{"id":3451,"date":"2022-06-04T19:30:11","date_gmt":"2022-06-04T17:30:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3451"},"modified":"2022-06-04T19:30:11","modified_gmt":"2022-06-04T17:30:11","slug":"rassegna-giurisprudenziale-sentenze-concorso-pubblico-voto-numerico-pubblicita-e-obbligatorieta-del-concorso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/rassegna-giurisprudenziale-sentenze-concorso-pubblico-voto-numerico-pubblicita-e-obbligatorieta-del-concorso\/","title":{"rendered":"Rassegna giurisprudenziale sentenze concorso pubblico- Voto numerico -Pubblicit\u00e0 e obbligatoriet\u00e0 del Concorso"},"content":{"rendered":"<p>VOTO NUMERICO<br \/>\nIl voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell&#8217;ambito di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in s\u00e9 stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, e ci\u00f2 in virt\u00f9 del principio di economicit\u00e0 amministrativa di valutazione. Infatti il voto numerico assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell&#8217;ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significativit\u00e0 delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all&#8217;attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l&#8217;omogeneit\u00e0 delle valutazioni effettuate mediante l&#8217;espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.<br \/>\nT.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 02\/04\/2019, n. 1830<\/p>\n<p>Nell&#8217;ambito di un concorso pubblico o di un esame il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli \u00e8 idoneo ad esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa senza necessit\u00e0 di ulteriori motivazioni.<br \/>\nT.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 25\/01\/2019, n. 89<\/p>\n<p>Nell&#8217;ambito di un concorso pubblico i criteri di valutazione delle prove in base ai quali attribuire un punteggio numerico devono essere preventivamente determinati dalla commissione rappresentando lo stesso l&#8217;espressione sintetica e sufficiente del giudizio tecnico raggiunto dall&#8217;organo valutativo.<br \/>\nT.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 25\/10\/2018, n. 10325<\/p>\n<p>Il voto numerico attribuito dalle commissioni esaminatrici alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in s\u00e9 la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell&#8217;esame \u00e8 quello del punteggio numerico, costituente la modalit\u00e0 di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l&#8217;ammissione all&#8217;esame orale, tale punteggio, gi\u00e0 nella variet\u00e0 della graduazione con la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest&#8217;ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma d\u00e0 anche conto della misura dell&#8217;apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all&#8217;elaborato e, quindi, del grado di idoneit\u00e0 o inidoneit\u00e0 riscontrato.<br \/>\nT.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 12\/04\/2019, n. 793<\/p>\n<p>T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 14\/01\/2020, n. 19<br \/>\nIn materia di concorsi pubblici, il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicit\u00e0 amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell&#8217;ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significativit\u00e0 delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all&#8217;attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l&#8217;omogeneit\u00e0 delle valutazioni effettuate mediante l&#8217;espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.<\/p>\n<p>T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 29\/10\/2019, n. 12460<br \/>\nNell&#8217;ambito di un concorso a pubblico impiego i verbali concorsuali sono considerati atti pubblici che fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonch\u00e9 delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti con la conseguenza che non \u00e8 necessaria l&#8217;apposizione da parte della Commissione giudicatrice di alcun segno a conferma della riferibilit\u00e0 del voto ad una propria valutazione interna.<\/p>\n<p>PUBBLICITA\u2019 DEL CONCORSO<br \/>\nNell&#8217;ambito di un concorso pubblico, il concetto di garanzia della &#8220;pubblicit\u00e0&#8221; della seduta deve necessariamente estendersi soprattutto a &#8220;tutti&#8221; i soggetti che hanno un reale interesse ad assistere alle prove, primi fra tutti i partecipanti alla selezione. Dunque sia in favore di coloro che hanno gi\u00e0 sostenuto il colloquio sia per quelli che ancora lo devono compiere. Il tutto al fine di permettere la verifica, di persona, del corretto svolgimento delle prove orali degli altri partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialit\u00e0. Valori essenziali garantiti dall&#8217;ordinamento tramite la fissazione di regole e di norme di garanzia &#8220;preventiva&#8221;. In caso di omesso rispetto di tali imprescindibili principi risulterebbe frustrata anche la sfera di possibile tutela dei partecipanti, i quali hanno la possibilit\u00e0 concreta di formulare eventuali contestazioni solo tramite la (previa) attribuzione della facolt\u00e0 di poter assistere alla fase sostanziale e finale della procedura selettiva di assunzione.<br \/>\nT.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 05\/04\/2019, n. 759<\/p>\n<p>Durante le prove orali di un concorso pubblico il libero ingresso al locale ove esse si tengono deve essere garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a terzi estranei, bens\u00ec pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano gi\u00e0 sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti. Ciascun candidato \u00e8 titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove orali degli altri candidati, ivi compresa l&#8217;estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l&#8217;assenza di parzialit\u00e0 nei propri confronti.<br \/>\nT.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. II, 13\/03\/2019, n. 227<\/p>\n<p>OBBLIGATORIETA\u2019 DEL CONCORSO PUBBLICO<\/p>\n<p>Il rapporto di pubblico impiego, instaurato dall&#8217;Amministrazione al di fuori dei casi nei quali \u00e8 consentita la costituzione, \u00e8 sanzionato con la nullit\u00e0. Infatti, l&#8217;art. 3, D.P.R. n. 3\/1957 \u00e8 una norma di principio nel settore del pubblico impiego e chiarisce espressamente che l&#8217;assunzione senza concorso \u00e8 nulla e non produce effetto a carico dell&#8217;Amministrazione.<\/p>\n<p>T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 03\/04\/2019, n. 714<br \/>\nAnche l&#8217;accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni pi\u00f9 elevate, al pari dell&#8217;assunzione, va ricondotto alla regola del concorso pubblico, riconosciuta, ai sensi dell&#8217;art. 97 della Costituzione, come forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, escludendosi la ragionevolezza e la legittimit\u00e0 di norme che permettono selezioni interne per la copertura dei posti vacanti.<br \/>\nCons. giust. amm. Sicilia, 18\/02\/2019, n. 133<\/p>\n<p>La forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione \u00e8 il concorso pubblico poich\u00e9 considerato meccanismo imparziale che, offrendo le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrale dei pi\u00f9 capaci sulla base del merito, garantisce l&#8217;efficienza dell&#8217;azione amministrativa.<br \/>\nCons. Stato, Sez. VI, 05\/10\/2018, n. 5720<\/p>\n<p>SOCCORSO ISTRUTTORIO<br \/>\nAi sensi dell&#8217;art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241 del 1990 e dell&#8217;art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 2000, la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsit\u00e0, ove il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l&#8217;unica forma possibile di presentazione della domanda.<br \/>\nT.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 28\/02\/2019, n. 252<\/p>\n<p>La pubblica amministrazione deve concedere la possibilit\u00e0 di ricorrere al soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l&#8217;unica forma possibile di presentazione della domanda.<br \/>\nT.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 03\/04\/2018, n. 3690<\/p>\n<p>CRITERIO DELL\u2019ANONIMATO<br \/>\nLa violazione del criterio dell&#8217;anonimato nelle prove scritte delle procedure di un concorso pubblico e, dunque, del principio costituzionale di uguaglianza nonch\u00e9 di quelli del buon andamento e dell&#8217;imparzialit\u00e0 della pubblica amministrazione da parte della Commissione all&#8217;uopo nominata, determina un&#8217;illegittimit\u00e0 da pericolo c.d. astratto e cio\u00e8 un vizio della procedura irrimediabilmente sanzionato dall&#8217;ordinamento in via presuntiva, senza necessit\u00e0 di accertare l&#8217;effettiva lesione dell&#8217;imparzialit\u00e0 in sede di correzione degli elaborati.<br \/>\nCons. Stato, Sez. IV, 28\/09\/2018, n. 5571<\/p>\n<p>LEX SPECIALIS<br \/>\nIl bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l&#8217;accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l&#8217;operato dell&#8217;amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalit\u00e0, in ragione sia dei principi dell&#8217;affidamento e di tutela della parit\u00e0 di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del pi\u00f9 generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l&#8217; amministrazione si \u00e8 originariamente autovincolata nell&#8217;esercizio delle potest\u00e0 connesse alla conduzione della procedura selettiva. Di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l&#8217;accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione.<br \/>\nCons. Stato, Sez. IV, 19\/02\/2019, n. 1148<\/p>\n<p>Il bando di concorso deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole nello stesso contenute (auto)vincolano rigidamente l&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza margini di discrezionalit\u00e0. Inoltre, ove il dato testuale presenti evidenti ambiguit\u00e0 deve essere prescelto dall&#8217;interprete il significato pi\u00f9 favorevole all&#8217;ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse, e semprech\u00e9 non si oppongano a ci\u00f2 interessi pubblici diversi e di maggior rilievo, che alla procedura selettiva partecipi il pi\u00f9 elevato numero di candidati.<br \/>\nT.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 04\/12\/2018, n. 6958<\/p>\n<p>Il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l&#8217;operato dell&#8217;amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalit\u00e0: e ci\u00f2 in forza sia dei principi dell&#8217;affidamento e di tutela della parit\u00e0 di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe per certo pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del pi\u00f9 generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l&#8217;amministrazione si \u00e8 originariamente auto vincolata nell&#8217;esercizio delle potest\u00e0 connesse alla conduzione della procedura selettiva.<br \/>\nT.R.G.A. Trentino-A. Adige Trento, Sez. Unica, 27\/07\/2018, n. 174<\/p>\n<p>CRITERI DEI PUNTEGGI<br \/>\nIn sede di pubblico concorso la Pubblica amministrazione \u00e8 titolare di un&#8217;ampia discrezionalit\u00e0 in ordine sia all&#8217;individuazione dei criteri per l&#8217;attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell&#8217;ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l&#8217;esercizio di tale discrezionalit\u00e0 sfugge al sindacato di legittimit\u00e0 del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalit\u00e0, illogicit\u00e0 o arbitrariet\u00e0 oppure da errori nell&#8217;apprezzamento di dati di fatto non opinabili.<br \/>\nT.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 11\/12\/2018, n. 1015<\/p>\n<p>In sede di pubblico concorso la Pubblica amministrazione gode di un&#8217;ampia discrezionalit\u00e0 con riferimento sia all&#8217;individuazione dei criteri per l&#8217;attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell&#8217;ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli. L&#8217;esercizio di tale discrezionalit\u00e0 sfugge al sindacato di legittimit\u00e0 del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalit\u00e0, illogicit\u00e0 o arbitrariet\u00e0 oppure da errori nell&#8217;apprezzamento di dati di fatto non opinabili.<br \/>\nT.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 31\/10\/2018, n. 1209<\/p>\n<p>SCORRIMENTO GRADUATORIA<br \/>\nLo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico, mentre l&#8217;indizione di un nuovo concorso costituisce l&#8217;eccezione e richiede un&#8217;apposita e approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico. Tuttavia, tale prevalenza non \u00e8 assoluta e incondizionata, essendo individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali risulta pienamente giustificabile, con conseguente attenuazione dell&#8217;obbligo di motivazione.<br \/>\nT.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 28\/11\/2018, n. 11560<\/p>\n<p>Il principio di preferenza dello scorrimento di una graduatoria esistente rispetto all&#8217;indizione di un nuovo concorso non si applica alle selezioni interne di riservate al personale gi\u00e0 dipendente dell&#8217;Amministrazione. In materia di accesso al pubblico impiego il principio della preferenza per lo scorrimento della graduatoria non pu\u00f2 applicarsi al caso in cui la graduatoria degli idonei non sia stata approvata all&#8217;esito del concorso pubblico, ma di una selezione interna, in quanto la disomogeneit\u00e0 tra i due termini di comparazione (progressione verticale in base a procedura interna e pubblico concorso) non permette di derogare alla regola del concorso pubblico cos\u00ec impedendo il ricorso alla facolt\u00e0 di scorrimento (art. 97 Cost.). (Rigetta il ricorso)<br \/>\nT.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 24\/11\/2018, n. 11380<\/p>\n<p>Il principio di prevalenza per lo scorrimento delle graduatorie concorsuali non trova applicazione quando speciali disposizioni impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, ovvero quando assuma rilievo l&#8217;esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario, in attuazione delle apposite regole speciali in materia, che comunque non esimono l&#8217;amministrazione dall&#8217;obbligo di valutare comparativamente anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei, o ancora quando intervenga una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione. Cons. St. Ad. Pl. 28 luglio 2011 n. 14<br \/>\nLo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico, mentre l&#8217;indizione di un nuovo concorso costituisce l&#8217;eccezione e richiede un&#8217;apposita e approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico; tale prevalenza, tuttavia, non \u00e8 assoluta e incondizionata, essendo individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali risulta pienamente giustificabile, con conseguente attenuazione dell&#8217;obbligo di motivazione. Cons St. Ad. Pl. 28 luglio 2011 n. 14<br \/>\nLa specifica limitazione della possibilit\u00e0 di scorrimento delle graduatorie ai posti che non siano di &#8220;nuova istituzione o trasformazione&#8221;, sebbene contenuta nella disciplina degli enti locali, risulta espressiva di un principio generale e, pertanto, trova applicazione comune anche alle altre amministrazioni pubbliche. Cons. St. Ad. Pl. 28 luglio 2011 n. 14<\/p>\n<p>QUIZ SBAGLIATI, OK ANNULLARE SOLO DOMANDE ERRATE<br \/>\nIn base ai principi generali dell\u2019azione amministrativa ed ai consolidati criteri ermeneutici di interpretazione degli atti giuridici e dei provvedimenti amministrativi, \u00e8 da ritenere legittimo l\u2019operato di una Universit\u00e0 degli Studi che, essendosi accorta che uno dei quesiti che formava oggetto della prova preselettiva prevista per una Facolt\u00e0 a numero chiuso era erroneo, ha disposto l\u2019annullamento del quesito dopo che erano state effettuate le prove. Il disposto annullamento, infatti, non viola i fondamentali principi in materia di buon andamento e di imparzialit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa, ma ne costituisce concreta applicazione; l\u2019annullamento del quesito irregolare, data la sua portata generale, garantisce la par condicio tra tutti i candidati e vale ad eliminare una TAR SARDEGNA, SEZ. I &#8211; sentenza 5 febbraio 2009 n. 163<\/p>\n<p>VALUTAZIONI TECNICHE DELLA COMMISSIONE, NON SONO SINDACABILI DAI<br \/>\nGIUDICI CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; sentenza 11 maggio 2009 n. 2880 Sono inammissibili le doglianze che impingono nel merito delle valutazioni tecniche riservate alla commissione esaminatrice di pubblici concorsi che, in quanto intrinsecamente opinabili, sono insindacabili da parte del giudice amministrativo, salvo che non trasmodino in giudizi abnormi.<\/p>\n<p>VALUTAZIONE ELABORATO, VANNO INDICATI GLI ERRORI<br \/>\nTAR SICILIA &#8211; CATANIA, SEZ. IV &#8211; sentenza 10 gennaio 2009 n. 36<br \/>\nE\u2019 illegittimo l\u2019operato di una commissione di concorso che ha valutato le prove scritte di un concorrente in forma numerica, senza consentire all\u2019interessato di conoscere gli errori, le inesattezze<br \/>\no le lacune in cui la commissione sia eventualmente incorsa, s\u00ec da potere valutare la possibilit\u00e0 di un<br \/>\nricorso giurisdizionale; va peraltro osservato che l\u2019art. 11, comma 5, del D.L.vo 24 aprile 2006 n. 166(secondo cui &#8220;Il giudizio di non idoneit\u00e0 \u00e8 motivato. Nel giudizio di idoneit\u00e0 il punteggio valemotivazione&#8221;), pur essendo previsto per le prove scritte del concorso notarile, deve essereconsiderato applicabile a tutti i concorsi, essendo espressione del principio di trasparenzadell\u2019attivit\u00e0 della P.A., sancito, a livello normativo, dall\u2019art. 3 della L. n. 241\/1990 e, ancora prima, dall\u2019art. 97, comma 1, Costituzione (1).<\/p>\n<p>CONCORSO, DEVE ESSERE PRECEDUTO DA PROCEDURE DI MOBILITA\u2019<br \/>\nTAR EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA, SEZ. I &#8211; sentenza 2 dicembre 2009 n. 2634<br \/>\nE\u2019 illegittima la delibera con la quale una P.A. indice un concorso pubblico per la copertura di un posto vacante, approvando il relativo bando, ove non abbia preventivamente avviato le procedure di trasferimento mediante mobilit\u00e0 da altre amministrazioni, in violazione dell&#8217;art. 30, comma 2 bis, del del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (introdotto dall\u2019art. 5 comma 1-quater del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con la L. 31 marzo 2005 n. 43), il quale prevede l\u2019obbligo per le PP.AA., che intendano effettuare assunzioni di personale, di avviare le procedure di trasferimento mediante mobilit\u00e0, prima di indire il concorso pubblico (fattispecie relativa alla copertura con contratto a tempo indeterminato di n. 1 posto di funzionario amministrativo di un ente locale). TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA, SEZ. I &#8211; sentenza 2 dicembre 2009 n. 2634<\/p>\n<p>USO DI BIANCHETTO, DETERMINA L\u2019ESCLUSIONECONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; sentenza 3 settembre 2009 n. 5175E\u2019 legittima l\u2019esclusione da un concorso pubblico motivata con riferimento al fatto che il candidatoescluso, disattendendo le puntuali istruzioni comunicate dalla commissione sull&#8217;obbligo di non fare uso, durante la prova, di altro materiale al di fuori di quello consegnato (nella specie erano stati consegnati fogli, buste ed una penna di colore nero con cui svolgere la prova), ha utilizzato il c.d.<br \/>\n&#8220;bianchetto&#8221; per cancellare determinate frasi del testo manoscritto; l\u2019uso del &#8220;bianchetto&#8221;, infatti, risulta, in tal caso, essere chiaramente in contrasto con le richiamate puntuali disposizioni, e deve<br \/>\nconsiderarsi un idoneo strumento di riconoscimento dell&#8217;autore dell&#8217;elaborato.<br \/>\nCONCORRENTE CHE SI AUTO CITA NEL COMPITO, VA ESCLUSO TAR CALABRIA &#8211; REGGIO CALABRIA, SEZ. I &#8211; sentenza 9 marzo 2009 n. 138<br \/>\nNel caso in cui, nella prova scritta di un concorso pubblico, il candidato si sia autocitato, facendo riferimento ad una propria pubblicazione, redatta in collaborazione con terzi, deve ritenersi violata la regola cardine dell\u2019anonimato delle prove scritte dei pubblici concorsi, in quanto nell\u2019ipotesi in cui l\u2019elaborato contiene il nome del suo autore, l\u2019anonimato \u00e8 all\u2019evidenza e indiscutibilmente violato, con conseguente necessit\u00e0 di annullare la prova.<\/p>\n<p>Giurisdizione amministrativa: profili generali.<br \/>\nIn materia di impiego pubblico, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti procedure concorsuali volte al reclutamento, senza che rilevi la natura della procedura (per esami, per titoli ed esami, per soli titoli); infatti, anche a fronte di attivit\u00e0 connotate dall&#8217;assenza in capo all&#8217;amministrazione di margini di discrezionalit\u00e0 valutativa o tecnica, occorre avere riguardo, in sede di verifica della natura della corrispondente posizione soggettiva del privato, alla finalit\u00e0 perseguita dalla norma primaria, sicch\u00e9 quando l&#8217;attivit\u00e0 amministrativa, ancorch\u00e9 a carattere vincolato, tuteli in via diretta l&#8217;interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non pu\u00f2 che essere protetta in via mediata, assumendo cos\u00ec consistenza di interesse legittimo Cons. St. Ad. Pl. 24 maggio 2007 n. 8<br \/>\nIl discrimine tra autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria e autorit\u00e0 giurisdizionale amministrativa, stabilito, attualmente, in tema di giurisdizione nella materia del pubblico impiego privatizzato, dall&#8217;art. 63 t.u. n. 165 del 2001, deve essere inteso nel senso che le procedure concorsuali, che radicano la giurisdizione del giudice amministrativo, sono quelle volte al reclutamento del dipendente, senza che abbia rilevanza a questo fine la natura della procedura concorsuale (per esami, per titoli ed esami, per soli titoli). Cons. St. Ad. Pl. 24 maggio 2007 n. 8<br \/>\nL&#8217;art. 2 comma 2 l. n. 389 del 1999 non consente l&#8217;utilizzazione della graduatoria di un concorso per l&#8217;assegnazione delle titolarit\u00e0 di farmacie ai fini dell&#8217;attribuzione di sedi farmaceutiche diverse da quelle messe a concorso e resesi disponibili dopo l&#8217;esaurimento della procedura, ponendo, al contrario, una speciale disciplina volta a consentirne una pronta e tempestiva assegnazione delle sedi messe a concorso, ma rimaste disponibili perch\u00e9 non assegnate od, eventualmente, rese tali per rinuncia o decadenza del precedente assegnatario. L&#8217;art. 2 l. n. 389 del 1999 pone al comma 1 disposizioni per accelerare e semplificare le procedure concorsuali di assegnazione delle sedi farmaceutiche anche se bandite prima dell&#8217;entrata in vigore della legge, prevedendo l&#8217;interpello contemporaneo dei candidati risultati idonei ai fini dell&#8217;assegnazione delle sedi secondo l&#8217;ordine della graduatoria con il breve termine di cinque giorni per l&#8217;indicazione della sede prescelta pena l&#8217;esclusione dell&#8217;assegnazione; in tale contesto di accelerazione delle procedure concorsuali e della loro definizione \u00e8 collocato il comma 2 dell&#8217;art. 2 da interpretarsi come disposizione di accelerazione della definizione delle procedure concorsuali regolando anche la situazione delle sedi messe a concorso e resesi disponibili per la mancata accettazione da parte dell&#8217;interessato o per vicende, come la rinuncia e la decadenza dell&#8217;assegnatario. La norma dell&#8217;art. 2 nella l. n. 389 del 1999, prevedendo l&#8217;attribuzione immediata delle sedi farmaceutiche (assegnate ma non accettate o eventualmente resesi disponibili, dopo l&#8217;assegnazione), secondo l&#8217;ordine della graduatoria ai candidati ai quali non sia stata assegnata una delle farmacie messe a concorso, sostituisce il complesso e farraginoso sistema, del d.P.R. n. 1275 del 1971 che prolungava i tempi di definizione delle procedure, e la sua interpretazione limitata alle sedi farmaceutiche messe a concorso e resesi disponibili, non consente l&#8217;utilizzazione della graduatoria per sedi (posti) non messi a concorso e resesi disponibili in epoca successiva. Cons. St. Ad. Pl. 31 maggio 2002 n. 5<\/p>\n<p>Concorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Criteri di massima &#8211; Criteri di cui<br \/>\nall&#8217;art. 5 commi 4 e 5, d.P.R. n. 487 del 1994 &#8211; A seguito delle innovazioni introdotte dalla c.d.<br \/>\nlegge Bassanini &#8211; Criterio di preferenza &#8211; \u00c8 dato dalla minore et\u00e0 dei candidati.<br \/>\nNel contesto dei criteri di cui all&#8217;art. 5 commi 4 e 5, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, a seguito delle<br \/>\ninnovazioni introdotte dalla c.d. legge Bassanini (art. 3 comma 7, l. 15 maggio 1997 n. 127),<br \/>\napplicabile anche alla procedura concorsuale per la copertura di 232 posti nel profilo professionale<br \/>\ndi collaboratore amministrativo appartenente all&#8217;area funzionale C, riservata al personale di ruolo<br \/>\ndell&#8217;Amministrazione civile dell&#8217;Interno appartenente alle posizioni economiche B1, B2, B3 e B3S,<br \/>\nnonostante il suo carattere di procedura selettiva interna, \u00e8 individuata quale ragione di preferenza<br \/>\nnon gi\u00e0 l&#8217;et\u00e0 maggiore bens\u00ec quella minore.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 comma 4 D.P.R.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 comma 5 D.P.R.<br \/>\nLS 15 maggio 1997 n. 127 art. 3 comma 7 L.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Milano Lombardia sez. III<br \/>\nData: 25 gennaio 2010<br \/>\nNumero: n. 154<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Preferenze &#8211; Nei confronti degli<br \/>\ninvalidi civili &#8211; A parit\u00e0 di merito e titoli con gli altri candidati &#8211; Ai sensi dell&#8217;art. 5 comma 4,<br \/>\nd.P.R. n. 487 del 1994.<br \/>\nL&#8217;art. 5 comma 4, d.P.R. n. 487 del 1994, al n. 19 stabilisce che, nei pubblici concorsi, gli invalidi<br \/>\ncivili godono di preferenza a parit\u00e0 di merito e titoli con gli altri candidati. In tale contesto, deve<br \/>\n56<br \/>\nritenersi illegittimo l&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione che, nel caso concreto, non ha tenuto conto di<br \/>\ntale requisito preferenziale.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 comma 4 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. V<br \/>\nData: 07 settembre 2009<br \/>\nNumero: n. 5234<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Preferenze &#8211; Art. 5, punto 18,<br \/>\nd.P.R. n. 487 del 1994 &#8211; Numero dei figli a carico &#8211; Stato di coniugio &#8211; Irrilevanza.<br \/>\nL&#8217;art. 5, punto 18), d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che nei pubblici concorsi riconosce titolo di<br \/>\npreferenza ai coniugati e ai non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico, attribuisce<br \/>\nrilievo solo ed esclusivamente al numero di figli a carico del candidato e non al mero stato di<br \/>\nconiugio, atteso che una diversa interpretazione esporrebbe la norma succitata a seri dubbi di<br \/>\nillegittimit\u00e0 costituzionale (rilevabile direttamente da parte del giudice di merito, trattandosi di<br \/>\nnorma di rango secondario), in quanto il nostro ordinamento, pur apprestando tutela all&#8217;istituto della<br \/>\nfamiglia fondata sul matrimonio, non consente che lo stato di coniugio costituisca di per s\u00e9 fattore<br \/>\ndi preferenza nelle procedure concorsuali per l&#8217;accesso al pubblico impiego, la ratio della norma<br \/>\nessendo quella di tutelare (a parit\u00e0 di punteggio di merito) i candidati con figli a carico, a<br \/>\nprescindere dallo stato di coniugio.<br \/>\n(Conferma Tar Puglia, Lecce, sez. III, 19 marzo 2008 n. 789).<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Palermo Sicilia sez. II<br \/>\nData: 06 settembre 2007<br \/>\nNumero: n. 1985<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Titoli &#8211; In genere &#8211; Titoli di preferenza ex art. 5, d.P.R. n. 487<br \/>\ndel 1994 &#8211; Titoli di merito &#8211; Assimilabilit\u00e0 &#8211; Esclusione.<br \/>\nIn tema di concorsi a pubblici impieghi, i titoli di preferenza, indicati nell&#8217;art. 5, d.P.R. 9 maggio<br \/>\n1994 n. 487, non sono in alcun modo assimilabili ai titoli di merito, per i quali l&#8217;art. 8, d.P.R. n. 487<br \/>\ndel 1994, impone la loro valutazione prima dell&#8217;espletamento delle prove selettive.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Napoli Campania sez. V<br \/>\nData: 31 maggio 2006<br \/>\nNumero: n. 6528<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Preferenze.<br \/>\n57<br \/>\nL&#8217;espresso richiamo, nella domanda di partecipazione ad una selezione, all&#8217;art. 5 d.P.R. n. 487 del<br \/>\n1994 quale fonte normativa attributiva del diritto alla preferenza implica necessariamente che il<br \/>\ncandidato ha inteso fare riferimento all&#8217;unica fattispecie in detta disposizione prevista per i<br \/>\nconiugati, vale a dire i coniugati con riguardo al numero di figli a carico; l&#8217;indicazione, infatti, del<br \/>\nproprio stato di coniugato va logicamente intesa in modo completo, anche con riferimento al figlio a<br \/>\ncarico, trattandosi in altri termini di una mera inesattezza formale di espressione che non vale ad<br \/>\nincidere sul diritto alla preferenza. stessa.<\/p>\n<p>Legislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Roma Lazio sez. III<br \/>\nData: 10 maggio 2006<br \/>\nNumero: n. 3408<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi. Titoli valutazione<br \/>\nNon \u00e8 precluso all&#8217;Amministrazione di valutare i titoli di preferenza che non siano stati indicati<br \/>\nnell&#8217;ambito della domanda di partecipazione al concorso qualora siano stati comunque prodotti nei<br \/>\ntermini previsti dal bando di concorso.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nCostituzione della Repubblica art. 97<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Catania Sicilia sez. III<br \/>\nData: 22 settembre 2005<br \/>\nNumero: n. 1429<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso riserva di posti<br \/>\nNei pubblici concorsi la riserva di posti per i militari delle tre forze armate prevista dall&#8217;art. 18<br \/>\ncomma 6 d.lg. n. 215 del 2001, riguarda gli appartenenti alle forze armate della Marina,<br \/>\ndell&#8217;Esercito, dell&#8217;Aviazione e dell&#8217;Arma dei Carabinieri e non gli appartenenti al Corpo forestale<br \/>\ndello Stato, i quali beneficiano del riconoscimento del servizio di leva ai sensi e nei limiti dell&#8217;art. 5<br \/>\nd.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R.<br \/>\nLS 8 maggio 2001 n. 215 art. 18 D.LG.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. IV<br \/>\nData: 22 marzo 2005<br \/>\nNumero: n. 1219<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Titoli &#8211; Titolo di preferenza previsto con riguardo al numero di<br \/>\nfigli &#8211; Genitore celibe con prole &#8211; Applicabilit\u00e0.<br \/>\n58<br \/>\nNelle procedure di concorsi a pubblici impieghi, al celibe genitore di figlio naturale riconosciuto, al<br \/>\npari del genitore coniugato, deve essere riconosciuto il beneficio del titolo di preferenza previsto<br \/>\ncon riguardo al numero di figli (art. 5 d.P.R n. 487 del 1994).<br \/>\n(Conferma Tar Lazio, Roma, sez. I, 24 marzo 1995 n. 502) .<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Roma Lazio sez. II<br \/>\nData: 15 ottobre 2004<br \/>\nNumero: n. 11116<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi: concorsi riservati<br \/>\nIl diritto a riserva di posti a cui risultano interessati i militari in ferma di leva prolungata e i<br \/>\nvolontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito, di cui fa menzione l&#8217;art. 5,<br \/>\nd.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, concernono posti da ricoprire presso l&#8217;amministrazione della difesa; ne<br \/>\nconsegue che non \u00e8 predicabile a favore di tale personale militare un generale diritto a riserva negli<br \/>\nimpieghi pubblici.<br \/>\nNote giurisprudenziali<br \/>\n(1) Cfr. Cons. St., ad. plen. 23 ottobre 1981 n. 6, in Foro it., 1982, III, 49.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R.<\/p>\n<p>Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso prova d&#8217;esame<br \/>\n\u00c8 priva di fondamento la censura in forza della quale la ricorrente si dolga di aver ricevuto l&#8217;invito a<br \/>\npresentarsi a sostenere la prova orale, relativamente al pubblico concorso cui aveva preso parte,<br \/>\noltre il termine di venti giorni prima fissato dall&#8217;art. 6 d.P.R. n. 487 del 1994, quando l&#8217;istante non<br \/>\nabbia mosso alcuna tempestiva obiezione al riguardo e anzi abbia partecipato alla prova senza<br \/>\nmuovere alcuna contestazione. La finalit\u00e0 della norma, essendo quella di preavvertire i candidati ai<br \/>\npubblici concorsi della data in cui si svolger\u00e0 la prova orale al fine di consentire loro di parteciparvi<br \/>\ne non invece, quello di consentire agli stessi di disporre di un maggiore arco temporale per<br \/>\nmigliorare la preparazione, determina che la partecipazione al concorso senza obiezioni \u00e8 idonea a<br \/>\ndimostrare il raggiungimento dello scopo, ossia la ricezione della comunicazione dall&#8217;interessata, in<br \/>\ntempi utili per sostenere la prova orale.<\/p>\n<p>Legislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 6 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. VI<br \/>\nData: 17 aprile 2009<br \/>\nNumero: n. 2315<br \/>\nConcorsi ai pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Prova di esame &#8211; Prove scritte e<br \/>\norali &#8211; Tempo minimo &#8211; Finalit\u00e0 partecipativa.<br \/>\nLa finalit\u00e0 dell&#8217;art. 6, comma 3, d.P.R. n. 487 del 1994, che prescrive, nell&#8217;ambito dei concorsi<br \/>\npubblici, un margine di tempo di venti giorni tra prove scritte e orali, \u00e8 quella di preavvertire con un<br \/>\ncongruo anticipo i candidati circa la data di svolgimento della prova, affinch\u00e9 vi possano<br \/>\npartecipare e non anche quella di assegnare pi\u00f9 tempo per il completamento della preparazione alla<br \/>\nstessa. Pertanto, ove un candidato partecipi alla prova orale senza contestare la circostanza di aver<br \/>\nricevuto la comunicazione predetta oltre il termine ivi previsto e senza muovere in tale sede alcuna<br \/>\nobiezione al riguardo, non pu\u00f2 successivamente contestare la ritenuta tardiva comunicazione,<br \/>\navendo questa comunque raggiunto lo scopo a cui era diretta, ossia quello di permettere la<br \/>\npartecipazione alla prova orale del candidato.<br \/>\n(Riforma Tar Veneto, sez. II, 1 settembre 2003, n. 4577).<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 6 comma 3 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. VI<br \/>\nData: 11 marzo 2008<br \/>\nNumero: n. 1023<br \/>\nConcorsi pubblici &#8211; Concorsi universitari &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Prova d&#8217;esame &#8211;<br \/>\nAvviso &#8211; Termine &#8211; Violazione &#8211; Effetti.<br \/>\n60<br \/>\nIl termine di venti giorni che, ai sensi dell&#8217;art. 6 d.P.R. n. 487 del 1994, deve intercorrere tra la data<br \/>\ndi ricezione da parte del candidato della comunicazione di fissazione della prova e la data della<br \/>\nprova stessa, non ha la funzione di consentire al candidato il completamento della preparazione, ma<br \/>\nquella di preavvertire con congruo anticipo i candidati circa la data di svolgimento delle prove<br \/>\nstesse, affinch\u00e9 essi vi possano partecipare. La violazione di tale termine dilatorio, pertanto, pu\u00f2<br \/>\nassumere rilevanza solo nel caso in cui, il candidato, avvertito con ritardo, non si presenti a<br \/>\nsostenere la prova.<br \/>\n(Conferma Tar Puglia, Bari, sez. I, n. 758 del 2005).<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 6 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. V<br \/>\nData: 04 marzo 2008<br \/>\nNumero: n. 862<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Impugnazione giudizio negativo prove orali o praticheTermine &#8211; Decorrenza dalla data della seduta di esame con affissione dei risultati.<br \/>\nIn tema di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, si applica una regola<br \/>\ndiversa, allorquando sia il bando (come nel caso di specie) che le presupposte fonti normative di<br \/>\nrango primario e secondario (ex plurimis art. 6 comma 4 e 5, t.u. imp. civ. St., 6, d.P.R. n. 487 del<br \/>\n1994), prevedano una forma di pubblicit\u00e0 obbligatoria che, oltre a garantire la &#8220;par condicio&#8221; fra i<br \/>\ncandidati e la trasparenza dell&#8217;azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio<br \/>\nper impugnare, davanti al giudice amministrativo, il giudizio negativo formulato dalla commissione<br \/>\nesaminatrice. In tal caso il giudizio costituisce l&#8217;atto conclusivo e lesivo per l&#8217;interessato il quale ha<br \/>\nl&#8217;onere d&#8217;impugnarlo, con la conseguenza che il termine decorre dalla data della seduta d&#8217;esame con<br \/>\naffissione dei risultati.<br \/>\n(Riforma Tar Campania, Napoli, sez. V, 18 febbraio 2003 n. 920).<br \/>\nNote giurisprudenziali<br \/>\n(2) Cfr. ex plurimisCons. St., sez. V, 11 ottobre 2005 n. 5507; sez. VI, 8 maggio 2001 n. 2572.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 6 comma 4 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. V<br \/>\nData: 04 marzo 2008<br \/>\nNumero: n. 862<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi; procedimento di concorso; impugnabilita&#8217; degli atti<br \/>\nGiustizia amministrativa: ricorso giurisdizionale termine piena conoscenza<br \/>\nIn linea generale, nei concorsi a posti di pubblico impiego, il termine per l&#8217;impugnazione degli atti<br \/>\ndi concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che si fa coincidere col<br \/>\nprovvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da detto atto pu\u00f2 scaturire la<br \/>\nlesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in s\u00e9 tutti gli elementi che<br \/>\nconsentono all&#8217;interessato di percepirne la portata lesiva. Siffatta regola generale subisce un<br \/>\nadattamento in tema di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, allorquando sia<br \/>\nil bando che le presupposte fonti normative di rango primario e secondario ((ex plurimiss art. 6<br \/>\n61<br \/>\ncommi 4 e 5 t.u. imp. civ. St. e 6 d.P.R. n. 487 del 1994), prevedano una forma di pubblicit\u00e0<br \/>\nobbligatoria che, oltre a garantire la &#8220;par condicio&#8221; fra i candidati e la trasparenza dell&#8217;azione<br \/>\namministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare, davanti al giudice<br \/>\namministrativo, il giudizio negativo formulato dalla commissione esaminatrice. In tal caso il<br \/>\ngiudizio costituisce l&#8217;atto conclusivo e lesivo per l&#8217;interessato il quale ha l&#8217;onere d&#8217;impugnarlo, con<br \/>\nla conseguenza che il termine decorre dalla data della seduta d&#8217;esame con affissione dei risultati.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 10 gennaio 1957 n. 3 art. 6 D.P.R.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 6 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Latina Lazio<br \/>\nData: 07 settembre 2006<br \/>\nNumero: n. 606<br \/>\nGiustizia amministrativa &#8211; Ricorso giurisdizionale &#8211; Termine &#8211; Decorrenza &#8211; In materia di<br \/>\nconcorsi pubblici &#8211; Affissione dei risultati d&#8217;esame &#8211; Onere d&#8217;impugnazione immediata &#8211;<br \/>\nSussistenza &#8211; Ragioni.<br \/>\nL&#8217;affissione nella sede dell&#8217;esame dell&#8217;elenco dei candidati esaminati con il risultato conseguito, cos\u00ec<br \/>\ncome prescritto dall&#8217;art. 6 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e com&#8217;era gi\u00e0 prescritto dall&#8217;art. 6 d.P.R. 10<br \/>\ngennaio 1957 n. 3, assolve a una funzione di trasparenza dell&#8217;azione amministrativa nonch\u00e9 di<br \/>\nconoscenza legale delle decisioni adottate dalla commissione giudicatrice, creando per i concorrenti<br \/>\nl&#8217;onere, per la verit\u00e0 minimo, di attendere l&#8217;affissione o d&#8217;informarsi dell&#8217;esito della prova; il giudizio<br \/>\nnegativo della prova orale che esclude il candidato dalla possibilit\u00e0 di utile inserimento in<br \/>\ngraduatoria costituisce per l&#8217;interessato l&#8217;atto conclusivo e lesivo che egli ha l&#8217;onere d&#8217;impugnare;<br \/>\nconseguentemente, il termine per l&#8217;impugnazione decorre dalla data della seduta d&#8217;esame e<br \/>\ndell&#8217;affissione dei risultati.<br \/>\nNOTE GIURISPRUDENZIALI<br \/>\n(2) Cons. St., sez. V, 11 ottobre 2005 n. 5507; Id., sez. VI, 8 maggio 2001 n. 2572, ivi, 2001, 1228<br \/>\n(s.m.); contra TAR Lazio, sez. II, 15 dicembre 1999 n. 2577.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 10 gennaio 1957 n. 3 art. 6 D.P.R.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 6 D.P.R.<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Testi attitudinali &#8211; Questionari &#8211;<br \/>\nDomande -Compilazione &#8211; Criterio di adeguatezza.<br \/>\nNei pubblici concorsi, in sede di predisposizione dei questionari, l&#8217;amministrazione \u00e8 tenuta ad<br \/>\nattenersi alle materie oggetto di esame, evitando di proporre domande che presuppongono in modo<br \/>\npalese una preparazione ed una professionalit\u00e0 superiori a quelle richieste dal bando e dalle<br \/>\nmansioni che i vincitori saranno chiamati a svolgere.<br \/>\n(Conferma Tar Lazio, Roma, sez. I, 19 aprile 2006 n. 2807).<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. V<br \/>\nData: 16 dicembre 2004<br \/>\nNumero: n. 8081<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Prove d&#8217;esame &#8211; Prove scritte &#8211;<br \/>\nValutazione &#8211; Concorsi per titoli ed esami &#8211; Art. 7, d.P.R. n. 487 del 1994 &#8211; Applicabilit\u00e0.<br \/>\nIl criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte dei pubblici concorsi, stabilito per i<br \/>\nconcorsi per soli esami dall&#8217;art. 7 comma 3 del regolamento di esecuzione del d.lg. 3 febbraio 1993<br \/>\nn. 29, approvato con d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, trova applicazione anche nei concorsi per titoli<br \/>\ned esami, come specificato nel successivo art. 8 comma 4, che deve essere interpretato nel senso<br \/>\nche questi ultimi concorsi, ricadenti sotto l&#8217;imperio di tale regolamento, il punteggio complessivo<br \/>\n63<br \/>\n(rapportato a cento) \u00e8 costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli,<br \/>\ndalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte o pratiche o tecnico-pratiche e dal punteggio<br \/>\nattribuito alle prove orali.<br \/>\n(Conferma Tar Pescara 4 maggio 1998 n. 391).<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 3 febbraio 1993 n. 29 D.LG.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Roma Lazio sez. II<br \/>\nData: 11 ottobre 2004<br \/>\nNumero: n. 10709<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi. In genere<br \/>\nAi sensi dell&#8217;art. 8 comma 4, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, anche ai concorsi per titoli ed esami<br \/>\ndeve ritenersi applicabile il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte, ancorch\u00e9 detto<br \/>\ncriterio sia espressamente codificato dall&#8217;art. 7, comma 3, d.P.R. cit. solo per i concorsi per esami.<br \/>\nNote giurisprudenziali<br \/>\n(1) Cfr. Tar Abruzzo, L&#8217;Aquila, 8 ottobre 2003 n. 854, in questa Rivista Tar, 2003, 3023.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 8 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Lecce Puglia sez. II<br \/>\nData: 20 marzo 2003<br \/>\nNumero: n. 1132<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi ammissione in genere.<br \/>\nPriva di fondamento \u00e8 la censura della ricorrente in base alla quale sarebbe illegittima la previsione<br \/>\ndel bando che ammette alla prova orale solo i candidati che abbiano ottenuto il punteggio minimo di<br \/>\n21\/30, in quanto il bando ricalca, per il punto, l&#8217;art. 7 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. V<br \/>\nData: 06 maggio 2002<br \/>\nNumero: n. 2417<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Prova d&#8217;esame &#8211; Prove scritte &#8211; Ex<br \/>\nd.P.R. n. 487 del 1994 &#8211; Valutazione &#8211; Criteri.<br \/>\n64<br \/>\nL&#8217;art. 7 comma 1 lett. b), d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, pur essendo norma di indirizzo per gli enti<br \/>\nlocali, ai sensi dell&#8217;art. 18 bis del medesimo decreto, prevede espressamente la facolt\u00e0 di modificare<br \/>\nuna delle prove scritte in una prova pratica, cionondimeno non \u00e8 possibile modificare il metodo di<br \/>\nvalutazione di dette prove, che \u00e8 cumulativo per media dei voti riportati nelle due prove in forza di<br \/>\nuna disposizione vincolante contenuta nell&#8217;art. 7 comma 3 d.P.R. n. 487 del 1994 cit.<br \/>\n( Conferma Tar Abruzzo, Pescara, 2001 n. 533 ).<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 18 bis D.P.R.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Bari Puglia sez. II<br \/>\nData: 13 febbraio 2001<br \/>\nNumero: n. 347<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi; procedimento di concorso prova d&#8217;esame<br \/>\nIl d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (recante norme sull&#8217;accesso agli impieghi nelle p.a. e le modalit\u00e0 di<br \/>\nsvolgimento dei concorsi), prescrive all&#8217;art. 7, per il profilo professionale della qualifica<br \/>\ndirigenziale, un concorso per esame consistente in almeno due prove scritte; di conseguenza, \u00e8<br \/>\nillegittima la selezione operata mediante valutazione di titoli e colloquio finale, in violazione della<br \/>\ncitata prescrizione normativa.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Genova Liguria sez. II<br \/>\nData: 09 luglio 1999<br \/>\nNumero: n. 383<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi. Bando di concorso impugnabilita&#8217;<br \/>\nIn materia di pubblici concorsi, il bando deve essere immediatamente impugnato solo ove contenga<br \/>\nclausole immediatamente lesive del candidato, mentre in altre evenienze pu\u00f2 essere legittimamente<br \/>\nimpugnato il bando solo a seguito della non utile collocazione in graduatoria dell&#8217;interessato: tale<br \/>\nultima situazione si configura, ad esempio, quando, in violazione dell&#8217;art. 7 d.P.R. 9 maggio 1994 n.<br \/>\n487, il bando non fissi &#8220;ex se&#8221; le prove d&#8217;esame, ma demandi tale compito alla commissione<br \/>\nesaminatrice.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio di Stato, sez. VI<br \/>\nData: 13.11.2007<br \/>\nNumero: n\u00b0 5799<br \/>\n65<br \/>\nConcorsi pubblici &#8211; prova preselettiva &#8211; quiz a risposta multipla &#8211; correzione &#8211; attivit\u00e0<br \/>\nvincolata &#8211; regola dell\u2019anonimato \u2013 irrilevanza.<br \/>\nLa regola generale dell\u2019anonimato nei concorsi pubblici si giustifica con la necessit\u00e0 che la<br \/>\ncorrezione dell\u2019elaborato avvenga ignorando la paternit\u00e0 del compito, quale garanzia di imparzialit\u00e0<br \/>\ndel giudizio. Pertanto, tale regola generale non si applica, quando la pa non ha alcun margine di<br \/>\ndiscrezionalit\u00e0 nella valutazione delle prove, come avviene nelle prove preselettive, con quiz a<br \/>\nrisposta multipla, di cui una sola \u00e8 esatta.Sulla deroga al principio dell\u2019anonimato nel caso di prova<br \/>\npratica, si veda Consiglio di Stato, sentenza n. 4925\/2007 e Consiglio di Stato, decisione n.<br \/>\n1285\/2007.<br \/>\nRitenuto che nei concorsi pubblici, la segretezza delle prove scritte si giustifica con la necessit\u00e0 che<br \/>\nla correzione dell\u2019elaborato avvenga ignorando la paternit\u00e0 del compito, quale garanzia di<br \/>\nimparzialit\u00e0 del giudizio e che, pertanto, tale regola generale non si applica, nel caso in cui, secondo<br \/>\nle modalit\u00e0 di svolgimento delle prove previste dal bando (quesiti a risposta multipla) l\u2019elaborato<br \/>\nnon sia da ritenere soggetto alle regole tipiche della prova scritta, ad esempio perch\u00e9<br \/>\nl\u2019Amministrazione non dispone nella correzione di alcun margine di valutazione;<br \/>\nAutorit\u00e0: TAR Toscana-Firenze<br \/>\nData: sentenza 22.08.2008<br \/>\nNumero: 1885<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Bando di concorso &#8211; In genere &#8211; Clausola che attribuisce alla<br \/>\nprova orale un&#8217;incidenza pari al 60% del punteggio attribuibile &#8211; Contrasta con i principi di<br \/>\nimparzialit\u00e0 e buon andamento ed \u00e8 viziata da eccesso di potere per irragionevolezza.<br \/>\nSe \u00e8 vero che, nell&#8217;ambito di un concorso, il punteggio attribuibile ai titoli non pu\u00f2 essere superiore<br \/>\na 10\/30 o equivalente (art. 8, d.P.R. n. 487 del 1994), \u00e8 altrettanto vero che tale proporzione<br \/>\npresuppone un&#8217;articolazione delle prove comprendente la prova scritta, quella orale e, se del caso, la<br \/>\nprova pratica o teorico-pratica. In definitiva, una previsione di bando (e di regolamento) che<br \/>\nattribuisce al colloquio una incidenza pari al 60% del punteggio attribuibile si pone in contrasto con<br \/>\ni principi di imparzialit\u00e0 e buon andamento (principi che, in attuazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.,<br \/>\ndevono trovare applicazione quale che sia la tipologia di procedura competitiva), ed \u00e8 quindi viziata<br \/>\nda eccesso di potere per irragionevolezza, posto che non \u00e8 idonea a salvaguardare la par condicio<br \/>\ndei candidati, n\u00e9 consente la selezione dei soggetti pi\u00f9 idonei secondo procedure obiettive.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nCostituzione della Repubblica art. 3<br \/>\nCostituzione della Repubblica art. 51<br \/>\n68<br \/>\nCostituzione della Repubblica art. 97<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 8 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Roma Lazio sez. II<br \/>\nData: 11 ottobre 2004<br \/>\nNumero: n. 10709<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi in genere<br \/>\nAi sensi dell&#8217;art. 8 comma 4, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, anche ai concorsi per titoli ed esami<br \/>\ndeve ritenersi applicabile il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte, ancorch\u00e9 detto<br \/>\ncriterio sia espressamente codificato dall&#8217;art. 7, comma 3, d.P.R. cit. solo per i concorsi per esami.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 8 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Bari Puglia sez. II<br \/>\nData: 12 febbraio 2004<br \/>\nNumero: n. 538<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi: titoli in genere<br \/>\nAi sensi dell&#8217;art. 8 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, modificato dall&#8217;art. 8 d.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693,<br \/>\nai fini dello snellimento delle procedure inutili, nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei<br \/>\ntitoli pu\u00f2 essere limitata a coloro che hanno superato le prove scritte.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 8 D.P.R.<br \/>\nLS 30 ottobre 1996 n. 693 art. 8 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio St. Atti norm.<br \/>\nData: 14 gennaio 2004<br \/>\nNumero: n. 5637<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi: Titoli in genere; Procedimento di concorso &#8211; Nei ruoli della<br \/>\npolizia di Stato &#8211; Composizione delle commissioni di concorso &#8211; Personale esterno<br \/>\nall&#8217;amministrazione &#8211; Necessit\u00e0, ex art. 35 comma 3 lett. e), d. lg. n. 165 del 2001.<br \/>\nNei concorsi ai ruoli della polizia di Stato, la valutazione dei titoli non pu\u00f2 essere effettuata nei<br \/>\nconfronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d&#8217;esame (ovvero, per l&#8217;accesso alla<br \/>\nqualifica iniziale di revisore tecnico, la prova pratica a carattere professionale) ma, al contrario,<br \/>\nsecondo quanto disposto dall&#8217;art. 8 comma 1 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, &#8220;la valutazione dei titoli,<br \/>\nprevia individuazione dei criteri, \u00e8 effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla<br \/>\ncorrezione dei relativi elaborati&#8221; ; ci\u00f2 in considerazione della &#8220;ratio&#8221; del migliore contemperamento<br \/>\ndelle esigenze di imparzialit\u00e0 e di anonimato dei candidati, assicurato dalle valutazioni dei titoli in<br \/>\nuna fase nella quale il risultato delle prove non \u00e8 ancora noto, con l&#8217;esigenza primaria di speditezza<br \/>\ndella procedura, consentita dal fatto che non si procede alla valutazione dei titoli dei candidati<br \/>\nassenti dalle prove scritte&#8221;.<br \/>\n69<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 8 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: TAR Lombardia, sez. I.<br \/>\nData: 17.01.2007<br \/>\nNumero: 54<br \/>\nConcorsi pubblici: sull&#8217;espressione &#8220;diploma di scuola secondaria superiore&#8221;.<br \/>\nL\u2019espressione \u201cscuola secondaria superiore\u201d non comprende ogni tipo di diploma ottenuto al<br \/>\ntermine degli studi effettuati da qualunque scuola dopo un corso di studi medi inferiori, ma solo il<br \/>\ntitolo rilasciato a compimento del positivo superamento di un corso di studi quinquennale che si<br \/>\nconclude con un esame di maturit\u00e0 e che apre l&#8217;accesso agli studi universitari o abilita all&#8217;esercizio<br \/>\ndi una professione.<br \/>\nQuesta \u00e8 l\u2019interpretazione del TAR Lombardia, prima sezione, nella sentenza n. 54 del 17.1.2007,<br \/>\nnella vicenda che ha visto coinvolta una dipendente statale che aveva presentato domanda di<br \/>\npartecipazione ad una procedura di selezione interna.<br \/>\nNel bando si prescriveva per l\u2019ammissione al concorso, in mancanza della specifica laurea, il<br \/>\npossesso diploma di scuola secondaria superiore pi\u00f9 la anzianit\u00e0 di servizio e, nella specie,<br \/>\nl\u2019interessata produceva il diploma di addetto alla contabilit\u00e0 di azienda rilasciato da un Istituto<br \/>\nprofessionale.<br \/>\nVistasi escludere con motivato provvedimento, dalla procedura concorsuale, in quanto non in<br \/>\npossesso del richiesto diploma di scuola secondaria superiore, l\u2019interessata propone ricorso al TAR.<br \/>\nIl Collegio, richiamando altra conforme giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 01 ottobre 1999,<br \/>\nn. 1232; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 12 luglio 1993 , n. 509) ha affermato che \u201cqualora una<br \/>\nnorma preveda, per l&#8217;ammissione all&#8217;impiego o per il passaggio ad una qualifica superiore che il<br \/>\ncandidato possegga, quale titolo di studio, il diploma d&#8217; istruzione secondaria superiore, tale titolo<br \/>\nnon \u00e8 quello rilasciato da qualunque scuola cui s&#8217;acceda dopo un corso di studi medi inferiori , ma<br \/>\nsolo quello ottenibile in esito al corso di studi che si conclude con un esame di maturit\u00e0 e che apre<br \/>\nl&#8217;accesso agli studi universitari o abilita all&#8217;esercizio di una professione\u201d e pertanto, nella fattispecie<br \/>\nin esame, non ha ritenuto da annoverare tra i diplomi di scuola secondaria di secondo grado il<br \/>\ndiploma di qualifica di segretaria d&#8217;azienda conseguito &#8211; previo esame &#8211; al termine di un corso di<br \/>\nstudi di durata quadriennale presso istituto professionale di Stato.<br \/>\nAutorit\u00e0: TAR Piemonte-Torino, sez. II<br \/>\nData: 09.09.2008<br \/>\nNumero: 1888<br \/>\nConcorsi pubblici \u2013 valutazione titoli \u2013 titoli successivi alla presentazione della domanda \u2013<br \/>\nirrilevanza.<br \/>\nIn tema di concorsi pubblici, il giudizio di idoneit\u00e0 di un candidato non pu\u00f2 essere motivato con<br \/>\nriferimento ad attivit\u00e0 di ricerca e titoli conseguiti in data successiva alla scadenza della domanda<br \/>\ndi partecipazione alla selezione.<br \/>\n70<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio di Stato, sez. VI<br \/>\nData: 17.06.2010<br \/>\nNumero: 3849<\/p>\n<p>Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso prova d&#8217;esame<br \/>\nLa disposizione dell\u2019art. 9, comma 7, d.P.R. n. 487\/94 la quale prevede che quando le prove scritte<br \/>\nabbiano luogo in pi\u00f9 sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, \u00e8 riferibile<br \/>\nall\u2019ipotesi in cui la pluralit\u00e0 delle sedi costituisca una mera modalit\u00e0 di svolgimento di un concorso<br \/>\nche presenta e conserva la sua unicit\u00e0, non gi\u00e0 a quelle in cui i posti siano distintamente messi a<br \/>\nconcorso in differente regioni, con la previsione della formazione di distinte graduatorie per<br \/>\nciascuna regione, nonch\u00e9 della possibilit\u00e0 per ciascun candidato di partecipare al concorso per una<br \/>\nsola regione.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 comma 7 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Napoli Campania sez. III<br \/>\nData: 03 febbraio 2010<br \/>\nNumero: n. 558<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Commissioni esaminatrici e<br \/>\ncomitati di vigilanza &#8211; Mancata composizione della Commissione per almeno un terzo da<br \/>\ndonne &#8211; Non ha effetti vizianti delle operazioni concorsuali.<br \/>\nLa mera circostanza che una Commissione di concorso non sia composta almeno per un terzo da<br \/>\ndonne (cos\u00ec come prescritto dall&#8217;art. 9 comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994) non esplica di per s\u00e9 effetti<br \/>\nvizianti delle operazioni concorsuali; tale violazione infatti \u00e8 rilevante soltanto in presenza di una<br \/>\ncondotta discriminatoria del collegio in danno dei concorrenti di sesso femminile.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 comma 2 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Cagliari Sardegna sez. I<br \/>\nData: 14 aprile 2009<br \/>\nNumero: n. 530<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Commissioni esaminatrici e<br \/>\ncomitati di vigilanza &#8211; Composizione &#8211; Disciplina ex artt. 35, comma 1, d.lg. n. 165 del 2001 e<br \/>\n9; d.P.R. n. 487 del 1994 &#8211; Ambito di applicazione.<br \/>\nIn materia di accesso agli impieghi pubblici, le previsioni di cui agli artt. 35 comma 1 d.lg. 30<br \/>\nmarzo 2001, n. 165 e 9 d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 (in base ai quali i componenti delle<br \/>\ncommissioni d&#8217;esame devono essere esperti di comprovata esperienza nelle materie di concorso)<br \/>\nnon implicano necessariamente che il requisito della comprovata esperienza debba spingersi fino a<br \/>\nrichiedere che i membri della commissione siano titolari dello specifico insegnamento oggetto di<br \/>\nselezione, se i componenti possiedono una competenza specifica e sufficiente a valutare i candidati.<br \/>\n73<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.<br \/>\nLS 30 marzo 2001 n. 165 art. 35 comma 1 D.LG.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Roma Lazio sez. I<br \/>\nData: 08 maggio 2008<br \/>\nNumero: n. 3770<br \/>\nNotaio e archivi notarili &#8211; Concorsi &#8211; Commissione &#8211; Fungibilit\u00e0 dei commissari effettivi con i<br \/>\nsupplenti &#8211; Necessit\u00e0 di una specifica motivazione delle ragioni dell&#8217;impossibilit\u00e0 dell&#8217;esercizio<br \/>\ndelle funzioni da parte del titolare.<br \/>\nL&#8217;art. 27 comma 2 r.d. n. 1953 del 1926, prevede che, nel caso che qualcuno dei commissari non<br \/>\npossa assumere o continuare l&#8217;esercizio delle sue funzioni, \u00e8 immediatamente surrogato da un<br \/>\nmembro supplente, sicch\u00e9 sussiste la fungibilit\u00e0 del membro effettivo con uno qualsiasi dei membri<br \/>\nsupplenti, senza la necessit\u00e0 di una specifica motivazione delle ragioni dell&#8217;impossibilit\u00e0<br \/>\ndell&#8217;esercizio delle funzioni da parte del titolare. La sostituzione \u00e8 automatica e non richiede alcuna<br \/>\nmotivazione, in difformit\u00e0 da quanto previsto in via generale dall&#8217;art. 9 comma 5 d.P.R. 9 maggio<br \/>\n1994 n. 487 (regolamento recante norme sull&#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni<br \/>\ne le modalit\u00e0 di svolgimento dei concorsi), a norma del quale i supplenti intervengono alle sedute<br \/>\ndella Commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 14 novembre 1926 n. 1953 art. 27 comma 2 R.D.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 comma 5 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Lecce Puglia sez. II<br \/>\nData: 07 febbraio 2007<br \/>\nNumero: n. 328<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso commissioni esaminatrici e comitati<br \/>\ndi vigilanza<br \/>\nL&#8217;art. 35 comma 3 d.lg. 165\/01 e l&#8217;art. 9 d.P.R. n. 487\/1994 in materia di concorsi nella p.a.<br \/>\nrichiedono che i componenti delle commissioni d&#8217;esame siano esperti di comprovata esperienza<br \/>\nnelle materie di concorso. Deve, a tal fine, ritenersi in possesso della qualificazione professionale di<br \/>\n&#8220;esperto&#8221; della materia il componente della Commissione esaminatrice di un concorso per la<br \/>\ncopertura di un posto di collaboratore di farmacia che sia in possesso della laurea in medicina e<br \/>\nchirurgia, il cui percorso formativo non esclude una significativa prova d&#8217;esame in farmacologia.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.<br \/>\nLS 30 marzo 2001 n. 165 art. 35 comma 3 D.LG.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. VI<br \/>\nData: 27 dicembre 2006<br \/>\n74<br \/>\nNumero: n. 7962<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso commissioni esaminatrici e comitati<br \/>\ndi vigilanza.<br \/>\nAnche in correlazione all&#8217;esigenza di garantire il superiore interesse al prosieguo in termini<br \/>\nragionevoli delle operazioni di svolgimento delle prove concorsuali, integra una situazione di<br \/>\n&#8220;impossibilit\u00e0&#8221; di assicurare la presenza della componente di almeno un terzo di sesso femminile in<br \/>\nseno alla commissione di concorso (cos\u00ec come prescritto dall&#8217;art. 9, comma 2, d.P.R. n. 487 del<br \/>\n1994) le circostanze che delle 14 donne comprese nell&#8217;elenco predisposto dal competente ufficio ai<br \/>\nfini della nomina dei commissari ben 9 avevano rinunziato all&#8217;incarico e solo 5 avevano assunto le<br \/>\nfunzioni di componente delle commissioni esaminatrici e che, in seguito alle dimissioni di una di<br \/>\nqueste, l&#8217;Amministrazione, prima di nominare un uomo, aveva senza effetto interpellato altre 3<br \/>\ndonne.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 23 dicembre 1993 n. 546 art. 29 D.LG.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. VI<br \/>\nData: 27 dicembre 2006<br \/>\nNumero: n. 7962<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Commissioni esaminatrici e<br \/>\ncomitati di vigilanza &#8211; Commissioni di concorso &#8211; Componenti &#8211; Almeno un terzo deve essere<br \/>\ncomposto da donne &#8211; Ai sensi dell&#8217;art. 9 comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994 &#8211; Salvo motivata<br \/>\nimpossibilit\u00e0.<br \/>\nAi sensi dell&#8217;art. 9 comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994, in attuazione dell&#8217;art. 29 d.lg. 23 dicembre<br \/>\n1993 n. 546, almeno un terzo dei posti dei componenti delle Commissioni di concorso deve essere<br \/>\nriservato alle donne, salvo motivata impossibilit\u00e0.<br \/>\n(Riforma Tar Veneto, sez. II, 15 ottobre 2001 n. 3106).<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 23 dicembre 1993 n. 546 art. 29 D.LG.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II<br \/>\nData: 03 ottobre 2006<br \/>\nNumero: n. 1095<\/p>\n<p>Concorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Commissioni esaminatrici e<br \/>\ncomitati di vigilanza.<br \/>\n\u00c8 illegittima la procedura concorsuale nella quale la commissione giudicatrice non abbia n\u00e8<br \/>\npartecipato alla procedura preselettiva, n\u00e8 corretto gli elaborati della prova a quiz; invero, le prove<br \/>\npreselettive, anche se autonome rispetto alle altre prove d&#8217;esame, prova scritta, orale e pratica,<br \/>\nvanno considerate come una fase della procedura concorsuale sul cui corretto andamento \u00e8 tenuto a<br \/>\nvigilare l&#8217;organo valutativo tecnico costituito dalla Commissione esaminatrice, come emerge dai<br \/>\nprincipi desunti dalle disposizioni che regolano la materia concorsuale, di cui all&#8217;art. 36, d.lg. n. 29<br \/>\ndel 1993 e succ. modif. e dalle norme regolamentari in materia di accesso agli impieghi nella p.a. e<br \/>\ndi modalit\u00e0 di svolgimento dei concorsi, di cui agli articoli da 9 a 12, d.P.R. n. 487 del 1994.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 3 febbraio 1993 n. 29 art. 36 D.LG.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Napoli Campania sez. V<br \/>\nData: 11 ottobre 2004<br \/>\nNumero: n. 13648<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Commissioni esaminatrici e<br \/>\ncomitati di vigilanza.<br \/>\nNell&#8217;ambito di una procedura concorsuale, la circostanza che alla apertura dei plichi con gli<br \/>\nelaborati ed al loro abbinamento con i nomi dei concorrenti, fosse stato presente un componente<br \/>\nsupplente e non uno effettivo, in assenza di una esplicita indicazione delle ragioni all&#8217;interno del<br \/>\nverbale della seduta non determina violazione dell&#8217;art. 9 comma 5, d.P.R. 487 del 1994; dalla lettura<br \/>\ncomplessiva della norma invocata si desume, infatti, che ci\u00f2 che appare indispensabile \u00e8 che i<br \/>\nmomenti salienti delle attivit\u00e0 della Commissione, quelli in cui si svolgono le attivit\u00e0 discrezionali<br \/>\ntecniche, quali la valutazione degli elaborati, siano documentati con estrema precisione, vigendo<br \/>\nsolo qui la necessit\u00e0 di una eventuale ricostruzione a posteriori dettagliata; quando invece l&#8217;attivit\u00e0<br \/>\ndella Commissione si muove nell&#8217;ambito della mera materialit\u00e0, ben pu\u00f2 ritenersi soddisfacente una<br \/>\ndocumentazione meno rigorosa, non venendo in gioco momenti di espressione della volont\u00e0<br \/>\nprocedimentale della p.a. Per tali ragioni, la mancata annotazione della presenza di un impedimento<br \/>\ngrave e documentato del membro effettivo non pare idonea ad incidere sui profili di garanzia,<br \/>\nvenendo ad operare in un ambito di mera esecuzione delle precedenti determinazioni della stessa<br \/>\np.a.<br \/>\n76<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Napoli Campania sez. V<br \/>\nData: 27 febbraio 2004<br \/>\nNumero: n. 2401<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Commissioni esaminatrici e<br \/>\ncomitati di vigilanza.<br \/>\nL&#8217;art. 9 d.P.R. n. 487 del 1994 ha carattere precettivo e, quindi, \u00e8 di immediata applicazione anche<br \/>\nagli enti locali: in primo luogo la formulazione letterale della disposizione non si esprime in termini<br \/>\ndi mero indirizzo, tendendo piuttosto a specificare puntualmente, per tipologia di concorso, quali<br \/>\ndebbano essere le modalit\u00e0 di composizione delle varie commissioni, e ci\u00f2 attraverso una<br \/>\ntipizzazione che, di conseguenza, non lascia spazio alcuno ad una configurazione strutturale<br \/>\ndell&#8217;organo affidata ad una normazione di rango inferiore di livello locale rispetto alla quale si possa<br \/>\nporre come di portata programmatica; inoltre l&#8217;immediata portata precettiva della disposizione in<br \/>\nquestione emerge anche dall&#8217;esigenza di salvaguardare specifici requisiti strutturali delle<br \/>\ncommissioni: in particolare, con la previsione di uno specifico numero di componenti, e<br \/>\nsegnatamente del Presidente, del Segretario e di soli due ulteriori membri in qualit\u00e0 di esperti nelle<br \/>\nmaterie oggetto del concorso, si \u00e8 inteso assicurare una composizione omogenea dell&#8217;organo, anche<br \/>\nattraverso una inderogabile attribuzione di specifiche funzioni e segnatamente, quelle,<br \/>\nimprescindibili, di giudizio eminentemente tecnico, accanto alle quali si collocano quelle<br \/>\npresidenziali e di segretaria, rispettivamente di direzione e certificazione delle operazioni<br \/>\nconcorsuali.<\/p>\n<p>Note giurisprudenziali<br \/>\nCfr. TAR Veneto, sez. II, 16 maggio 2000 n. 1054, in I Tar, 2000, I, 3186.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. IV<br \/>\nData: 29 ottobre 2002<br \/>\nNumero: n. 5955<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Commissioni esaminatrici &#8211;<br \/>\nComposizione &#8211; Membro esperto &#8211; Nozione.<br \/>\nIn base agli art. 8 e 28 comma 1 d.lg. n. 29 del 1993 e all&#8217;art. 9 d.P.R. n. 487 del 1994 la<br \/>\ncomposizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi &#8220;deve avvenire esclusivamente con<br \/>\nesperti di provata competenza nelle materia di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,<br \/>\ndocenti ed estranei, che non siano componenti dell&#8217;organo di direzione politica&#8221;, ne consegue che la<br \/>\nqualit\u00e0 di esperto non pu\u00f2 ritenersi posseduta anche da chi tale sia in discipline o settori di<br \/>\nesperienza attigui o affini.<br \/>\n( Riforma Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 18 luglio 1997 n. 1685 ).<br \/>\n77<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 3 febbraio 1993 n. 29 art. 28 D.LG.<br \/>\nLS 3 febbraio 1993 n. 29 art. 8 D.LG.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Cagliari Sardegna<br \/>\nData: 15 ottobre 2002<br \/>\nNumero: n. 1367<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Commissioni esaminatrici e<br \/>\ncomitati di vigilanza.<br \/>\nAi sensi dell&#8217;art. 35 comma 3 lett. e), t.u. pubblico impiego 30 marzo 2001 n. 165 e dell&#8217;art. 9<br \/>\ncomma 2, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, non possono far parte delle commissioni esaminatrici di<br \/>\nconcorso i componenti dell&#8217;organo di direzione politica dell&#8217;amministrazione interessata, coloro che<br \/>\nricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed<br \/>\norganizzazioni sindacali e dalle associazioni professionali; la definizione estremamente ampia, non<br \/>\npu\u00f2 essere circoscritta ai soli componenti dell&#8217;organo di direzione politica della medesima<br \/>\namministrazione che indice il concorso, stante la seconda specificazione della norma, n\u00e8 ai soli<br \/>\nsoggetti che ricoprano cariche &#8220;elettive&#8221;, avendo il legislatore preferito utilizzare una formula<br \/>\nvolutamente pi\u00f9 estesa di &#8220;carica politica&#8221; e ci\u00f2 al fine di evitare che siano deputati alla scelta, in<br \/>\nsede di pubblico concorso, soggetti che, in qualsiasi modo, potrebbero non garantire una posizione<br \/>\ndi terziet\u00e0 ed imparzialit\u00e0 appunto per la loro connotazione politica. (Nella fattispecie il Tar ha<br \/>\nritenuto illegittima la composizione di una commissione di concorso presso il Comune di Ozieri, il<br \/>\ncui Presidente svolgeva le funzioni di Assessore &#8220;tecnico presso&#8221; altro Comune).<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.<br \/>\nLS 30 marzo 2001 n. 165 art. 35 D.LG.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. V<br \/>\nData: 06 giugno 2002<br \/>\nNumero: n. 3184<\/p>\n<p>Concorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Lavoratrici e lavoratori &#8211; Pari<br \/>\nopportunit\u00e0 &#8211; Principio &#8211; Ex d.P.R. n. 487 del 1994 &#8211; Valore &#8211; Applicabilit\u00e0.<br \/>\nL&#8217;art. 9 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che si pone come attuativa, a livello regolamentare, dell&#8217;art. 36<br \/>\nd.lg. 3 febbraio 1993 n. 29 stabilisce, in via generale, che le procedure di reclutamento nelle<br \/>\npubbliche amministrazioni si conformino, tra gli altri, al principio del rispetto delle pari opportunit\u00e0<br \/>\ntra lavoratrici e lavoratori non ha valore meramente programmatico, ed \u00e8 pertanto applicabile anche<br \/>\nin assenza di integrazione da parte della disciplina contrattuale.<br \/>\n( Riforma Tar Liguria, sez. II, 13 aprile 2001 n. 380 ).<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 3 febbraio 1993 n. 29 art. 36 D.LG.<br \/>\n78<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. V<br \/>\nData: 06 giugno 2002<br \/>\nNumero: n. 3184<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Commissioni esaminatrici e<br \/>\ncomitati di vigilanza &#8211; Composizione &#8211; Donne &#8211; Quota &#8211; Riserva &#8211; Prescrizione &#8211; Ex d.P.R. n.<br \/>\n487 del 1994 &#8211; Inosservanza &#8211; Rilevanza &#8211; Limiti.<br \/>\nAlla luce dell&#8217;art. 9 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che stabilisce che almeno un terzo dei posti nella<br \/>\ncomposizione delle commissioni di concorso per il reclutamento nelle p.a., debba essere riservata<br \/>\nalle donne salva motivata impossibilit\u00e0, non \u00e8 fondata una prospettazione che attribuisca in via<br \/>\nautonoma un interesse alle candidate donne a far valere &#8220;ex se&#8221; la sua non osservanza da parte della<br \/>\np.a., rilevando tale inosservanza solo come sintomo che evidenzi un comportamento<br \/>\ndell&#8217;amministrazione globalmente inteso ad attuare illegittime pratiche discriminatorie ai danni delle<br \/>\nconcorrenti.<br \/>\n( Riforma Tar Liguria, sez. II, 13 aprile 2001 n. 380 ).<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio di Stato , sez. VI<br \/>\nData: 03.03.2007<br \/>\nNumero: 1011<br \/>\nConcorsi pubblici, componenti della commissione, obbligo di astensione.<br \/>\nNei concorsi pubblici i componenti della commissione hanno l\u2019obbligo di astenersi solo nei casi<br \/>\ntassativamente indicati nell\u2019art. 51 c.p.c., ritenuto applicabile anche ai componenti di commissioni<br \/>\ndi concorsi. Inoltre, la direttiva comunitaria CEE 92\/50 recepita con il d.lvo 157\/1995 laddove si<br \/>\nriferisce ad una dipendenza che fa venir meno la posizione di imparzialit\u00e0 del componente la<br \/>\nCommissione giudicatrice intende un vero e proprio rapporto di natura subordinata o anche di<br \/>\nlavoro autonomo, o quanto meno una connessione di interessi economici di rilevante portata.<br \/>\nCostituisce principio generale nella giurisprudenza amministrativa che non sussiste l\u2019obbligo di<br \/>\nastensione dall\u2019esercizio delle funzioni di componente della Commissione giudicatrice di una<br \/>\nprocedura concorsuale se la situazione di fatto in concreto verificatasi non sia riconducibile in<br \/>\nalcuno dei casi di astensione o di incompatibilit\u00e0 previsti espressamente dalla legge.<\/p>\n<p>AMMINISTRAZIONE PUBBLICA &#8211; Concorso &#8211; Prove &#8211; Valutazione &#8211; In forma numerica &#8211;<br \/>\nSufficienza &#8211; Condizioni &#8211; Individuazione.<br \/>\nIn materia di valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico, deve ritenersi che l&#8217;espressione<br \/>\ndel solo voto numerico sia sufficiente, ma solo a condizione che esso sia &#8220;leggibile&#8221; o interpretabile<br \/>\nalla stregua di una congrua e articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione,<br \/>\npredeterminazione che pu\u00f2 essere contenuta direttamente nel bando e\/o essere aggiunta (o integrata)<br \/>\ndalla commissione giudicatrice nella sua prima riunione costituiva (e comunque, come \u00e8 ovvio,<br \/>\nprima dell&#8217;esame o dello svolgimento delle prove).<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 7 agosto 1990 n. 241 art. 3 L.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\n83<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. VI<br \/>\nData: 07 gennaio 2008<br \/>\nNumero: n. 25<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi. Concorsi per titoli e concorsi per titoli e per esami<br \/>\nIn applicazione del disposto di cui all\u2019art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 487\/1994, nei concorsi<br \/>\npubblici, le domande da porre ai candidati devono essere predeterminate prima della prova orale;<br \/>\ntali domande devono essere proposte a ciascun partecipante previa estrazione a sorte.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. VI<br \/>\nData: 07 gennaio 2008<br \/>\nNumero: n. 25<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Predeterminazione dei quesiti da<br \/>\nparte della commissione di concorso &#8211; Necessit\u00e0.<br \/>\n\u00c8 illegittimo l&#8217;operato della commissione d&#8217;esame la quale, prima della prova orale, non abbia<br \/>\nprovveduto alla predeterminazione dei quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle<br \/>\nmaterie di esame, ai sensi dell&#8217;art. 12 comma 1 d.P.R. n. 487 del 1994.<br \/>\n(Riforma parz. Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 1 dicembre 2005 n. 4834).<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 comma 1 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Torino Piemonte sez. II<br \/>\nData: 10 marzo 2007<br \/>\nNumero: n. 1180<\/p>\n<p>Concorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Commissioni giudicatrici e<br \/>\ncomitati di vigilanza &#8211; Concorso a dirigente medico &#8211; Commissione giudicatrice &#8211; Prove scritte<br \/>\n&#8211; Criteri di valutazione &#8211; Predeterminazione &#8211; Necessit\u00e0.<br \/>\nAlla stregua dell&#8217;art. 12 comma 1 d.P.R. n. 487 del 1994 la commissione giudicatrice di un concorso<br \/>\na pubblico impiego (nel caso di specie: ad un posto di dirigente medico) \u00e8 tenuta a predeterminare i<br \/>\ncriteri di valutazione delle prove al fine dell&#8217;assegnazione dei punteggi, non essendo sufficiente un<br \/>\ngenerico riferimento nel verbale a disposizioni concernenti il materiale svolgimento della prova<br \/>\nscritta e non gi\u00e0 la successiva attivit\u00e0 di correzione degli elaborati.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 comma 1 D.P.R.<br \/>\n84<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Lecce Puglia sez. II<br \/>\nData: 07 febbraio 2007<br \/>\nNumero: n. 328<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso prova d&#8217;esame<br \/>\nAppare corretta la determinazione della Commissione di esame di far luogo alla estrazione a sorte<br \/>\n(metodica peraltro imposta in via generalizzata dall&#8217;art. 12 d.P.R. 487\/94) di tre quesiti (vertenti<br \/>\nsulle materie d&#8217;esame) da sottoporre ai candidati prima di ogni prova, al fine di introdurre un<br \/>\nmeccanismo di semplificazione e snellezza procedimentale.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II<br \/>\nData: 03 ottobre 2006<br \/>\nNumero: n. 1095<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso criteri di massima<br \/>\nLa circostanza che dai verbali della commissione di concorso non emerga alcuna individuazione dei<br \/>\ncriteri di valutazione delle prove, integra una grave violazione delle regole di trasparenza ed<br \/>\nimparzialit\u00e0 che devono presiedere ad ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa<br \/>\ndell&#8217;art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, che impone espressamente la previa fissazione di criteri di<br \/>\nmassima anche per la valutazione delle prove d&#8217;esame, sia scritte sia orali. Infatti, il voto numerico<br \/>\nintegra di per s\u00e9 la doverosa esternazione della motivazione del giudizio solo se trova fondamento<br \/>\nin parametri predeterminati, dato che, in assenza dei medesimi, ogni valutazione risulterebbe<br \/>\narbitraria ed irrimediabilmente illegittima, anche in presenza di un eventuale giudizio sintetico od<br \/>\nanalitico di supporto al punteggio numerico attribuito.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Perugia Umbria<br \/>\nData: 09 agosto 2006<br \/>\nNumero: n. 409<\/p>\n<p>Concorsi a pubblici impieghi &#8211; Concorsi per titoli e concorsi per titoli e per esami &#8211;<br \/>\nValutazione titoli &#8211; Comunicazione ante prove orali &#8211; Art. 12 comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994 &#8211;<br \/>\nNecessit\u00e0.<br \/>\nAi sensi dell&#8217;art. 12 comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, \u00e8 illegittima la procedura concorsuale<br \/>\nrelativa ad un concorso per titoli ed esami nella quale il risultato della valutazione dei titoli non sia<br \/>\nstato reso noto agli interessati prima dell&#8217;effettuazione delle prove orali, e ci\u00f2 al fine di evitare che<br \/>\nla valutazione dei titoli possa essere modificata in itinere a seguito dei risultati delle prove orali,<br \/>\ncos\u00ec da influenzare l&#8217;esito finale delle prove.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\n85<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Salerno Campania sez. I<br \/>\nData: 07 marzo 2006<br \/>\nNumero: n. 231<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Criteri di massima &#8211; Criterio di<br \/>\ncondotta autovincolante.<br \/>\nL&#8217;art. 12 comma 1, d.P.R. n. 487 del 1994, al fine di garantire la trasparenza amministrativa nei<br \/>\nprocedimenti concorsuali, impone alle Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, di stabilire i<br \/>\ncriteri e le modalit\u00e0 di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di attribuire i<br \/>\npunteggi alle singole prove e tale obbligo di necessaria prefigurazione dell&#8217;azione \u00e8 idoneo ad<br \/>\ningenerare, a carico della Commissione, un criterio di condotta autovincolante.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. IV<br \/>\nData: 22 settembre 2005<br \/>\nNumero: n. 4989<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Commissioni esaminatrici e<br \/>\ncomitati di vigilanza &#8211; Valutazione delle prove d&#8217;esame dei concorrenti &#8211; Natura di giudizio<br \/>\ntecnico-discrezionale di puro merito &#8211; Insindacabilit\u00e0 in sede giurisdizionale di legittimit\u00e0 &#8211;<br \/>\nEccezioni.<br \/>\nIl principio della previa fissazione dei criteri e delle modalit\u00e0 delle prove concorsuali che, ai sensi<br \/>\ndell&#8217;art. 12 d.P.R. n. 487 del 1994, devono essere stabiliti dalla commissione esaminatrice, nella sua<br \/>\nprima riunione, deve essere inquadrato nell&#8217;ottica della trasparenza dell&#8217;attivit\u00e0 amministrativa<br \/>\nperseguita dal legislatore, che pone l&#8217;accento sulla necessit\u00e0 della determinazione e verbalizzazione<br \/>\ndei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti<br \/>\na favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che va ritenuta legittima la<br \/>\ndeterminazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro<br \/>\neffettuazione, purch\u00e9 prima della loro concreta valutazione.<br \/>\n( Annulla Tar Lazio, sez. I, 11 marzo 2004 n. 2368 ).<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Reggio Calabria Calabria<br \/>\nData: 20 aprile 2005<br \/>\nNumero: n. 286<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso prova d&#8217;esame<br \/>\nLimitarsi alla mera sufficienza del punteggio alfanumerico non consente di comprendere appieno la<br \/>\nportata dell&#8217;art. 12 comma 1 d.P.R. n. 487 del 1994, ove si statuisce che &#8220;le commissioni<br \/>\n86<br \/>\nesaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalit\u00e0 di valutazione delle prove<br \/>\nconcorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole<br \/>\nprove&#8221;: orbene, l&#8217;obbligo imposto alla commissione di stabilire i criteri di valutazione delle prove<br \/>\nconcorsuali, cos\u00ec autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle prove stesse, non avrebbe<br \/>\nragion d&#8217;essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure in modo<br \/>\nsintetico, circa le modalit\u00e0 di concreta applicazione dei criteri stessi.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Latina Lazio<br \/>\nData: 13 aprile 2005<br \/>\nNumero: n. 353<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso prova d&#8217;esame<br \/>\nAlla luce della previsione di cui all&#8217;art. 12 comma 1 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato<br \/>\ndall&#8217;art. 10 d.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, il voto numerico, di per s\u00e8, non integra la doverosa<br \/>\nesternazione della motivazione del giudizio, la quale deve necessariamente trovare riferimento in<br \/>\ncriteri valutativi prestabiliti, dato che, in assenza di parametri predeterminati, ogni valutazione<br \/>\nrisulterebbe arbitraria e dunque illegittima.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nLS 30 ottobre 1996 n. 693 art. 10 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Napoli Campania sez. V<br \/>\nData: 25 marzo 2005<br \/>\nNumero: n. 2648<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso &#8211; Commissioni esaminatrici e<br \/>\ncomitati di vigilanza.<br \/>\n\u00c8 illegittima la procedura concorsuale nella quale la commissione giudicatrice non abbia n\u00e8<br \/>\npartecipato alla procedura preselettiva, n\u00e8 corretto gli elaborati della prova a quiz; invero, le prove<br \/>\npreselettive, anche se autonome rispetto alle altre prove d&#8217;esame, prova scritta, orale e pratica,<br \/>\nvanno considerate come una fase della procedura concorsuale sul cui corretto andamento \u00e8 tenuto a<br \/>\nvigilare l&#8217;organo valutativo tecnico costituito dalla Commissione esaminatrice, come emerge dai<br \/>\nprincipi desunti dalle disposizioni che regolano la materia concorsuale, di cui all&#8217;art. 36, d.lg. n. 29<br \/>\ndel 1993 e succ. modif. e dalle norme regolamentari in materia di accesso agli impieghi nella p.a. e<br \/>\ndi modalit\u00e0 di svolgimento dei concorsi, di cui agli articoli da 9 a 12, d.P.R. n. 487 del 1994.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 3 febbraio 1993 n. 29 art. 36 D.LG.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.<br \/>\n87<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. V<br \/>\nData: 28 giugno 2004<br \/>\nNumero: n. 4782<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi. In genere<br \/>\nLa giurisprudenza in tema di sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico nei<br \/>\nconcorsi per l&#8217;ammissione agli impieghi, va interpretata alla luce del principio enunciato dall&#8217;art. 12,<br \/>\ncomma 1, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. La disposizione citata, ai fini di &#8220;trasparenza<br \/>\namministrativa nei procedimenti concorsuali&#8221; &#8211; che \u00e8 la rubrica dell&#8217;articolo &#8211; stabilisce che le<br \/>\ncommissioni devono fissare i criteri e le modalit\u00e0 di valutazione delle prove di concorso. Sicch\u00e9 il<br \/>\nvoto numerico deve atteggiarsi &#8211; ed \u00e8 per questa ragione espresso legittimamente &#8211; come puntuale<br \/>\napplicazione dei criteri preventivamente enunciati. Cos\u00e8 \u00e8 stato chiarito che la votazione numerica \u00e8<br \/>\nlegittima solo se i criteri di massima siano predeterminati rigidamente e non si risolvano in<br \/>\nespressioni generiche. \u00c8 stato sottolineato che \u00e8, in ogni caso, illegittima la votazione numerica<br \/>\nnelle prove d&#8217;esame di un concorso, senza predisposizione dei criteri di massima. Inoltre, per la<br \/>\nlegittimit\u00e0 della votazione numerica data ad una prova scritta, \u00e8 necessaria almeno l&#8217;apposizione di<br \/>\nnote a margine dell&#8217;elaborato o l&#8217;uso di segni grafici, che consentano di individuare gli aspetti della<br \/>\nprova non valutati positivamente.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Reggio Calabria Calabria<br \/>\nData: 11 giugno 2004<br \/>\nNumero: n. 475<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso \u2013 Punteggio.<br \/>\nNell&#8217;ambito dei concorsi pubblici, qualora si faccia luogo al raffronto tra le posizioni di diversi<br \/>\ncandidati deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l&#8217;esternazione delle ragioni sottese<br \/>\nalle valutazioni della Commissione, rendendo percepibile l'&#8221;iter&#8221; logico seguito nell&#8217;attribuzione del<br \/>\npunteggio quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza<br \/>\ndel punteggio. Ci\u00f2 appare consono tanto al principio di trasparenza cui l&#8217;intera attivit\u00e0<br \/>\namministrativa deve conformarsi, quanto al disposto dell&#8217;art. 3 comma 1 l. n. 241 del 1990. Non<br \/>\nrileva in proposito la pretesa natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, atteso che i<br \/>\nprovvedimenti finali dei procedimenti concorsuali sono motivati con il solo richiamo agli atti del<br \/>\nprocedimento, sicch\u00e9 escludere l&#8217;obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad<br \/>\nespungere la motivazione dall&#8217;intero ambito di questi procedimenti, in difformit\u00e0 dalla menzione<br \/>\nesplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto per evitare incertezze applicative<br \/>\ned interpretative. Non \u00e8 sufficiente un giudizio meramente alfanumerico. Diversamente non si<br \/>\ncomprenderebbe appieno neanche la portata dell&#8217;art. 12 comma 1 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.<br \/>\nL&#8217;obbligo ivi disciplinato per il quale la Commissione di esami deve stabilire i criteri di valutazione<br \/>\ndelle prove concorsuali, autolimitando cos\u00ec il proprio potere di apprezzamento delle prove<br \/>\nconcorsuali, non avrebbe ragion d&#8217;essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di<br \/>\nmotivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalit\u00e0 di concreta applicazione dei criteri stessi.<br \/>\nL&#8217;obbligo di motivare le valutazioni concorsuali \u00e8 imposto altres\u00ec dalla necessit\u00e0 di ottemperare al<br \/>\nprincipio costituzionale di garanzia dell&#8217;eventuale sindacato circa la ragionevolezza, coerenza e<br \/>\nlogicit\u00e0 delle valutazioni concorsuali; tale controllo non \u00e8 facilmente assicurato in presenza del<br \/>\nmero punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle<br \/>\nragioni che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo.<br \/>\n88<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 7 agosto 1990 n. 241 art. 3 L.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Cassazione civile sez. un.<br \/>\nData: 15 maggio 2003<br \/>\nNumero: n. 7507<br \/>\nGiurisdizione civile &#8211; Giurisdizione ordinaria e amministrativa &#8211; Autorita&#8217; giudiziaria<br \/>\nordinaria.<br \/>\nAppartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale il candidato ad un<br \/>\nconcorso pubblico, sul presupposto della conseguita idoneit\u00e0 nelle prove concorsuali, lamenti<br \/>\nl&#8217;omessa attribuzione di un posto riservato derivante dalla mancata valutazione dei titoli attestanti<br \/>\nl&#8217;appartenenza ad una delle categorie protette di cui alla l. n. 482 del 1968, atteso che la domanda<br \/>\ngiudiziale sostanzialmente concerne il diritto a stipulare il contratto di lavoro, senza che rilevi la<br \/>\ncircostanza che questa formalmente sia introdotta attraverso l&#8217;impugnazione della graduatoria dei<br \/>\nvincitori.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 2 aprile 1968 n. 482 L.<br \/>\nLS 3 febbraio 1993 n. 29 art. 68 D.LG.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 D.P.R.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 16 D.P.R.<br \/>\nLS 30 ottobre 1996 n. 693 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Venezia Veneto sez. I<br \/>\nData: 25 giugno 2002<br \/>\nNumero: n. 3052<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso in genere.<br \/>\nLe disposizioni di principio, contenute nel d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, nella parte in cui questo<br \/>\nregola le modalit\u00e0 di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione<br \/>\nnei pubblici impieghi, si devono ritenere applicabili, in quanto non derogate da norme speciali, a<br \/>\ntutti i procedimenti di selezione di personale aventi rilievo pubblicistico, i quali si svolgano sotto<br \/>\nl&#8217;impulso ed il controllo di una pubblica autorit\u00e0, per l&#8217;attribuzione di una posizione riferita ad una<br \/>\nattivit\u00e0 con spiccati profili di interesse pubblico, ad accesso limitato e sottoposta, nel suo<br \/>\nsvolgimento, a poteri direttivi dell&#8217;autorit\u00e0 stessa (nel caso concreto, concernente l&#8217;impugnazione<br \/>\ndella procedura concorsuale relativa a un posto di ormeggiatore nel Gruppo ormeggiatori del Porto<br \/>\ndi Venezia, il Tar ha annullato la prova teorica svolta poich\u00e9 i quesiti erano stati predisposti da<br \/>\nciascun componente della Commissione nel numero rispettivamente assegnato, ma erano rimasti<br \/>\nignoti agli altri membri della Commissione, salvo che al Segretario, mentre la Commissione<br \/>\nesaminatrice, in base a quanto prescritto dagli art. 11 e 12, d.P.R. n. 487 del 1994, avrebbe dovuto<br \/>\napprovare collegialmente gli elenchi dei quesiti prima di sottoporli ai candidati per la prova teorica).<br \/>\n89<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 11 D.P.R.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. VI<br \/>\nData: 08 aprile 2002<br \/>\nNumero: n. 1884<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Concorsi per titoli ed esami &#8211; Procedimento di concorso &#8211;<br \/>\nCommissioni esaminatrici &#8211; Criteri di massima &#8211; Valutazione &#8211; Sindacabilit\u00e0.<br \/>\nIn tema di concorsi pubblici, si ritiene costantemente, con riguardo alla determinazione dei criteri di<br \/>\nmassima ex art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che, una volta predisposti i criteri di massima, la<br \/>\ncommissione \u00e8 tenuta alla loro osservanza, non potendo soddisfare poi la valutazione con<br \/>\nl&#8217;attribuzione di un punteggio numerico quando si \u00e8 deciso di dar conto in modo puntuale di alcuni<br \/>\nelementi di valutazione; sicch\u00e9, se \u00e8 vero che l&#8217;operato della commissione \u00e8 di natura tecnicodiscrezionale e consiste in un libero apprezzamento sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche di<br \/>\nnon univoca interpretazione, incensurabile in sede di legittimit\u00e0, per il suo grado di elevata<br \/>\nsoggettivit\u00e0 ed irripetibilit\u00e0 (tanto da dar luogo a quello che \u00e8 stato definito &#8220;sindacato debole&#8221; sulla<br \/>\ndiscrezionalit\u00e0 tecnica), non \u00e8 men vero che quando la commissione ha deciso di autolimitarsi,<br \/>\nrinunciando ad esprimere il giudizio in modo sintetico attraverso un voto, dettando criteri di<br \/>\nmassima di cui dar conto nella valutazione delle prove d&#8217;esame, il sindacato del giudice non si<br \/>\nlimita alla manifesta illogicit\u00e0 od irragionevolezza, ma si estende al profilo della mancata<br \/>\nosservanza dei criteri prefissati.<br \/>\n(Conferma Trga Trentino Alto Adige, Trento, 29 gennaio 1996 n. 25).<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Catanzaro Calabria<br \/>\nData: 03 aprile 1998<br \/>\nNumero: n. 252<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso in genere<br \/>\nNel procedimento concorsuale, l&#8217;abbinamento delle domande a ciascun candidato in forma<br \/>\ninnominata \u00e8 garanzia sufficiente di salvaguardia per la trasparenza di esso, alla cui tutela \u00e8 volta la<br \/>\nnorma di cui all&#8217;art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Milano Lombardia sez. III<br \/>\nData: 13 maggio 1997<br \/>\nNumero: n. 594<br \/>\n90<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Prova d&#8217;esame.<br \/>\nAi sensi dell&#8217;art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 e dell&#8217;art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, la valutata<br \/>\ninsufficienza della prova scritta del concorso (nella specie ad assistente di I categoria, qualifica<br \/>\ndirigenziale) deve essere motivata con l&#8217;esplicitazione compiuta e logica delle ragioni risultando<br \/>\ninsufficiente l&#8217;indicazione del solo voto numerico.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 7 agosto 1990 n. 241 art. 3 L.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Trento Trentino Alto Adige<br \/>\nData: 01 febbraio 1996<br \/>\nNumero: n. 32<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso &#8211; Prova d&#8217;esame.<br \/>\n\u00c8 illegittima la valutazione negativa di una prova di esame in un pubblico concorso, quindi di una<br \/>\nselezione per un numero limitato di posti, che sia espressa solo con un punteggio, senza una sua<br \/>\nulteriore motivazione verbale.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nCostituzione della Repubblica art. 113<br \/>\nCostituzione della Repubblica art. 97<br \/>\nLS 7 agosto 1990 n. 241 art. 3 L.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato a. gen.<br \/>\nData: 09 novembre 1995<br \/>\nNumero: n. 120<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Prova d&#8217;esame.<br \/>\nIn tema di accesso ai pubblici impieghi e di svolgimento dei concorsi, l&#8217;art. 12 comma 1 del<br \/>\nregolamento 9 maggio 1994 n. 487 \u00e8 modificato nel senso che, per lo svolgimento della prova orale<br \/>\nla commissione deve formulare domande su quesiti predeterminati ed estratti a sorte.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato a. gen.<br \/>\nData: 09 novembre 1995<br \/>\nNumero: n. 120<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso \u2013 Punteggio.<br \/>\nIn tema di accesso ai pubblici impieghi, posto che la graduazione numerica costituisce un modo di<br \/>\ndifferenziare le valutazioni dei candidati di un concorso, il nuovo art. 12 comma 1 del regolamento<br \/>\n91<br \/>\n9 maggio 1994 n. 487, cos\u00ec come modificato, prevede che i criteri di valutazione nei concorsi<br \/>\nvengano stabiliti non al fine di &#8220;motivare&#8221;, ma di &#8220;assegnare&#8221; i punteggi attribuiti ai candidati.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato a. gen.<br \/>\nData: 09 novembre 1995<br \/>\nNumero: n. 120<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Titoli in genere.<br \/>\nIn tema di accesso ai pubblici impieghi, al fine dello snellimento delle procedure e dell&#8217;eliminazione<br \/>\ndi operazioni inutili, gli art. 8 comma 1 e 12 comma 2 del regolamento 9 maggio 1994 n. 487<br \/>\ndevono essere oggetto di modifica legislativa, cosicch\u00e9 nei concorsi per titoli ed esami la<br \/>\nvalutazione dei titoli avviene solo per quei soggetti che abbiano superato le prove scritte.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 8 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Bari Puglia sez. II<br \/>\nData: 10 aprile 1995<br \/>\nNumero: n. 251<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Prova d&#8217;esame.<br \/>\nIn un concorso ad un pubblico impiego, se tra le valutazioni espresse dai vari commissari sulla<br \/>\nprova di un candidato vi siano forti disparit\u00e0, non \u00e8 sufficiente a spiegare il giudizio il voto<br \/>\nnumericamente espresso, ma \u00e8 necessaria una sua motivazione linguistica esplicativa.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 7 agosto 1990 n. 241 art. 3 L.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: TAR Piemonte, sez. II<br \/>\nData: 10.03.2007<br \/>\nNumero: 1180<br \/>\nNecessaria predeterminazione dei criteri di valutazione nei concorsi pubblici.<br \/>\nNei pubblici concorsi, la mancata predeterminazione di criteri oggettivi di valutazione delle prove,<br \/>\nche in base all\u2019art. 12 del D.P.R. 487\/1994 assolvono ad una precisa funzione di trasparenza ed<br \/>\nimparzialit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa, rende illegittima la procedura concorsuale.<br \/>\nQuesta la conclusione del TAR Piemonte, sez. II nella sentenza 10 marzo 2007, n. 1180.<br \/>\n92<br \/>\nIl caso ha riguardato una candidata, dichiarata non idonea ad un concorso pubblico, che impugna la<br \/>\nprocedura concorsuale lamentando, tra l\u2019altro, il mancato espletamento della predeterminazione dei<br \/>\ncriteri di valutazione delle prove.<br \/>\nIl Collegio, avendo accertato che tale adempimento nel caso di specie risulta mancante, accoglie il<br \/>\nricorso, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui il principio che esige, nella<br \/>\nmateria concorsuale, la predeterminazione dei criteri di massima che consentano di risalire al<br \/>\nprocedimento logico seguito dalla commissione giudicatrice nell\u2019esprimere il giudizio tecnico<br \/>\ndiscrezionale sulle prove di esame, ha natura e valore di ordine generale, applicabile in ogni<br \/>\nconcorso pubblico e non pu\u00f2 essere eluso (C.d.S., Sez. V \u2013 sentenza 12 ottobre 2004 n. 6575).<br \/>\nInoltre, il Tar ha considerato che quand\u2019anche esistono delle interpretazioni pi\u00f9 elastiche secondo<br \/>\ncui si ritiene possibile che i criteri siano determinati anche dopo l\u2019effettuazione delle prove<br \/>\nconcorsuali purch\u00e9 prima della loro correzione, comunque si esclude che dai suddetti criteri si possa<br \/>\nin assoluto prescindere (C.d.S., Sez. VI, 25 luglio 2003, n. 4282; C.d.S., Sez. IV, 22 settembre 2005,<br \/>\nn. 4989).<br \/>\nIn conclusione, per il Collegio, la predeterminazione dei criteri, la cui funzione \u00e8 quella di<br \/>\nassicurare la trasparenza dell\u2019attivit\u00e0 di valutazione, che il legislatore vuole ricondotta a criteri<br \/>\noggettivi, dai quali discende per la Commissione di concorso una vera e propria delimitazione<br \/>\npreventiva della propria sfera tecnico-discrezionale non pu\u00f2 essere disattesa, pena l\u2019illegittimit\u00e0 del<br \/>\nprocedimento concorsuale.<\/p>\n<p>Concorsi a pubblici impieghi &#8211; In genere &#8211; Regola dell&#8217;anonimato &#8211; Segni di riconoscimento &#8211; A<br \/>\ncarattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero &#8211;<br \/>\nIdoneit\u00e0 a fungere da elemento di identificazione del candidato &#8211; Sussistenza.<br \/>\nRiguardo la regola dell&#8217;anonimato degli elaborati scritti nei pubblici concorsi, l&#8217;idoneit\u00e0 dei segni di<br \/>\nriconoscimento a fungere da elemento di identificazione del candidato deve ravvisarsi soltanto<br \/>\nladdove gli stessi assumano un carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie<br \/>\nmanifestazioni del pensiero.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 14 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. VI<br \/>\nData: 09 dicembre 2008<br \/>\nNumero: n. 6102<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Prova d&#8217;esame &#8211; Prova scritta &#8211;<br \/>\nPlagio &#8211; Presupposti &#8211; Esclusione &#8211; \u00c8 atto dovuto.<\/p>\n<p>L&#8217;esclusione del candidato da concorso per l&#8217;accesso ad impiego nella pubblica amministrazione per<br \/>\nplagio, alla stregua di quanto previsto dall&#8217;art. 13, comma quarto, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487,<br \/>\ndeve essere legittimamente comminata qualora dalla prova scritta emerga: a) una riproduzione<br \/>\nfedele del testo non ammesso a consultazione; b) un&#8217;impostazione del tema, o di parte di esso, che<br \/>\ncostituisca un&#8217; imitazione, con carattere pedissequo e fraudolento, del testo assunto a parametro<br \/>\nconfronto. In tale ipotesi non si versa di fronte all&#8217;esercizio della sfera di discrezionalit\u00e0 tecnica di<br \/>\ncui l&#8217;amministrazione dispone in sede di valutazione delle prove di esame, atteso che il giudizio<br \/>\ndella commissione muove dall&#8217;oggettivo ed incontestabile riscontro della corrispondenza &#8211; per<br \/>\nstruttura, articolazione delle proposizioni e termini utilizzati &#8211; di una parte non marginale dell&#8217;<br \/>\nelaborato al testo assunto a termine di comparazione e pertanto, in relazione a dettato di cui al citato<br \/>\ncomma quarto dell&#8217;art. 13 e dei criteri di massima stabiliti dalla commissione medesima, la misura<br \/>\nespulsiva viene a configurarsi come dovuta a garanzia delle regolarit\u00e0 del concorso e delle stesse<br \/>\n94<br \/>\nposizioni di interesse degli altri partecipanti di non vedersi postergati rispetto a chi non abbia<br \/>\nredatto la prova con autonoma elaborazione e personale apporto intellettuale.<br \/>\n(Riforma Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 27 gennaio 2005 n. 2560).<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. VI<br \/>\nData: 07 novembre 2006<br \/>\nNumero: n. 6558<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Prova d&#8217;esame &#8211; Prova scritta &#8211;<br \/>\nPlagio &#8211; Quando si configura.<br \/>\nL&#8217;art. 13 comma 3, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, detta una regola concorsuale indirizzata a garantire<br \/>\nl&#8217;originalit\u00e0 del prodotto intellettuale del candidato quale elemento rivelatore del grado di maturit\u00e0 e<br \/>\ndi preparazione richiesto per assolvere i compiti nel posto messo a concorso la cui violazione<br \/>\nsussiste nei casi in cui dalla prova scritta emerga una riproduzione fedele del testo non ammesso a<br \/>\nconsultazione.<br \/>\n(Riforma Tar Lazio, Roma, sez. III, 2 febbraio 2004 n. 943).<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Genova Liguria sez. II<br \/>\nData: 07 maggio 2004<br \/>\nNumero: n. 672<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Prova d&#8217;esame.<br \/>\nLa sanzione della nullit\u00e0 prevista dall&#8217;art. 13 d.P.R. n. 487 del 1994 colpisce il candidato che non<br \/>\nottemperi alla previsione, ad esempio scrivendo su fogli portati da casa, precludendo la valutazione<br \/>\ndel suo elaborato, mentre non colpisce la procedura concorsuale nel suo complesso.<\/p>\n<p>Legislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Genova Liguria sez. II<br \/>\nData: 07 maggio 2004<br \/>\nNumero: n. 672<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi Procedimento di concorso &#8211; Prova d&#8217;esame.<br \/>\nLa norma di cui all&#8217;art. 13 d.P.R. n. 487 del 1994 prevede formalit\u00e0 a garanzia dell&#8217;autenticit\u00e0<br \/>\ndell&#8217;elaborato, all&#8217;evidente fine di scongiurare la possibilit\u00e0 che gli elaborati siano gi\u00e0 stati<br \/>\npreconfezionati anteriormente alle prove.<br \/>\n95<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Liguria sez. II<br \/>\nData: 07 maggio 2004<br \/>\nNumero: n. 2280<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi: in genere<br \/>\n\u00c8 onere del candidato che riceva fogli non timbrati ovvero non firmati da un componente della<br \/>\nCommissione d&#8217;esame di fare presente tale circostanza alla Commissione stessa al fine di non<br \/>\nincorrere nella sanzione della nullit\u00e0 degli elaborati prevista dall&#8217;art. 13 d.P.R. n. 487 del 1994.<br \/>\nPertanto, l&#8217;avere fornito, per mero errore, ad un candidato fogli non timbrati ovvero non firmati non<br \/>\ncostituisce di per s\u00e8 illegittimit\u00e0 tale da indurre l&#8217;annullamento della procedura concorsuale.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. VI<br \/>\nData: 20 giugno 2003<br \/>\nNumero: n. 3679<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Commissioni esaminatrici &#8211;<br \/>\nValutazioni &#8211; Criteri.<br \/>\nDal chiaro tenore dell&#8217;art. 13 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, si desume che la commissione<br \/>\nd&#8217;esami non sia tenuta ad individuare l&#8217;effettivo candidato che abbia copiato, per distinguerlo da<br \/>\nquello che abbia elaborato il testo; infatti, la sanzione dell&#8217;esclusione investe tutti i candidati<br \/>\ncoinvolti. Parimenti, \u00e8 irrilevante l&#8217;accertamento se la copiatura sia stata totale o parziale, atteso che<br \/>\nentrambe le ipotesi danno luogo alla detta esclusione.<br \/>\n(Conferma Tar Campania, sez. II, 5 giugno 2001 n. 2548 ).<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Lazio sez. III<br \/>\nData: 15 novembre 2000<br \/>\nNumero: n. 9413<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi: in genere.<br \/>\nLa consegna ai candidati di plichi sigillati contenenti il questionario e il foglio risposte soddisfa<br \/>\npienamente l&#8217;esigenza di scongiurare qualsiasi contraffazione o sostituzione degli elaborati a<br \/>\ngaranzia dell&#8217;imparzialit\u00e0 della procedura concorsuale, e pertanto non costituisce violazione dell&#8217;art.<br \/>\n13, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che stabilisce che i lavori debbono essere scritti<br \/>\nesclusivamente, a pena di nullit\u00e0, su carta portante il timbro d&#8217;ufficio e la firma di un membro della<br \/>\ncommissione esaminatrice.<br \/>\n96<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.<\/p>\n<p>Concorsi: principio della segretezza non si applica se l&#8217;anonimato \u00e8 privo di utilit\u00e0.<br \/>\nNei concorsi pubblici, il principio della segretezza delle prove scritte si giustifica con la necessit\u00e0<br \/>\nche la correzione dell&#8217;elaborato avvenga ignorando la paternit\u00e0 del compito, quale garanzia di<br \/>\nimparzialit\u00e0 del giudizio. Ne consegue che tale principio non trova applicazione quando l&#8217;anonimato<br \/>\nsia privo di utilit\u00e0 pratica.<br \/>\nLo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6556 del 12 ottobre 2004, affermando che nel<br \/>\ncaso di specie nessuna utilit\u00e0 pratica avrebbe rivestito l&#8217;anonimato dello scritto, poich\u00e9 l&#8217;autore<br \/>\nsarebbe divenuto necessariamente palese pochi minuti dopo la consegna, in sede di colloquio e<br \/>\ncomunque prima della valutazione dello stesso.<br \/>\nAutorit\u00e0: TAR Calabria-Catanzaro, sez. II<br \/>\nData: 10.06.2008<br \/>\nNumero: 642<br \/>\nConcorsi pubblici, regola dell&#8217;anonimato, interpretazione oggettiva, termine &#8220;brutta copia&#8221; &#8211;<br \/>\nSegno di riconoscimento \u2013 Insussistenza.<br \/>\nIn tema di concorsi pubblici, rinviare alla &#8220;brutta copia&#8221; non costituisce un segno di riconoscimento.<br \/>\nLa giurisprudenza amministrativa, con orientamento ormai consolidato, ha gi\u00e0 sottolineato che nelle<br \/>\nprocedure concorsuali la regola dell\u2019anonimato degli elaborati scritti, bench\u00e9 essenziale, non pu\u00f2<br \/>\nessere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l\u2019invalidit\u00e0 delle prove ogni volta che<br \/>\nsussista la mera possibilit\u00e0 di riconoscimento, perch\u00e9, se cos\u00ec fosse, sarebbe materialmente<br \/>\nimpossibile svolgere concorsi con esami scritti, atteso che non si potrebbe mai escludere a priori la<br \/>\npossibilit\u00e0 che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, sebbene il relativo elaborato<br \/>\nsia formalmente anonimo; ne discende che la regola dell\u2019anonimato deve essere intesa nel senso che<br \/>\nl\u2019elaborato non deve recare alcun segno che sia \u201cin astratto\u201d ed \u201coggettivamente\u201d suscettibile di<br \/>\nriconoscibilit\u00e0, con la conseguenza che il termine \u201cbrutta copia\u201d apposto dal candidato sul proprio<br \/>\ntema non pu\u00f2 essere interpretato come segno di riconoscimento, ma come mera formula di stile che,<br \/>\nanche in base a reminiscenze scolastiche, pu\u00f2 essere usata dai concorrenti per indirizzare la<br \/>\ncommissione verso la stesura finale e corretta dell\u2019elaborato (cfr. per tutte TAR Basilicata, 11 luglio<br \/>\n2007 n. 489).<br \/>\nInoltre, \u00e8 stato acutamente osservato che l\u2019espressione \u201cbrutta copia\u201d non costituisce concreto segno<br \/>\ndi riconoscimento, ma ha lo scopo di rendere immediatamente percepibile la versione definitiva del<br \/>\ncompito, anche al fine di agevolarne la correzione da parte della stessa commissione, e non \u00e8<br \/>\nassimilabile ad altri \u201ccontrassegni\u201d, idonei a fungere da elemento di identificazione del candidato<br \/>\nper il loro carattere oggettivamente distintivo ed anomalo (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. II, 3 luglio<br \/>\n2007 n. 5980; TAR Puglia Bari, Sez. II, 11 maggio 2006 n. 1698; TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 10<br \/>\naprile 2002 n. 972).<br \/>\nOrbene, il Collegio ritiene che tali superiori principi possano ben attagliarsi anche al caso di specie,<br \/>\nattesa la sostanziale analogia tra la dicitura \u201cvedere brutta\u201d, utilizzata dal ricorrente, ed il termine<br \/>\n\u201cbrutta copia\u201d, analogia che trova giustificazione nell\u2019unicit\u00e0 di funzione delle citate espressioni,<br \/>\nentrambe volte a rendere immediatamente percepibile per la commissione esaminatrice la stesura<br \/>\n101<br \/>\ndefinitiva del compito, anche attraverso il collegamento tra le due versioni (brutta e bella) dello<br \/>\nstesso.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio di Stato<br \/>\nData: 6 luglio 2004<br \/>\nNumero: 5017<br \/>\nConcorsi pubblici: scollatura della busta non comporta l&#8217;invalidit\u00e0 della prova.<br \/>\nNelle procedure concorsuali al fine di affermare la riconoscibilit\u00e0 e quindi la invalidit\u00e0 della prova<br \/>\nscritta, \u00e8 necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco la \u201cintenzionalit\u00e0\u201d del<br \/>\nconcorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato.<br \/>\nLo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la decisione in epigrafe, affermando che in un concorso<br \/>\npubblico non pu\u00f2 farsi ricadere sui candidati il rischio consistente nella scollatura delle buste, non<br \/>\nderivante, verosimilmente, dalla volont\u00e0, n\u00e9 tantomeno dalla \u201cintenzionalit\u00e0\u201d degli stessi, che<br \/>\nsemmai, hanno interesse e volont\u00e0 contrari, al fine di salvaguardare la integrit\u00e0 delle loro prove.<br \/>\nAutorit\u00e0: TAR Lazio-Roma, sez. I<br \/>\nData: 20.09.2010<br \/>\nNumero: 32366<br \/>\nSe il candidato sottolinea la traccia deve essere annullata la prova scritta.<br \/>\nDeve essere annullata la prova scritta di un concorso se il candidato ha sottolineato parti della<br \/>\ntraccia, in quanto trattasi elemento idoneo a far venir meno l\u2019anonimato, indispensabile per<br \/>\ngarantire la par condicio tra i concorrenti.<br \/>\nE\u2019 quanto ha stabilito il Tar del Lazio con la sentenza 20 settembre 2010, n. 32366 cos\u00ec<br \/>\ncorrettamente applicando la normativa di riferimento, costituita dall\u2019art. 8, comma 5, R.D. n.<br \/>\n1860\/1925, il quale prevede che \u201cil candidato, dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione n\u00e9<br \/>\naltro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta pi\u00f9 grande\u201d, dall\u2019art. 14, comma 2, D.P.R. n.<br \/>\n487\/1994, ai sensi del quale \u201cil candidato, dopo avere svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione,<br \/>\nn\u00e9 altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande e dall\u2019art. l\u2019art. 12, comma 7, R.D.<br \/>\nn. 1860\/1925, secondo il quale \u201cdeve essere pure annullato l\u2019esame dei concorrenti che comunque si<br \/>\nsiano fatti riconoscere\u201d.<br \/>\nCome evidenziato dai giudici amministrativi \u201cLa ratio delle previsioni normative sopra riportate \u00e8<br \/>\nquella di garantire l\u2019anonimato dell\u2019elaborato, impedendone cio\u00e8 l\u2019attribuzione ad un candidato<br \/>\ndeterminato, e cos\u00ec tutelando il principio della par condicio dei concorrenti, in ossequio ai principi<br \/>\ncostituzionali di imparzialit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa (art,. 97 Cost.) e di eguaglianza nelle<br \/>\ncondizioni di accesso ai pubblici uffici (art. 51 Cost.)\u201d.<br \/>\nNel caso di specie, la Commissione d\u2019esame ritenne che i segni apposti (in modo incongruo) sulle<br \/>\ntracce di due elaborati, per di pi\u00f9 con matita di diverso colore da quello dell\u2019inchiostro utilizzato per<br \/>\nla stesura del compito, fossero idonei a determinare il riconoscimento del candidato. Tale segno, a<br \/>\nparere del T.A.R. Lazio, appariva tale da rendere l\u2019elaborato distinguibile dagli altri e, di<br \/>\nconseguenza, idoneo a determinare la perdita dell\u2019anonimato del compito e, quindi, la<br \/>\nriconoscibilit\u00e0 del suo autore.<br \/>\n102<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio di Stato, sez. VI<br \/>\nData: 06.04.2009<br \/>\nNumero: 8418<br \/>\nSulla violazione del principio dell\u2019anonimato dei concorsi pubblici.<\/p>\n<p>Viola il principio dell\u2019anonimato dei concorsi pubblici la circostanza che sui lembi di chiusura delle<br \/>\nbuste contenenti gli elaborati dei candidati risultino le sigle dei membri della Commissione apposte<br \/>\nin maniera macroscopicamente diversa da busta a busta.<br \/>\nCos\u00ec ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza 6 aprile 2009, n. 8418.<br \/>\nLa questione ha riguardato le operazioni di un concorso pubblico per ricercatore universitario, per<br \/>\ncui un candidato ha proposto ricorso in quanto ha ravvisato delle irregolarit\u00e0 procedimentali alla<br \/>\nfine della prova scritta.<br \/>\nIn particolare, \u00e8 stato fatto rilevare che su alcune buste, contenenti gli elaborati dei candidati, era<br \/>\nstata marcata, in modo ben evidente, la data con la sola indicazione del giorno e del mese mentre su<br \/>\naltre era apposto il giorno, il mese e l\u2019anno.<br \/>\nSiffatti elementi, secondo il Collegio, costituiscono presupposti rivelatori di un modus operandi<br \/>\npoco rispettoso del principio di trasparenza ed imparzialit\u00e0, alla cui osservanza deve invece essere<br \/>\nimprontata la condotta dei componenti le commissioni d\u2019esame.<br \/>\nPer tali anomalie &#8211; denunciate peraltro dallo stesso presidente della Commissione, al Rettore<br \/>\ndel\u2019ateneo interessato &#8211; indipendentemente dalla rilevanza o meno della riconoscibilit\u00e0 in concreto<br \/>\ndegli elaborati, il Consiglio di Stato ha ritenuto violato il principio dell\u2019anonimato, il quale<br \/>\nrappresenta una garanzia ineludibile di seriet\u00e0 della selezione e dello stesso funzionamento del<br \/>\nmeccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalit\u00e0 ordinaria d\u2019accesso agli<br \/>\nimpieghi nelle amministrazioni.<\/p>\n<p>Concorsi a pubblici impieghi &#8211; Ammissione &#8211; Esclusione &#8211; In genere &#8211; Comunicazione di<br \/>\nesclusione di un candidato &#8211; Non deve contenere la deliberazione della Commissione in merito<br \/>\nai lavori da essa svolti, alla correzione delle prove e alla disposta esclusione.<br \/>\nL&#8217;art. 15, d.P.R. n. 487 del 1994 non impone all&#8217;Amministrazione di indicare, nella comunicazione<br \/>\ndi esclusione del candidato dalla procedura concorsuale, la deliberazione della Commissione in<br \/>\nmerito ai lavori dalla stessa svolti, alla correzione delle prove e alla disposta esclusione.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. IV<br \/>\nData: 18 giugno 2009<br \/>\nNumero: n. 3998<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Graduatoria &#8211; Idonei &#8211; Diritto<br \/>\nall&#8217;immissione in ruolo &#8211; Esclusione &#8211; Limite.<br \/>\nGli art. 15 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e art. 22 comma 8 l. 24 dicembre 1994 n. 724 non<br \/>\nriconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si<br \/>\nlimitano ad attribuire all&#8217;Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura<br \/>\nconcorsuale ordinaria, la facolt\u00e0 di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di<br \/>\nconcorsi gi\u00e0 indetti, s\u00ec da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei<br \/>\nvincitori, ovvero &#8220;medio tempore&#8221; resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; si tratta quindi<br \/>\ndi norme rivolte esclusivamente all&#8217;Amministrazione, proponendosi la finalit\u00e0 di agevolare, in nome<br \/>\ndel principio di economicit\u00e0 dell&#8217;azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale,<br \/>\nsenza far ricorso all&#8217;ordinario concorso ma senza qualificare o differenziare la posizione degli<br \/>\nidonei rispetto ad altri dipendenti, che aspirino agli stessi posti.<br \/>\n(Conferma Tar Lazio, Roma, sez. I, 6 giugno 2001 n. 7569).<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.<br \/>\nLS 23 dicembre 1994 n. 724 art. 22 comma 8 L.<br \/>\n104<br \/>\nAutorit\u00e0: Cassazione civile sez. lav.<br \/>\nData: 11 agosto 2008<br \/>\nNumero: n. 21509<br \/>\nLavoro subordinato (contratto particolare) &#8211; Assunzione a concorso &#8211; Procedure concorsuali<br \/>\ndella P.A. per l&#8217;assunzione di dipendenti &#8211; Candidati risultati idonei e non vincitori &#8211; Diritto<br \/>\nall&#8217;assunzione per il cosiddetto \u00abscorrimento della graduatoria\u00bb a prescindere da una<br \/>\nspecifica previsione legislativa (o del bando originario) e dall&#8217;interesse della P.A. alla<br \/>\ncopertura del posto &#8211; Esclusione &#8211; Fondamento<br \/>\nIn materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all&#8217;assunzione dei dipendenti, l&#8217;istituto<br \/>\ndel cosiddetto \u00abscorrimento della graduatoria\u00bb presuppone necessariamente una decisione<br \/>\ndell&#8217;amministrazione di coprire il posto; pertanto l&#8217;obbligo di servirsi della graduatoria entro il<br \/>\ntermine di efficacia della stessa preclude all&#8217;amministrazione di bandire una nuova procedura<br \/>\nconcorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all&#8217;assunzione dei candidati non<br \/>\nvincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l&#8217;amministrazione stessa non intenda<br \/>\ncoprire, come \u00e8 reso palese dall&#8217;espressione \u00abeventuale copertura di posti che dovessero rendersi<br \/>\ndisponibili\u00bb adoperata tanto nell&#8217;art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, per i<br \/>\nconcorsi delle pubbliche amministrazioni in genere, quanto nell&#8217;art. 91, comma 4, del d.lg. n. 267<br \/>\ndel 18 agosto 2000, per i concorsi degli enti locali, norme entrambe sopravvissute alla<br \/>\nprivatizzazione del pubblico impiego.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 24 dicembre 1993 n. 537 art. 3 L.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.<br \/>\nLS 18 agosto 2000 n. 267 art. 91 D.LG.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Roma Lazio sez. I<br \/>\nData: 18 luglio 2008<br \/>\nNumero: n. 6956<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Graduatoria &#8211; Scorrimento &#8211;<br \/>\nRappresenta una mera facolt\u00e0 per l&#8217;Amministrazione &#8211; Ultrattivit\u00e0 della graduatoria &#8211; Non \u00e8<br \/>\nostativa alla scelta della P.A. di indire un nuovo concorso.<br \/>\nL&#8217;art. 15, d.P.R. n. 487 del 1994 si limita ad individuare un arco temporale di vigenza delle gi\u00e0<br \/>\nformate graduatorie concorsuali e, dunque, non si presta di per s\u00e9 a rendere &#8220;obbligato&#8221; il ricorso<br \/>\nalle graduatorie stesse. In altri termini, la c.d. ultrattivit\u00e0 della graduatoria concorsuale \u00e8 ben<br \/>\ndistinta, sul piano concettuale, prima ancora che effettuale, dalla configurabilit\u00e0 di un obbligo di<br \/>\nscorrimento e\/o di una preclusione all&#8217;indizione di un nuovo concorso. In definitiva, il c.d.<br \/>\n&#8220;scorrimento&#8221; delle graduatorie rappresenta una mera facolt\u00e0, di carattere eccezionale, mentre la<br \/>\nscelta dell&#8217;Amministrazione di indire &#8211; pur in presenza di graduatorie ancora valide &#8211; un nuovo<br \/>\nconcorso \u00e8 assistita da un&#8217;ampia latitudine discrezionale e non pu\u00f2 trovare ostacoli in considerazioni<br \/>\nafferenti esclusivamente i tempi ed i costi della nuova procedura.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.<br \/>\n105<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Latina Lazio sez. I<br \/>\nData: 10 gennaio 2008<br \/>\nNumero: n. 28<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi &#8211; Procedimento di concorso &#8211; Verbali &#8211; Intangibilit\u00e0 &#8211; Ragioni &#8211;<br \/>\nCorrezione di errore materiale &#8211; Possibilit\u00e0 &#8211; Condizioni.<\/p>\n<p>Il verbale della commissione di concorso, disciplinato dall&#8217;art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487,<br \/>\ncostituisce un atto pubblico che \u00e8 assistito da fede privilegiata, facendo prova sino a querela di falso<br \/>\ndi quanto in esso attestato; una volta che il verbale venga \u00ab chiuso \u00bb, cio\u00e8 confermato e sottoscritto,<br \/>\nesso diviene pertanto intangibile anche per gli stessi componenti della Commissione, nel senso che<br \/>\nil potere che con la verbalizzazione \u00e8 stato esercitato \u00e8 venuto meno, cio\u00e8 si \u00e8 \u00ab consumato \u00bb; pu\u00f2<br \/>\nsenz&#8217;altro ammettersi che &#8211; nel caso in cui il verbale sia inficiato da errori materiali &#8211; sia consentito<br \/>\noperare le opportune rettifiche, ma deve trattarsi di vero e proprio errore materiale, cio\u00e8 di una<br \/>\ninesattezza percepibile ictu oculi dal contesto dell&#8217;atto e tale da non determinare alcuna incertezza in<br \/>\nordine alla individuazione di quanto effettivamente rappresentato e avvenuto (nella specie, la<br \/>\nCommissione, riunitasi in epoca successiva alla proposizione del ricorso, aveva modificato il<br \/>\nverbale nel presupposto che quanto in esso affermato in ordine alla apposizione del numero<br \/>\nprogressivo sui cartoncini contenuti nella busta piccola &#8211; e su cui si erano incentrate le doglianze del<br \/>\nricorrente &#8211; fosse il frutto di errore materiale nella redazione del documento e di svista della<br \/>\ncommissione ad apporre la firma).<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Milano Lombardia sez. II<br \/>\nData: 12 novembre 2004<br \/>\nNumero: n. 5739<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso graduatoria.<br \/>\nL&#8217;originaria facolt\u00e0 di avvalersi di una graduatoria finale di un concorso pubblico, prevista dall&#8217;art. 8<br \/>\nd.P.R. n. 3 del 1957, si \u00e8 trasformata nella successiva legislazione in un obbligo, come risulta<br \/>\ndall&#8217;art. 15 comma 7 d.P.R. n. 487 del 1994, dall&#8217;art. 39 comma 13 l. n. 449 del 1997, dall&#8217;art. 20<br \/>\ncomma 3 l. n. 488 del 1999 e dall&#8217;art. 51 comma 8 l. n. 388 del 2000.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 10 gennaio 1957 n. 3 art. 8 D.P.R.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.<br \/>\nLS 27 dicembre 1997 n. 449 art. 39 L.<br \/>\nLS 23 dicembre 1999 n. 488 art. 20 L.<br \/>\nLS 23 dicembre 2000 n. 388 art. 51 L.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. V<br \/>\nData: 12 novembre 2003<br \/>\nNumero: n. 7230<br \/>\n106<br \/>\nGiustizia amministrativa &#8211; Ricorso giurisdizionale &#8211; Termine &#8211; Comunicazione e pubblicazione<br \/>\ndell&#8217;atto &#8211; Concorso a pubblico impiego &#8211; Graduatoria dei vincitori &#8211; Persona non contemplata<br \/>\nnella graduatoria &#8211; Impugnazione &#8211; Dalla data di pubblicazione dell&#8217;avviso sulla Gazzetta<br \/>\nUfficiale &#8211; Impugnazione tardiva &#8211; Errore scusabile &#8211; Riconoscimento &#8211; Condizioni.<br \/>\nIn tema di concorsi a pubblici impieghi, l&#8217;art. 15 comma 6 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, secondo cui<br \/>\ndalla data di pubblicazione dell&#8217;avviso che d\u00e0 notizia nella Gazzetta Ufficiale della pubblicazione<br \/>\ndella graduatoria dei vincitori dei concorsi decorre il termine per le eventuali impugnazioni, va<br \/>\ncoordinato con l&#8217;art. 2 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, per quanto attiene alla conoscenza legale di<br \/>\nsoggetti non contemplati da atti lesivi oggetto di pubblicazione; pertanto, la persona non<br \/>\ncontemplata nella graduatoria, perch\u00e9 non vincitrice, non dovendo essere raggiunta da un&#8217;apposita<br \/>\nnotificazione del provvedimento poi impugnato, avrebbe dovuto gravare l&#8217;atto entro il termine<br \/>\ndecadenziale decorrente dalla data di pubblicazione, ma va rimessa in termini, per errore scusabile,<br \/>\nove si sia fatta tempestivamente carico di richiedere copia degli atti del concorso e questi non le<br \/>\nsiano stati trasmessi con la dovuta tempestivit\u00e0 dalla p.a.<br \/>\n( Annulla Tar Lazio, sez. II, 1\u00b0 ottobre 1999 n. 1853 ).<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 17 agosto 1907 n. 642 art. 2 R.D.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. V<br \/>\nData: 25 gennaio 2003<br \/>\nNumero: n. 344<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso: verbali.<br \/>\nLa previsione contenuta negli art. 8, d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e 15, d.P.R. 9 maggio 1994 n.<br \/>\n487, a norma della quale i verbali di un concorso a posti di pubblico impiego devono essere<br \/>\nsottoscritti da tutti i componenti della commissione, va contemperata con la considerazione che il<br \/>\nverbale stesso non \u00e8 per sua natura un atto collegiale ma solo un documento che attesta, con le<br \/>\ndovute garanzie legali, il contenuto di una volont\u00e0 collegiale; pertanto, la mancanza di firma di uno<br \/>\ndei commissari, ove non sia determinata dalla mancata partecipazione di questo alla seduta, ovvero<br \/>\nda un atto volontario di astensione esplicitamente fatto constare, non inficia la validit\u00e0 del verbale<br \/>\nstesso ma concreta una irregolarit\u00e0 sanabile.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 3 maggio 1957 n. 686 art. 8 D.P.R.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Lazio sez. I<br \/>\nData: 03 aprile 2002<br \/>\nNumero: n. 2669<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi. Concorsi in genere.<br \/>\nLa mancata sottoscrizione del verbale di concorso da parte di uno dei componenti della<br \/>\ncommissione giudicatrice non vizia la determinazione della commissione stessa, trattandosi di atto<br \/>\n107<br \/>\nestrinseco rispetto alle operazioni concorsuali, come tale insuscettibile di invalidare le operazioni<br \/>\ndell&#8217;organo collegiale quando queste si siano svolte regolarmente e dall&#8217;intestazione dell&#8217;atto risulti<br \/>\nla presenza anche dei componenti della commissione che non hanno sottoscritto il verbale. In<br \/>\nassenza di specifiche disposizioni, l&#8217;approvazione e sottoscrizione del verbale della seduta della<br \/>\ncommissione esaminatrice di concorso oltre l&#8217;inizio della seduta successiva a quella cui si riferisce<br \/>\nnon costituisce &#8220;ex se&#8221; vizio dell&#8217;atto, in quanto non preclude la valutazione della corrispondenza<br \/>\ndello svolgimento storico dei fatti all&#8217;atto che li descrive. La previsione contenuta negli art. 8 d.P.R.<br \/>\n3 maggio 1957 n. 686 e 15 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, a norma della quale i verbali di un<br \/>\nconcorso a posti di pubblico impiego devono essere sottoscritti da tutti i componenti della<br \/>\ncommissione, non \u00e8 preordinata ad integrare n\u00e8 l&#8217;esistenza, n\u00e8 l&#8217;efficacia probatoria del documento,<br \/>\nassolvendo invece la funzione di tutelare il diritto di ciascuno dei detti componenti di verificare la<br \/>\nconformit\u00e0 del verbale alle operazioni svolte e alle opinioni espresse, s\u00ec da consentire a ciascuno di<br \/>\nloro di far constatare il proprio dissenso, che pu\u00f2 anche esprimersi nel rifiuto di apporre la propria<br \/>\nsottoscrizione (rifiuto che non incide sulla validit\u00e0 dell&#8217;atto, ma esprime solo la dissociazione<br \/>\ndell&#8217;autore dal contenuto di quest&#8217;ultimo). Se \u00e8 vero che, nell&#8217;ambito dei giudizi tecnico-valutativi,<br \/>\nesistono criteri di logica e di congruenza sulla base dei quali \u00e8 possibile sindacare, sotto il profilo<br \/>\ndell&#8217;eccesso di potere, anche la discrezionalit\u00e0 tecnica dell&#8217;amministrazione, \u00e8 pur vero che le<br \/>\nvalutazioni delle prove di un concorso sono soggette al sindacato di legittimit\u00e0 sotto il profilo<br \/>\ndell&#8217;illogicit\u00e0 manifesta o della macroscopica contraddittoriet\u00e0 di giudizio documentalmente<br \/>\nprovate.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 3 maggio 1957 n. 686 art. 8 D.P.R.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: T.A.R. Catanzaro Calabria<br \/>\nData: 03 aprile 1998<br \/>\nNumero: n. 252<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso verbali.<br \/>\nIn mancanza di diverse disposizioni del bando o dei criteri fissati dalla commissione esaminatrice,<br \/>\nl&#8217;onere di verbalizzazione delle operazioni di concorso (di cui all&#8217;art. 15 d.P.R. 9 maggio 1994 n.<br \/>\n487) \u00e8 sufficientemente garantito dall&#8217;indicazione del giudizio finale della commissione, mentre i<br \/>\ngiudizi dei singoli membri (che pur vanno a formare la media per il voto complessivo) non debbono<br \/>\nessere espressi in quanto hanno rilievo puramente interno; a meno che il membro di commissione,<br \/>\nin disaccordo con la valutazione di maggioranza, abbia fatto rilevare a verbale il proprio dissenso.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: Consiglio Stato sez. VI<br \/>\nData: 11 settembre 1996<br \/>\nNumero: n. 1199<br \/>\nConcorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso: verbali.<br \/>\nAl fine di garantirne la trasparenza, le operazioni della commissione di concorso, nella specie per<br \/>\nl&#8217;attribuzione di cattedra universitaria di ruolo, devono essere descritte in processi verbali<br \/>\n108<br \/>\nrispondenti all&#8217;effettivo svolgimento delle operazioni stesse, in applicazione del principio generale<br \/>\nstabilito dal d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, art. 8 e dal d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, art. 15. I<br \/>\nprocessi verbali devono essere, pertanto, redatti giorno per giorno e recare la sottoscrizione di tutti i<br \/>\ncommissari e del segretario della commissione, con la conseguenza che \u00e8 illegittima la<br \/>\nverbalizzazione redatta a notevole distanza di tempo, su schemi predisposti con modalit\u00e0 tali da non<br \/>\ngarantirne compiutamente e fedelmente il contenuto sostanziale.<br \/>\nLegislazione correlata:<br \/>\nLS 3 maggio 1957 n. 686 art. 8 D.P.R.<br \/>\nLS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.<br \/>\nAutorit\u00e0: TAR Campania-Napoli<br \/>\nData: 03.01.2007<br \/>\nNumero: 14<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>VOTO NUMERICO Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3451"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3451"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3451\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3452,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3451\/revisions\/3452"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3451"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3451"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3451"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}