{"id":3506,"date":"2022-12-02T09:57:30","date_gmt":"2022-12-02T08:57:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3506"},"modified":"2022-12-02T09:57:41","modified_gmt":"2022-12-02T08:57:41","slug":"trasferimento-dautorita-forze-armate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/trasferimento-dautorita-forze-armate\/","title":{"rendered":"trasferimento d&#8217;autorit\u00e0 &#8211; Forze armate"},"content":{"rendered":"<p>Trasferimenti d&#8217;autorit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>I provvedimenti di trasferimento d&#8217;autorit\u00e0 degli appartenenti ai corpi militari vertono nella tipologia degli ordini e sono adottati dall&#8217;Amministrazione militare in relazione ad esigenze strettamente organizzative. Siffatte esigenze sono connotate da ampia discrezionalit\u00e0 a fronte delle quali la posizione del singolo militare, quanto alle sue esigenze personali e professionali \u00e8 senz&#8217;altro recessiva , s\u00ec che la censurabilit\u00e0 delle scelte operate dall&#8217;Amministrazione militare pu\u00f2 avvenire solo nei limiti alquanto ristretti della oggettiva irrazionalit\u00e0 delle stesse. Tali limiti si riverberano sul piano della motivazione dell&#8217;ordine, non rinvenendosi a carico un onere motivazionale specifico, risultando sufficiente l&#8217;esternazione, nel provvedimento, dell&#8217;esigenze di servizio.<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 3711 del 10\/06\/2010<\/p>\n<p>Il trattamento di missione previsto dall&#8217;art. 1 L. n. 100\/1987 per il personale militare trasferito d&#8217;autorit\u00e0 prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, presuppone che il servizio istituzionalmente consenta in via ordinaria una permanenza nella medesima sede anche per pi\u00f9 di quattro anni; pertanto, la suddetta indennit\u00e0 non pu\u00f2 essere riconosciuta nel caso di assegnazione ad una sede di servizio a conclusione del procedimento di addestramento, atteso che quest&#8217;ultimo non pu\u00f2 mai superare il quadriennio.<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 3711 del 10\/06\/2010<\/p>\n<p>Ai sensi dell&#8217;art. 1 L. n. 100\/1987 al personale militare trasferito d&#8217;autorit\u00e0 spettano l&#8217;indennit\u00e0 di missione e gli importi accessori (indennit\u00e0 di prima sistemazione e rimborsi spese) gi\u00e0 previsti in favore dei magistrati ordinari trasferiti ad altro ufficio. Tali benefici non spettano nell&#8217;ipotesi di assegnazione della prima sede al personale militare, o equiparato, non potendo detta assegnazione essere equiparata al trasferimento d&#8217;autorit\u00e0, neppure nelle ipotesi di assegnazione successiva ad una fase di addestramento.<\/p>\n<p>Negli stessi termini: Cons. Stato, Sez. IV, n. 3713 del 2010.<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 2621 del 06\/05\/2010<\/p>\n<p>Durante la fase addestrativa il militare non \u00e8 titolare di una sede di servizio in senso proprio, con la conseguenza che la destinazione alla sede di impiego al termine del ciclo addestrativo non costituisce trasferimento di autorit\u00e0.<\/p>\n<p>Negli stessi termini: Cons. Stato, Sez. IV, n. 2622 del 2010.<\/p>\n<p>Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 5054 del 02\/12\/2016<\/p>\n<p>Il compito di questo Giudice Amministrativo, in tema di trasferimento d&#8217;autorit\u00e0 dei militari, \u00e8 limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione d&#8217;incompatibilit\u00e0 riscontrata dalla P.A. e che costituisce il presupposto del trasferimento, nonch\u00e9 alla proporzionalit\u00e0 del rimedio adottato per rimuoverla (proporzionalit\u00e0 che va commisurata non alla mera distanza in s\u00e9, ma ai bisogni di buon andamento della P.A. stessa, che si sostanziano tanto nelle esigenze organizzative, quanto in tutti quei motivi d&#8217;opportunit\u00e0 che vanno considerati affinch\u00e9 non siano compromessi l&#8217;immagine della P.A. e l&#8217;ordinato svolgimento dei compiti d&#8217;istituto).<\/p>\n<p>Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 4023 del 28\/09\/2016<\/p>\n<p>I provvedimenti di trasferimento d&#8217;autorit\u00e0 di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni d&#8217;incompatibilit\u00e0 ambientale, sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l&#8217;interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto.<\/p>\n<p>Negli stessi termini: Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 1909 del 12\/05\/2016; Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 1276 del 01\/04\/2016<\/p>\n<p>Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 1909 del 12\/05\/2016<\/p>\n<p>I provvedimenti di trasferimento d&#8217;autorit\u00e0 di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilit\u00e0 ambientale, sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l&#8217;interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale \u00e8 quella di cui all&#8217;art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241.<\/p>\n<p>Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 1909 del 12\/05\/2016<\/p>\n<p>Il trasferimento d&#8217;autorit\u00e0 dei militari non si connota per il carattere sanzionatorio, ma \u00e8 preordinato ad ovviare alla situazione di incompatibilit\u00e0 ambientale venutasi a determinare. Il compito del giudice \u00e8 limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilit\u00e0 venutasi a creare ad avviso dell&#8217;Amministrazione (e costituente presupposto del provvedimento), e della proporzionalit\u00e0 del rimedio adottato dall&#8217;Amministrazione per rimuoverla.<\/p>\n<p>Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 1909 del 12\/05\/2016<\/p>\n<p>La valutazione della situazione soggettiva che, anche in difetto di comportamenti colpevoli del militare, costituisce la causa funzionale del trasferimento d&#8217;autorit\u00e0, deve fondarsi su una compiuta e complessiva considerazione dell&#8217;episodio di vita, della sua gravit\u00e0, della sua idoneit\u00e0 concreta, anche in relazione ai compiti disimpegnati dal militare, a ledere il prestigio del reparto o comando di appartenenza, o quantomeno a menomarlo in modo significativo.<\/p>\n<p>Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 1276 del 01\/04\/2016<\/p>\n<p>La valutazione della situazione soggettiva che, anche in difetto di comportamenti colpevoli del militare, costituisce la causa funzionale del trasferimento d&#8217;autorit\u00e0, deve fondarsi su una compiuta e complessiva considerazione dell&#8217;episodio di vita, della sua gravit\u00e0, della sua idoneit\u00e0 concreta, anche in relazione ai compiti disimpegnati dal militare, a ledere il prestigio del reparto o comando di appartenenza, o quantomeno a menomarlo in modo significativo.<\/p>\n<p>Negli stessi termini: Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 103 del 15\/01\/2016<\/p>\n<p>Cons. Stato Sez. IV, Sentenza n. 103 del 15\/01\/2016<\/p>\n<p>Deve negarsi l&#8217;applicabilit\u00e0 delle formalit\u00e0 partecipative ai trasferimenti dei militari disposti per ragioni d&#8217;incompatibilit\u00e0 ambientale, in quanto ricondotti alla species dei trasferimenti di autorit\u00e0, e quindi degli ordini.<\/p>\n<p>Cons. Stato Sez. III, Sentenza n. 4242 del 10\/09\/2015<\/p>\n<p>L&#8217;art. 55, co. 4, del d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato, consente di prescindere dalle ordinarie procedure di mobilit\u00e0 a domanda e di disporre il trasferimento del dipendente anche in soprannumero quando, tra l&#8217;altro, ricorrano gravissime ed eccezionali situazioni personali. La norma attribuisce all&#8217;Amministrazione un potere eccezionale e derogatorio, come tale caratterizzato da ampia discrezionalit\u00e0, il cui esercizio, com&#8217;\u00e8 noto, pu\u00f2 essere sindacato nei limiti della sussistenza di gravi ed evidenti vizi di razionalit\u00e0 ed illogicit\u00e0 o di travisamento dei fatti, nonch\u00e9 a fronte del quale sono ovviamente configurabili unicamente situazioni soggettive di interesse legittimo del dipendente.<\/p>\n<p>Cons. Stato Sez. III, Sentenza n. 4234 del 10\/09\/2015<\/p>\n<p>In materia di trasferimenti per motivi di opportunit\u00e0 ed incompatibilit\u00e0 ambientale (ai sensi dell&#8217;art. 55, co. 4, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 recante &#8220;Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia&#8221;) competono all&#8217;Amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del Giudice Amministrativo unicamente ab externo, in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicit\u00e0, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine del merito dell&#8217;effettuata valutazione.<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 1755 del 11\/04\/2014<\/p>\n<p>I provvedimenti di trasferimento d&#8217;autorit\u00e0 del personale militare sono qualificabili come ordini e l&#8217;interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, per cui l&#8217;Amministrazione militare non \u00e8 tenuta a fornire una particolare motivazione, essendo prevalente rispetto alle esigenze del militare la tutela dell&#8217;interesse pubblico allo svolgimento del servizio (d.lgs. n. 66\/2010).<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 4586 del 17\/09\/2013<\/p>\n<p>I trasferimenti d&#8217;autorit\u00e0 di militari, anche per ragioni di incompatibilit\u00e0 ambientale, non abbisognano di una particolare motivazione, atteso che l&#8217;interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio \u00e8 prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato.<\/p>\n<p>Negli stessi termini: Cons. Stato, Sez. IV, n. 3465 del 2013, n. 926 del 2013, n. 664 del 2013, n. 6337 del 2012, n. 5763 del 2012, n. 1992 del 2012, n. 8018 del 2010, n. 8022 del 2010.<\/p>\n<p>In termini sul punto della sottrazione all&#8217;applicazione della regola di partecipazione procedimentale di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241\/1990: Cons. Stato, Sez. IV, n. 2724 del 2012 che specifica altres\u00ec che in ci\u00f2 non pu\u00f2 ravvisarsi una indebita e per cos\u00ec dire &#8220;antidemocratica&#8221; sospensione delle garanzie procedimentali.<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 926 del 15\/02\/2013<\/p>\n<p>I provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto l&#8217;interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio \u00e8 prevalente su altri eventuali interessi del subordinato.<\/p>\n<p>Negli stessi termini: Cons. Stato, Sez. IV, n. 1992 del 2012, n. 4258 del 2011.<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 926 del 15\/02\/2013<\/p>\n<p>L&#8217;ordinamento militare, per quanto caratterizzato per sua natura, da uno speciale rapporto di gerarchia e da marcato obbligo di obbedienza, si conforma anch&#8217;esso &#8220;allo spirito democratico della Repubblica&#8221; (art. 52 Cost.), con conseguente necessit\u00e0, anche per l&#8217;amministrazione della difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale (quali i trasferimenti) che non si differenzino, per procedimento e finalit\u00e0, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che segnano il modo d&#8217;essere di tutti i rapporti tra Stato &#8211; apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico. L&#8217;ordinamento militare non \u00e8 ex se e per posizione istituzionale caratterizzato da una posizione di separatezza ed isolamento e sottratto, come tale, ai principi ed alle regole dell&#8217;ordinamento repubblicano, n\u00e9 esso \u00e8, pertanto, impermeabile al sindacato del Giudice.<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 926 del 15\/02\/2013<\/p>\n<p>Regola generale \u00e8 la non sussistenza di un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio del militare; sicch\u00e9, ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l&#8217;ampia discrezionalit\u00e0 dell&#8217;amministrazione, prevale l&#8217;interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia.<\/p>\n<p>Sostanzialmente negli stessi termini: Cons. Stato, Sez. IV, n. 664 del 2013.<\/p>\n<p>Negli stessi termini sul punto dell&#8217;inesistenza, di norma, di un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio del militare: Cons. Stato, Sez. IV, n. 6337 del 2012.<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 6337 del 11\/12\/2012<\/p>\n<p>Nell&#8217;ordinamento militare ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l&#8217;ampia discrezionalit\u00e0 dell&#8217;amministrazione, prevale, sull&#8217;interesse del singolo militare trasferito, l&#8217;interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia.<\/p>\n<p>Negli stessi termini: Cons. Stato, Sez. IV, n. 5763 del 2012.<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 5579 del 31\/10\/2012<\/p>\n<p>I trasferimenti d&#8217;autorit\u00e0 dei militari, essendo strettamente connessi alle esigenze organizzative dell&#8217;Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono sottratti all&#8217;applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformit\u00e0 di quanto ora testualmente dispone l&#8217;art. 1349, comma 3, del Codice dell&#8217;ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66).<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 5579 del 31\/10\/2012<\/p>\n<p>I trasferimenti d&#8217;autorit\u00e0 dei militari sono connotati da ampia discrezionalit\u00e0, in quanto afferiscono a esigenze di servizio che non devono riguardare esclusivamente necessit\u00e0 organiche o impegni tecnico-operativi, ma possono altres\u00ec ricondursi a tutti i motivi di opportunit\u00e0 connessi con vicende attinenti alla possibile compromissione del prestigio e dell&#8217;ordinato svolgimento dei compiti istituzionali.<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 4260 del 26\/07\/2012<\/p>\n<p>L&#8217;ordine di trasferimento dei militari per ragioni di servizio \u00e8 un precetto imperativo tipico della disciplina militare e del relativo ordinamento gerarchico e, diversamente da altri atti appartenenti concettualmente alla medesima categoria, non richiede alcuna motivazione, perch\u00e9 \u00e8 intrinseco a materia in cui l&#8217;interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro.<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 4260 del 26\/07\/2012<\/p>\n<p>I trasferimenti dei militari disposto per servizio (ivi ricompresi anche i trasferimenti per motivi di incompatibilit\u00e0 ambientale) appartengono al genus dei trasferimenti d&#8217;autorit\u00e0, di tal che essi hanno la natura giuridica di ordine e come tali sono sottratti alla disciplina generale degli atti amministrativi di cui alla L. n. 241\/1990.<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 4051 del 09\/07\/2012<\/p>\n<p>In considerazione della peculiare natura dell&#8217;ordinamento militare, i trasferimenti d&#8217;autorit\u00e0 degli appartenenti alle Forze Armate sono atti connotati da amplissima discrezionalit\u00e0, tendenzialmente sottratti all&#8217;applicazione della disciplina contenuta nella legge n. 241 del 1990: con la conseguenza che la motivazione in ordine alla mancanza di posti vacanti nell&#8217;organico delle sedi richieste appare pienamente idonea e sufficiente a giustificare le determinazioni assunte dall&#8217;Amministrazione in materia. L&#8217;interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un&#8217;altra assume una rilevanza di mero fatto, che non richiede una particolare motivazione.<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 3865 del 02\/07\/2012<\/p>\n<p>L&#8217;avvicinamento temporaneo alla sede del mandato amministrativo di un militare costituisce un trasferimento d&#8217;autorit\u00e0 e il relativo provvedimento \u00e8 sufficientemente motivato qualora, in base a un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi, si ritengano recessive le ragioni del militare rispetto a inderogabili esigenze di servizio.<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 3835 del 28\/06\/2012<\/p>\n<p>In riferimento al personale delle forze armate la dichiarazione di gradimento e cio\u00e8 la dichiarazione di accettazione del trasferimento a domanda impedisce la configurabilit\u00e0 di un trasferimento d&#8217;ufficio, in quanto non si \u00e8 in presenza di una mera dichiarazione di disponibilit\u00e0 al trasferimento; n\u00e9 ha alcun autonomo rilievo la circostanza che con il predetto trasferimento l&#8217;Amministrazione abbia perseguito un interesse proprio: attivando le procedure di reperimento del personale con la richiesta di espressa disponibilit\u00e0 al trasferimento a domanda, essa ha inteso far coincidere, nel pieno rispetto dei principi di legalit\u00e0, buon andamento ed imparzialit\u00e0 che devono guidare l&#8217;azione amministrativa, l&#8217;interesse privato con quello pubblico, senza che quest&#8217;ultimo in concreto possa considerarsi prevalente.<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 3383 del 07\/06\/2012<\/p>\n<p>Ove il trasferimento di unit\u00e0 di personale militare sia destinato a soddisfare prioritariamente un interesse vitale dell&#8217;amministrazione della pubblica sicurezza e dell&#8217;ordinamento in generale, la dichiarazione di gradimento del personale altro non costituisce che una mera manifestazione di assenso o di disponibilit\u00e0 alla nuova destinazione.<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 2187 del 16\/04\/2012<\/p>\n<p>Le esigenze di servizio della pubblica amministrazione richiamate dal provvedimento di trasferimento del militare non sono sindacabili da parte del Giudice Amministrativo, rientrando nell&#8217;ampia potest\u00e0 discrezionale autorganizzativa dell&#8217;amministrazione.<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 1992 del 04\/04\/2012<\/p>\n<p>Le esigenze di servizio, sulla cui base viene adottato il provvedimento di trasferimento di un militare, non vanno ricondotte esclusivamente a necessit\u00e0 organiche o a impegni tecnico operativi, bens\u00ec a tutti quei motivi di opportunit\u00e0 che possano oggettivamente compromettere l&#8217;ordinato svolgimento dei compiti istituzionali; pertanto, rispetto a tale provvedimento (sussumibile nel &#8220;genus&#8221; degli ordini sottratti alle regole fissate dalla l. 7 agosto 1990 n. 241), l&#8217;interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un&#8217;altra assume una rilevanza di mero fatto, che non richiede una particolare motivazione.<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 6474 del 09\/12\/2011<\/p>\n<p>Nell&#8217;ambito delle forze armate il trasferimento d&#8217;autorit\u00e0 va collocato, come tipologia di atti, nel genus degli ordini. Di conseguenza, il provvedimento che dispone lo spostamento del militare da una sede territoriale ad un&#8217;altra ben pu\u00f2 essere ricondotto, quanto alla sua legittima giustificazione, all&#8217;opportunit\u00e0 di allontanare il militare stesso dalla sede di servizio in atto, in relazione alla quale si \u00e8 creata una oggettiva situazione di incompatibilit\u00e0 ambientale.<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 806 del 04\/02\/2011<\/p>\n<p>Nell&#8217;ambito delle forze armate non \u00e8 configurabile come trasferimento d&#8217;autorit\u00e0 quello disposto in base al gradimento espresso dall&#8217;interessato e per l&#8217;esercizio di un incarico corrispondente a quello in atto rivestito.<\/p>\n<p>Sez. IV, Sentenza n. 623 del 27\/01\/2011<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Trasferimenti d&#8217;autorit\u00e0. &nbsp; I provvedimenti di trasferimento d&#8217;autorit\u00e0 degli appartenenti [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3506"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3506"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3506\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3507,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3506\/revisions\/3507"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3506"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3506"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3506"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}