{"id":3482,"date":"2022-06-24T11:13:49","date_gmt":"2022-06-24T09:13:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3482"},"modified":"2024-09-23T08:26:42","modified_gmt":"2024-09-23T06:26:42","slug":"mobilita-dipendente-pubblico-art-104-comma-3-ordinanza-cautelare-tribunale-napoli-nord-art-700","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/mobilita-dipendente-pubblico-art-104-comma-3-ordinanza-cautelare-tribunale-napoli-nord-art-700\/","title":{"rendered":"Mobilit\u00e0 Scuola Legge 104\/92"},"content":{"rendered":"<p>TRIBUNALE DI NAPOLI NORD<\/p>\n<p>Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Ida Ponticelli, nella causa iscritta al N. 7293\/2022-1 R.G..L. promossa<br \/>\nDA<\/p>\n<p>******, rappresentata e difesa dall\u2019Avv. Ignazio Sposito ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore come in atti<br \/>\n&#8211; ricorrente &#8211;<\/p>\n<p>CONTRO<\/p>\n<p>MINISTERO DELL\u2019ISTRUZIONE, DELL\u2019UNIVERSIT\u00c0 E DELLA<br \/>\nRICERCA MIUR E USR CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,<br \/>\n&#8211; resistente contumace\u2013<\/p>\n<p>oggetto: trasferimento e punteggio<\/p>\n<p>A scioglimento della riserva assunta all\u2019udienza del 21.6.2022 ha pronunciato la seguente<br \/>\nORDINANZA<\/p>\n<p>Con ricorso con contestuale istanza cautelare ex art. 700 cpc depositato il 31.5.2022, la ricorrente allegava:<br \/>\ndi essere docente di scuola primaria e di avere presentato domanda di mobilit\u00e0<\/p>\n<p>per l\u2019a.s. 2022 \u2013 2023 e di non avere ricevuto il riconoscimento della preferenza ex lege 104\/1992, pur essendo la madre convivente soggetto portatore di handicap ex art. 3, comma 3, L. 104\/1992;<br \/>\ndi avere indicato nella domanda, innanzitutto le sede scolastiche pi\u00f9 vicine al Comune di residenza, ovvero Giugliano in Campania (NA) e di seguito altri ambiti nella Campania in Provincia di Napoli;<br \/>\ndi prestare attualmente servizio presso l\u2019Istituto A. Gramsci di Giugliano in Campania (NA).<br \/>\nChiedeva che il giudice riconoscesse la preferenza che le spettava ex lege<br \/>\n104\/1992 e che, disapplicato l\u2019art. 13 comma 1 punto V del ccnl a.s. 2017\/2018 prorogato anche per la mobilit\u00e0 2022\/2023, nella parte in cui dispone che il figlio unico referente che assiste il genitore (o l\u2019affine) disabile ha diritto a usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione<br \/>\nprovvisoria, dichiarasse il proprio diritto ad essere trasferita presso uno degli ambiti prioritariamente indicati con assegnazione del posto in tale ambito.<br \/>\nRitualmente instaurato il contraddittorio, il MIUR non si costituiva e veniva dichiarato contumace.<br \/>\nSenza istruzione, la causa viene oggi decisa a seguito di scioglimento della riserva. Il ricorso \u00e8 fondato e va accolto.<br \/>\nL\u2019istante rivendica il diritto a vedersi riconosciuta la precedenza nei trasferimenti interprovinciali per gli inseganti di ruolo, in forza dell\u2019assistenza da lei prestata in via esclusiva ai sensi della legge 104\/92 in favore della madre convivente residente in Giugliano in Campania (NA).<br \/>\nDi contro, il MIUR ha ritenuto di non riconoscere alla docente il diritto di precedenza, applicando l\u2019art. 13 comma 1 punto V del ccnl per la mobilit\u00e0 degli<br \/>\ninsegnanti per l\u2019a.s. 2017\/2018 poi prorogato anche per gli anni scolastici successivi.<\/p>\n<p>Tale disposizione contrattuale disciplina le precedenze nei casi di \u201cassistenza al coniuge, ed al figlio con disabilit\u00e0; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilit\u00e0; assistenza da aprte di chi esercita la tutela legale\u201d, precisando tra l\u2019altro che \u201cnei trasferimenti interprovinciali \u00e8 riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravit\u00e0, obbligati all\u2019assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravit\u00e0 ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilit\u00e0\u201d.<br \/>\nDunque, i genitori e i coniugi di persone con disabilit\u00e0 hanno diritto di precedenza anche nei trasferimenti interprovinciali, ossia per gli spostamenti di carattere definitivo; ai figli e agli affini che prestano analoga assistenza in favore dei genitori, invece, il diritto suddetto \u00e8 limitato ai soli spostamenti temporanei della mobilit\u00e0 annuale (le cd. assegnazioni provvisorie).<br \/>\nTanto premesso, occorre osservare quanto segue.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 33 comma 5 della Legge n. 104\/92 il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravit\u00e0,<br \/>\nconiuge, parente o affine entro il secondo grado \u201cha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro pi\u00f9 vicina al domicilio della persona da assistere e non pu\u00f2 essere<br \/>\ntrasferito senza il suo consenso ad altra sede\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre l\u2019art. 601 del D. Lvo n. 297\/94 prevede che \u201cGli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all&#8217;atto della nomina in ruolo, dell&#8217;assunzione come non di ruolo e in sede di mobilit\u00e0\u201d.<br \/>\nIn proposito la giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha ritenuto che il genitore o il familiare lavoratore, che assista con continuit\u00e0 un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap con lui convivente, pu\u00f2 esercitare, ai sensi dell&#8217;art. 33, commi 5 e 6, della legge n. 104 del 1992, il diritto di scegliere la sede di lavoro sia al momento dell&#8217;assunzione che in costanza di rapporto, semprech\u00e9 il posto risulti esistente e vacante (cfr. sent. Cass. n. 16298\/15); inoltre la Corte ha rilevato che, in considerazione della &#8220;ratio&#8221; cui \u00e8 ispirata la legge n. 104 del 1992 e tenendo conto di quanto precisato nelle sentenze n. 406 del 1992 e n. 325 del 1996 della Corte costituzionale, l&#8217;art. 33, comma quinto, della citata legge n. 104 del 1992 (recentemente modificato dall&#8217;art. 19 della legge n. 53 del 2000) deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento in favore del genitore o del familiare lavoratore dell&#8217;handicappato del diritto di scegliere la sede lavorativa pi\u00f9 vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti dalla legge, sia l&#8217;attualit\u00e0 dell&#8217;assistenza (della quale il legislatore si \u00e8 preoccupato di evitare interruzioni) sia la compatibilit\u00e0 con l&#8217;interesse comune. Infatti, com&#8217;\u00e8 dimostrato anche dalla presenza dell&#8217;inciso: &#8220;ove possibile&#8221;, secondo il legislatore il diritto alla effettiva tutela dell&#8217;handicappato &#8211; al cui perseguimento devono partecipare lo Stato, le Regioni e gli altri enti locali, nel quadro dei principi posti dalla legge in argomento &#8211; non pu\u00f2 essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto ci\u00f2 pu\u00f2 tradursi<br \/>\n&#8211; soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico &#8211; in un danno per la collettivit\u00e0 (cfr. sent. Cass. n. 829\/01).<br \/>\nDeve inoltre ritenersi condivisibile l\u2019orientamento ormai unanime espresso dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 secondo il quale il beneficio sancito dall\u2019art. 33 comma 5 richiamato sia concedibile anche nelle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta situazione di handicap (cfr. sent. Cass. n. 28320\/13).<br \/>\nNell\u2019ambito dei trasferimenti del personale scolastico, tuttavia, come gi\u00e0 segnalato, l\u2019art. 13 punto IV del CCNI 2017\/18 ha stabilito che \u201cNei trasferimenti interprovinciali \u00e8 riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravit\u00e0, obbligati all&#8217;assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravit\u00e0 ha diritto ad usufruire della precedenza tra provincie diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilit\u00e0. La particolare condizione fisica che d\u00e0 titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nel mobilit\u00e0 a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trovapplicazione nel caso dei figli disabili. Per beneficiare della precedenza prevista dall&#8217;art. 33, della legge n. 104\/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M che regola i trasferimenti. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento\u201d.<br \/>\nIn proposito occorre rilevare che all\u2019art. 33 comma 5 della Legge n. 104\/92, per la rilevanza degli interessi e dei diritti che va a tutelare, debba attribuirsi natura di norma imperativa (ai sensi dell\u2019art. 1, infatti, la Legge citata garantisce il pieno rispetto della dignit\u00e0 umana e i diritti di libert\u00e0 e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societ\u00e0;<br \/>\npreviene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettivit\u00e0, nonch\u00e9 la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonch\u00e9 la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata).<br \/>\nSul punto la Suprema Corte ha infatti rilevato che \u201cla posizione di vantaggio ex art.<br \/>\n33, si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuit\u00e0 a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinit\u00e0. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonch\u00e9 in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidariet\u00e0 tra i suoi componenti. A tale riguardo va evidenziato che<br \/>\nla Corte Costituzionale ha rimarcato la rilevanza anche a livello della Carta fondante delle indicate finalit\u00e0 perseguite dalla disposizione in esame. Ed invero il giudice delle leggi &#8211; nel dichiarare non fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale del citato art. 33, comma 5, sollevata in riferimento all&#8217;art. 3 Cost., nella parte in cui tale norma riconosce il diritto del lavoratore dipendente a scegliere la sede pi\u00f9 vicina al proprio domicilio &#8211; ha affermato che la suddetta disposizione richiede come condizione che il lavoratore sia convivente con l&#8217;handicappato; ed invero la maggior tutela accordata all&#8217;ipotesi in cui il portatore di handicap riceve gi\u00e0 assistenza rispetto a quella &#8211; altrettanto meritevole di tutela &#8211; ma diversa in cui il lavoratore non \u00e8 convivente, e si rende quindi necessario il suo trasferimento per attendere alle cure del congiunto &#8211; lungi dal rappresentare una discriminazione ingiustificata, costituisce una scelta discrezionale del legislatore non irragionevolmente finalizzata alla valorizzazione dell&#8217;assistenza familiare del disabile, allorquando corrisponda ad una modalit\u00e0 di assistenza in atto, la cui speciale<br \/>\nsalvaguardia valga ad evitare rotture traumatiche e dannose alla<br \/>\nconvivenza(cfr.: Corte Cost. ord. n. 325 del 1996). 6.2. In questa occasione la Corte costituzionale ha avuto modo anche di ricordare come esaminando alcuni profili della L. n. 104 del 1992, ne abbia gi\u00e0 sottolineato l&#8217;ampia sfera di applicazione, diretta ad assicurare, in termini quanto pi\u00f9 possibile soddisfacenti, la tutela dei portatori di handicap, ed ha aggiunto anche che essa incide sul settore sanitario e assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sulla integrazione scolastica, e che in generale dette misure hanno il fine di superare &#8211; o di contribuire a fare superare &#8211; i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attivit\u00e0 sociali e lavorative e nell&#8217;esercizio dei diritti costituzionalmente protetti<br \/>\n(cfr. sentenza n. 406 del 1992) (cfr. sent. Cass. SS. UU. n. 7945\/08).<\/p>\n<p>Considerato quindi che l\u2019art. 33 comma 5 citato tutela diritti di rilievo costituzionale, ne consegue che, trattandosi di norma imperativa, la sua violazione comporta la nullit\u00e0 delle disposizioni contrattuali che ne contrastino il contenuto, ai sensi dell\u2019art. 1418 c.c.<\/p>\n<p>Ebbene, va ribadito ancora una volta che nel ccnl sulla mobilit\u00e0 non viene negato al figlio\/affine che assiste il genitore disabile il beneficio del diritto di precedenza negli spostamenti in generale, ma esclusivamente in quelli di natura definitiva e a carattere interprovinciale.<br \/>\nDeve pertanto ritenersi che non sia giustificabile una disparit\u00e0 di trattamento tra i docenti che partecipino alla mobilit\u00e0 provinciale e quelli che, invece, prendano parte a quella interprovinciale, essendo infatti questa una distinzione assolutamente contraria alla disciplina normativa sia nazionale che comunitaria.<br \/>\nNel caso di specie, sulla base della documentazione esibita, risulta che la ricorrente abbia tutti i requisiti previsti per godere dei benefici concessi dalla Legge citata.<br \/>\nPertanto, in accoglimento del ricorso, deve riconoscersi il diritto di precedenza previsto dall\u2019art. 33 commi 5 e 7 della Legge n. 104\/92 in favore *****\u00a0nelle operazioni di mobilit\u00e0 interprovinciale per l\u2019a.s. 2022\/2023 e seguenti per l\u2019ambito territoriale Campania, secondo l\u2019ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilit\u00e0 presentata in via amministrativa ed allegata agli atti.<br \/>\nSpese al definitivo.<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>Il giudice, definitivamente pronunciando, disapplicata la normativa secondaria e i provvedimenti amministrativi incompatibili, ordina al Ministero dell\u2019istruzione,<br \/>\ndell\u2019universit\u00e0 e della ricerca, in relazione alla procedura di mobilit\u00e0 a.s. 2022\/2023 ed alle successive, di rivalutare l\u2019assegnazione della sede di lavoro della ricorrente tenendo<br \/>\nconto della precedenza di cui all\u2019art. 33 Legge n. 104\/92 e degli ambiti territoriali in cui la stessa risiede ovvero in quelli a questo pi\u00f9 prossimi, secondo le preferenze indicate<br \/>\nnell\u2019istanza presentata in via amministrativa. Spese al definitivo.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Aversa il 21.6.2022 Il Giudice dott.ssa Ida Ponticelli<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale di Napoli Nord, in [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3482"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3482"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3482\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3732,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3482\/revisions\/3732"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3482"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3482"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3482"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}