visto l\u2019atto di costituzione in giudizio del Ministero Della Giustizia;<\/p>\n<p>Viste le memorie difensive;<\/p>\n<p>Visti tutti gli atti della causa;<\/p>\n<p>Relatore nell\u2019udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il cons. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<\/p>\n<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<\/p>\n<h2><strong>FATTO E DIRITTO<\/strong><\/h2>\n<p>Con il ricorso in epigrafe il dott. \u2026\u2026\u2026., odierno esponente, impugna, chiedendone l\u2019annullamento previa sospensione dell\u2019esecuzione, il verbale n. 11 della Commissione esaminatrice degli Esami di Avvocato Sessione 2011 presso la Corte d\u2019Appello di Napoli, redatto in data 26.4.2012, nel punto in cui la Commissione ha valutato gli elaborati del ricorrente, contrassegnati con il n. 3584, non sufficienti, assegnandogli il complessivo voto di 84 su 9,0 senza alcun giudizio motivato e, per l\u2019effetto, non lo ha ammesso alle prove orali.<\/p>\n<p>L\u2019odierno esponente in particolare rappresenta di avere esercitato il diritto di accesso ai verbali consegnati dalla Corte d\u2019Appello il successivo 27 luglio, nell\u2019occasione constatando che la suddetta valutazione negativa non era corredata da alcuna motivazione espressa, e che nemmeno dagli elaborati era possibile evincere le ragioni dell\u2019attribuzione del voto.<\/p>\n<p>Questi i motivi di ricorso dedotti:<\/p>\n<p>1. I<em>. Violazione e falsa applicazione dell\u2019art. 3 della L. 241\/90 e dei principi di cui all\u2019art. 97 Cost. Violazione dell\u2019art. 22 del RDL n. 1578\/1933 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione. Violazione dei criteri di valutazione degli elaborati scritti determinati dalla Commissione presso il Ministero della Giustizia in data 5.12.2011. Erroneit\u00e0 di presupposto e travisamento dei fatti. Manifesta illogicit\u00e0 ed irragionevolezza. Difetto di istruttori;<\/em><\/p>\n<p>Il giudizio negativo non verrebbe minimamente giustificato dalla Sottocommissione, laddove l\u2019attribuzione al ricorrente di un punteggio ai limiti della sufficienza imponeva di esternare la pur minima giustificazione in merito al complessivo voto attribuito, in ossequio ai criteri fissati nel verbale della Commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia per l\u2019esame di Avvocato Sessione 2011 del 5.12.2011.<\/p>\n<ol start=\"22\">\n<li><em>Violazione dell\u2019art. 97 Cost. sotto altro profilo. Violazione del principio della par condicio. Violazione dell\u2019art. 17 bis del RD 22.1.34 n. 37. Eccesso di potere per illogicit\u00e0, irragionevolezza, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il tempo dedicato alla lettura degli elaborati sarebbe talmente esiguo da evidenziare che la valutazione di ciascuno di essi non \u00e8 stata effettuata collegialmente dalla Commissione, come richiede l\u2019art. 17 bis del RD 37\/1934; per converso, ove gli elaborati fossero stati corretti collegialmente, la loro lettura in tempi cos\u00ec brevi risulterebbe effettuata in modo talmente superficiale e approssimativo da far dubitare addirittura dell\u2019avvenuta completa lettura degli stessi.<\/p>\n<p>3. Nel presente giudizio si \u00e8 costituito il Ministero della Giustizia per resistere al ricorso in epigrafe, chiedendone il rigetto siccome infondato.<\/p>\n<p>4. Alla Pubblica Udienza del 19 giugno 2013 la causa \u00e8 stata trattenuta in decisione.<\/p>\n<p>5. Il ricorso \u00e8 fondato e va accolto per i motivi di seguito indicate.<\/p>\n<p>5.1 Il dott. \u2026\u2026. ha conseguito il punteggio complessivo di 84 nelle prove scritte avendo la IX Sottocommissione valutato i suoi elaborati nel seguente modo: 28 parere di diritto civile, 28 parere di diritto penale, 28 prova pratica di diritto penale.<\/p>\n<p>Il ricorrente si duole del fatto che il giudizio negativo non sia stato minimamente giustificato dalla Sottocommissione, n\u00e9 attraverso una pur sintetica motivazione espressa nel verbale o all\u2019interno del singolo elaborato, n\u00e9 per il tramite di segni o sottolineature nel relativo testo, s\u00ec da lasciar comprendere le ragioni sottese all\u2019attribuzione del punteggio che, peraltro, \u00e8 di poco inferiore a quanto richiesto per poter essere ammessi alle prove orali.<\/p>\n<p>5.2 In proposito, \u00e8 noto l\u2019orientamento della giurisprudenza amministrativa, cui anche la Sezione aderisce, secondo il quale il voto numerico attribuito dalla Commissione esaminatrice esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione medesima, contenendo in s\u00e9 la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (da ultimo, Tar Lazio, Sez. I, 21 gennaio 2013, n. 677; id, 3 maggio 2005; Consiglio Stato, Sez. VI, 6 settembre 2005, n. 4529; Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2269; 7 marzo 2005, n. 900; Sez. V, 11 novembre 2004, n. 7332; T.A.R. Umbria, 28 dicembre 2005, n. 654; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 novembre 2005 n. 2138; T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 3303; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 febbraio 2005, n. 305); il giudizio della Commissione esaminatrice ha infatti ad oggetto il valore complessivo dell\u2019elaborato e quindi la mancanza di annotazioni, sottolineature o altri segni grafici a margine non pu\u00f2 costituire in s\u00e9 sintomo di omessa valutazione, anche perch\u00e9 nessuna norma impone alla Commissione di apporre annotazioni o segni di correzione sugli elaborati (Consiglio Stato, Sez. IV, 7 maggio 2004, n. 2881; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 7 aprile 2005, n. 747); tuttavia, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, intanto pu\u00f2 ammettersi, in quanto siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire\u00a0<em>ab externo<\/em>\u00a0la motivazione di tale giudizio, risultando, dunque, il punteggio sufficiente soltanto ove i criteri siano predeterminati rigidamente, e insufficiente nel caso in cui gli stessi criteri si risolvano in espressioni generiche (Consiglio Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2003, n. 2331) o, addirittura, come nel caso di specie, manchino del tutto.<\/p>\n<p>5.3 In assenza di siffatti criteri, infatti, l\u2019istanza di tutela degli interessati \u00e8 destinata a rimanere frustrata, non potendo esservi garanzia, in sede concorsuale, della congruit\u00e0 dei criteri valutativi fissati dalla Commissione, e della loro corretta e imparziale applicazione nei confronti di tutti i concorrenti, n\u00e9 risultando possibile, in sede giustiziale, il controllo della congruit\u00e0 e la verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione, questo essendo il compito demandato al Giudice amministrativo.<\/p>\n<p>E invero, se la fissazione dei criteri di massima per la correzione degli elaborati, cos\u00ec come la valutazione delle prove d\u2019esame, rientrano nell\u2019ambito della discrezionalit\u00e0 propria della Commissione esaminatrice (Consiglio Stato, sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989; 30 giugno 2005, n. 3552; 17 settembre 2004, n. 6155; 6 maggio 2004, n. 2798), per cui l\u2019operato della Commissione \u00e8 insindacabile in sede di legittimit\u00e0, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella effettuata dell\u2019Amministrazione, ove tuttavia tali decisioni si manifestino illogiche, irragionevoli ed irrazionali, allora il sindacato del Giudice amministrativo si estende al giudizio espresso dalla Commissione (fra le tante, Consiglio Stato, sez. VI, 22 settembre 2005, n. 4989; 30 giugno 2005, n. 3552; 23 marzo 2003, n. 1615; sez. IV, 28 ottobre 2003, n. 4674; sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8320; T.A.R. Campania, sez. III, 14 marzo 2003, n. 2498).<\/p>\n<p>5.4 Ci\u00f2 posto, il Collegio rileva l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019operato della Commissione, che procedeva alla valutazione degli elaborati del candidato senza la precisa determinazione delle \u201cmodalit\u00e0 di attribuzione del punteggio\u201d successiva alla lettura di tutti e tre gli elaborati, cos\u00ec come stabilito nel verbale della Commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia per l\u2019esame di Avvocato Sessione 2011 del 5.12.2011, contenente l\u2019\u201cindicazione dei criteri di valutazione per l\u2019esame di Stato per l\u2019abilitazione all\u2019esercizio della professione forense \u2013 sessione 2009\u201d, cui ciascuna Sottocommissione era vincolata in quanto\u00a0<em>lex specialis<\/em>, e che la IX Commissione esaminatrice, nel verbale n. 11 del 26.4.2011, oggetto dell\u2019odierno giudizio, dichiarava espressamente di recepire integralmente e fare propri. Per di pi\u00f9, nel caso all\u2019esame, proprio l\u2019attribuzione di un punteggio ai limiti della sufficienza imponeva alla Commissione di esternare la pur minima giustificazione in merito al complessivo voto attribuito al dott. Caparrelli.<\/p>\n<p>5.5 Infatti, come ha avuto modo di rilevare il Consiglio di Stato, \u201canche dopo l\u2019entrata in vigore della l. n. 241\/1990, l\u2019onere di motivazione delle prove di un concorso pubblico o di un esame \u00e8 sufficientemente adempiuto con l\u2019attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest\u2019ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla Commissione, rispetto alla quale l\u2019ulteriore motivazione si tradurrebbe in un\u2019inutile duplicazione (Cons. Stato, V, 14 aprile 2008, n. 1698) salvo il caso in cui vi sia un contrasto talmente rilevante tra i punteggi attribuiti dai componenti della commissione da configurare un\u2019eventuale contraddittoriet\u00e0 intrinseca del giudizio complessivo\u201d (Cons. Stato, VI, 11 ottobre 2007, n. 5347). Applicando i suddetti principi al caso di specie emerge che le Sottocommissioni, essendo vincolate nelle operazioni di correzione degli elaborati alle disposizioni di cui al verbale redatto dalla Commissione \u201cCentrale\u201d presso il Ministero, avrebbero dovuto esplicitare le modalit\u00e0 con le quali hanno proceduto a valutare gli elaborati e, quindi, ad integrare il voto assegnato ai candidati con espressioni o manifestazioni idonei a renderne percepibile il significato.<\/p>\n<p>6. La mancata esternazione delle \u201cmodalit\u00e0 di attribuzione del punteggio\u201d, come previsto dalla Commissione Centrale, vizia pertanto il giudizio reso sul ricorrente che, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato; alla riscontrata illegittimit\u00e0 dovr\u00e0 ovviarsi mediante una nuova correzione di tutte e tre le prove svolte dal ricorrente, da parte di una Commissione da costituirsi ad hoc, ovvero da parte di Sottocommissione (ove ancora insediata), diversa da quelle precedenti nella sua composizione, con le opportune garanzie di anonimato, previa eliminazione di ogni sottolineatura e grafosegno delle precedenti correzioni, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati di almeno altri dieci candidati alla stessa sessione d\u2019esame, presso la stessa sede di Corte d\u2019Appello (cfr. Cons. St., sez. IV, ordinanza n. 4214 del 26.8.2009).<\/p>\n<p>7. Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<\/p>\n<p>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l\u2019effetto, annulla\u00a0<em>in parte qua<\/em>\u00a0l\u2019atto impugnato.<\/p>\n<p>Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento\/00).<\/p>\n<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\u2019autorit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l\u2019intervento dei magistrati:<\/p>\n<p>Calogero Piscitello, Presidente<\/p>\n<p>Anna Bottiglieri, Consigliere<\/p>\n<p>Rosa Perna, Consigliere, Estensore<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8\u00a0questo il principio con cui il TAR Lazio ha accolto [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3548"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3548"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3548\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3549,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3548\/revisions\/3549"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3548"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3548"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3548"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}