{"id":3544,"date":"2023-09-26T11:40:09","date_gmt":"2023-09-26T09:40:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3544"},"modified":"2023-09-26T11:40:09","modified_gmt":"2023-09-26T09:40:09","slug":"le-disposizioni-sullirrinunciabilita-e-le-modalita-per-accordarsi-sui-turni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/le-disposizioni-sullirrinunciabilita-e-le-modalita-per-accordarsi-sui-turni\/","title":{"rendered":"Le disposizioni sull&#8217;irrinunciabilit\u00e0 e le modalit\u00e0 per accordarsi sui turni"},"content":{"rendered":"<p>Irrinunciabili per la Costituzione e per la legge, ancora pi\u00f9 adesso che la crisi spinge molte aziende a &#8220;imporre&#8221; ai dipendenti il monte ferie arretrate da smaltire. Le ferie possono essere imposte? \u00c8 cos\u00ec, e poich\u00e9 alcuni lavoratori si sentono &#8220;forzati&#8221; ad andare in vacanza, \u00e8 bene chiarire che si tratta di un atto lecito, conforme ai principi dell&#8217;ordinamento. Il diritto del lavoratore a un periodo minimo di ferie retribuite trova tutela nell&#8217;articolo\u00a0<a href=\"id:153874;1\">36 della Costituzione<\/a>, che ne sancisce l&#8217;irrinunciabilit\u00e0. Anche l&#8217;articolo\u00a0<a href=\"id:28256;1\">2109 del Codice civile<\/a>\u00a0prevede che il lavoratore abbia diritto a un periodo di ferie annuali retribuite e rinvia alla legge, ai contratti collettivi o agli usi per la determinazione della durata.<br \/>\nChi sceglie il periodo giusto per assentarsi? In base all&#8217;articolo\u00a0<a href=\"id:28256;1\">2109 Codice civile<\/a>, spetta al datore di lavoro individuare il periodo per il godimento delle ferie, che deve essere comunicato preventivamente al prestatore di lavoro. Il datore di lavoro non gode tuttavia di un potere assoluto nello stabilire il periodo feriale; il potere trova innanzitutto un limite nella legge. Infatti, l&#8217;articolo\u00a0<a href=\"id:4395875;1\">10 del Dlgs n. 66\/2003<\/a>\u00a0stabilisce che almeno due settimane del periodo annuale di ferie maturate debbano essere godute nel corso dell&#8217;anno di maturazione e, qualora il lavoratore lo richieda, in modo consecutivo.<br \/>\nLe restanti settimane di ferie annuali maturate devono, invece, essere godute nei 18 mesi successivi alla fine dell&#8217;anno di maturazione. Qualora la contrattazione collettiva preveda un periodo di ferie superiore al minimo stabilito dalla legge, i giorni aggiuntivi potranno essere fruiti anche oltre questo termine.<br \/>\nIn caso di violazione di quanto stabilito dall&#8217;articolo 10 in materia di modalit\u00e0 di fruizione delle ferie, il datore di lavoro pu\u00f2 incorrere in una sanzione amministrativa che varia da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento a cui si riferisce la violazione.<br \/>\nUlteriori limitazioni alla discrezionalit\u00e0 del datore di lavoro nello stabilire la collocazione temporale delle ferie possono essere contenute nei contratti collettivi applicati dal datore di lavoro. In linea generale, diversi contratti collettivi nazionali prevedono espressamente che il datore di lavoro, ferme comunque le necessit\u00e0 aziendali, debba tenere in considerazione anche le esigenze dei lavoratori. In alcuni casi, \u00e8 poi previsto un esame congiunto con i rappresentanti dei lavoratori per la fissazione delle ferie collettive oppure un arco temporale entro il quale collocare la chiusura feriale.<br \/>\nSul tema della possibilit\u00e0 per la contrattazione collettiva di prevedere un periodo feriale minimo durante l&#8217;anno in corso, diverso da quanto stabilito dalla legge, il ministero del Lavoro ha fornito una propria interpretazione (ministero Lavoro, nota 18 ottobre 2006). In risposta a un interpello sulla legittimit\u00e0 di una clausola della contrattazione collettiva che prevede un periodo inferiore a due settimane come periodo minimo da far godere al lavoratore nel corso dell&#8217;anno di riferimento, il ministero ha ritenuto che la norma di legge debba essere interpretata nel senso che \u00abla contrattazione collettiva pu\u00f2 anche ridurre il limite delle due settimane per cui \u00e8 obbligatorio il godimento infrannuale, purch\u00e9 la riduzione non vanifichi la funzione dell&#8217;istituto feriale e sia occasionata da eccezionali esigenze di servizio o, comunque, da esigenze aziendali serie\u00bb.<br \/>\nL&#8217;articolo\u00a0<a href=\"id:4395875;1\">10 del Dlgs 66\/2003<\/a>\u00a0statuisce inoltre, in perfetta coerenza con il precetto costituzionale dell&#8217;irrinunciabilit\u00e0 delle ferie, che il periodo minimo di quattro settimane annuali non pu\u00f2 essere sostituito dalla relativa indennit\u00e0, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. In questa ipotesi, infatti, la fruizione \u00e8 ormai diventata impossibile. Il divieto \u00e8 stato ribadito anche dal ministero del Lavoro, anche se con qualche eccezione. Nella\u00a0<a href=\"idp:48735;2\">circolare del 3 marzo 2005, n. 8<\/a>, il ministero chiarisce che l&#8217;eventuale periodo di ferie eccedente le quattro settimane, previsto da contratti collettivi o da accordi individuali, pu\u00f2 essere sostituito dalla relativa indennit\u00e0 anche in corso di rapporto. Altra ipotesi derogatoria rispetto alla disciplina generale \u00e8 costituita dai contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a un anno, per i quali \u00e8 sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie.<\/p>\n<p>Il calendario previsto dagli accordi di settore<br \/>\nIl Codice civile, all&#8217;articolo\u00a0<a href=\"id:28256;1\">2109<\/a>, stabilisce che il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie annuali retribuite, rinviando alla legge, ai contratti collettivi o agli usi per la loro durata. Ecco, in sintesi, le regole dettagliate previste in alcuni contratti collettivi<\/p>\n<p>TERZIARIO E SERVIZI<\/p>\n<p>Dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi<br \/>\n26 giorni lavorativi per ogni anno di servizio, calcolati su una settimana lavorativa di sei giorni. Sono escluse dal computo del periodo feriale le domeniche e le festivit\u00e0 nazionali e infrasettimanali<\/p>\n<p>COMMERCIO<\/p>\n<p>Dirigenti commercio 30 giorni per ogni anno di servizio da fruire in una o pi\u00f9 soluzioni. Sono escluse dal computo del periodo delle ferie le domeniche e le festivit\u00e0 nazionali e infrasettimanali<\/p>\n<p>MECCANICA E IMPIANTI<\/p>\n<p>Addetti all&#8217;industria\u00a0<span class=\"highlighted\">metalmeccanica<\/span>\u00a0privata e di installazione di impianti<br \/>\nQuattro settimane per ogni anno di servizio. I lavoratori che maturano un&#8217;anzianit\u00e0 di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto a un giorno in pi\u00f9; i lavoratori che hanno maturato oltre i 18 anni compiuti hanno diritto a una settimana in pi\u00f9.<\/p>\n<p>DIRIGENTI INDUSTRIA<\/p>\n<p>Dirigenti industria<br \/>\nPer ogni anno di servizio spetta un periodo non inferiore a 35 giorni. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo\u00a0<a href=\"id:28256;1\">2109 Codice civile<\/a>\u00a0il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell&#8217;anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell&#8217;anno di maturazione.<br \/>\nSi escludono dal computo le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali.<\/p>\n<p>CHIMICA<\/p>\n<p>Addetti all&#8217;industria chimica<br \/>\nPer i lavoratori con un&#8217;anzianit\u00e0 di servizio fino a:<br \/>\n\u2013 10 anni: 4 settimane;<br \/>\n\u2013 oltre i 10 anni:<br \/>\n5 settimane<\/p>\n<p>BANCHE<\/p>\n<p>Personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie<br \/>\n26 giorni per ogni anno di servizio. Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal luned\u00ec al venerd\u00ec<\/p>\n<p>DIRIGENTI SETTORE CREDITIZIO E FINANZIARIO<\/p>\n<p>Quadri direttivi e personale delle aree professionali delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali<br \/>\nDurante l&#8217;anno in cui \u00e8 avvenuta l&#8217;assunzione il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell&#8217;anno;<br \/>\ndall&#8217;anno successivo a quello in cui \u00e8 avvenuta l&#8217;assunzione e sino a 5 anni: 20 giorni lavorativi<br \/>\n(22 giorni per i lavoratori inquadrati nella 3\u00aa area professionale, 4\u00b0 livello retributivo);<br \/>\nda oltre 5 e sino a 10 anni di anzianit\u00e0: 22 giorni lavorativi; con oltre 10 anni di anzianit\u00e0: 25 giorni lavorativi<\/p>\n<p>Vademecum in otto tappe<\/p>\n<p>1<\/p>\n<p>QUATTRO SETTIMANE \u00c8 LA DURATA MINIMA<\/p>\n<p>L&#8217;articolo\u00a0<a href=\"id:4395875;1\">10 del Dlgs 8 aprile 2003 n. 66<\/a>, che ha dato attuazione alla Direttiva comunitaria 93\/104, stabilisce la durata minima delle ferie annuali in quattro settimane.<br \/>\nLa contrattazione collettiva pu\u00f2 derogare in senso pi\u00f9 favorevole a questa previsione, disponendo periodi di ferie annuali pi\u00f9 lunghi. Nella maggior parte dei casi, come si vede dagli esempi sotto, \u00e8 cos\u00ec; a volte il monte ferie cresce<br \/>\ncon l&#8217;anzianit\u00e0 di servizio<\/p>\n<p>2<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ITER E PRECEDENZA DELLE ASSENZE ANNUALI<\/p>\n<p>Almeno due settimane del periodo annuale di ferie maturate devono essere godute nel corso dell&#8217;anno di maturazione e, qualora il lavoratore lo richieda, in modo consecutivo. Le restanti settimane di ferie annuali maturate devono, invece, essere godute nei 18 mesi successivi alla fine dell&#8217;anno di maturazione. Se il Ccnl<br \/>\nprevede un periodo di ferie superiore al minimo, i giorni aggiuntivi potranno essere fruiti anche oltre il termine<\/p>\n<p>3<\/p>\n<p>PRIMA DI PARTIRE SERVE L&#8217;OK DAL DATORE<\/p>\n<p>Chi decide il periodo delle ferie?<br \/>\nIn base all&#8217;articolo\u00a0<a href=\"id:28256;1\">2109 del Codice civile<\/a>\u00a0, spetta al datore di lavoro individuare il periodo di godimento delle ferie che va comunicato preventivamente al lavoratore. Per la giurisprudenza di merito, il dipendente pu\u00f2 essere collocato in ferie unilateralmente, anche se il preavviso \u00e8 breve. Mentre non pu\u00f2 decidere arbitrariamente il periodo in cui assentarsi: serve sempre l&#8217;ok dell&#8217;azienda<\/p>\n<p>4<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SANZIONI DA 130 A 780 \u20ac PER OGNI VIOLAZIONE<\/p>\n<p>L&#8217;articolo\u00a0<a href=\"id:4395875;1\">10 del Dlgs 66\/2003<\/a>\u00a0prevede che almeno 2 settimane devono essere fruite, a richiesta, in modo consecutivo. Che cosa rischia il datore di lavoro che non rispetta le regole sulle ferie?<br \/>\nIn caso di violazione delle modalit\u00e0 di fruizione delle ferie, il datore di lavoro pu\u00f2 incorrere in una sanzione amministrativa,<br \/>\nche varia da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento a cui si riferisce la violazione<\/p>\n<p>5<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>VARIAZIONI DEI TURNI SOLO SE CONCORDATE<\/p>\n<p>Nelle grandi imprese pu\u00f2 essere arduo comporre il \u00abpuzzle\u00bb delle assenze. Un aiuto arriva dalla contrattazione collettiva.<br \/>\nIl Ccnl delle imprese di credito e finanziarie dispone, ad esempio, che \u00ab&#8230;i turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall&#8217;impresa, confermati al lavoratore\/lavoratrice e rispettati; solo in casi eccezionali<br \/>\nsi possono variare di comune intesa tra l&#8217;impresa e il lavoratore\/lavoratrice\u00bb<\/p>\n<p>6<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>OBBLIGO DI SMALTIRE LE FERIE ACCUMULATE<\/p>\n<p>Al dipendente di una banca spettano 70 giorni di ferie arretrate, pi\u00f9 26 giorni (del 2009) pi\u00f9 5 giorni di permessi per festivit\u00e0 soppresse. In questo esempio l&#8217;azienda pu\u00f2 stabilire \u2013 alla luce del divieto di monetizzazione e dell&#8217;assenza di diversa disciplina contrattuale \u2013<br \/>\ndi far fruire il periodo di ferie arretrate al dipendente, individuandone anche il periodo, compatibilmente con le necessit\u00e0 organizzative e produttive<\/p>\n<p>7<\/p>\n<p>COS\u00cc L&#8217;AZZERAMENTO PRIMA DELLA CIG<\/p>\n<p>Come ci si regola per le ferie arretrate durante un periodo di cassa integrazione ordinaria?<br \/>\nNon esiste un riferimento normativo o amministrativo diretto, ma \u00e8 prassi consolidata dell&#8217;Inps chiedere l&#8217;esaurimento delle ferie maturate prima di accedere alla Cig.<br \/>\nProprio per questo il modulo di domanda contiene proprio una sezione dedicata alle ferie e ai permessi che ogni lavoratore<br \/>\ndeve compilare<\/p>\n<p>8<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>QUANDO LA MALATTIA INTERROMPE IL RIPOSO<\/p>\n<p>Che cosa succede se il lavoratore si ammala in vacanza?<br \/>\nSi ha sospensione del periodo feriale tutte le volte in cui la malattia risulta incompatibile con l&#8217;essenziale funzione di recupero delle energie psicofisiche propria delle ferie. Il giudizio andr\u00e0 effettuato caso per caso valutando il tipo di malattia e la sua durata. Il lavoratore deve comunque prontamente inviare al datore di lavoro idonea certificazione medica<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Irrinunciabili per la Costituzione e per la legge, ancora pi\u00f9 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3544"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3544"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3544\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3545,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3544\/revisions\/3545"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3544"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3544"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3544"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}