{"id":3448,"date":"2022-06-02T19:27:44","date_gmt":"2022-06-02T17:27:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3448"},"modified":"2022-06-02T19:28:08","modified_gmt":"2022-06-02T17:28:08","slug":"giurisprudenza-concorsi-pubblici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/giurisprudenza-concorsi-pubblici\/","title":{"rendered":"Giurisprudenza Concorsi pubblici"},"content":{"rendered":"<p>TAR SARDEGNA, SEZ. I &#8211; sentenza 5 febbraio 2009 n. 163<br \/>\nIn base ai principi generali dell\u2019azione amministrativa ed ai consolidati criteri ermeneutici di interpretazione degli atti giuridici e dei provvedimenti amministrativi, \u00e8 da ritenere legittimo l\u2019operato di una Universit\u00e0 degli Studi che, essendosi accorta che uno dei quesiti che formava oggetto della prova preselettiva prevista per una Facolt\u00e0 a numero chiuso era erroneo, ha disposto l\u2019annullamento del quesito dopo che erano state effettuate le prove. Il disposto annullamento, infatti, non viola i fondamentali principi in materia di buon andamento e di imparzialit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa, ma ne costituisce concreta applicazione; l\u2019annullamento del quesito irregolare, data la sua portata generale, garantisce la par condicio tra tutti i candidati e vale ad eliminare una possibile causa di disorientamento tra gli stessi, atta a pregiudicare la genuinit\u00e0 delle risposte.<br \/>\nSent. n. 163\/2009 REPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br \/>\nSEZIONE PRIMA<br \/>\nha pronunciato la seguente SENTENZA<br \/>\nsul ricorso 1009\/2007 proposto da HEINZMANN TEODORO, rappresentato e difeso dal prof. avv.<br \/>\nCostantino MURGIA e dall\u2019avv. ELVIRA MACHI\u2019, con domicilio eletto in CAGLIARI, Viale Bonaria n. 80, presso lo studio dell\u2019avvocato Costantino MURGIA;<br \/>\ncontro<br \/>\nUNIVERSITA&#8217; degli STUDI DI CAGLIARI e MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA<br \/>\nRICERCA, rappresentati e difesi dall\u2019AVVOCATURA dello STATO, con domicilio eletto in Cagliari, Via Dante<br \/>\nn. 23, presso la sua sede;<br \/>\nCONSORZIO INTERUNIVERSITARIO GESTIONE CENTRO ELETTRONICO (CINECA), non costituito in<br \/>\ngiudizio;<br \/>\ne nei confronti di<br \/>\nCUCURNIA ILARIA, CARRUCCIU ROBERTA, LOI CRISTINA, non costituite in giudizio; e nei confronti di<br \/>\nFRAU BARBARA, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Daniele CORTIS, Giovanni<br \/>\nZUCCA e Nicola MELIS, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cagliari, Piazza Belgio n. 8\/B; per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br \/>\ndel decreto del Rettore dell\u2019Universit\u00e0 di Cagliari con il quale sono stati approvati la graduatoria ed i risultati<br \/>\ndella prova di ammissione al primo anno del corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia relativo all\u2019anno accademico 2007\/08 nella parte in cui l\u2019odierno ricorrente \u00e8 stato collocato nella posizione n. 217 con un punteggio pari a 38,25;<br \/>\ndei provvedimenti con cui sono stati annullati i quesiti n 71 e 79 dei test di accesso ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia per l\u2019anno accademico 2007\/2008;<br \/>\ndegli atti con cui l\u2019apposita Commissione di esperti nominata dal Ministero ha individuato i quesiti di ingresso<br \/>\nal Corso, nella parte precisata in ricorso;<br \/>\ndel decreto n. 1098\/07 (adottato dal Magnifico Rettore dell\u2019Universit\u00e0 di Cagliari ed avente ad oggetto &#8220;Bando di selezione per il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l\u2019anno accademico 2007-2008&#8221;) nella parte in cui non prevede, in favore degli studenti comunitari, la copertura dei posti riservati agli studenti non comunitari residente all\u2019estero (n. 5 posti) e agli studenti cinesi (n. 2 posti) nell\u2019ipotesi in cui tali posti risultino non assegnati, in tutto o in parte;<br \/>\ndella disposizione ministeriale del 21 marzo 2005 avente ad oggetto &#8220;immatricolazioni degli studenti stranieri e comunitari presso le Universit\u00e0 italiane statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale&#8221; nella parte in cui non prevede in favore degli studenti comunitari la copertura dei posti riservati agli studenti non comunitari residenti all\u2019estero nell\u2019ipotesi in cui tali posti risultino non assegnati, in tutto o in parte;<br \/>\ndel silenzio rifiuto formatosi, ai sensi dell\u2019art. 25 della l. n. 241\/90, in ordine alla istanza di accesso agli atti inoltrata dall\u2019odierno ricorrente in data 2\/10\/2007;<br \/>\ndi ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonch\u00e9, per l\u2019ammissione con riserva<br \/>\ndel ricorrente al primo anno del corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia, per l\u2019anno accademico<br \/>\n2007\/2008, presso l\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Cagliari, nonch\u00e9, per l\u2019emanazione<\/p>\n<p>nei confronti dell\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Cagliari di un ordine di esibizione avente ad oggetto la scheda delle risposte dei candidati che precedono l\u2019odierno ricorrente;<br \/>\nin subordine, per l\u2019annullamento dell\u2019intera prova di ammissione al corso di laurea specialistica a ciclo unico<br \/>\nin medicina e chirurgia tenutasi presso l\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Cagliari;<br \/>\ne sui motivi aggiunti, notificati il 15 gennaio 2008 e depositati il 19 gennaio 2008, proposti per l\u2019annullamento del Decreto del Ministro dell\u2019Universit\u00e0 e Ricerca n. 13034 del 21\/11\/2007, conosciuto solo a seguito del deposito effettuato dall\u2019Avvocatura dello Stato.<br \/>\nVisto il ricorso con i relativi allegati.<br \/>\nVisto l\u2019atto di motivi aggiunti;<br \/>\nVisto l\u2019atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA, dell\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Cagliari e di Frau Barbara;<br \/>\nViste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br \/>\nVisti gli atti tutti della causa.<br \/>\nRelatore, alla pubblica udienza del 29 ottobre 2008, il referendario Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori, come specificato nel separato verbale;<br \/>\nVisti gli atti tutti della causa;<br \/>\nRitenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. FATTO<br \/>\n1. \u2013 Il ricorrente, in data 4 settembre 2007, ha partecipato al concorso per l\u2019ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia per l\u2019anno accademico 2007\/2008 presso l\u2019Universit\u00e0 di Cagliari, indetto con il decreto del Rettore in data 4 luglio 2007. Con decreto ministeriale del 17 maggio 2007, il Ministero dell\u2019Universit\u00e0 aveva definito le modalit\u00e0 della prova selettiva per l\u2019ammissione, prevedendo tra l\u2019altro che questa dovesse consistere &#8220;nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla&#8221; (art. 3 del decreto citato); l\u2019art. 6 del d.m. cit. prevedeva inoltre i criteri per l\u2019assegnazione dei punteggi: &#8220;\u2026 1 punto per ogni risposta esatta; 0,25 per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data \u2026&#8221;. Al termine dello svolgimento della prova e prima della pubblicazione della relativa graduatoria, il Ministero dell\u2019Universit\u00e0 disponeva l\u2019annullamento dei quesiti n. 71 e n. 79. Il primo veniva annullato perch\u00e9 \u2013 secondo il Ministero \u2013 erano &#8220;possibili pi\u00f9 risposte esatte tra le opzioni indicate&#8221;; il secondo perch\u00e9 &#8220;nessuna delle opzioni indicate pu\u00f2 essere considerata corretta&#8221;. L\u2019Universit\u00e0 di Cagliari disponeva conseguentemente di non valutare nessuna delle risposte proposte dai candidati per i due quesiti annullati.<br \/>\nIl 10 settembre 2007 veniva pubblicata la graduatoria di merito nella quale il ricorrente veniva collocato al n. 217 (con punti 38,25), cio\u00e8 in una posizione non utile al fine dell\u2019ammissione al corso. L\u2019Universit\u00e0, infatti, procedeva alla ammissione alla immatricolazione dei concorrenti collocati fino alla posizione corrispondente al n. 192 (con punti 39,25).<br \/>\n2. &#8211; Con ricorso notificato il 13 novembre 2007 e depositato il successivo 1\u00b0 dicembre 2007, il ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe chiedendone l\u2019annullamento sulla base dei seguenti motivi:<br \/>\n1\u00b0 Violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 6 del decreto del Ministero dell\u2019Universit\u00e0 del 17 maggio 2007. Violazione e falsa applicazione del decreto del Rettore dell\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Cagliari n. 1098\/07. Eccesso di potere per arbitrio, illogicit\u00e0, disparit\u00e0 di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione del principio del legittimo affidamento.<br \/>\n2\u00b0 Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 97 della Cost.; dell\u2019art. 4, comma 1, della legge n. 264\/1999. Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi e di procedimento amministrativo. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneit\u00e0, illogicit\u00e0, disparit\u00e0 di trattamento, ingiustizia manifesta.<br \/>\n3\u00b0 Violazione e falsa applicazione degli articoli 34 e 97 della Costituzione; degli artt. 5 e 6 del decreto del Ministero dell\u2019Universit\u00e0 del 17 maggio 2007; del decreto del Rettore dell\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Cagliari n. 1098\/07. Eccesso di potere per arbitrio, illogicit\u00e0, disparit\u00e0 di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e segretezza delle prove, del principio di par condicio, dei principi del procedimento amministrativo. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneit\u00e0, illogicit\u00e0, disparit\u00e0 di trattamento, ingiustizia manifesta, contraddittoriet\u00e0 tra atti della p.a. .<br \/>\n3. \u2013 Successivamente, con atto di motivi aggiunti notificato il 15 gennaio 2008 e depositato il 19 gennaio successivo, il ricorrente ha impugnato il Decreto del Ministro dell\u2019Universit\u00e0 e Ricerca n. 13034 del 21\/11\/2007, conosciuto solo a seguito del deposito effettuato dall\u2019Avvocatura dello Stato, con il quale il Ministero \u00ab (prende) atto dello svolgimento del procedimento volto alla ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia \u2026 (confermando) gli atti e le operazioni materiali svolte \u2026\u00bb. Nei confronti del predetto decreto ministeriale sono proposti i medesimi motivi dedotti col ricorso introduttivo.<br \/>\n4. \u2013 Con atto depositato il 6 dicembre 2007 si \u00e8 costituito il Ministero intimato, chiedendo che il ricorso sia respinto. Con memoria difensiva del 9 ottobre 2008, chiede in via preliminare che il ricorso introduttivo sia dichiarato irricevibile in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla legge, atteso che la pubblicazione della graduatoria sarebbe intervenuta (al pi\u00f9) il 12 settembre 2007 mentre il ricorso risulta notificato il 13 novembre 2007, cio\u00e8 nel 62\u00b0 giorno dalla pubblicazione. In secondo luogo, eccepisce<\/p>\n<p>l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso nella parte in cui chiede l\u2019annullamento dell\u2019intera procedura selettiva, atteso che il ricorso non risulta notificato a tutti i concorrenti controinteressati. Nel merito conclude per l\u2019infondatezza dei motivi dedotti.<br \/>\n5. \u2013 Si \u00e8 costituita anche la controinteressata Frau Barbara, con atto depositato il 14 dicembre 2007, chiedendo che il ricorso sia respinto.<br \/>\n6. \u2013 Con ordinanza di questa Sezione n. 50\/2008 del 30 gennaio 2008, \u00e8 stata respinta la domanda<br \/>\ncautelare proposta in via incidentale dal ricorrente.<br \/>\n7. &#8211; Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2008 la causa, su richiesta delle parti, \u00e8 stata trattenuta in decisione.<br \/>\nDIRITTO<br \/>\n1. \u2013 In via preliminare pu\u00f2 omettersi l\u2019esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell\u2019amministrazione resistente, considerato che il ricorso \u00e8 infondato. Ciononostante, deve essere rilevata la manifesta infondatezza della questione concernente la ricevibilit\u00e0 del ricorso, poich\u00e8 appare di tutta evidenza che il termine per impugnare la graduatoria (atto finale del procedimento selettivo di cui \u00e8 controversia) inizia a decorrere \u2013 per effetto della sospensione dei termini feriali \u2013 solo dal 16 settembre 2007. Pertanto, essendo la notifica del ricorso introduttivo intervenuta il 13 novembre 2007, risulta rispettato il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall\u2019art. 21 della legge n. 1034\/1971.<br \/>\n2. \u2013 Passando al merito, con il primo motivo il ricorrente sostiene l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019annullamento dei quesiti n. 71 e n. 79, sotto i diversi profili sintetizzati in rubrica. In particolare, quanto all\u2019annullamento del quesito n. 71 rileva l\u2019erroneit\u00e0 del presupposto assunto dal Ministero, ovverosia che fossero possibili pi\u00f9 risposte esatte, in quanto l\u2019opzione &#8220;A&#8221; indicava la risposta esatta. Inoltre, anche muovendo dall\u2019assunto ministeriale, in ogni caso non si sarebbe dovuto procedere all\u2019annullamento del quesito (con la conseguente mancata attribuzione al ricorrente del punto spettante per aver indicato la risposta esatta) ma assegnare un punto a tutti i concorrenti che avevano scelto una delle due opzioni esatte. L\u2019attribuzione del punto avrebbe consentito al ricorrente di raggiungere un punteggio pari a 39,25, corrispondente a quello degli ultimi concorrenti ammessi al corso.<br \/>\nPer quanto concerne l\u2019annullamento del quesito n. 79, il ricorrente deduce la mancanza di una norma, relativa alla procedura selettiva, che consentisse alla P.A. di annullare uno dei quesiti proposti, posto che sia il bando che il citato D.M. prevedevano espressamente la valutazione dei candidati sulla base di 80 quesiti. In secondo luogo, considerato che era da ritenersi esatta la mancata risposta al quesito (cos\u00ec come fatto dal ricorrente), l\u2019amministrazione avrebbe dovuto decurtare punti 0,25 ai concorrenti che hanno segnato una delle risposte errate, e assegnare quantomeno 0 punti ai concorrenti che si sono astenuti dal rispondere.<br \/>\nIl ricorrente, infine, sostiene l\u2019illegittimit\u00e0 del mancato annullamento del quesito n. 14, con il quale si chiedeva ai concorrenti di indicare, tra quelli proposti, il motto dell\u2019Unione Europea. Tuttavia, nessuna delle cinque opzioni pu\u00f2 essere ritenuta corretta, atteso che il motto dell\u2019U.E. \u00e8: \u00abUnita nella diversit\u00e0\u00bb, mentre tra le risposte al quesito n. 14 era indicato il motto \u00abUnit\u00e0 nella diversit\u00e0\u00bb, ovverosia un\u2019espressione di significato completamente differente. L\u2019amministrazione non ha rilevato l\u2019erroneit\u00e0, procedendo quindi ad assegnare un punto ai concorrenti che hanno indicato la risposta \u00abUnit\u00e0 nella diversit\u00e0\u00bb, mentre zero punti sono stati assegnati a coloro, come il ricorrente, che accortisi della assenza di una risposta corretta, si sono astenuti dal contrassegnarne alcuna.<br \/>\n3. \u2013 Il motivo, nei suoi diversi profili, \u00e8 infondato.<br \/>\n3.1. \u2013 In linea generale, deve ribadirsi quanto gi\u00e0 osservato in sede cautelare con riferimento all\u2019inserimento nelle prove d\u2019esame di quesiti oggettivamente errati, rispetto ai quali sussiste il potere dell\u2019amministrazione di provvedere al loro annullamento. Ci\u00f2 non pu\u00f2 essere revocato in dubbio n\u00e9 sulla base dell\u2019argomentazione proposta dal ricorrente, secondo la quale sarebbe stata necessaria una espressa previsione normativa; n\u00e9 sulla base del principio di pari trattamento dovuto nei confronti di tutti i concorrenti, che sarebbe stato leso perch\u00e9 in conseguenza dell\u2019annullamento si \u00e8 determinata la ingiustificata equiparazione tra chi ha dato la risposta esatta (anche, eventualmente, astenendosi dal contrassegnare una delle risposte indicate nel test) e chi ha selezionato una risposta sicuramente errata. Sul punto il Collegio condivide le argomentazioni avanzate recentemente nella pronuncia del T.A.R. Sicilia, Catania, 10 giugno 2008, n. 1158, in quanto sviluppano il ragionamento esposto in nuce nella menzionata ordinanza cautelare<br \/>\nn. 50\/2008 di questa Sezione, facendo ricorso ai principi generali dell\u2019azione amministrativa ed ai consolidati criteri ermeneutici di interpretazione degli atti giuridici e dei provvedimenti amministrativi, rilevando come l\u2019annullamento del quesito n. 71 \u00ab\u00e8 stato adottato in conformit\u00e0 al dettato del D.M. 17\/5\/2007 che prevede all\u2019art. 3, comma 2 che la prova di ammissione consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla &#8220;di cui una sola esatta tra le cinque indicate&#8221;. Il disposto annullamento non viola i fondamentali principi in materia di buon andamento e di imparzialit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa (\u2026) ma ne costituisce concreta applicazione; l\u2019annullamento del quesito irregolare, data la sua portata generale, garantisce la par condicio tra tutti i candidati e vale ad eliminare una possibile causa di disorientamento tra gli stessi, atta a pregiudicare la genuinit\u00e0 delle risposte. Si rileva al fine che la sussistenza per il quesito in parola di pi\u00f9 di una risposta esatta, ha illegittimamente alterato i criteri di valutazione preordinati con il D.M. del 17\/5\/07, non impugnato, in quanto ha ridotto di fatto le possibilit\u00e0 di errore per i candidati che si sono soffermati sul quesito ed ad<\/p>\n<p>esso hanno dato risposta, rispetto ai candidati che hanno omesso di rispondere al quesito in parola, rivolgendo le proprie attenzioni sugli altri quesiti, nessuno dei quali forniva la possibilit\u00e0 di due opzioni esatte, creando cos\u00ec confusione e disparit\u00e0 rispetto alle prefissate note regole per le quali solo una risposta avrebbe dovuto essere esatta.\u00bb.<br \/>\n3.2. \u2013 Con riferimento al quesito n. 79, premesso che la sua oggettiva erroneit\u00e0 non \u00e8 messa in dubbio dal ricorrente (che, infatti, muove le sue contestazioni a partire dalla sicura assenza, nell\u2019ambito delle risposte indicate nel test, di quella esatta), non possono essere condivise le censure nei confronti dell\u2019operato dell\u2019amministrazione. In disparte la questione se sia corretto qualificare l\u2019atto concernente il quesito n. 79 come annullamento d\u2019ufficio o come atto ricognitivo di nullit\u00e0 parziale per impossibilit\u00e0 dell\u2019oggetto (come ritenuto da una parte della giurisprudenza: TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 16 giugno 2008, n. 5920), basti osservare che le soluzioni alternative all\u2019annullamento, prospettate dal ricorrente, appaiono del tutto irrazionali, posto che uno degli obiettivi della prova selettiva \u00e8 la valutazione della preparazione dei concorrenti mediante le risposte corrette ai quesiti proposti, e non la valutazione della capacit\u00e0 di evitare i quesiti erroneamente formulati o forniti di risposte del tutto errate.<br \/>\n3.3. \u2013 Per quanto concerne la censura relativa al mancato annullamento del quesito n. 14 (sul motto dell\u2019Unione Europea), dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio si conoscono le motivazioni che hanno indotto il Ministero dell\u2019Universit\u00e0 a non procedere all\u2019annullamento del quesito. La commissione incaricata della predisposizione dei quesiti, interpellata sulle contestazioni che hanno investito la formulazione del quesito n. 14, osservava quanto segue: \u00abPer quanto nella stesura del quesito proposto compaia una formulazione all\u2019impersonale (&#8220;Unit\u00e0 nella diversit\u00e0&#8221;) del motto contenuto nel testo della Costituzione Europea (&#8220;Unita nella diversit\u00e0&#8221;), nessuna possibilit\u00e0 d\u2019errore, da ci\u00f2 determinata, doveva sussistere per i candidati, considerata la comunque agevole riconoscibilit\u00e0, anche semantica, della risposta corretta e la marcata difformit\u00e0, rispetto ad essa, delle opzioni errate\u00bb. L\u2019illogicit\u00e0 dedotta dal ricorrente deve essere valutata alla luce delle ragioni della commissione, fatte proprie dall\u2019amministrazione, che ha assegnato 1 punto ritenendo esatta la risposta corrispondente all\u2019espressione &#8220;Unit\u00e0 nella diversit\u00e0&#8221;. Illogicit\u00e0 e contraddittoriet\u00e0 che vengono fatte discendere, essenzialmente, dal diverso modo di agire adottato dall\u2019amministrazione con riguardo al quesito n. 79. Tuttavia, le due situazioni non sono esattamente sovrapponibili, poich\u00e9 mentre nel caso del quesito n. 79 (annullato), trattandosi di quesito matematico, vi era la certezza dell\u2019erroneit\u00e0 di tutte le risposte indicate, nel caso del quesito n. 14 la differenza nelle due espressioni \u2013 come rilevato dalla commissione \u2013 non appare comportare una altrettanta sicurezza.<br \/>\nAnche tale doglianza \u00e8, pertanto, infondata.<br \/>\n4. \u2013 Accertata l\u2019infondatezza dei vizi incentrati sulla assegnazione dei punteggi, dalla quale deriva l\u2019immutabilit\u00e0 della posizione in graduatoria acquisita dal ricorrente, consegue altres\u00ec l\u2019inammissibilit\u00e0 degli ulteriori motivi proposti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, per il difetto di interesse a ricorrere che investe la posizione soggettiva del ricorrente il quale, non avendo superato la c.d. prova di resistenza, non ritrarrebbe alcuna concreta utilit\u00e0 da una sentenza di accoglimento (fondata sui predetti motivi). In particolare, per quanto concerne il secondo motivo (diretto alla contestazione del bando di ammissione, nella parte in cui non prevede l\u2019assegnazione in favore degli studenti comunitari dei posti degli studenti extracomunitari, nell\u2019ipotesi in cui questi ultimi non risultino assegnati), considerato che il ricorrente si colloca al n. 217 della graduatoria, e che i posti complessivamente (comunitari e extracomunitari) disponibili sono pari a 170, \u00e8 evidente che non \u00e8 in alcun modo provata la possibilit\u00e0 del ricorrente di usufruire eventualmente dei posti riservati agli studenti non comunitari.<br \/>\nArgomentazione e conclusioni che devono essere ribadite anche con riferimento al terzo motivo (proposto in via subordinata, con esso il ricorrente tende ad ottenere l\u2019annullamento dell\u2019intera procedura concorsuale, dolendosi, in primo luogo, della violazione dei principi di segretezza delle prove e del principio della par condicio tra i concorrenti, atteso che &#8211; per fatti avvenuti in altre sedi universitarie &#8211; si sarebbe data la possibilit\u00e0 che tutti i concorrenti venissero a conoscenza del contenuto dei quesiti; in secondo luogo, l\u2019annullamento dei due quesiti, di cui si \u00e8 detto, comporterebbe la violazione dell\u2019art. 3 del citato D.M. del 17 maggio 2007, sia nel punto in cui stabilisce in 80 il numero dei quesiti sui quali si deve svolgere la prova, sia nella parte in cui ripartisce tali quesiti tra i diversi argomenti).<br \/>\n5. &#8211; Il ricorso e i motivi aggiunti, in definitiva, devono essere dichiarati in parte infondati e in parte<br \/>\ninammissibili.<br \/>\nLe spese del giudizio possono essere compensate in considerazione della novit\u00e0 e particolarit\u00e0 delle questioni affrontate.<br \/>\nPer Questi Motivi<br \/>\nIl Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso e sui motivi aggiunti, di cui in epigrafe, in parte li rigetta e in parte li dichiara inammissibili, nei sensi di cui in motivazione.<br \/>\nCompensa tra le parti le spese del presente giudizio.<br \/>\nOrdina che la presente sentenza sia eseguita dall\u2019Autorit\u00e0 Amministrativa.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l\u2019intervento dei Signori:<\/p>\n<p>Paolo Numerico Presidente, estensore Silvio Ignazio Silvestri Consigliere Giorgio Manca Referendario \u2013 relatore Depositata in segreteria oggi: 05\/02\/2009<\/p>\n<p>VALUTAZIONI TECNICHE DELLA COMMISSIONE, NON SONO SINDACABILI DAI GIUDICI<br \/>\nCONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; sentenza 11 maggio 2009 n. 2880<br \/>\nSono inammissibili le doglianze che impingono nel merito delle valutazioni tecniche riservate alla commissione esaminatrice di pubblici concorsi che, in quanto intrinsecamente opinabili, sono insindacabili da parte del giudice amministrativo, salvo che non trasmodino in giudizi abnormi.<br \/>\nREPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente<br \/>\nDECISIONE<br \/>\nsul ricorso iscritto al NRG 1281\\2008, proposto da Elena Sapienza, rappresentata e difesa dall\u2019avvocato Furio Stradella ed elettivamente domiciliata presso lo studio Antonelli in Roma, via I. Nievo n.62;<br \/>\ncontro<br \/>\nRegione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br \/>\ne nei confronti di<br \/>\nDelneri Michela, Marin Maria, Bergagna Stefano, Iuri Daniela, Feruglio Antonio, Venchiararutti Arrigo, Santarelli Sonia, Valent Ida, Pecile Annamaria, Moschetta Wania, Di Danieli Gianna, Vernier Alessandra, Sgro Saveria, Volpe Ettore, Patriarca Stefano, Pengue Raffaella, De Bastiani Igor, Forte Francesco, Miotto Sabrina, Di Martino Raffaella, Zacchigna Alessandro e Bonaccorsi Massimiliano;<br \/>\ntutti non costituiti;<br \/>\nper l\u2019annullamento<br \/>\ndella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sezione prima, n. 713 dell\u20198 novembre 2007.<br \/>\nVisto il ricorso in appello;<br \/>\nvisto l\u2019atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br \/>\nvisti gli atti tutti della causa;<br \/>\ndata per letta alla pubblica udienza del 10 marzo 2009 la relazione del consigliere Vito Poli, udito l\u2019 avvocato Stradella;<br \/>\nritenuto e considerato quanto segue:<br \/>\nFATTO e DIRITTO<br \/>\nLa dott.sa Elena Sapienza ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per la copertura di 19 posti di dirigente del profilo amministrativo (cfr. bando del 15 luglio 2005).<br \/>\nCon nota del 7 marzo 2006 le \u00e8 stato comunicato il mancato superamento della prima prova scritta non avendo conseguito il punteggio minimo richiesto pari a 14.<br \/>\n2. Con ricorso principale ed atto di motivi aggiunti (per invalidit\u00e0 derivata) sono stati impugnati i seguenti atti:<br \/>\nil giudizio di non ammissione alla prova orale;<br \/>\nla determinazione dei criteri di valutazione degli elaborati scritti effettuata dalla commissione esaminatrice nella seduta del 25 ottobre 2005;<br \/>\nil bando di concorso;<br \/>\nla deliberazione della giunta regionale n. 987 del 12 maggio 2006 recante l\u2019approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori del concorso.<br \/>\n3. L\u2019impugnata sentenza &#8211; T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sezione prima, n. 713 dell\u20198 novembre 2007 \u2013 ha in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibili, con dovizia di argomenti, tutte le censure.<br \/>\n4. Con ricorso notificato il 28 \u2013 30 gennaio 2008, e depositato il successivo 18 febbraio, la dott. Sapienza ha<br \/>\ninterposto appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. reiterando criticamente le censure articolate in prime cure.<br \/>\n5. Si \u00e8 costituita la regione Friuli Venezia Giulia deducendo l\u2019infondatezza del gravame in fatto e diritto.<br \/>\n6. La causa \u00e8 passata in decisione all\u2019udienza pubblica del 10 marzo 2009.<br \/>\n7. L\u2019appello \u00e8 infondato e deve essere respinto.<br \/>\nPreliminarmente il collegio rileva che il thema decidendum del presente giudizio \u00e8 delimitato dalle censure notificate in prime cure, non potendosi tenere conto dei profili nuovi sollevati per la prima volta in sede di appello, in spregio al divieto dei nova sancito dall\u2019art. 345, co. 1, c.p.c., e, a fortiori, in sede di memoria<\/p>\n<p>difensiva o conclusionale (nella specie quella del 23 febbraio 2009), avendo queste ultime valore puramente illustrativo (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. V, 22 dicembre 2008; sez. V, 11 luglio 2008, n. 3481); per semplicit\u00e0 espositiva la sezione seguir\u00e0, pertanto, la tassonomia dei motivi sviluppati in primo grado.<br \/>\n7.1. Con il primo motivo (da pagina 10 a pagina 15 del ricorso principale) si deduce eccesso di potere per macroscopica illogicit\u00e0, manifesta ingiustizia e disparit\u00e0 di trattamento; all\u2019esito della comparazione del proprio elaborato con quello di alcuni dei candidati vincitori, la ricorrente reputa arbitrario il punteggio conseguito in relazione ai cinque quesiti in cui si scomponeva la prova, sia a fronte degli errori gravi compiuti da questi ultimi sia in ragione della sostanziale correttezza delle risposte fornite.<br \/>\nIl mezzo \u00e8 inammissibile.<br \/>\nSul punto controverso la sezione non intende discostarsi dal prevalente indirizzo di questo Consiglio (cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, 11 luglio 2008, n. 3480), secondo cui sono inammissibili le doglianze che impingono nel merito delle valutazioni tecniche riservate alla commissione esaminatrice di pubblici concorsi che, in quanto intrinsecamente opinabili, sono insindacabili da parte del giudice amministrativo, salvo che non trasmodino in giudizi abnormi (circostanza questa che non ricorre nel caso di specie).<br \/>\n7.2. Con il secondo motivo (da pagina 15 a pagina 16 del ricorso) si lamenta l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019art. 4 del bando (e del conseguente operato della commissione), nella parte in cui non \u00e8 stata contemplata la valutazione di una seconda laurea, titolo posseduto nella specie dalla ricorrente.<br \/>\nIl mezzo \u00e8 inammissibile.<br \/>\nUna volta assodata la legittimit\u00e0 della mancata ammissione della candidata all\u2019ulteriore corso della procedura concorsuale, quest\u2019ultima risulta priva dell\u2019interesse a coltivare una censura che presuppone il superamento delle prove scritte ed orali.<br \/>\n7.3. Con il terzo motivo (da pagina 16 a pagina 18) si lamenta l\u2019intrinseca illogicit\u00e0 dei criteri di valutazione della prima prova scritta individuati dalla commissione ed in particolare l\u2019eccessivo peso attribuito ai criteri diversi dalla conoscenza della materia.<br \/>\nIl mezzo \u00e8 sia inammissibile che infondato e deve essere respinto nella sua globalit\u00e0.<br \/>\nNella specie la commissione ha individuato i seguenti elementi per la valutazione della prima prova scritta:<br \/>\nconoscenza dell\u2019argomento e completezza della trattazione, fino ad un massimo di p. 40;<br \/>\nordine logico nello svolgimento degli argomenti, fino ad un massimo di p. 20; chiarezza nell\u2019esposizione e propriet\u00e0 del linguaggio, fino ad un massimo di p. 20; capacit\u00e0 di sintesi, fino ad un massimo di p. 20.<br \/>\nE\u2019 da premettere in linea generale che nell\u2019ambito dei concorsi a posti di pubblico impiego la commissione esaminatrice ha l\u2019obbligo di stabilire preventivamente ed in astratto i criteri di massima solo in relazione alla valutazione dei titoli e non anche per la valutazione delle prove scritte che sono rimesse alla sua discrezionalit\u00e0 tecnica; in ogni caso tali criteri sono insindacabili da parte del giudice amministrativo salvo il limite della intrinseca irrazionalit\u00e0 e della esorbitanza rispetto alle materie del concorso (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. IV, 24 luglio 2003, n. 4238). Nel caso di specie i criteri individuati ed il loro peso specifico non appaiono abnormi: nei limiti di un sindacato estrinseco, deve reputarsi ragionevole che l\u2019elemento relativo alla conoscenza dell\u2019argomento e completezza della trattazione, venga valutato con il doppio del punteggio attribuito ai restanti 3, ma non sia in grado ex se di determinare l\u2019esito della prova.<br \/>\n7.4. Con il quinto motivo (da pagina 18 a pagina 19) si illustra il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione dell\u2019art. 3, l. n. 241 del 1990, contestandosi l\u2019indicazione soltanto numerica del punteggio attribuito alla prova non superata.<br \/>\nIl mezzo \u00e8 infondato.<br \/>\nLa sezione non intende discostarsi dalla soluzione interpretativa offerta dalla giurisprudenza di questo Consiglio \u2013 consolidata al punto da costituire &#8220;diritto vivente&#8221; giudicato conforme ai parametri costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa da Corte cost. 30 gennaio 2009, n. 20 \u2013 secondo cui nelle procedure concorsuali, ove la valutazione del merito del candidato esprime un giudizio strettamente valutativo del grado di preparazione e di idoneit\u00e0 culturale e non una ponderazione fra una pluralit\u00e0 di interessi in gioco ai fini dell\u2019adozione di una statuizione provvedimentale, il voto numerico \u00e8 di per s\u00e9 idoneo a identificare il livello di sufficienza o di insufficienza della prova sostenuta, senza la necessit\u00e0 di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative (cfr. da ultimo Cons. giust. Amm., 7 ottobre 2008, n. 837; sez. V, n. 3480 del 2008 cit.).<br \/>\n7.5. Con il quinto motivo (pagine 19 e 20) si deduce la violazione, da parte della commissione esaminatrice, del regolamento regionale n. 0405 del 2 dicembre 2004, espressamente richiamato nel bando:<br \/>\nnella parte in cui imporrebbe a quest\u2019ultima di svolgere tutti gli adempimenti del concorso e dunque anche di assumere la determinazione di non effettuare la prova preselettiva informatica (art. 16);<br \/>\nb) nella parte in cui impone di ricercare la regola dell\u2019unanimit\u00e0 e solo in mancanza di questa di procedere a<br \/>\nmaggioranza secondo la formula matematica divisata dall\u2019art. 13 del medesimo regolamento. Il motivo \u00e8 infondato.<br \/>\nSul primo punto \u00e8 sufficiente richiamare l\u2019art. 6, co. 1, 2 e 3, del bando, dove si precisa con chiarezza che \u00e8<br \/>\nl\u2019amministrazione e non la commissione a valutare se effettuare o meno una prova preselettiva informatica in considerazione del numero delle domande di partecipazione presentate; correttamente, pertanto, la<\/p>\n<p>commissione si \u00e8 limitata a prendere atto della decisione dell\u2019amministrazione di non effettuare una prova preselettiva (cfr. verbale n. 1 del 17 ottobre 2005, pagina 2).<br \/>\nDel tutto generica ed inconferente \u00e8 la doglianza sollevata nel secondo punto (per altro non espressamente<br \/>\nriproposta nei motivi di appello); risulta dalla lettura del verbale n. 2 del 24 ottobre 2005 che la commissione abbia rispettato lo spirito della prescrizione sancita dal menzionato art. 13.<br \/>\n7.6. Con il sesto motivo (pagine 20 e 21) si contesta l\u2019illogicit\u00e0 e la disparit\u00e0 di trattamento della scelta della<br \/>\ncommissione di non far consultare ai candidati codici e testi normativi. Il mezzo \u00e8 inammissibile ed infondato.<br \/>\nL\u2019art. 7, co.3, del bando ha rimesso al giudizio discrezionale della commissione la possibilit\u00e0 della<br \/>\nconsultazione di codici e fonti.<br \/>\nLa commissione ha esercitato tale discrezionalit\u00e0, ex se insindacabile, senza trasmodare nell\u2019arbitrio e specificando le ragioni della scelta: concorso pubblico per dirigenti e tipologia delle prove; giova evidenziare sotto tale angolazione che la commissione ha scelto di far svolgere la prima prova mediante la somministrazione di 5 quesiti da risolvere in un tempo massimo di 4 ore.<br \/>\nStante l\u2019autonomia delle procedure concorsuali non \u00e8 configurabile il vizio di disparit\u00e0 di trattamento avuto riguardo a differenti procedure per altro neppure specificamente individuate.<br \/>\n7.7. Con il settimo motivo (pagina 21) si lamenta l\u2019omessa valutazione da parte della commissione, nell\u2019ambito dei titoli, del curriculum vitae dei candidati, sebbene il bando ne prescrivesse la presentazione.<br \/>\nIl motivo \u00e8 inammissibile per le ragioni esposte al precedente punto 7.2. cui si rinvia.<br \/>\nIl motivo \u00e8 anche infondato nel merito perch\u00e9 il bando ha indicato analiticamente i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili senza riferirsi al curriculum formativo (art. 4).<br \/>\n7.8. Con l\u2019ottavo motivo (pagine 21 e 22) si lamenta la violazione delle regole che presiedono alla formazione della documentazione amministrativa; in particolare si stigmatizza che in due verbali (relativi alle sedute del 23 gennaio e 13 febbraio 2006 in cui rispettivamente alle 18,30 e 18,20 si \u00e8 verificato l\u2019avvicendamento del segretario dott. Bortolato con la dott.ssa Stolfa), non si sia dato atto di quali elaborati siano stati corretti con l\u2019assistenza dell\u2019uno e dell\u2019altro; nel verbale del 23 gennaio 2006, inoltre, manca la sottoscrizione della dott.ssa Stolfa pur avendolo quest\u2019ultima parzialmente formato.<br \/>\nIl mezzo \u00e8 infondato.<br \/>\nTrattasi all\u2019evidenza di mere irregolarit\u00e0 che non inficiano la legittimit\u00e0 dell\u2019operato della commissione; in adesione a pacifico indirizzo giurisprudenziale, in sede di operazioni concorsuali, le irregolarit\u00e0 nella verbalizzazione non hanno di per s\u00e9 carattere viziante qualora non compromettano (come nel caso di specie) la funzione strumentale propria del verbale con la conseguenza che \u00e8 sufficiente che il verbale contenga gli aspetti salienti e significativi delle operazioni oggetto di documentazione (cfr. Cons. St., sez. II, 24 gennaio 2007, n. 7648, dove si precisa che non devono sussistere difformit\u00e0 di giudizi tra commissione ed eventuali sottocommissioni, che nel caso di specie non risultano formate).<br \/>\n7.9. Con il nono motivo (pagina 22) si lamenta che la commissione, in sede di valutazione dei titoli, non abbia specificato la natura degli stessi per ciascun candidato.<br \/>\nIl motivo \u00e8 inammissibile per le ragioni esposte al precedente punto 7.2. cui si rinvia.<br \/>\n7.10. Con il decimo motivo (pagina 22 e 23), si stigmatizza la violazione della regola dell\u2019anonimato della prova scritta; vari elaborati di candidati ammessi presenterebbero segni di riconoscimento (cerchiature di numeri, sottolineature di parole).<br \/>\nIl motivo \u00e8 sia inammissibile che infondato e deve essere respinto nella sua globalit\u00e0.<br \/>\nLa ricorrente non ha interesse a dolersi del vizio perch\u00e9 l\u2019eventuale accertamento dello stesso condurrebbe alla doverosa esclusione dei candidati infedeli ma non alla revisione del giudizio negativo nei suoi confronti. La censura \u00e8 altres\u00ec infondata nel merito mancando la prova della condotta illecita che superi la presunzione semplice, fondata sull\u2019id quod plerumque accidit, che i segni grafici in discussione siano stati vergati dalla commissione in sede di correzione degli elaborati.<br \/>\n8. In conclusione l\u2019appello deve essere respinto.<br \/>\nLe spese di giudizio, regolamentate secondo l\u2019ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.<br \/>\nP.Q.M.<br \/>\nIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:<br \/>\nrespinge l\u2019appello e per l\u2019effetto conferma la sentenza impugnata;<br \/>\ncondanna l\u2019appellante a rifondere in favore della regione autonoma Friuli Venezia Giulia le spese, le competenze e gli onorari del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila\/00), oltre accessori come per legge (12,50% a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A.).<br \/>\nOrdina che la presente decisione sia eseguita dall\u2019Autorit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2009, con la partecipazione di: Domenico La Medica &#8211; Presidente<br \/>\nGianpaolo Cirillo &#8211; Consigliere<br \/>\nAldo Scola . Consigliere<\/p>\n<p>Vito Poli Rel. Est. &#8211; Consigliere<br \/>\nNicola Russo &#8211; Consigliere Depositata in segreteria il 11\/5\/2009.<\/p>\n<p>CONCORSO INTERNO, LA COMPETENZA E\u2019 DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO<br \/>\nCONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; SENTENZA 18 GIUGNO 2009 N. 4023<br \/>\nRientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concorsi una controversia relativa ad un concorso interno diretto a permettere l\u2019accesso del personale gi\u00e0 assunto ad una fascia o area superiore (nella specie si trattava di un concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio, per l\u2019accesso ad una diversa posizione lavorativa, quella di dirigente nel ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riservato al personale interno) .<br \/>\nR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente D E C I S I O N E<br \/>\nsul ricorso in appello n. 11948 del 2003, proposto da Francesco Piunti, rappresentato e difeso dagli avv.ti<br \/>\nCorrado Mauceri e Fausto Buccellato, ed elettivamente domiciliato presso quest\u2019ultimo in Roma, viale Angelico n.45, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;<br \/>\ncontro<br \/>\nPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall\u2019Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;<br \/>\ne nei confronti di<br \/>\nFabio Fanelli, non costituito; per l\u2019annullamento<br \/>\ndella sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n.5190 del 9 giugno 2003; visto il ricorso in appello, con i relativi allegati,<br \/>\nvisto l\u2019atto di costituzione in giudizio dell\u2019amministrazione appellata;<br \/>\nviste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; visti gli atti tutti della causa;<br \/>\nrelatore all\u2019udienza pubblica del giorno 7 aprile 2009 il consigliere Diego Sabatino;<br \/>\nuditi l\u2019avv. dello Stato Meloncelli e l\u2019avv. Buccellato; RITENUTO IN FATTO<br \/>\nCon ricorso iscritto al n. 11948 del 2003, Francesco Piunti proponeva appello avverso la sentenza del<br \/>\nTribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n.5190 del 9 giugno 2003, con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso proposto contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l\u2019annullamento della graduatoria di merito del concorso per titoli di servizio professionali e di cultura, integrato da colloquio, a 28 posti di dirigente nel ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla tabella A allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400, riservato al personale dei ruoli indetto con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri datato 13 giugno 1995, nonch\u00e9 del decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri datato 13 giugno 1995 in parte qua e dei provvedimenti di formazione della Commissione esaminatrice.<br \/>\nA sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso:<br \/>\n-di aver partecipato al concorso per titoli di servizio professionali e di cultura, integrato da colloquio, indetto con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri datato 13 giugno 1995, a 28 posti di dirigente nel ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla tabella A allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400, riservato al personale dei ruoli, bandito in attuazione dell\u2019art. 28, comma 9, del D. Lgs. 3 febbraio 1993, ai sensi del quale la met\u00e0 dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante concorso \u00e8 attribuita attraverso un concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio, nonch\u00e9 i sensi del D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439;<br \/>\n-che, dopo una prima esclusione per mancanza dei prescritti requisiti e successiva ammessione con riserva, si era collocato al 56^ posto della relativa graduatoria di merito;<br \/>\n-che tale collocazione era conseguente ad una erronea valutazione da parte della commissione di concorso, per ragioni derivanti dalla erronea e parziale considerazione dei titoli posseduti, per la mancata considerazione degli incarichi svolti e dei pregressi anni di servizio, nonch\u00e9 per l\u2019illogicit\u00e0 dell\u2019art. 4 del bando di concorso, il quale limita i titoli valutabili a quelli in possesso alla data del 30 dicembre 1994, ed, infine, per la composizione della commissione esaminatrice, formata esclusivamente da funzionari dell\u2019Amministrazione senza la qualifica di esperti;<br \/>\nCostituitasi la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva carente la propria giurisdizione, sulla base della considerazione che il concorso in<\/p>\n<p>questione non fosse &#8220;una procedura concorsuale finalizzata all\u2019assunzione di personale, solo con riferimento alla quale permane la giurisdizione del giudice amministrativo&#8221;.<br \/>\nContestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenziava come, nella giurisprudenza<br \/>\nconsolidata, l\u2019ambito di cognizione del giudice amministrativo, derivante dall\u2019art.63 del D.Lgs. 30 marzo 2001<br \/>\nn.165 \u00e8 pi\u00f9 ampio, contenendo anche procedure concorsuali del tipo di quella in scrutinio.<br \/>\nNel giudizio di appello, si costituiva l\u2019Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br \/>\nAlla pubblica udienza del 7 aprile 2009, il ricorso \u00e8 stato discusso ed assunto in decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO<br \/>\n1. &#8211; L\u2019appello \u00e8 fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.<br \/>\n2. &#8211; La questione centrale del ricorso in appello attiene all\u2019errata considerazione fatta dal giudice di prime cure sull\u2019esistenza della propria giurisdizione. Secondo la parte appellante, il T.A.R. avrebbe errato nel declinarla, atteso che il concorso de qua, ossia inerente ad un concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio, per l\u2019accesso ad una diversa posizione lavorativa, quella di dirigente nel ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sebbene riservato al personale interno, \u00e8 comunque compreso nell\u2019ambito di applicazione dell\u2019art.63 del D.Lgs. 165 del 2001.<br \/>\nLa censura va accolta.<br \/>\nOccorre rilevare come la questione in disamina, oggetto di differenti valutazioni giurisprudenziali, si sia tendenzialmente assestata dopo l\u2019intervento chiarificatore operato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.15403 del 15 ottobre 2003.<br \/>\nNel detto arresto, le Sezioni Unite hanno superato l\u2019iniziale assunto interpretativo sull\u2019ambito della riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa delle controversie in materia d\u00ec impiego pubblico cosiddetto privatizzato, dapprima ritenuto concernente esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro e non i casi in cui il concorso sia diretto non gi\u00e0 ad assumere, ma a promuovere il personale gi\u00e0 assunto.<br \/>\nOperando una rilettura dell\u2019articolo 35, primo comma, decreto legislativo 165 del 2001, che prescrive che l\u2019ingresso nella Pubblica amministrazione deve avvenire &#8220;tramite procedure selettive&#8221;, che sono dirette ad accertare la professionalit\u00e0 richiesta e che garantiscono in misura adeguata l\u2019accesso dall\u2019esterno, la Corte di Cassazione ha affermato che questa regola &#8220;deve ritenersi applicabile, in via generale, anche con riferimento all\u2019attribuzione al dipendente di una qualifica superiore (in base alle disposizioni contenute nei contratti collettivi cui rinvia l\u2019articolo 40, primo comma, del medesimo decreto legislativo), dato che, a norma del successivo articolo 52, primo comma, la qualifica superiore viene acquisita dal lavoratore \u00abper effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive\u00bb. Pertanto, considerato che mediante gli accordi collettivi stipulati nel comparto del pubblico impiego \u00e8 stato previsto un sistema di inquadramento del personale articolato in aree o fasce, all\u2019interno delle quali sono contemplati diversi profili professionali, si deve ritenere che le procedure che consentono il passaggio da un\u2019area inferiore a quella superiore integrino un vero e proprio concorso tali essendo anche le procedure che vengono denominate &#8220;selettive&#8221; qualunque sia l\u2019oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere&#8221;.<br \/>\nDi conseguenza, considerando come un imprescindibile presupposto &#8220;il principio secondo cui, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni, l\u2019accesso del personale dipendente ad un\u2019area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso&#8221;, la Cassazione ha ritenuto che l\u2019ambito di giurisdizione del giudice amministrativo &#8220;fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l\u2019accesso del personale gi\u00e0 assunto ad una fascia o area superiore&#8221;.<br \/>\nIl detto inquadramento concettuale si cala perfettamente nella vicenda de qua, dove si verte sulla partecipazione ad un concorso nel quale la selezione \u00e8 finalizzata all\u2019inquadramento in un ruolo del tutto diverso, quello appunto dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, venendo ad integrare in toto il profilo dell\u2019assunzione a fascia o area superiore, indicato dalla Corte di Cassazione come elemento di differenziazione tra le diverse giurisdizioni.<br \/>\nDeve allora ritenersi errata la valutazione del T.A.R. in merito alla propria carenza di giurisdizione, atteso che la questione \u00e8 del tutto riconducibile all\u2019ambito applicativo della riserva di cui all\u2019art.63 del D.Lgs. n.165 del 2001.<br \/>\n3. &#8211; Alla considerazione sull\u2019erronea considerazione del proprio difetto di giurisdizione, consegue l\u2019annullamento con rinvio della sentenza del T.A.R. cos\u00ec motivata. In questo senso \u00e8 la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, ribadita dall&#8217;Adunanza Plenaria (Adunanza Plenaria, 8 novembre 1996 n. 23; id., 13 gennaio 1981 n. 1; id., 30 giugno 1978 n. 18; da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 6 luglio 2006 n. 4297) e fatta propria da questa Sezione.<br \/>\n4. &#8211; L\u2019appello va quindi accolto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa.<br \/>\nP. Q. M.<\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, cos\u00ec provvede:<br \/>\n1. Accoglie l\u2019appello n. 11948 del 2003 e per l\u2019effetto annulla con rinvio la sentenza del Tribunale<br \/>\namministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n.5190 del 9 giugno 2003;<br \/>\n2. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br \/>\nOrdina che la presente decisione sia eseguita dall\u2019autorit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale \u2013 Sezione Quarta &#8211; con la partecipazione dei signori:<br \/>\nGaetano TROTTA &#8211; Presidente<br \/>\nLuigi MARUOTTI &#8211; Consigliere Armando POZZI &#8211; Consigliere Anna LEONI &#8211; Consigliere<br \/>\nDiego SABATINO &#8211; Consigliere est. L\u2019ESTENSORE IL PRESIDENTE<br \/>\nIL SEGRETARIO<br \/>\nDepositata in Segreteria Il 18\/06\/2009.<\/p>\n<p>VALUTAZIONE ELABORATO, VANNO INDICATI GLI ERRORI<br \/>\nTAR SICILIA &#8211; CATANIA, SEZ. IV &#8211; sentenza 10 gennaio 2009 n. 36<br \/>\nE\u2019 illegittimo l\u2019operato di una commissione di concorso che ha valutato le prove scritte di un concorrente in forma numerica, senza consentire all\u2019interessato di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la commissione sia eventualmente incorsa, s\u00ec da potere valutare la possibilit\u00e0 di un ricorso giurisdizionale; va peraltro osservato che l\u2019art. 11, comma 5, del D.L.vo 24 aprile 2006 n. 166 (secondo cui &#8220;Il giudizio di non idoneit\u00e0 \u00e8 motivato. Nel giudizio di idoneit\u00e0 il punteggio vale motivazione&#8221;), pur essendo previsto per le prove scritte del concorso notarile, deve essere considerato applicabile a tutti i concorsi, essendo espressione del principio di trasparenza dell\u2019attivit\u00e0 della P.A., sancito, a livello normativo, dall\u2019art. 3 della L. n. 241\/1990 e, ancora prima, dall\u2019art. 97, comma 1, Costituzione (1).<br \/>\nN. 00036\/2009 REG.SEN.<br \/>\nREPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)<br \/>\nha pronunciato la presente<br \/>\nSENTENZA<br \/>\nex art. 21 e 26 della legge 1034\/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 2453 del 2008, proposto da:<br \/>\nMalaspina Domenico, rappresentato e difeso dagli avv. Catia Puliafito, Salvatore Garofalo, con domicilio eletto presso Luigi Cimino in Catania, via Musumeci, 139;<br \/>\ncontro<br \/>\nMinistero della Giustizia, Commissione Esami di Avvocato &#8211; Corte D&#8217;Appello di Catania, 3^ Sottocomm.Esami Avvocato c\/o Corte Appello Cagliari, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;<br \/>\nper l&#8217;annullamento<br \/>\nprevia sospensione dell&#8217;efficacia,<br \/>\nESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO &#8211; MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI.<br \/>\nVisto il ricorso con i relativi allegati;<br \/>\nVisto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;<br \/>\nVisto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Commissione Esami di Avvocato &#8211; Corte D&#8217;Appello di Catania; Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di 3^ Sottocomm.Esami Avvocato c\/o Corte Appello Cagliari; Viste le memorie difensive;<br \/>\nVisti tutti gli atti della causa;<br \/>\nRelatore nella camera di consiglio del giorno 19\/11\/2008 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br \/>\nAvvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034\/71, introdotto dalla legge n. 205\/2000;<br \/>\nVisto l&#8217;art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall&#8217;art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205,<br \/>\nin base al quale, nella Camera di consiglio fissata per l&#8217;esame dell&#8217;istanza cautelare, il Tar pu\u00f2 decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, ove si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilit\u00e0, inammissibilit\u00e0, improcedibilit\u00e0 o infondatezza del ricorso stesso;<\/p>\n<p>Accertata la completezza del contraddittorio e dell&#8217;istruttoria; Premesso quanto rappresentato nell&#8217;atto introduttivo del giudizio;<br \/>\nA &#8211; Visti l\u2019art. 23, comma 7, l\u2019art. 24, comma 1, e l\u2019art. 17 bis, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37,<br \/>\ncome novellati dal D.L. 21 maggio 2003 n. 112, nel testo integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2003,<br \/>\nn. 180, in base ai quali, nel valutare le prove scritte dell\u2019esame di abilitazione alla professione di avvocato, la Commissione giudicatrice assegna dei voti numerici ai singoli elaborati;<br \/>\nVisto l\u2019art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in base al quale &#8220;Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti &#8230; lo svolgimento dei pubblici concorsi &#8230; deve essere motivato &#8230; La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell\u2019amministrazione, in relazione alle risultanze dell\u2019istruttoria&#8221;.<br \/>\nViste le ordinanze 14 novembre 2005, n. 419 e 27 gennaio 2006 n. 28, con le quali la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale rispettivamente dell\u2019art. 3 della L. n. 241\/1990 e degli artt. 23, comma 5, 24, comma 1 e 17 bis, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e successive modificazioni (in quanto volte ad ottenere l\u2019avallo della Corte ad una certa interpretazione delle disposizioni impugnate, piuttosto che a sottoporre alla stessa un dubbio di legittimit\u00e0 costituzionale), ha tuttavia esplicitamente escluso che &#8220;la tesi dell\u2019inesistenza di un obbligo di motivazione per gli esami di abilitazione e in generale per i concorsi costituisca &lt;&lt; diritto vivente&gt;&gt;&#8221;, suggerendo di fatto ai giudici remittenti di optare per una soluzione ermeneutica conforme ai principi costituzionali di cui artt. 3, 24, 97, 98 e 113 Cost., dei quali era stata denunciata la lesione.<br \/>\nVisto l\u2019art. 11, comma 5, del Decreto Leg.vo 24 aprile 2006 n. 166 che, nel disciplinare le modalit\u00e0 di correzione delle prove scritte del concorso notarile, prescrive testualmente:<br \/>\n&#8220;Il giudizio di non idoneit\u00e0 \u00e8 motivato. Nel giudizio di idoneit\u00e0 il punteggio vale motivazione&#8221;.<br \/>\nVisto altres\u00ec l\u2019art. 12, comma 5, dello stesso Decreto Leg.vo che, nel disciplinare le modalit\u00e0 di svolgimento delle prove orali del concorso notarile, cos\u00ec dispone:<br \/>\n&#8220;La mancata approvazione \u00e8 motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione&#8221;. Rilevato che le due norme da ultimo riportate, ancorch\u00e9 riferite al concorso di notaio, debbono essere considerate come espressione del principio di trasparenza dell\u2019attivit\u00e0 della pubblica amministrazione, sancito, a livello normativo, dall\u2019art. 3 della Legge n. 241\/1990 e, ancora prima, dall\u2019art. 97, comma 1, Costituzione, la cui valenza dev\u2019essere estesa a qualsiasi procedimento concorsuale.<br \/>\nRitenuto, alla luce di tale recentissimo intervento del Legislatore e delle puntualizzazioni della Corte Costituzionale prima richiamate, di poter superare l\u2019orientamento della giurisprudenza prevalente (Cfr. ex multis, Cons. Stato, IV, 1 febbraio 2001 n. 367; Cons. Stato, VI, 29 marzo 2002 n. 1786; Cons. Stato, VI, 10<br \/>\ngennaio 2003 n. 67; Cons. Stato, V, 21 novembre 2003 n. 7564; Cons. Stato, IV, 5 agosto 2005 n. 4165; Cons. Stato, V, 15 dicembre 2005 n. 7136) la quale, mossa dalla preoccupazione di garantire la speditezza e l\u2019economicit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa, ha sempre affermato che, anche dopo l\u2019entrata in vigore della L.<br \/>\nn. 241\/1990, nelle procedure concorsuali l\u2019attribuzione del punteggio numerico soddisfa l\u2019obbligo della motivazione.<br \/>\nRilevato che la giurisprudenza citata, alla quale questa Sezione nel passato ha aderito (Cfr. Tar Catania, Sezione IV, 15 settembre 2005 n. 1379), ha tuttavia omesso di considerare che la valutazione di una prova ha natura composita, in quanto essa:<br \/>\n&#8211; costituisce l\u2019espressione di un giudizio tecnico \u2013 discrezionale, che si esaurisce nell\u2019ambito del procedimento concorsuale, allorch\u00e9 tale giudizio \u00e8 positivo, di modo che essa pu\u00f2 essere resa con un semplice voto numerico;<br \/>\n&#8211; rappresenta al tempo stesso, oltre che un giudizio, un provvedimento amministrativo che conclude il procedimento concorsuale, tutte le volte in cui alle prove di un candidato venga attribuito un punteggio insufficiente, donde la necessit\u00e0, in tale ipotesi, che all\u2019assegnazione del voto faccia seguito l\u2019espressione di un giudizio di non idoneit\u00e0, con il quale vengano esplicitate le ragioni della valutazione negativa, conformemente al disposto di cui all\u2019art. 3 della L. n. 241\/1990, ove questo venga interpretato \u2013 conformemente all\u2019orientamento prevalente &#8211; nel senso che la motivazione \u00e8 necessaria solo per gli atti aventi contenuto provvedimentale.<br \/>\nRilevato che la soluzione prospettata \u00e8 coerente con le ripetute affermazioni giurisprudenziali secondo cui (Cfr. Tar Toscana, Sezione II, 4 novembre 2005 n. 5557), &#8220;in tema di prove scritte concorsuali, al candidato deve essere assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui ritiene che la commissione sia incorsa, s\u00ec da potere valutare la possibilit\u00e0 di un ricorso giurisdizionale e che, conseguentemente, il rispetto dei principi anzidetti impone che alla valutazione sintetica di semplice &lt;&lt;non inidoneit\u00e0&gt;&gt; si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla commissione, elementi e dati che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2004 n. 974)&#8221;.<br \/>\nRilevato altres\u00ec che, nei casi di valutazione negativa, ove sussista l\u2019obbligo della motivazione, la competente Commissione \u00e8 costretta ad un pi\u00f9 attento esame degli elaborati, al fine di giustificare in maniera adeguata e<\/p>\n<p>puntuale il proprio operato, suscettibile di essere sottoposto al vaglio dell\u2019Autorit\u00e0 giurisdizionale, il che sicuramente rafforza l\u2019osservanza del principio di buon andamento di cui all\u2019art. 97 Costituzione.<br \/>\nRitenuto, per le ragioni che precedono, modificando l\u2019orientamento giurisprudenziale sin qui seguito, di<br \/>\nannullare l\u2019impugnato verbale redatto dai componenti la Commissione per gli esami di Avvocato, incaricata della correzione degli elaborati scritti, limitatamente alla correzione degli elaborati del ricorrente, ed il conseguenziale provvedimento di non idoneit\u00e0 alla prova orale, emesso dalla Commissione per l\u2019esame di Avvocato presso la Corte di Appello di CATANIA, sussistendo la denunciata violazione dell\u2019art. 3 della L. n. 241\/1990.<br \/>\nRitenuto, per il resto, di assorbire le ulteriori censure.<br \/>\nB \u2013 Ritenuto che dalla superiore pronuncia deriva l\u2019obbligo per l\u2019Amministrazione di valutare ex novo gli elaborati scritti del ricorrente, conformandosi ai principi di diritto enucleati dal Collegio, e che tale valutazione dovr\u00e0 essere effettuata dalla Commissione per gli esami di Avvocato di CAGLIARI, con l\u2019osservanza di ogni modalit\u00e0 utile a garantire l\u2019anonimato degli elaborati, e, in ogni caso, con una composizione diversa rispetto a quella della Sottocommissione che ha effettuato la prima valutazione (Cfr. Cons. Stato, IV, 20 febbraio 1998, n. 6250; Tar Veneto, Sezione I, 15 gennaio 2004, n. 62; Cons. Stato, V, 29 agosto 2005 n. 4407; Tar<br \/>\nNapoli, Sezione II, 20 gennaio 2006 n. 764; Tar Veneto, Sezione III, 8 settembre 2006 n. 2882).<br \/>\nRitenuto che il Presidente della Commissione per gli esami di avvocato di CATANIA dovr\u00e0 pertanto trasmettere le fotocopie autenticate degli elaborati scritti del ricorrente &#8211; dalle quali dovranno essere stati cancellati i voti precedentemente attribuiti ed il precedente numero identificativo del candidato &#8211; alla Commissione per gli esami di Avvocato di CAGLIARI, affinch\u00e9 questa compia le valutazioni di competenza, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dei predetti elaborati.<br \/>\nRitenuto che, all\u2019atto della trasmissione, le predette fotocopie dovranno essere collocate in una busta nuova, provvista di nuovo numero identificativo progressivo, all\u2019interno della quale sar\u00e0 collocata una busta pi\u00f9 piccola contenete le generalit\u00e0 del candidato, e che nella lettera di trasmissione dovr\u00e0 essere indicata la Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di CAGLIARI che aveva effettuato la prima valutazione, per evitare che questa sia utilizzata per la seconda valutazione.<br \/>\nRitenuto di compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio. P.Q.M.<br \/>\naccoglie il ricorso in epigrafe e, per l\u2019effetto, annulla gli atti impugnati, nei modi di cui in motivazione e con le prescrizioni ivi indicate.<br \/>\nSpese compensate.<br \/>\nOrdina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19\/11\/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati: Biagio Campanella, Presidente<br \/>\nEttore Leotta, Consigliere<br \/>\nFrancesco Brugaletta, Consigliere, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 10\/01\/2009<\/p>\n<p>CONCORSO, DEVE ESSERE PRECEDUTO DA PROCEDURE DI MOBILITA\u2019<br \/>\nTAR EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA, SEZ. I &#8211; sentenza 2 dicembre 2009 n. 2634<br \/>\nE\u2019 illegittima la delibera con la quale una P.A. indice un concorso pubblico per la copertura di un posto vacante, approvando il relativo bando, ove non abbia preventivamente avviato le procedure di trasferimento mediante mobilit\u00e0 da altre amministrazioni, in violazione dell&#8217;art. 30, comma 2 bis, del del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (introdotto dall\u2019art. 5 comma 1-quater del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con la L. 31 marzo 2005 n. 43), il quale prevede l\u2019obbligo per le PP.AA., che intendano effettuare assunzioni di personale, di avviare le procedure di trasferimento mediante mobilit\u00e0, prima di indire il concorso pubblico (fattispecie relativa alla copertura con contratto a tempo indeterminato di n. 1 posto di funzionario amministrativo di un ente locale).<br \/>\nTAR EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA, SEZ. I &#8211; sentenza 2 dicembre 2009 n. 2634<br \/>\nN. 02634\/2009 REG.SEN.<br \/>\nREPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)<br \/>\nha pronunciato la presente<br \/>\nSENTENZA<br \/>\nex art. 21 e 26 della legge 1034\/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2009, proposto da:<br \/>\nBruna Pelessoni, rappresentato e difeso dagli avv. Monica Paradisi, Giulio Guidarelli, con domicilio eletto presso l\u2019avv. Antonio Carullo in Bologna, Strada Maggiore 47;<br \/>\ncontro<\/p>\n<p>Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Comune di Cotignola, rappresentati e difesi dagli avv. Claudio Cristoni, Gian Alberto Ferrerio, con domicilio eletto presso il loro studio in Bologna, via Garibaldi 1;<br \/>\nnei confronti di<br \/>\nSimona Salvatori;<br \/>\nper l&#8217;annullamento<br \/>\nprevia sospensione dell&#8217;efficacia,<br \/>\ndel bando di selezione pubblica per esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato di n.1 posto di funzionario amministrativo (Cat. D3 posizione economica D\/3) presso il Settore Socio-Culturale del Comune di Cotignola, indetto dall&#8217;Unione dei Comuni della bassa Romagna in data 8 settembre 2009;<br \/>\ndel provvedimento del 28 settembre 2009, con cui l&#8217;Unione dei comuni della bassa Romagna &#8211; Area Personale e Organizzazione &#8211; Servizio Sviluppo del Personale ha comunicato alla ricorrente che non avrebbe dato seguito alla richiesta di revoca del bando di cui al punto precedente presentata dalla ricorrente; della delibera della Giunta del Comune di Cotignola del 14 maggio 2009, n.46, con il quale \u00e8 stato approvato il piano del fabbisogno del personale 2009-2011 (1\u00b0 stralcio), nella parte in cui ha escluso la copertura del posto vacante attraverso il ricorso alla mobilit\u00e0 volontaria;<br \/>\ndella determinazione del Dirigente dell&#8217;Area Personale e Organizzazione, dell&#8217;Unione dei Comuni della bassa Romagna n.399 del 16 luglio 2009, con la quale \u00e8 stata indetta la selezione pubblica di cui sopra ed \u00e8 stata nominata la commissione giudicatrice;<br \/>\ndella determinazione del responsabile del Servizio Sviluppo del Personale dell&#8217;Unione dei Comuni della bassa Romagna n.488 dell&#8217;8 settembre 2009, di approvazione del bando della selezione pubblica di cui sopra;<br \/>\ndell&#8217;art. 7, del Regolamento di organizzazione del Comune di Cotignola, approvato con delibera di Giunta<br \/>\nn.127 del 19 dicembre 2002 e successivamente modificato con delibere di Giunta n.12 del 14 febbraio 2008,<br \/>\nn.125 del 19 dicembre 2008 e n.28 del 26 marzo 2009. Visto il ricorso con i relativi allegati;<br \/>\nVisto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Cotignola;<br \/>\nVisto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Unione dei Comuni della Bassa Romagna; Viste le memorie difensive;<br \/>\nVisti tutti gli atti della causa;<br \/>\nRelatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br \/>\nAvvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034\/71, introdotto dalla legge n. 205\/2000;<br \/>\nRitenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br \/>\nFATTO e DIRITTO<br \/>\nCon ricorso notificato in dato 4.11.09 e depositato in data 6.11.09 la ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe perch\u00e9 ritenuti lesivi del suo diritto ad ottenere il trasferimento per mobilit\u00e0 presso il Comune di Cotignola per svolgere una mansione equivalente a quella per la quale era stato predisposto il bando di concorso impugnato.<br \/>\nA tal proposito faceva presente di essere una dipendente della AUSL di Ravenna con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto e di aver attivato la procedura per la mobilit\u00e0 intercompartimentale per il passaggio tra amministrazioni diverse.<br \/>\nDopo aver chiesto il nulla osta all\u2019amministrazione di appartenenza, la ricorrente aveva presentato domanda all\u2019Associazione Intercomunale Bassa Romagna e poi direttamente al Comune di Cotignola.<br \/>\nIn un primo momento le fu risposto che allo stato non vi erano posti vacanti , ma che la richiesta sarebbe<br \/>\nstata inserita nella banca dati, successivamente quando si rese vacante il posto per la sua medesima qualifica presso il Settore Socio-Culturale del Comune di Cotignola, l\u2019Unione dei Comuni della Bassa Romagna bandi una selezione pubblica per esami anzich\u00e9 procedere all\u2019assunzione per mobilit\u00e0 volontaria. Il ricorso si fonda su tre motivi.<br \/>\nIl primo contesta la violazione dell\u2019art. 30 D.lgs. 165\\ 01 e dell\u2019art. 88 D.lgs. 267\\00 oltre all\u2019eccesso di potere per carenza di motivazione e ingiustizia manifesta.<br \/>\nL\u2019indizione della selezione pubblica contravveniva al disposto dell\u2019art. 30, comma 2 bis, sopra richiamato poich\u00e9 tale prescriveva il ricorso alle procedure di mobilit\u00e0 prima di assumere esterni attraverso un bando di concorso.<br \/>\nTale priorit\u00e0 \u00e8 operante anche nei confronti degli enti locali a mente dell\u2019art. 88 D.lgs. 267\\ 00.<br \/>\nIl bando peraltro non d\u00e0 neanche atto di aver proceduto alla verifica circa la sussistenza di domande di mobilit\u00e0 e non d\u00e0 conto del cambiamento di indirizzo rispetto a quello che aveva comunicato alla ricorrente con nota del 4.2.09.<br \/>\nIl secondo motivo censura la violazione dell\u2019art. 3 L. 241\\ 90 dell\u2019art. 97 Cost. , la violazione dei principi di efficienza ed economicit\u00e0 nonch\u00e9 l\u2019eccesso di potere per contraddittoriet\u00e0 e difetto di istruttoria.<br \/>\nNel bando di concorso manca qualunque motivazione circa le ragioni che hanno determinato l\u2019unione dei Comuni a disattendere la previsione normativa di cui all\u2019art. 30 D.lgs. 165\\01 peraltro adottando una<\/p>\n<p>procedura pi\u00f9 onerosa per le finanze dell\u2019ente promotore e comportante un aggravamento di procedure che poteva essere evitato.<br \/>\nPeraltro \u00e8 privo di qualunque effetto legittimante quanto comunicato dall\u2019Unione dei Comuni della Bassa<br \/>\nRomagna con nota 5766 del 28.9.09 circa il fatto che la decisione di bandire la selezione deriverebbe da una delibera di Giunta del Comune di Cotignola.<br \/>\nTale comune non ha di per s\u00e9 alcuna competenza in merito poich\u00e9 per effetto di un accordo tra i Comuni<br \/>\ncostituenti l\u2019Unione tutte le funzioni relative al personale ed all\u2019organizzazione sono state trasferite all\u2019Unione che non a caso si \u00e8 fatta promotrice della selezione<br \/>\nIl difetto di istruttoria deriva dalla mancata verifica di tutte le domande di mobilit\u00e0 pervenute nel semestre<br \/>\nprecedente e la contraddittoriet\u00e0 per il contrasto tra la determinazione di operare una selezione pubblica e quanto garantito alla ricorrente con la nota del 4.2.09.<br \/>\nIl terzo motivo lamenta la violazione da parte dell\u2019art. 7 del regolamento di organizzazione del Comune di<br \/>\nCotignola dell\u2019art. 30 D.lgs. 165\\01 che prevede che la valutazione delle domande di mobilit\u00e0 debba avere carattere ampiamente discrezionale ed il contrasto con la Circolare nr. 3 del 2.5.06 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio che ribadisce la necessit\u00e0 di garantire in via prioritaria le procedure di mobilit\u00e0 rispetto a quelle concorsuali.<br \/>\nL\u2019Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed il Comune di Cotignola si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.<br \/>\nIl ricorso \u00e8 fondato.<br \/>\nLa lettura del disposto dell\u2019art. 30 D.lgs. 165\\01 non lascia adito a dubbi circa il fatto che le procedure di mobilit\u00e0 debbano essere preferite a quelle concorsuali.<br \/>\nLa modifica apportata nel 2005 con l\u2019inserimento del comma 2 bis ha voluto proprio significare che quella che poteva sembrare una facolt\u00e0 della amministrazioni \u00e8 divenuto un obbligo che prioritariamente,in caso di vacanze organiche prevede la mobilit\u00e0 di coloro che sono comandati presso l\u2019amministrazione che necessit\u00e0 di assumere o che vi si trovano in posizione di fuori ruolo, ma che comunque obbliga le amministrazioni a verificare se esistono domande di mobilit\u00e0 prima di procedere in altra direzione per ottenere il personale di cui necessit\u00e0.<br \/>\nNon pu\u00f2 essere accolta la lettura riduttiva operata dalle amministrazioni resistenti che ritengono l\u2019obbligo sussistente solo per i dipendenti di altre amministrazioni in comando o fuori ruolo presenti presso di loro.<br \/>\nTutte le sentenze esistenti sul punto, ed in parte richiamate nel ricorso ( vedasi tra tutte la pi\u00f9 recente TAR<br \/>\nToscana 1212\\09 ), affermano che la priorit\u00e0 della mobilit\u00e0 va applicata a tutto campo e che solo una diffusa motivazione circa la necessit\u00e0 di procedere ad una selezione pubblica pu\u00f2 consentire una deroga.<br \/>\nTale possibile motivazione viene adombrata nella memoria di costituzione dei resistenti che cercano di<br \/>\nfornire una giustificazione della scelta effettuata, ma manca assolutamente nel bando impugnato che si limita a riferire che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all\u2019art. 34 bis D.lgs. 165\\01 relativi al personale in disponibilit\u00e0.<br \/>\nPeraltro \u00e8 chiara la ratio di una previsione quale quella non applicata nel caso di specie: in un momento in cui da anni \u00e8 previsto il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego salvo deroghe concesse dalla Presidenza del Consiglio a fronte di motivate esigenze, per favorire una diminuzione della spesa pubblica e per ridurre organici delle P.A. spesso pletorici poich\u00e9 frutto di assunzioni in epoche in cui non si guardava con attenzione ai principi di economicit\u00e0 e di efficienza della P.A.<br \/>\nLa scelta dell\u2019Unione dei Comuni della Bassa Romagna non si giustifica quindi sotto nessun profilo neanche per l\u2019esistenza dell\u2019art. 7 del Regolamento di organizzazione del Comune di Cotignola poich\u00e9 tale norma non dovrebbe trovare applicazione essendo l\u2019assunzione atto di competenza dell\u2019Unione e comunque perch\u00e9, ponendosi la norma regolamentare in contrasto con l\u2019art. 30 D.lgs. 165\\01, essa non andava applicata secondo il principio della gerarchia delle fonti e ben pu\u00f2 essere disapplicata dal giudice amministrativo.<br \/>\nDebbono pertanto essere annullati, in accoglimento del ricorso, sia il bando di selezione pubblica per esami del 8.9.09 che il provvedimento del 28.9.09 di mancata revoca del bando, nonch\u00e9 della determinazione del Dirigente dell\u2019Area personale e Organizzazione dell\u2019Unione dei Comuni della Bassa Romagna nr. 399 del<br \/>\n16.7.09 che indiceva la selezione e nominava la commissione e della determinazione nr. 488 del responsabile del Servizio Sviluppo del Personale dell\u2019Unione dei Comuni della Bassa Romagna.<br \/>\nLe spese possono essere compensate stante la novit\u00e0 della questione e la mancanza di un consolidato orientamento in merito.<br \/>\nP.Q.M.<br \/>\nIl Tribunale Amministrativo Regionale dell\u2019Emilia-Romagna, Sezione I, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l\u2019effetto annulla i provvedimenti indicati in motivazione.<br \/>\nSpese compensate ad eccezione del rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\\02,<br \/>\nnella somma di \u20ac 500.<br \/>\nOrdina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br \/>\nCalogero Piscitello, Presidente<\/p>\n<p>Sergio Fina, Consigliere<br \/>\nUgo De Carlo, Referendario, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02\/12\/2009<\/p>\n<p>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; sentenza 26 agosto 2009 n. 5080<br \/>\nN. 5080\/09 REG.DEC.<br \/>\nREPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Quinta Sezione ha pronunciato la seguente<br \/>\nDECISIONE<br \/>\nsul ricorso in appello n. 9325\/2005 proposto da Avella Luigi, rappresentato e difeso dall\u2019avv. Della Gatta Ugo, selettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Massimo n. 107, presso l\u2019avv. G. Torino;<br \/>\ncontro<br \/>\nla Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Baroni e Gherardo Marone, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio Napolitano, viale Angelico n. 38;<br \/>\ne nei confronti<br \/>\ndi Tuccillo Brenardino e Sarnacchiaro Giuseppina, non costituiti in giudizio; interventori ad opponendum<br \/>\nAscione Eduardo. Zeuli Beatrice, rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Como e Orazio Abbamonte, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio del primo, via Antonelli n. 49;<br \/>\nper l\u2019annullamento<br \/>\ndella sentenza n. 13883\/2005 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. III, ha respinto il ricorso proposto avverso la graduatoria relativa procedura concorsuale o per la copertura di cinquantadue posti di dirigente amministrativo;<br \/>\nVisti il ricorso e gli altri atti di causa;<br \/>\nVisto l\u2019atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br \/>\nRelatore alla pubblica udienza del 31 marzo 2009 il Cons. Francesco Caringella; Uditi gli avvocati Della Gatta, Marone e Como, come da verbale di udienza; considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br \/>\nFATTO E DIRITTO<br \/>\n1. Con il presente appello parte ricorrente contesta la decisione con la quale i Primi giudici hanno respinto proposto in prime cure avverso gli atti relativi alla procedura concorsuale in esame.<br \/>\nSi \u00e8 costituita in giudizio la Regione Campania, che ha concluso richiedendo il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.<br \/>\nSi sono altres\u00ec costituti i concorrenti in epigrafe specificati.<br \/>\nAll\u2019odierna udienza, la causa \u00e8 stata riservata in decisione.<br \/>\n2. La causa \u00e8 matura per la decisione, non ravvisandosi elementi ostativi ad una decisione necessaria, come pure sottolineato dalle parti controinteressate, al fine di stabilire l\u2019assetto definivo della procedura concorsuale per i conseguenti incombenti in capo alla p.a..<br \/>\n3. L\u2019appello \u00e8 infondato.<br \/>\nVa rammentato, in punto di fatto, che parte ricorrente, dipendente della Regione Campania, ha partecipato alle prove preselettive per il concorso indicato in epigrafe, senza collocarsi utilmente per l\u2019ammissione alle successive prove di concorso<br \/>\nAnche in sede di appello parte ricorrente sostiene che la riserva di posti del 50% per i cd. candidati interni avrebbe dovuto essere applicata anche alla prova preselettiva e lamenta che l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019esclusione disposta a causa della mancata applicazione di detto metodo.<br \/>\nVenendo al quadro normativo di riferimento, va altres\u00ec rammentato che il &#8220;Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e le modalit\u00e0 di svolgimento dei concorsi&#8221;, prevede, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, che, nell\u2019ambito delle procedure concorsuali per posti di dirigente (Capo IV reg.), &#8220;l\u2019amministrazione ha facolt\u00e0 di riservare ai candidati interni un numero di posti complessivamente non superiore al 50% dei posti messi a concorso&#8221; (art. 17).<br \/>\nIl successivo Capo V (&#8220;procedimento di selezione&#8221;), dopo aver indicato (art. 19) le &#8220;fasi del procedimento&#8221;, prevede che &#8220;nel<br \/>\nbando l\u2019amministrazione ha facolt\u00e0 di riservare ai candidati interni un numero di posti complessivamente non superiore al 50% dei posti messi a concorso&#8221; (art. 25).<br \/>\nInfine, il Capo VI (&#8220;procedure concorsuali&#8221;), dopo aver definito (art. 32) le prove concorsuali, come quelle &#8220;sia<br \/>\nscritte che orali o pratiche&#8221;, prevede, all\u2019art. 40, la possibilit\u00e0 di una &#8220;prova di preselezione&#8221;. Secondo tale disposizione &#8220;i bandi di concorso pubblico possono contenere la previsione di una prova di preselezione, per l\u2019ammissione alle altre, cui si fa ricorso nei casi in cui il numero dei candidati ammessi al concorso sia pari o superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso. In tale caso l\u2019amministrazione procede alla<\/p>\n<p>preselezione dei concorrenti mediante il ricorso a test selettivi o prove psico-attitudinali su domande di cultura specifica sulle materie indicate dal bando e\/o di natura attitudinale. Sulla base dei risultati di tale prova \u00e8 ammesso a sostenere le successive prove un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso . . .&#8221;.<br \/>\nNel caso del concorso oggetto del ricorso in esame, l\u2019amministrazione si \u00e8 avvalsa della facolt\u00e0 di riservare posti al personale interno partecipante, nella misura massima consentita dal Regolamento, cio\u00e8 pari al 50% dei posti messi a concorso, ed ha fatto riserva di avvalersi di quanto previsto dall\u2019art. 40 del Regolamento, in ordine alla possibilit\u00e0 di sottoporre i candidati a prova preselettiva, verificandosi i presupposti previsti dalla norma citata.<br \/>\nTanto detto in ordine ai presupposti fattuali del contenzioso ed al quadro normativo nel quale esso si iscrive, la Sezione considera suscettibili di condivisione le considerazioni svolte dal Primo Giudice in ordine alla legittimit\u00e0 della procedura in esame rispetto alle censure al suo indirizzo rivolte ad opera della parte ricorrente.<br \/>\nAlla stregua della normativa regolatrice della materia reputa infatti il Collegio che la riserva del 50% dei posti messi a concorso, prevista sia dal Regolamento sia dal bando di concorso, non debba essere applicata anche alla prova preselettiva.<br \/>\nPoste le premesse secondo cui l\u2019ordinamento giuridico, alla luce delle coordinate costituzionali, mostra un chiaro favor per l\u2019accesso concorsuale esterno e il concorso con una quota riservata costituisce una procedura unitaria ispirata al canone della par condicio, si deve convenire, alla luce dei principi generali delle procedure concorsuali e della non equivoca disciplina speciale che regge la tornata in parola, che solo al momento di attribuzione in concreto dei posti messi a concorso ai soggetti che hanno superato le prove previste, e quindi, in sede di redazione della graduatoria finale dei vincitori, viene in gioco l\u2019appartenenza alla pubblica amministrazione che ha bandito il concorso come causa di precedenza \u2013nei limiti dei posti riservati<br \/>\n\u2013 rispetto ad altri concorrenti ancorch\u00e9 meglio collocati in graduatoria.<br \/>\nLa specialit\u00e0 della procedura preselettiva in parola, sottolineata dall\u2019 appellante, non \u00e8 peraltro tale da scalfire la considerazione centrale svolta dal Primo Giudice, secondo cui la prova preselettiva non costituisce un procedimento distinto dal concorso propriamente detto e dalle prove in cui esso si articola, al quale applicare, in modo avulso, la riserva dei posti. Essa, infatti, insieme alle altre prove, costituisce una fase della procedura concorsuale, nell\u2019ambito del quale concorre allo svolgimento della funzione selettiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2004 n. 2797).<br \/>\nDette coordinate sono confermate, come cennato, anche con riguardo alla procedura in parola, posto che il Regolamento dei concorsi della Regione Campania ricomprende l\u2019 eventuale prova preselettiva, nell\u2019ambito delle &#8220;prove&#8221; di concorso.<br \/>\nDiversamente opinando, e cio\u00e8 applicando un meccanismo di riserva &#8220;intermedio&#8221; a favore dei candidati interni, i candidati interni verrebbero da\u2019altronde a disporre, in modo illogico e non autorizzato dalla disciplina, a disporre non gi\u00e0 di una quota di posti da assegnare a seguito della graduatoria degli utilmente collocati bens\u00ec di una quota di posti riservati &#8220;fin dall\u2019origine&#8221;. La &#8220;prelazione&#8221; disposta in favore dei candidati interni che hanno superato tutte le prove, collocandosi utilmente in graduatoria, finirebbe quindi, in spregio alle coordinate costituzionali in tema di eccezionalit\u00e0 delle riserve interne, con il divenire un numero di posti ab origine intangibile.<br \/>\nDeve in definitiva convenirsi che, in seno ad un concorso ontologicamente unitario in cui la prova preselettiva \u00e8 solo una delle prove della procedura complessivamente intesa, lo status che consente di utilizzare la quota di riserva, viene in rilievo solo dopo l\u2019espletamento delle prove, in coerenza con il disposto dell\u2019art. 16 DPR 9 maggio 1994 n. 487 (Regolamento recante norme sull\u2019accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni), a tenore del quale solo dopo il superamento delle prove orali (e quindi ai fini della compilazione della effettiva graduatoria dei vincitori) i candidati positivamente valutati devono far pervenire all\u2019amministrazione &#8220;i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva&#8221;, ove non gi\u00e0 in possesso dell\u2019amministrazione medesima.<br \/>\nTanto detto per il motivo principale va osservato che la riproposizione dei motivi ulteriori non contiene una puntuale critica agli argomenti svolti dal Primo Giudice. Va in ogni caso rilevato che la procedura risulta immune dalla prospettate censure, se si considera che la decisione di avviare la procedura preselettiva \u00e8 esercizio di una facolt\u00e0 prevista dalla normativa regolatrice della materia che non richiede specifica motivazione e che lo svolgimento della procedura, sotto il profilo degli organi deputati alla relativa gestione e delle regole da seguire nel suo svolgimento, \u00e8 risultata conforme alle prescrizioni del regolamento e della lex specialis otre che ai principi generali regolatori della materia concorsuale.<br \/>\n3. In definitiva, quindi, l\u2019appello deve essere respinto. Le spese possono essere compensate.<br \/>\nPer Questi Motivi<br \/>\nIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l&#8217;appello, compensando le spese;<br \/>\nordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 marzo 2009, con l&#8217;intervento dei signori: Stefano Baccarini &#8211; Presidente<\/p>\n<p>G.Paolo Cirillo &#8211; Consigliere Filoreto D\u2019Agostino &#8211; Consigliere Aniello Cerreto &#8211; Consigliere Francesco Caringella &#8211; Consigliere<br \/>\nDEPOSITATA IN SEGRETERIA il 26.08.2009<\/p>\n<p>USO DI BIANCHETTO, DETERMINA L\u2019ESCLUSIONE<br \/>\nCONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; sentenza 3 settembre 2009 n. 5175<br \/>\nE\u2019 legittima l\u2019esclusione da un concorso pubblico motivata con riferimento al fatto che il candidato escluso, disattendendo le puntuali istruzioni comunicate dalla commissione sull&#8217;obbligo di non fare uso, durante la prova, di altro materiale al di fuori di quello consegnato (nella specie erano stati consegnati fogli, buste ed una penna di colore nero con cui svolgere la prova), ha utilizzato il c.d. &#8220;bianchetto&#8221; per cancellare determinate frasi del testo manoscritto; l\u2019uso del &#8220;bianchetto&#8221;, infatti, risulta, in tal caso, essere chiaramente in contrasto con le richiamate puntuali disposizioni, e deve considerarsi un idoneo strumento di riconoscimento dell&#8217;autore dell&#8217;elaborato.<br \/>\nN.5175\/09 REG.DEC.<br \/>\nREPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ha pronunciato la seguente<br \/>\nDECISIONE<br \/>\nnella Camera di Consiglio del 28 Aprile 2009.<br \/>\nVisti gli art.33, commi terzo e quarto, e l\u2019art.23 bis commi terzo e ottavo della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br \/>\nVisto l&#8217;appello, proposto dalla Sig.ra ANTONELLA PILERI, rappresentata e difesa dall\u2019Avv. MARIA DI<br \/>\nPAOLO con domicilio eletto in Roma, VIA G. MORGAGNI, 2\/B presso il dott. UMBERTO SEGARELLI; contro<br \/>\nla PROVINCIA DI TERNI , rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANNA MARIA PITZOLU e PATRIZIA<br \/>\nBECECCO con domicilio eletto in Roma, VIA CRESCENZIO, 42 presso, la dott.ssa ANNA MARIA PITZOLU; per la riforma<br \/>\nprevia sospensione dell\u2019efficacia, della sentenza del TAR UMBRIA &#8211; PERUGIA PRIMA SEZIONE n. 16\/2009,<br \/>\nresa tra le parti, concernente CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE C1;<br \/>\nVisto gli atti e documenti depositati con l\u2019appello;<br \/>\nVista la domanda di sospensione dell\u2019efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte appellante;<br \/>\nVisto l\u2019atto di costituzione in giudizio della PROVINCIA DI TERNI;<br \/>\nAlla pubblica udienza del 28 Aprile 2009 , relatore il Consigliere Adolfo Metro ed udito, altres\u00ec, l\u2019avvocato Segarelli per delega dell\u2019avvocato Di Paolo e l\u2019avvocato Pitzolu;<br \/>\nRitenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br \/>\nFATTO e DIRITTO<br \/>\n-Comunicata alle parti la definizione dell&#8217;incidente cautelare con decisione in forma semplificata;<br \/>\n-preso atto che oggetto del giudizio \u00e8 il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla prova scritta del concorso in oggetto per essersi servita, nella stesura della stessa, del correttore (c.d. &#8220;bianchetto&#8221;) e che ci\u00f2 \u00e8 stato considerato segno di riconoscimento;<br \/>\n-premesso che le disposizioni della Commissione sullo svolgimento della prova non appaiono viziate da illogicit\u00e0, essendo preordinate a salvaguardare l&#8217;anonimato delle prove scritte con prescrizioni pi\u00f9 rigorose di quanto stabilito dal regolamento;<br \/>\n-considerato che era stato espressamente comunicato, ai candidati, l&#8217;obbligo di &#8220;non fare uso, per la prova, di altro materiale al di fuori di quello consegnato&#8221; e che si \u00e8 provveduto a fornire i candidati stessi, oltre che di fogli e buste, anche di una penna di colore nero con cui svolgere la prova;<br \/>\n-considerato che l&#8217;uso del c.d. &#8220;bianchetto&#8221; per cancellare determinate frasi del testo manoscritto risulta essere chiaramente in contrasto con le richiamate puntuali disposizioni e pu\u00f2 considerarsi un idoneo strumento di riconoscimento dell&#8217;autore dell&#8217;elaborato;<br \/>\n-considerato, pertanto, che devono ritenersi infondati i motivi di appello che va, di conseguenza, respinto;<br \/>\n-considerato che in relazione agli elementi di causa le spese del giudizio possono essere compensate. PQM<br \/>\nIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ,<br \/>\nRespinge l\u2019appello n. 2322\/09 meglio in epigrafe; compensa, tra le parti, le spese dei due gradi del giudizio.<\/p>\n<p>La presente decisione sar\u00e0 eseguita dalla Amministrazione ed \u00e8 depositata presso la segreteria della Sezione che provveder\u00e0 a darne comunicazione alle parti.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 Aprile 2009 con l\u2019intervento dei Sigg.ri:<br \/>\nDomenico La Medica Presidente Cesare Lamberti Consigliere Aldo Scola Consigliere<br \/>\nVito Poli Consigliere<br \/>\nAdolfo Metro Consigliere Est. L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE<br \/>\nf.to Adolfo Metro f.to Domenico La Medica DEPOSITATA IN SEGRETERIA il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..03\/09\/2009&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<\/p>\n<p>TRASFERIMENTO PER CONCORSO, SI PERDE L\u2019ANZIANITA\u2019<br \/>\nCONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; sentenza 16 febbraio 2009 n., 854<br \/>\nLa conservazione dell\u2019anzianit\u00e0 gi\u00e0 maturata dal pubblico dipendente \u00e8 limitata a casi tassativi e, segnatamente, al caso dell\u2019art. 200, T.U. n. 3\/1957, di dipendenti trasferiti da uno ad altro ruolo di corrispondente carriera della stessa Amministrazione, ed al caso dell\u2019art. 199 del medesimo T.U. che, del pari, disciplina una forma di trasferimento del dipendente, con il suo consenso, per specifiche esigenze dell\u2019Amministrazione; viceversa , nell\u2019ipotesi di passaggio volontario del dipendente da una ad altra Amministrazione, a seguito di concorso del tutto autonomo, la volontariet\u00e0 del concorso esclude il diritto di chi lo compie alla conservazione dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio precedente e ad essere collocato nel nuovo ruolo in posizione tale da pregiudicare gli interessi dei dipendenti che gi\u00e0 vi appartenevano (1).<br \/>\nN.854\/09 Reg.Dec.<br \/>\nREPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE<br \/>\nsul ricorso in appello n. 2280\/2008, proposto da Stefano MASSARELLI e Sandro CINI, rappresentati e difesi<br \/>\ndagli avvocati Renato Scognamiglio e Claudio Scognamiglio, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Roma, Corso Vittorio Emanuele, n. 326;<br \/>\ncontro<br \/>\nAutorit\u00e0 Garante della concorrenza e del mercato (d\u2019ora innanzi AGCM), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br \/>\nper la riforma<br \/>\ndella sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio \u2013 Roma, sez. I, 12 novembre 2007 n. 11141. Visto il ricorso in appello;<br \/>\nvisto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell\u2019AGCM;<br \/>\nviste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; visti gli atti tutti di causa;<br \/>\nrelatore alla pubblica udienza del 10 febbraio 2009 il consigliere Rosanna De Nictolis;<br \/>\nudito l\u2019avv. Porcelli su delega dell\u2019avv. Scognamiglio per gli appellanti e l\u2019avvocato dello Stato Maddalo per l\u2019amministrazione appellata;<br \/>\nritenuto e considerato quanto segue:<br \/>\nFATTO E DIRITTO<br \/>\n1. Con il ricorso di primo grado, notificato il 4 dicembre 2001, gli odierni appellanti, dipendenti dell\u2019AGCM, chiedevano l\u2019accertamento del proprio diritto alla valutazione dell\u2019anzianit\u00e0 maturata presso l\u2019amministrazione di provenienza, al fine della determinazione del loro trattamento retributivo, e la conseguente condanna dell\u2019amministrazione al pagamento delle differenze retributive maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.<br \/>\n1.1. Il Tar adito con la sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso.<br \/>\n1.2. Hanno proposto appello gli originari ricorrenti.<br \/>\n1.3. L\u2019AGCM ha eccepito l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso di primo grado per difetto di tempestiva impugnazione del provvedimento di inquadramento, la prescrizione del diritto al maggior trattamento economico, l\u2019infondatezza dell\u2019appello.<br \/>\n2. L\u2019eccezione di prescrizione risulta articolata per la prima volta in appello (non rinvenendosi, nel fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, n\u00e9 memorie dell\u2019AGCM in cui risulti proposta l\u2019eccezione, n\u00e9 verbali da cui risulti che l\u2019eccezione \u00e8 stata articolata in udienza), e pertanto \u00e8 inammissibile, secondo il consolidato orientamento di questo Consesso (Cons. St., ad. plen., 29 dicembre 2004 n. 14).<\/p>\n<p>3. Dall\u2019esame dell\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 del ricorso di primo grado, per omessa tempestiva impugnazione del provvedimento, si pu\u00f2 prescindere, essendo l\u2019appello infondato nel merito.<br \/>\n4. Con il ricorso di primo grado si invocava l\u2019applicazione degli artt. 65, 199 e 200, t.u. n. 3\/1957.<br \/>\nSi assumeva che essendo i ricorrenti transitati &lt;&lt;senza soluzione di continuit\u00e0&gt;&gt;, dall\u2019amministrazione delle poste all\u2019AGCM, in sede di inquadramento occorreva tener conto dell\u2019anzianit\u00e0 pregressa.<br \/>\n4.1. Il Tar ha respinto tale tesi osservando che:<br \/>\n&#8211; i ricorrenti hanno superato un concorso pubblico per titoli e per esami presso l\u2019AGCM, e questo ha comportato l\u2019instaurazione di un nuovo rapporto di impiego rispetto a quello precedente;<br \/>\n&#8211; costituisce principio generale quello secondo cui la conservazione dell\u2019anzianit\u00e0 gi\u00e0 maturata dal pubblico<br \/>\ndipendente \u00e8 limitata a casi tassativi e, segnatamente, al caso dell\u2019art. 200, t.u. n. 3\/1957, di dipendenti trasferiti da uno ad altro ruolo di corrispondente carriera della stessa amministrazione, e al caso dell\u2019art. 199, medesimo t.u. che del pari disciplina una forma di trasferimento del dipendente, con il suo consenso, per specifiche esigenze dell\u2019amministrazione;<br \/>\n&#8211; diverso \u00e8 il caso di passaggio volontario del dipendente da una ad altra amministrazione a seguito di concorso del tutto autonomo: la volontariet\u00e0 del concorso esclude il diritto di chi lo compie ad essere collocato nel nuovo ruolo in posizione tale da pregiudicare gli interessi dei dipendenti che gi\u00e0 vi appartenevano (Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2004 n. 338);<br \/>\n&#8211; inconferente sarebbe la giurisprudenza invocata in materia di r.i.a., trattandosi di peculiare istituto contrattuale \u2013 proprio del comparto ministeri &#8211; attributivo di un beneficio puramente economico, laddove i ricorrenti non chiedono un beneficio solo economico, ma invocano un superiore inquadramento, per effetto della valutazione dell\u2019anzianit\u00e0 pregressa.<br \/>\n4.2. Con l\u2019atto di appello la sentenza viene contestata. Si osserva che:<br \/>\n&#8211; non risponderebbe al vero che il superamento di un nuovo concorso pubblico interrompe la continuit\u00e0 del rapporto di servizio;<br \/>\n&#8211; non risponderebbe al vero che in caso di superamento di un nuovo concorso pubblico la conservazione della pregressa anzianit\u00e0 \u00e8 una regola eccezionale;<br \/>\n&#8211; al contrario, il principio generale sarebbe la unitariet\u00e0 e continuativit\u00e0 del rapporto di servizio, come si<br \/>\ndesumerebbe anche dall\u2019art. 202 t.u. n. 3\/1957;<br \/>\n&#8211; l\u2019art. 200 t.u. n. 3\/1957 riguarderebbe non solo il personale trasferito a seguito di provvedimento del Ministro competente, ma anche il personale trasferito a seguito di superamento di un concorso.<br \/>\n5. Le censure sono infondate.<br \/>\n5.1. L\u2019art. 65, t.u. n. 3\/1957, fissa il divieto di cumulo di pi\u00f9 impieghi pubblici, imponendo a chi assume un nuovo impiego pubblico la cessazione del precedente: pertanto, l\u2019opzione esercitata a suo tempo dai ricorrenti, gi\u00e0 dipendenti dell\u2019Amministrazione delle poste, e risultati vincitori di un concorso presso l\u2019AGCM, costituiva un atto dovuto, in difetto del quale sarebbero comunque cessati di diritto dall\u2019impiego precedente, all\u2019atto dell\u2019assunzione del nuovo.<br \/>\nL\u2019art. 65 in commento, comunque, nulla dice in ordine alla conservazione della pregressa anzianit\u00e0 nel caso di passaggio da uno ad altro impiego pubblico.<br \/>\n5.2. A loro volta gli artt. 199 e 200, invocati dagli appellanti, regolano fattispecie diverse.<br \/>\nL\u2019art. 199 disciplina il trasferimento di pubblici impiegati da una ad altra amministrazione, per esigenze proprie dell\u2019amministrazione; dato che il trasferimento avviene per soddisfare esigenze dell\u2019amministrazione, si giustifica la conservazione dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio.<br \/>\nL\u2019art. 199 prescinde dal superamento di un concorso pubblico, il passaggio da una ad altra amministrazione \u00e8 &lt;&lt;trasferimento&gt;&gt;.<br \/>\nCosa diversa \u00e8 il superamento di un nuovo concorso pubblico aperto all\u2019esterno, a cui chi \u00e8 gi\u00e0 dipendente<br \/>\npubblico si sottopone volontariamente, e in posizione di parit\u00e0 con gli altri concorrenti.<br \/>\nIn tale evenienza, se non vi sono norme specifiche che disciplinano la conservazione dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio precedente, chi \u00e8 gi\u00e0 dipendente pubblico concorre in posizione di parit\u00e0 con gli altri partecipanti, e non ha titolo a conservare pregresse anzianit\u00e0.<br \/>\nUn esempio chiarificante \u00e8 costituito dal concorso per l\u2019accesso alla magistratura ordinaria, o per l\u2019accesso alla magistratura amministrativa: i pubblici impiegati che vi concorrono vengono collocati in graduatoria secondo l\u2019ordine di merito, e, entro certi limiti, sulla base di certi titoli di preferenza, ma nessuna norma contempla la conservazione della pregressa anzianit\u00e0 al fine dell\u2019inquadramento.<br \/>\n5.3. L\u2019art. 200, t.u. n. 3\/1957, a sua volta, al co. 2 dispone che il Ministro competente pu\u00f2 disporre il trasferimento degli impiegati civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione, e al co. 3 dispone che gli impiegati trasferiti conservano l&#8217;anzianit\u00e0 di carriera e di qualifica acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l&#8217;anzianit\u00e0 nella qualifica gi\u00e0 ricoperta.<br \/>\nAncora una volta, la conservazione dell\u2019anzianit\u00e0 maturata riguarda gli &lt;&lt;impiegati trasferiti&gt;&gt;.<br \/>\n5.4. Non possono invece essere equiparati ai &lt;&lt;trasferiti&gt;&gt; gli impiegati che superano un nuovo concorso pubblico, contemplati dal co. 1 del medesimo art. 200 (a tenore del quale &lt;&lt;gli impiegati civili di ruolo dello<\/p>\n<p>Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di et\u00e0 ai pubblici concorsi per l&#8217;accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato&gt;&gt;).<br \/>\nContrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il co. 3 dell\u2019art. 200, nel menzionare gli impiegati<br \/>\n&lt;&lt;trasferiti&gt;&gt;, intende far riferimento solo alla situazione del co. 2, non a quella del co. 1, in quanto il superamento di un nuovo concorso pubblico non costituisce &lt;&lt;trasferimento&gt;&gt;.<br \/>\n5.5. Neppure dall\u2019art. 202, t.u. n. 3\/1957 pu\u00f2 desumersi una regola conforme a quella invocata dagli<br \/>\nappellanti, volta a consentire la conservazione della pregressa anzianit\u00e0 nel caso di pubblico impiegato che superi un concorso pubblico.<br \/>\nL\u2019art. 202 riguarda solo i passaggi di carriera nell\u2019ambito di amministrazioni statali, e non si occupa di<br \/>\nconservazione dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio, ma solo di trattamento economico, sancendo solo, in ossequio al divieto di reformatio in peius, la conservazione del precedente trattamento economico se migliore del nuovo, ma solo con assegno ad personam riassorbile, e senza alcuna influenza sul livello di inquadramento.<br \/>\n5.5. Neppure pu\u00f2 trovare applicazione il precedente invocato dagli appellanti (Cons. St., sez. VI, n. 2470\/2007), che non si occupa in termini della questione, ma solo dei criteri di valutazione della pregressa anzianit\u00e0 ai limitati fini della r.i.a., e peraltro con riferimento ad una fattispecie, &#8211; il personale dipendente transitato dall\u2019Azienda di Stato per i servizi telefonici al Ministero della difesa -, in cui il passaggio \u00e8 avvenuto non per pubblico concorso, ma sulla base di una specifica disciplina normativa dettata per la mobilit\u00e0 dei dipendenti a seguito della soppressione di detta Azienda di Stato (art. 4, l. n. 58\/1992). Non si tratta, pertanto, di vicenda in cui vi \u00e8 stato superamento, da parte del dipendente pubblico, di un nuovo concorso pubblico, ma di un caso di mobilit\u00e0 dei dipendenti in cui la norma regolatrice ha espressamente dichiarato applicabile l\u2019art. 200, co. 3, t.u. n. 3\/1957, pur non essendovi passaggio di carriera all\u2019interno delle amministrazioni statali (art. 4, co. 1, l. n. 58\/1992).<br \/>\n5.6. In conclusione, \u00e8 corretta la tesi affermata dalla sentenza di primo grado, secondo cui non esiste alcun principio generale che assicuri al dipendente pubblico, che superi un nuovo concorso pubblico aperto all\u2019esterno, la conservazione della pregressa anzianit\u00e0 di servizio, e salvo che non vi siano espresse disposizioni normative in tal senso.<br \/>\n6. Per quanto esposto, l\u2019appello va respinto.<br \/>\nLe spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi euro tremila. P.Q.M.<br \/>\nIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in<br \/>\nepigrafe, lo respinge.<br \/>\nSpese a carico dei soccombenti nella misura complessiva di euro tremila (3.000). Ordina che la presente decisione sia eseguita dall\u2019Autorit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2009, con la partecipazione di: Giuseppe Barbagallo &#8211; Presidente<br \/>\nLuciano Barra Caracciolo &#8211; Consigliere<br \/>\nRosanna De Nictolis &#8211; Consigliere relatore ed estensore Domenico Cafini &#8211; Consigliere<br \/>\nMaurizio Meschino &#8211; Consigliere<br \/>\nPresidente<br \/>\nGIUSEPPE BARBAGALLO<br \/>\nConsigliere<br \/>\nROSANNA DE NICTOLIS<br \/>\nDEPOSITATA IN SEGRETERIA il 16\/02\/2009.<\/p>\n<p>REGOLARIZZAZIONE, E\u2019 AMMESSA SOLO PER DOMANDE INCOMPLETE<br \/>\nCONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; sentenza 6 novembre 2009 n. 6948<br \/>\nNei concorsi pubblici, l&#8217;istituto dell\u2019integrazione documentale \u00e8 destinato a supplire solo a carenze della documentazione irregolare o formalmente incompleta, quindi per il semplice aspetto formale o per la rettifica della dichiarazione, la cui irregolarit\u00e0 attenga ad elementi non essenziali, e non anche a supplire a mancanze assolute e sostanziali della documentazione o della dichiarazione, atteso che, altrimenti, l\u2019integrazione si risolverebbe in una violazione del fondamentale principio concorsuale della par condicio tra i concorrenti<br \/>\nCONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; sentenza 6 novembre 2009 n. 6948<br \/>\nN. 06948\/2009 REG.DEC.<br \/>\nREPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nIl Consiglio di Stato<br \/>\nin sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente<br \/>\nDECISIONE<\/p>\n<p>Sul ricorso numero di registro generale 2311 del 2007, proposto dal<br \/>\nsignor Roberto Zaccone, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Giannini, con domicilio eletto presso Giorgio Martellino in Roma, v.le Medaglie D&#8217;Oro, 419\/G;<br \/>\ncontro<br \/>\nil Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br \/>\nnei confronti di<br \/>\nGioacchino Guzzardo e Benito Startari; per la riforma<br \/>\ndella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II n. 01642\/2006, resa tra le parti, concernente approvazione della graduatoria del concorso speciale per titoli di servizio, professionali e di cultura per il conferimento di n. 999 posti di primo Dirigente nel ruolo amministrativo.<br \/>\nVisto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br \/>\nVisto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze; Viste le memorie difensive;<br \/>\nVisti tutti gli atti della causa;<br \/>\nRelat ore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2009 il Consigliere Armando Pozzi e udito per la parte appellata l&#8217;avvocato dello Stato Fedeli;<br \/>\nRitenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br \/>\nFATTO<br \/>\nL\u2019appellante, funzionario del Ministero delle Finanze ( ora Economia e Finanze ), con qualifica di Direttore Tributario, ex XI qualifica funzionale, ha partecipato al concorso speciale per titoli di servizio, professionali e di cultura bandito dall\u2019 amministrazione con D. M. 19.1.1993, per il conferimento di n. 999 posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo, collocandosi con punti 91,50 al 1117\u00b0 posto della relativa graduatoria.<br \/>\nCon ricorso proposto al TAR del Lazio egli ha impugnato, per quanto di ragione, la suddetta graduatoria, contestando il punteggio assegnatogli e deducendo il vizio di eccesso di potere per errata interpretazione e falsa applicazione dell\u2019art.2 del bando di concorso. Violazione dei principi di imparzialit\u00e0 e buona amministrazione.<br \/>\nCon sentenza n. 1642 del 22.2.2006 il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso.<br \/>\nAvverso detta sentenza propone appello l\u2019interessato, deducendo, con unico articolato motivo, le seguenti censure, in sostanza ripetitive dei motivi dedotti in primo grado.<br \/>\nIn particolare, l\u2019appellante lamenta che la sentenza sarebbe errata in quanto basata sulla duplice considerazione che il candidato avrebbe omesso di indicare il titolo in suo possesso nella domanda di partecipazione e che l\u2019art. 2 del bando avrebbe previsto I\u2019allegazione in copia dei titoli valutabili o, in mancanza, l\u2019indicazione di precisi ed univoci estremi di riferimento.<br \/>\nSecondo il Tribunale, quindi, la prescrizione in termini cogenti della indicazione dei titoli, sarebbe stata tale da non permettere la valutazione anche dei titoli in possesso dell\u2019Amministrazione che ha indetto il concorso e, comunque, di integrare i titoli stessi successivamente, pena la violazione del principio di par condicio tra i concorrenti.<br \/>\nTale assunto sarebbe errato sotto i seguenti profili:<br \/>\n1) il bando non sanciva espressamente alcuna decadenza per la mancata indicazione dei titoli gi\u00e0 in possesso dell\u2019Amministrazione, limitandosi a prescriverne la semplice indicazione;<br \/>\n2) esso ricorrente, a pag. 4 della sua domanda di ammissione, aveva precisato e richiamato i titoli in possesso della Amministrazione finanziaria;<br \/>\n3) si trattava, inoltre, di un insieme di titoli tassativamente indicati dal D.M. 11.1.1993 che la stessa<br \/>\nAmministrazione aveva emanato;<br \/>\n4) si trattava di un titolo che l\u2019Amministrazione stessa aveva formato, e cio\u00e8 la partecipazione alla Commissione di Sorveglianza sugli Archivi dell\u2019Ufficio del Registro e Conservatoria di Sarzana;<br \/>\n5) l\u2019art. 2 lett. e del bando avrebbe potuto essere interpretato nel senso che per i titoli in possesso dell\u2019Amministrazione fosse sufficiente anche soltanto un richiamo generico, dovendo invece essere fatta l\u2019indicazione specifica degli atri titoli, per i quali l\u2019inoltro della prescritta documentazione assolveva ad una funzione essenziale per la loro ricognizione.<br \/>\nOsserva ancora l\u2019appellante che la mera interpretazione letterale del bando data dal Tribunale di primo grado, pur richiamandosi il principio di parit\u00e0 di trattamento, non appare condivisibile alla luce della pi\u00f9 recente giurisprudenza, la quale ha pi\u00f9 volte sottolineato, come regola generale, che sebbene il bando costituisca la lex specialis del concorso, ci\u00f2 non toglie che le norme c.d. autoesecutive, quali l\u2019art. 18 della legge n. 241\/90, devono essere applicate quando ne ricorrano i presupposti, ancorch\u00e9 non specificamente richiamate.<br \/>\nSi \u00e8 costituita in giudizio l\u2019amministrazione finanziaria per contestare con memoria la fondatezza dell\u2019appello. Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2009 la causa \u00e8 stata trattenuta in decisione.<br \/>\nDIRITTO<\/p>\n<p>1 &#8211; Con l\u2019atto d\u2019appello l\u2019interessato torna a proporre quanto gi\u00e0 lamentato innanzi al TAR, cio\u00e8 che la Commissione esaminatrice, in contrasto con quanto previsto dall\u2019art. 2 del bando di concorso, non gli avrebbe valutato l\u2019incarico, espletato dal 1\u00b0 gennaio 1977 al 31 dicembre 1992, di membro della Commissione di Sorveglianza sugli Archivi dell\u2019Ufficio del Registro e della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sarzana, cos\u00ec negandogli il punteggio corrispondente al titolo posseduto ed un utile collocamento nella graduatoria.<br \/>\n2 &#8211; In vi a preliminare e generale, va osservato che il bando prescriveva chiaramente e tassativamente che le domande di partecipazione al concorso dovevano indicare ed elencare i titoli valutabili &#8221; mediante precisi ed univoci estremi di riferimento &#8220;. Lo stesso articolo 2 del bando aggiungeva che i titoli &#8221; dovranno essere allegati in originale o copia autentica, qualora non siano in possesso dell\u2019amministrazione &#8220;.<br \/>\nLa richiamata disposizione concorsuale prescriveva quindi due precisi e distinti oneri formali (e non &#8220;formalistici&#8221;, in quanto preordinati ad assicurare i fondamentali principi concorsuali di celerit\u00e0, economicit\u00e0 ed imparzialit\u00e0): quello dell\u2019indicazione minuziosa, contenutisticamente completa, chiara ed esaustiva, del titolo, ovvero, in alternativa, quello dell\u2019allegazione informale e quello dell\u2019allegazione dei titoli non posseduti dall\u2019amministrazione.<br \/>\nIn base al combinato disposto delle due previsioni occorreva dunque che il candidato indicasse nella domanda tutti i titoli vantati, compresi quelli gi\u00e0 in possesso dell\u2019amministrazione interessata al concorso.<br \/>\nQuella prescrizione non appare in contrasto con il principio pur fondamentale di non aggravamento del<br \/>\nprocedimento amministrativo, enunciato nell\u2019articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e specificato in altre disposizioni particolari della stessa legge n. 241, quali l\u2019articolo 2, comma 4, 18, comma 2 e 19, comma<br \/>\n2. Anche il d. lgs. n. 165\/2001 ha rafforzato il principio funzionale di non aggravamento con quello<br \/>\norganizzativo di collegamento, comunicazione interna ed esterna ed interconnessione tra amministrazioni pubbliche, di cui all\u2019articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo.<br \/>\n3 &#8211; Il principio di non aggravamento \u2013 pur costituendo la base di civilt\u00e0 giuridica dell\u2019agire di una qualsiasi<br \/>\namministrazione moderna e democratica \u2013 deve tuttavia essere correlato agli altri principi procedimentali anch\u2019essi correlati ai valori costituzionali di cui agli artt. 97 e 98 Cost.: buon andamento e dedizione non ad astratti e fumosi &#8221; interessi generali &#8221; ma a quelli specifici della Nazione, cio\u00e8 ai bisogni ed interessi concreti di tutti i componenti la collettivit\u00e0 nazionale.<br \/>\nFra i principi fondamentali che caratterizzano ulteriormente il procedimento amministrativo in generale ivi compreso quello concorsuale vi sono quelli della efficienza, efficacia, celerit\u00e0 ed economicit\u00e0: art. 1, comma 1, legge n. 241 del 1990; art. 35, comma 3, lettera a) del d. lgs. n. 165\/2001.<br \/>\nTutti i predetti principi concorrono dunque ad assicurare un procedimento che sia rispettoso, al contempo, della dignit\u00e0 del cittadino a non subire richieste vessatorie, defatigatorie, ed inutili da parte dei pubblici uffici e dell\u2019interesse (privato degli altri candidati e pubblico dell\u2019amministrazione) alla conclusione del procedimento concorsuale in termini ragionevoli e con risultati efficaci.<br \/>\nLa pretesa contenuta nel bando di indicare con esaustiva precisione anche i titoli posseduti dall\u2019amministrazione (o, in alternativa, di allegarli seppure senza gravose formalit\u00e0, come invece richiesto per quelli non gi\u00e0 in possesso della p.a.) si manifesta conforme ai predetti principi, consentendo all\u2019amministrazione stessa di procedere agevolmente e rapidamente alla ricerca dei titoli in suo possesso, soprattutto quando si tratti, come nel caso di specie, di amministrazione strutturalmente complessa ed articolata in una molteplicit\u00e0 di uffici distinti territorialmente e funzionalmente e quando la procedura concorsuale comporti l\u2019attribuzione di un elevato numero di posti dirigenziali ed una elevata partecipazione di candidati, con conseguente mole documentale da acquisire e valutare.<br \/>\n4 &#8211; Quanto al requisito della esaustivit\u00e0 delle indicazioni dei titoli, esso comporta che il candidato proceda ad un\u2019elencazione completa e significativa dei titoli stessi, sempre per soddisfare quel principio di economicit\u00e0 e celerit\u00e0 di cui s\u2019\u00e8 poc\u2019anzi detto. Quando il bando usa pertanto termini stringenti e limpidi, quali &#8221; precisi e univoci &#8221; non basta per soddisfare quella richiesta dichiarare la frequenza di un corso, l\u2019assolvimento di un incarico, il conseguimento di un diploma o una laurea, indicandone solo data e titolo, ma occorre precisare altres\u00ec l\u2019ente organizzatore, il luogo di svolgimento, le caratteristiche sostanziali del titolo medesimo ( ad es., per un corso di formazione, se con voto finale o meno ), gli attestati di frequenza, ecc..<br \/>\n5 &#8211; Quanto alla presunta violazione del principio di autocertificazione dei titoli invocato attraverso il richiamo all\u2019articolo 18 della legge n. 241 del 1990, esso non giova in alcun modo a sostenere le ragioni dell\u2019appellante.<br \/>\nIn primo luogo \u00e8 da osservare, in via generale, che non \u00e8 contestabile che possano essere &#8220;comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all&#8217;istanza, sottoscritte dall&#8217;interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni &#8221; anche i seguenti fatti e circostante: qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica &#8220;, ai sensi dell\u2019articolo 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il D.P.R. 28-12-2000, n. 445.<br \/>\nAnalogamente a dirsi per le dichiarazioni sostitutive dell&#8217;atto di notoriet\u00e0, di cui al successivo articolo 47 dello stesso Testo unico.<\/p>\n<p>Tuttavia, occorre ricordare che per giurisprudenza costante, la dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notoriet\u00e0 ha attitudine certificativa e probatoria fondata sull\u2019istituto della presunzione semplice, cio\u00e8 fino a cont raria risultanza, nei confronti della Pubblica Amministrazione e nei procedimenti amministrativi in cui la stessa viene inserita (cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite, 14 ottobre 1998, n. 10153; Sez. Lav., 25 luglio 2002, n. 10981;<br \/>\n14 aprile 2001, n. 5594; sez. III, 16 maggio 2001, n. 6742; 16 gennaio 1996, n. 298). Inoltre, quella efficacia probatoria cessa nell\u2019ambito del processo, dove tutte le parti possono fornire al giudice prova contraria a quanto attestato nella dichiarazione sostitutiva ( Cass., sez. lavo ro, 11-07-2007, n. 15486; Consiglio Stato , sez. IV, 24 febbraio 2000 , n. 1010 ).<br \/>\nNeppure va dimenticato che le autodichiarazioni del privato concernono soltanto &#8220;stati, qualit\u00e0 personali e fatti &#8220;, cio\u00e8 dati oggettivi e non opinabili, e pertanto non hanno effetto alcuno sulle loro qualificazioni variamente configurate e rilevanti nell\u2019ambito dei diversi procedimenti amministrativi.<br \/>\n6 &#8211; Ma, al di l\u00e0 e prima di queste considerazioni generali, \u00e8 da osservare che il predetto principio di autodichiarazione non assiste il motivo d\u2019appello in esame, anzitutto in punto di mero fatto.<br \/>\nCome esattamente rilevato nell\u2019appellata sentenza, l\u2019odierno appellante aveva omesso del tutto di indicare il titolo controverso nella domanda di partecipazione.<br \/>\nIn tale contesto, quindi, la mancata valutazione del titolo de quo risulta conforme all\u2019univoca disposizione nel bando, che nel prescrivere in termini chiari e cogenti (la cogenza sta nell\u2019uso del verbo servile dovere: &#8220;dovr\u00e0 essere indicata&#8221;) l\u2019indicazione dei titoli in sede di domanda di partecipazione, esclude necessariamente qualsiasi produzione dei titoli stessi successivamente al termine di presentazione della domanda. Infatti una eventuale produzione successiva verrebbe a costituire una sorta di integrazione sostanziale della domanda, che sarebbe in evidente contrasto rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l&#8217;istituto dell\u2019integrazione documentale \u00e8 destinato a supplire solo a carenze della documentazione irregolare o formalmente incompleta, quindi per il semplice aspetto formale o per la rettifica della dichiarazione, la cui irregolarit\u00e0 attenga ad elementi non essenziali, e non anche a supplire a mancanze assolute e sostanziali della documentazione o della dichiarazione, atteso che, altrimenti, l\u2019integrazione si risolverebbe in una violazione del fondamentale principio concorsuale della par condicio tra i concorrenti (Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2710 ; sez. IV, 15 novembre 2004 n. 7469 e 26 maggio 2003 n. 2808 ; Sez. V, 30 marzo<br \/>\n1988 n. 179).<br \/>\n7 &#8211; In conclusione l\u2019appello va respinto.<br \/>\nLe spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M.<br \/>\nIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe:<br \/>\n&#8211; respinge l\u2019appello e, per l\u2019effetto, conferma la sentenza impugnata;<br \/>\n&#8211; condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi millecinquecento euro (\u20ac 1.500,00).<br \/>\nOrdina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori: Luigi Cossu, Presidente<br \/>\nLuigi Maruotti, Consigliere Goffredo Zaccardi, Consigliere<br \/>\nArmando Pozzi, Consigliere, Estensore<br \/>\nAnna Leoni, Consigliere<br \/>\nDEPOSITATA IN SEGRETERIA il 06\/11\/2009.<\/p>\n<p>EQUIPOLLENZA DEL TITOLO, DEVE ESSERE PREVISTA DALLA LEGGE<br \/>\nCONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; sentenza 17 febbraio 2009 n. 865<br \/>\nE\u2019 legittimo il provvedimento di esclusione di un soggetto da un concorso pubblico per l\u2019assunzione alle dipendenze della P.A., motivato con riferimento al difetto del possesso del titolo di studio espressamente richiesto dalla lex specialis, nel caso in cui non esista alcuna legge od alcun provvedimento amministrativo a carattere generale che abbia sancito la equipollenza del diploma di laurea richiesto dal bando, con quello effettivamente posseduto dal soggetto escluso dal concorso (nella specie, l\u2019interessato era in possesso della laurea in matematica con indirizzo numerico, mentre il bando di selezione richiedeva espressamente e alternativamente, ai fini della partecipazione, la laurea in informatica, fisica ed ingegneria informatica).<br \/>\nN. 865\/09 REG.DEC.<br \/>\nREPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente<br \/>\nDECISIONE<\/p>\n<p>sul ricorso in appello n. 621\/06, proposto dalla dott.ssa Rosanna Persico, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Maurizio Russo e Antonella Persico ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di tale ultimo difensore al Corso di Francia 178;<br \/>\ncontro<br \/>\nla Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in giudizio dall\u2019avv. Vincenzo Baroni dell\u2019avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Poli 29 presso l\u2019ufficio di rappresentanza della predetta avvocatura;<br \/>\nnonch\u00e9 contro<br \/>\nla Commissione del Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 8 posti di Dirigente informatico presso la Regione Campania, indetto con decreti dirigenziali nn. 14555 del 19.12.2002 e 14678 del 27.12.2002, in persona del presidente e legale rappresentante pt, nc;<br \/>\ne nei confronti<br \/>\ndi Crescitelli Maria Pia, rappresentata e difesa in giudizio dall\u2019avv. prof. Enrico Bonelli ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Dionigi n. 57 ( presso lo studio dell\u2019avv. Claudia de Curtis);<br \/>\nD\u2019Angelo Giuseppe, rappresentato e difeso in giudizio dall\u2019avv. Giancarlo Violante ed elettivamente<br \/>\ndomiciliato in Roma alla via Portuense 104 ( presso lo studio della Signora A De Angelis); per la riforma<br \/>\ndella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, n. 18698\/05 del 8.11.2005<br \/>\ncon la quale \u00e8 stato respinto il ricorso proposto da essa ricorrente per l\u2019annullamento del decreto dirigenziale<br \/>\nn. 3070 del 3.10.2003, nella parte in cui con lo stesso \u00e8 stata disposta la sua esclusione dal concorso a 8 posti di dirigente informatico per carenza del requisito afferente il titolo di studio, di cui all\u2019art. 2 lett. b) del bando;<br \/>\nVisto il ricorso con i relativi allegati;<br \/>\nVisti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br \/>\nViste le memorie prodotte dalle parti intimate a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;<br \/>\nRelatore alla pubblica udienza del 5 dicembre 2008 il consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi, altres\u00ec,<br \/>\nper le parti, gli avv.ti Russo, Panariello per delega dell\u2019avv. Baroni, Bonelli e Violante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue<br \/>\nFATTO e DIRITTO<br \/>\n1. Con la sentenza in epigrafe \u00e8 stato rigettato il ricorso proposto in primo grado dall\u2019odierna appellante avverso il decreto dirigenziale n. 3079\/03, recante la sua esclusione dal concorso a otto posti di dirigente informatico, bandito dalla Regione Campania con decreti dirigenziali nn. 14555 del 19.12.2002 e 14678 del 27.12.2002.<br \/>\n2. Deduce l\u2019appellante, riproponendo questioni gi\u00e0 sollevate in primo grado, che il titolo di studio in suo possesso ( diploma di laurea in matematica con indirizzo numerico) avrebbe dovuto legittimarla alla partecipazione al concorso de quo, attesa la assoluta equipollenza di detto titolo con quelli espressamente contemplati nel bando ( informatica, fisica ed ingegneria informatica).<br \/>\nDi qui i motivi di censura avverso la sentenza reiettiva di prime cure e, in via mediata, avverso la esclusione dalla selezione, motivi articolati essenzialmente sotto i profili della violazione dell\u2019art. 7 della L. 241\/90, per aver l\u2019amministrazione regionale omesso la dovuta comunicazione d\u2019avvio del procedimento finalizzato alla esclusione dal concorso della ricorrente, nonch\u00e9 della disparit\u00e0 di trattamento rispetto ad altra situazione similare e da ultimo per contraddittoriet\u00e0 manifesta della determinazione di esclusione, in rapporto alle opportunit\u00e0 insite alla naturale progressione di carriera della ricorrente, anche in considerazione della esperienza lavorativa pregressa richiesta ai fini concorsuali e dei titoli di studio legittimanti detta esperienza. 3.Si \u00e8 costituita in giudizio la Regione Campania per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto. Si sono altres\u00ec costituite per contrastare il gravame le altre parti controinteressate ( Crescitelli e D\u2019Angelo) intervenute nel giudizio di primo grado.<br \/>\n4. All\u2019udienza del 5 dicembre 2008 il ricorso \u00e8 stato trattenuto per la decisione.<br \/>\n5. L\u2019appello \u00e8 infondato e va respinto.<br \/>\n5.1 La questione centrale involge il tema della legittimit\u00e0 della esclusione da un pubblico concorso di soggetti sforniti di uno dei titoli di studio alternativamente richiesti dal bando ai fini della ammissione alla selezione, ma in possesso cionondimeno di un titolo ritenuto agli stessi equipollenti, in ragione del contenuto del relativo cursus studiorum.<br \/>\nNello specifico, la ricorrente, titolare di laurea in matematica con indirizzo numerico, si duole della pretesa illegittimit\u00e0 della sua esclusione dal concorso di che trattasi, per la cui ammissione il bando (all\u2019art. 2 lett. b)) richiedeva alternativamente il possesso del diploma di laurea in informatica, in fisica ed in ingegneria con indirizzo informatico. Premessa la ritenuta equipollenza del titolo in suo possesso rispetto a quelli espressamente previsti dal bando selettivo, anche a giudicare dalle assimilazioni operate da distinte disposizioni normative, la ricorrente contesta la decisione dei giudici di prime cure che, nel confermare la legittimit\u00e0 della gravata determinazione di esclusione, hanno assunto la inesistenza di una equipollenza<\/p>\n<p>formale fra gli indicati titoli di studio, a nulla rilevando la pretesa equiparazione di fatto prospettata dalla parte ricorrente.<br \/>\n5.2 La censura non risulta fondata.<br \/>\nIl Collegio \u00e8 persuaso, sulla scorta di consolidata giurisprudenza di tal segno che la equipollenza tra titoli di studio evoca un\u2019operazione formale conseguente ad un procedimento amministrativo finalizzato ad acclarare che, a determinati fini, pu\u00f2 assumersi l\u2019 analoga portata abilitante di pi\u00f9 titoli tra loro omogenei.<br \/>\nVero \u00e8 pertanto, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, che il bando di concorso, laddove richiede il possesso di taluni specifici titoli per la partecipazione alla selezione, deve ritenersi integrato anche dalla implicita previsione in ordine al carattere abilitante di quei titoli che, seppur non contemplati nell\u2019atto indittivo, hanno formato oggetto di declaratoria di equipollenza all\u2019esito di un procedimento a ci\u00f2 preordinato. Ma proprio la fondatezza di tale rilievo, svuota di consistenza la pretesa della appellante a vedersi riconoscere, ai fini della partecipazione al concorso di che trattasi, il carattere abilitante del titolo in suo possesso. Nella specie \u00e8 infatti pacifico, come ha ben messo in luce il Tar nella gravata pronuncia, che non esiste alcun provvedimento amministrativo a carattere generale che abbia sancito la equipollenza, ai fini dell\u2019accesso a posti di pubblico impiego alle dipendenze delle amministrazioni, della laurea in matematica (in possesso dell\u2019appellante) rispetto a quelle ( dianzi indicate) richieste alternativamente dal bando di gara per la partecipazione alla selezione per cui \u00e8 causa.<br \/>\n5.3 Non giova al proposito alla ricorrente il riferimento al DM del Ministro della Pubblica Istruzione del 30 gennaio 1998 che ricomprende tra i titoli di ammissione al concorso per la cattedra di informatica ( 42\/A) le lauree in matematica, fisica, informatica, discipline nautiche nonch\u00e9 varie tipologie di lauree in ingegneria. E\u2019 evidente, infatti, che si tratta di disciplina di settore, volta alla individuazione dei titoli che danno accesso ai concorsi a cattedra per l\u2019insegnamento, nelle scuole secondarie, delle materie rientranti nella prefata classe concorsuale, come tale non suscettibile di trovare applicazione fuori dagli ambiti propri cui la stessa \u00e8 preordinata a regolare.<br \/>\n5.4 Per lo stesso ordine di considerazioni, non sono utili a diversamente opinare i riferimenti offerti dall\u2019appellante al DPR 10.12.1997 n. 483 ( recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) nella parte in cui detto Regolamento ( art. 66), ai fini della ammissione al concorso per la posizione funzionale di dirigente analista, richiede in via alternativa, tra gli altri titoli, il diploma di laurea in informatica, in statistica, in matematica, in fisica, in ingegneria etc. Rispetto al caso all\u2019esame, si tratta di distinto profilo professionale in un settore ben diverso ( afferendo -come detto- alla disciplina del personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale) da quello che forma oggetto della presente controversia ( riguardante un concorso per dirigenti informatici del ruolo regionale). Di tal che non sarebbe corretta la conclusione per cui la prospettata assimilazione dei titoli prevista nell\u2019ambito del servizio sanitario, confermativa al pi\u00f9 di una indubitabile affinit\u00e0 tra gli stessi, possa assumere una valenza erga omnes al punto da condurre a ritenere di per s\u00e8 irragionevole una scelta discrezionale diversa, compiuta da una distinta amministrazione in sede di procedura selettiva per la copertura di posti afferenti a profili professionali non assimilabili a quelli dei dirigenti medici.<br \/>\n5.5 Piuttosto \u00e8 significativo, in senso ostativo all\u2019accoglimento della pretesa di parte ricorrente, che il Consiglio Universitario Nazionale ( organo consultivo del Ministero della universit\u00e0 e della Ricerca), investito della questione della equipollenza della laurea in Matematica alle lauree in Ingegneria informatica, Informatica e Fisica ai fini della partecipazione al concorso di che trattasi abbia espresso parere negativo sul rilievo della &lt;&lt; notevole diversit\u00e0 dei percorsi formativi in questione&gt;&gt;. Senza assumere portata dirimente ai fini del decidere, tali conclusioni certamente confortano nel senso di ritenere non irragionevole la scelta della amministrazione regionale di non estendere ai laureati in matematica l\u2019accesso al concorso per dirigente informatico, nell\u2019ambito della procedura selettiva per cui \u00e8 giudizio.<br \/>\n6. N\u00e9 merita di essere scrutinato favorevolmente il distinto motivo di gravame col quale parte ricorrente ha lamentato la disparit\u00e0 di trattamento insita nella decisione recante la propria esclusione rispetto a quella assunta nei riguardi di altri soggetti, ammessi al concorso pur in carenza del titolo specifico richiesto dal bando. Il riferimento, in particolare, \u00e8 alla sentenza n. 18703\/05 del medesimo Tar campano, con la quale \u00e8 stato annullato, con conseguente riammissione alla selezione, il provvedimento di esclusione dallo stesso concorso sancito in danno di altro candidato in possesso di laurea in ingegneria elettronica ( non prevista dal bando).<br \/>\n6.1 In disparte il profilo della non completa assimilabilit\u00e0 delle distinte situazioni sostanziali dedotte ( in ragione del diverso titolo di studio in possesso della ricorrente rispetto al diploma in titolarit\u00e0 del candidato vittorioso nel grado di giudizio conclusosi con la richiamata decisione ) e comunque della inesistenza di un vizio di eccesso di potere per disparit\u00e0 di trattamento predicabile all\u2019indirizzo dell\u2019azione amministrativa (dato che anche in quel caso l\u2019amministrazione aveva originariamente decretato la esclusione del candidato dalla selezione), gli \u00e8, in senso ancor pi\u00f9 dirimente, che il TAR in quella sentenza ha valorizzato \u2013 qui non importa se a torto o a ragione &#8211; la equipollenza dei titoli di studio in predicato, sulla base di una specifica fonte normativa, che risulta pacificamente inapplicabile nel caso all\u2019esame ( il riferimento \u00e8 all\u2019art. 47 DPR 5 giugno 2001 n. 328, dettata ai fini dell\u2019ammissione all\u2019esame di Stato per l\u2019accesso all\u2019albo degli ingegneri).<\/p>\n<p>7. N\u00e9 appare dirimente il rilievo secondo cui, a seguire la interpretazione restrittiva in tema di equipollenza dei titoli abilitanti all\u2019accesso ai pubblichi impieghi, la ricorrente si vedrebbe privata del naturale sviluppo di carriera, atteso che \u00e8 l\u2019amministrazione che bandisce la selezione ad individuare, in coerenza con la natura dei posti messi a concorso e con le cognizioni professionali richieste in capo ai soggetti chiamati a coprirli, i titoli di studio che abilitano i candidati a parteciparvi. Di tal che risulta aprioristica e priva di riscontri l\u2019affermazione secondo cui i soggetti titolari di diploma di laurea in matematica con indirizzo numerico, fra i quali la stessa ricorrente, saranno definitivamente esclusi anche da successive e diverse selezioni, bandite dalla Regione Campania o da altri enti pubblici, per la copertura di posti propri dell\u2019area dirigenziale.<br \/>\n8. Da ultimo non appare fondata, ad avviso del Collegio, la censura afferente la obliterazione degli obblighi di<br \/>\npartecipazione dell\u2019avvio del procedimento in rapporto alla contestata determinazione di esclusione della ricorrente dalla selezione. E\u2019 noto, infatti, che in materia di concorsi finalizzati all\u2019accesso a posti di pubblico impiego la esclusione del candidato dal concorso, per mancanza dei requisiti previsti dal bando, non \u00e8 normalmente provvedimento che consegue ad un sub-procedimento avente connotati di autonomia e specialit\u00e0 rispetto all\u2019unico procedimento concorsuale finalizzato alla selezione dei vincitori; di tal ch\u00e8 non \u00e8 configurabile di norma un autonomo incombente partecipativo a carico della amministrazione procedente. Ogni candidato infatti deve fin dall\u2019inizio (e cio\u00e8 dalla proposizione della domanda di partecipazione) ritenersi edotto del fatto che, fino alla pubblicazione della graduatoria finale, l\u2019amministrazione \u2013 salvo il caso che abbia espressamente scrutinato in apposita fase endoprocedimentale l\u2019ammissibilit\u00e0 o la non ammissibilit\u00e0 delle domanda di partecipazione e ne abbia comunicato gli esiti ai soggetti interessati &#8211; si riserva sempre la facolt\u00e0 di verificare in capo a ciascun candidato il possesso dei requisiti previsti nel bando. Pertanto, anche l\u2019eventuale evoluzione del procedimento selettivo verso la fase delle prove d\u2019esame, e financo il superamento delle stesse da parte del candidato, non \u00e8 di per s\u00e9 sintomatica del positivo scrutinio dei requisiti di ammissione, operazione che pu\u00f2 essere postergata \u2013 come gi\u00e0 detto &#8211; fino all\u2019approvazione della graduatoria.<br \/>\nDa tanto discende che nella specie nessun onere di comunicazione di avvio del procedimento poteva profilarsi, ex art. 7 L. 241\/90, in relazione alla esclusione della ricorrente dalla selezione per la riscontrata carenza di un requisito partecipativo ( cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2001, n. 2151; sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2762; sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5564).<br \/>\n8.1 Peraltro, a far velo all\u2019annullamento dell\u2019atto gravato in primo grado nella specie indurrebbe, a fronte della chiara previsione contenuta nel bando in punto di titoli abilitanti alla partecipazione, la natura vincolata dell\u2019atto di esclusione, avuto riguardo agli effetti conservativi imposti dall\u2019art. 21 octies della L. 241\/90, nonch\u00e9 alla stessa dimostrata incapacit\u00e0 della ricorrente, anche ove coinvolta in sede procedimentale, di incidere sul contenuto dispositivo dell\u2019atto finale.<br \/>\n9. Il rigetto nel merito della pretesa azionata dalla ricorrente in primo grado, con la consequenziale conferma della sentenza impugnata, giustifica l\u2019assorbimento, anche in questa fase di gravame, della questione processuale inerente la dedotta inammissibilit\u00e0 del ricorso di prime cure, sollevata sotto il profilo della la sua omessa notifica ad almeno uno dei soggetti controinteressati (e della conseguente pretesa violazione dell\u2019art. 21 L. TAR.).<br \/>\n10. Le spese di lite, anche per questo grado di giudizio, possono essere compensate tra le parti, in considerazione della particolare materia trattata.<br \/>\nP.Q.M.<br \/>\nIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull\u2019appello in epigrafe, lo rigetta e per l\u2019effetto conferma la impugnata sentenza.<br \/>\nSpese compensate.<br \/>\nCos\u00ec deciso a Roma, in Palazzo Spada, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2008, con l&#8217;intervento dei Signori magistrati:<br \/>\nRaffaele Iannotta Presidente Vito Poli Consigliere Gabriele Carlotti Consigliere<br \/>\nGiancarlo Giambartolomei Consigliere<br \/>\nGiulio Castriota Scanderbeg Consigliere est. L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE<br \/>\nf.to Giulio Castrista Scanderbeg f.to Raffaele Iannotta DEPOSITATA IN SEGRETERIA 17\/02\/2009<br \/>\n(Art. 55, L. 27\/4\/1982, n. 186)<br \/>\nP. Il Direttore della Sezione Livia Patroni Griffi<\/p>\n<p>CONCORRENTE CHE SI AUTO CITA NEL COMPITO, VA ESCLUSO<br \/>\nTAR CALABRIA &#8211; REGGIO CALABRIA, SEZ. I &#8211; sentenza 9 marzo 2009 n. 138<\/p>\n<p>Nel caso in cui, nella prova scritta di un concorso pubblico, il candidato si sia autocitato, facendo riferimento ad una propria pubblicazione, redatta in collaborazione con terzi, deve ritenersi violata la regola cardine dell\u2019anonimato delle prove scritte dei pubblici concorsi, in quanto nell\u2019ipotesi in cui l\u2019elaborato contiene il nome del suo autore, l\u2019anonimato \u00e8 all\u2019evidenza e indiscutibilmente violato, con conseguente necessit\u00e0 di annullare la prova.<br \/>\nN. 00138\/2009 REG.SEN.<br \/>\nREPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria<br \/>\nha pronunciato la presente SENTENZA<br \/>\nex art. 21 e 26 della legge 1034\/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 60 del 2009, proposto da:<br \/>\nRiccardo Piscopo, rappresentato e difeso dagli avv. Attilio Cotroneo e Domenico Polimeni, con domicilio<br \/>\neletto presso Domenico Polimeni Avv. in Reggio Calabria, via D. Muratori n. 45<br \/>\ncontro<br \/>\nUniversit\u00e0 degli Studi di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15<br \/>\nnei confronti di<br \/>\nAlessandra Romolo, rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco Del Grande e Alberto Panuccio, con domicilio eletto presso Francesco Del Grande Avv. in Reggio Calabria, Via Paolo Pellicano, n.45<br \/>\nper l&#8217;annullamento<br \/>\nprevia sospensione dell&#8217;efficacia,<br \/>\ndel decreto n. 421 del 03.12.2008 emesso dal Rettore dell\u2019Universit\u00e0 degli Studi &#8220;Mediterranea&#8221; di Reggio Calabria con cui sono stati approvati gli atti del concorso per titoli ed esami a n. 1 posti di<br \/>\nricercatore universitario presso la Facolt\u00e0 di Ingegneria per il settore scientifico \u2013 disciplinare ICAR\/02<br \/>\n&#8220;Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia&#8221; e con cui \u00e8 stato dichiarato vincitore del predetto concorso la dott.ssa Romolo Alessandra, nata a Reggio Calabria il 26.04.1977;<br \/>\n2. del decreto rettorale n. 462 del 23.12.2008 di nomina a ricercatore universitario della dott.ssa Romolo<br \/>\nAlessandra;<br \/>\n3. del verbale n. 6 della riunione della commissione esaminatrice del 6 novembre 2008 e dei relativi allegati nella parte in cui non ha proceduto all\u2019esclusione della candidata Romolo Alessandra;<br \/>\n4. del verbale n. 7 della riunione della commissione esaminatrice del 6 novembre 2008 e della relazione finale con relativi allegati nella parte in cui viene indicata quale vincitore del concorso la candidata Romolo Alessandra;<br \/>\nin via gradata<br \/>\n5. del verbale n. 2 della riunione della commissione esaminatrice del 5 novembre 2008 nella parte in cui non sono stati valutati alcuni titoli presentati dal ricorrente ed \u00e8 stato invece valutato un titolo presentato dalla candidata Romolo Alessandra e non ancora conseguito<br \/>\nVisto il ricorso con i relativi allegati;<br \/>\nVisto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Universit\u00e0 degli Studi di Reggio Calabria; Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale di Alessandra Romolo; Visti tutti gli atti della causa;<br \/>\nRelatore nella camera di consiglio del giorno 25\/02\/2009 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br \/>\nAvvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034\/71, introdotto dalla legge n. 205\/2000;<br \/>\n1. Con ricorso notificato in data 28 gennaio 2009 e ritualmente depositato l\u2019ing. Riccardo Piscopo, premesso di aver partecipato alla procedura di valutazione comparativa in oggetto, riportando i seguenti giudizi I) di livello buono l\u2019attivit\u00e0 documentata dal candidato nel curriculum, nei titoli e nelle dieci pubblicazioni presentate; II) discreta la prima prova scritta; III) buona la seconda prova scritta; IV) ottima la prova orale, impugnava gli atti in epigrafe indicati e ne chiedeva l\u2019annullamento, previa loro sospensione, deducendo due autonomi motivi di illegittimit\u00e0.<br \/>\nSi costituiva l\u2019amministrazione universitaria, producendo relazione del 10 febbraio 2009 del Direttore amministrativo e del Capo servizio affari legali e documentazione afferente al concorso<br \/>\nAlla camera di consiglio del 25 febbraio 2009, fissata per la trattazione della domanda cautelare, si costituiva<br \/>\nla controinteressata Dott. Romolo. Depositava anche ricorso incidentale gi\u00e0 consegnato per la notificazione. Avvisate dal Collegio tutte le parti costituite della possibilit\u00e0 di una definizione nel merito della controversia, queste nulla obiettavano ed anzi la difesa del Piscopo &#8211; che gi\u00e0 in ricorso aveva pure sollecitato il Tribunale all\u2019adozione di una sentenza succintamente motivata &#8211; espressamente accettava il contraddittorio in ordine al ricorso incidentale, cos\u00ec rinunciando al termine per la difesa..<\/p>\n<p>2. Il ricorso principale \u00e8 manifestamente fondato.<br \/>\n2.1. Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 13 e 14 DPR 9 maggio 1994 n. 487 e dell\u2019art. 7 DPR 3 maggio 1957 n. 686 ed eccesso di potere per manifesta illogicit\u00e0.<br \/>\nSostiene che le prove scritte della candidata Romolo dovevano essere annullate in quanto nella redazione della prima prova scritta (contrassegnata col 2A) ella si \u00e8 autocitata, rendendo cos\u00ec riconoscibile il suo elaborato. A pag. 21 della prova in questione \u00e8 scritto, infatti, &#8220;Una legge di distribuzione biparametrica per le creste d\u2019onda nel caso di onde che interagiscono con una parete perfettamente riflettente (capo di moto in riflessione), che tenga conto degli effetti di 2\u00b0 ordine, \u00e8 stata ricavata da Romolo e Arena&#8221;.<br \/>\nL\u2019autocitazione fa riferimento ad una pubblicazione redatta dalla stessa candidata in collaborazione, con il prof. Arena, presidente della commissione esaminatrice, pubblicazione che \u00e8 stata anche inserita dalla candidata fra i titoli presentati e valutati dalla commissione. Si tratta della pubblicazione n. 3 dell\u2019elenco, i cui autori sono appunto Romolo e Arena.<br \/>\nNon v\u2019\u00e8 dubbio che tale fatto ha dato luogo ad una palese ed insuperabile violazione del principio dell\u2019anonimato fissato dagli artt. 7 DPR n. 686\/57 e 14 DPR n. 487\/94 (&#8220;Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, n\u00e9 altro contrassegno \u2026 Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell&#8217;esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti&#8221;) posto a garanzia del pi\u00f9 generale principio di imparzialit\u00e0 sancito dall&#8217;art. 97 della Costituzione e da ritenere valevole anche per questa tipologia di concorsi. Giova subito premettere che la normativa regolamentare, invocata dal ricorrente, contenuta in origine nel D.P.R. del 1957 e poi pedissequamente riprodotta nel D.P.R. del 1994 &#8211; seppure riferita alle modalit\u00e0 di svolgimento dei concorsi per l&#8217;assunzione nei pubblici impieghi e non anche alle modalit\u00e0 di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori espressamente disciplinate dal DPR 23 marzo 2000 n. 117 &#8211; deve intendersi applicabile, quantomeno per i profili che qui interessano, anche alle procedure di valutazione comparativa, come quella in esame, in quanto essa rappresenta in sostanza l&#8217;applicazione di ineludibili regole generali, di rilievo costituzionale, in materia di trasparenza e di imparzialit\u00e0 dell&#8217;azione amministrativa (in termini Tar Perugia, 21 maggio 2008 n. 193, confermata da Cons. St., VI, 9 febbraio 2009 n. 734 e gi\u00e0 Corte Conti, sez. contr.,<br \/>\n17 novembre 1988 n. 2020). Essa \u00e8, peraltro, espressamente richiamata anche nel D.R. n. 73 del 26 febbraio 2008 di indizione del concorso in questione (&#8220;VISTO il D.P.R. 9 Maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull\u2019accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, ed in particolare le disposizioni in materia di procedura generale, per lo svolgimento dei concorsi unici, e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e di trasparenza dell\u2019azione amministrativa&#8221;).<br \/>\n2.2. Ci\u00f2 chiarito va detto che il Collegio condivide il pacifico orientamento giurisprudenziale richiamato dalla controinteressata, in base al quale nei concorsi pubblici la regola dell&#8217;anonimato degli elaborati scritti non pu\u00f2 essere intesa in modo assoluto, tale da comportare l&#8217;invalidit\u00e0 delle prove ogni qualvolta sussista un&#8217;astratta possibilit\u00e0 di riconoscimento, necessitando, invece, l&#8217;esistenza di elementi atti a comprovare in modo inequivoco che trattassi di segni di riconoscimento, per cui l&#8217;idoneit\u00e0 dei segni a fungere da elemento di identificazione del candidato deve ravvisarsi soltanto laddove gli stessi assumano un carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero (cfr., fra le tante, Tar Catanzaro, II, 10 giugno 2008 n. 642; Tar Potenza, 11 luglio 2007 n. 489).<br \/>\nE\u2019 vero per\u00f2 che tali puntualizzazioni sono sicuramente riferibili all\u2019ipotesi di segni o elementi non univoci, quali comunemente l\u2019uso di penne con inchiostro diverso o di anomale grafie, la numerazione dei fogli, la presenza di diciture come &#8220;brutta copia&#8221; o similari, ma non all\u2019ipotesi in cui l\u2019elaborato contiene il nome del suo autore, perch\u00e9 in tal caso l\u2019anonimato \u00e8 all\u2019evidenza e indiscutibilmente violato.<br \/>\nLa controinteressata aggiunge che le citazioni in campo scientifico, improntato al principio della verificabilit\u00e0 del risultato, sono indispensabili, tanto che anche il ricorrente se ne \u00e8 avvalso nelle sue prove scritte.<br \/>\nTale affermazione &#8211; sicuramente valevole per l\u2019attivit\u00e0 scientifica, ma non necessariamente per le prove di un concorso &#8211; non supera in ogni caso il dato formale che l\u2019elaborato contiene un riferimento espresso e nominativo ad un lavoro svolto dalla candidata unitamente al Prof. Arena, presidente della Commissione d\u2019esame, dato che rende l\u2019elaborato indiscutibilmente attribuibile alla candidata Romolo in chiara violazione della regola dell\u2019anonimato.<br \/>\nSe il riferimento al lavoro in questione, per la sua rilevanza in materia, era imprescindibile, come si riferisce nel controricorso essere stato affermato da parte del Prof. Boccotti, decano della materia e referente della scuola di ingegneria marittima di Reggio Calabria, sarebbe stata comunque sufficiente la citazione del risultato, senza l\u2019espresso riferimento bibliografico (vd. sull\u2019equivalenza di queste tipologie di citazione pag. 5 dello stesso controricorso).<br \/>\nD\u2019altronde il fatto, attestato dal Prof. Frega, che la legge elaborata dal Prof. Arena e della Dott. Romolo &#8220;ha ricevuto la necessaria diffusione in campo scientifico e che quindi pu\u00f2 essere citata da qualsiasi studioso della materia ivi compresi, ovviamente, altri candidati&#8221; prova troppo in un concorso che ha visto la partecipazione di un solo altro candidato, oltre alla Romolo.<br \/>\n2.3. Deve poi evidenziarsi che la regola dell\u2019anonimato non pu\u00f2 che essere opportunamente calibrata in relazione alla tipologia di concorso ed al numero di candidati che vi prendono parte.<\/p>\n<p>In una selezione come quella in esame dove i candidati operano nella medesima comunit\u00e0 scientifica, spesso con collaborazioni e pubblicazioni svolte insieme a componenti della commissione d\u2019esame, e dove partecipano pochi candidati (qui solo due), la capacit\u00e0 di alcuni dati di rendere riconoscibile l\u2019autore della prova diviene senz\u2019altro maggiore rispetto a qualunque altro concorso al quale partecipa un elevato numero di concorrenti.<br \/>\nCome \u00e8 stato gi\u00e0 significativamente osservato, la previsione di un largo margine di discrezionalit\u00e0 alle commissioni esaminatrici nei concorsi universitari deve essere controbilanciata &#8220;da un maggior onere di garanzie formali da parte dell&#8217;amministrazione procedente: in considerazione della ampia discrezionalit\u00e0 di cui sono attributarie le commissioni di tali concorsi, in cui non vi sono punteggi, e non vi \u00e8 alcuna possibilit\u00e0 di un automatico riscontro della legittimit\u00e0 dell&#8217;operato della commissione, deve essere inteso in maniera pi\u00f9 rigorosa il principio dell&#8217;anonimato degli elaborati scritti&#8221; (Tar Napoli, II, 4 dicembre 2006 n. 10355).<br \/>\nSicch\u00e9, in altri termini, o si giunge ad affermare che la regola dell\u2019anonimato non opera affatto perch\u00e9 \u00e8 un concorso nel quale i candidati sono direttamente noti ai membri della Commissione e i loro elaborati sempre perfettamente riconoscibili, affermazione che, oltre a rendere in radice superfluo lo stesso concorso, \u00e8 giuridicamente superata dai rilievi gi\u00e0 svolti (\u00a7 2.1.), o al contrario si deve valutare con maggior scrupolo e rigore la presenza di dati identificativi, come fatto ad esempio dall\u2019Universit\u00e0 di Milano in un caso di autocitazione similare a quello di cui si controverte (richiamato a pag. 5 del ricorso) o come statuito dalla giurisprudenza, con riguardo ad esempio al numero dei fogli aggiuntivi da consegnare ai candidati in numero perfettamente uguale (cfr. Tar Napoli, II, 15 giugno 2007 n. 6197), che ovviamente in altra tipologia di concorso sarebbe stato del tutto insignificante<br \/>\n2.4. In conclusione, l\u2019autocitazione operata dalla candidata Romolo avrebbe dovuto indurre la Commissione a imporre l&#8217;esclusione della medesima dalla procedura concorsuale e, dunque, gli atti impugnati devono tutti essere annullati, senza valutazione del secondo motivo di ricorso, in quanto formulato solo in via gradata.<br \/>\n3. Stante la fondatezza del ricorso principale, occorre prendere in considerazione l\u2019impugnativa incidentale. Con essa la Romolo deduce &#8220;errata valutazione dei tioli e delle pubblicazioni del dott. Piscopo, difetto di motivazione. Violazione dei criteri di massima fissati dalla Commissione Esaminatrice con verbale del<br \/>\n29.09.08. Erronea valutazione, contraddittoriet\u00e0, illogicit\u00e0 verbale n. 2 del 5.11.2008. Conseguente esclusione dall\u2019ammissione alla prova scritta. Sussistenza&#8221;<br \/>\nAsserisce la controinteressata che delle dieci pubblicazioni prodotte ben cinque non sarebbero valutabili in sede di concorso, trattandosi di documenti a stampa di cui l\u2019odierno ricorrente dichiara di avere eseguito il deposito legale nel mese di marzo 2008 (in realt\u00e0 per una, la n. 5 dell\u2019elenco, il deposito \u00e8 del 2005).<br \/>\nSostiene ancora la controinteressata che non tenendo conto di queste cinque pubblicazioni di certo il candidato non avrebbe ottenuto un giudizio sufficiente per l\u2019accesso alle prove scritte e sarebbe stato, quindi, escluso.<br \/>\nIl Collegio ritiene che \u2013 anche a volere per mera ipotesi ammettere che questa sarebbe stata la conseguenza dell\u2019estromissione delle cinque pubblicazioni con deposito legale, il che \u00e8 per\u00f2 tutt\u2019altro che certo ed automatico \u2013 in ogni caso la doglianza \u00e8 priva di fondamento.<br \/>\nIl bando di concorso, con riferimento alle modalit\u00e0 di presentazione delle domande, all\u2019art. 3, penult. co., stabilisce che &#8220;Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall\u2019art.1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 &lt;&lt; Ogni stampatore ha l\u2019obbligo di consegnare, ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l\u2019officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica.&gt;&gt; Per attestare ci\u00f2 \u00e8 sufficiente che il candidato dichiari, sotto la propria responsabilit\u00e0, che l\u2019opera \u00e8 stata effettivamente pubblicata. Sono considerate valutabili ai fini della presente procedura di valutazione comparativa, le opere gi\u00e0 edite al momento della scadenza del bando di concorso&#8221;. L\u2019art. 5 poi, specificatamente dedicato alle pubblicazioni, al penult. co., stabilisce che &#8220;per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall\u2019art.1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 &lt;&lt; Ogni stampatore ha l\u2019obbligo di consegnare, ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l\u2019officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica.&gt;&gt;&#8221;.<br \/>\nCon tali ripetute indicazioni e con il richiamo a questa specifica normativa l\u2019amministrazione universitaria ha posto sullo stesso medesimo piano opere edite, pubblicate e &#8220;depositate&#8221;, cos\u00ec scegliendo di considerare valutabili anche i lavori per i quali \u00e8 stato fatto solo il deposito legale.<br \/>\nLa Commissione, che ha valutato le pubblicazioni di Piscopo accompagnate da deposito legale, ha dunque pedissequamente seguito le regole speciali poste dal bando, nelle disposizioni sopra citate, non impugnate e neppure menzionate dalla ricorrente incidentale, che, peraltro, non vi avrebbe avuto interesse avendo anch\u2019ella presentato a fini concorsuali pubblicazioni con la dicitura &#8220;in corso di stampa&#8221;.<br \/>\n4. Stante la particolarit\u00e0 della controversia, le spese possono essere interamente compensate. P.Q.M.<br \/>\nIl Tribunale amministrativo regionale per la Calabria \u2013 sezione staccata di Reggio Calabria &#8211; definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, cos\u00ec provvede:<br \/>\naccoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale;<\/p>\n<p>annulla gli atti impugnati; compensa le spese.<br \/>\nOrdina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25\/02\/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br \/>\nItalo Vitellio, Presidente<br \/>\nGiuseppe Caruso, Consigliere<br \/>\nCaterina Criscenti, Consigliere, Estensore Depositata il 09\/03\/2009.<\/p>\n<p>PUNTEGGI DEL BANDO, LA COMMISSIONE LI PUO\u2019 SPECIFICARE<br \/>\nCONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; sentenza 27 ottobre 2009 n. 6591<br \/>\nE\u2019 legittimo l\u2019operato di una commissione di concorso che, in una delle prime sedute, ha specificato i criteri generali di ripartizione del punteggio nell\u2019ambito delle categorie dei titoli indicate dal bando, nell\u2019esercizio del potere di puntualizzazione, specificazione e sottoclassificazione di criteri generali fissati dal bando e da norme primarie o secondarie, che alla stessa compete, purch\u00e9 tale potere sia esercitato nel rispetto dei consueti, doverosi canoni della discrezionalit\u00e0 amministrativa, cio\u00e8 della logicit\u00e0, coerenza, imparzialit\u00e0 ed oggettivit\u00e0.<br \/>\nCONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; sentenza 27 ottobre 2009 n. 6591<br \/>\nN. 06591\/2009 REG.DEC.<br \/>\nREPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nIl Consiglio di Stato<br \/>\nin sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente<br \/>\nDECISIONE<br \/>\nSul ricorso numero di registro generale 2874 del 2007, proposto da:<br \/>\nCocchiara Matteo, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Calafiore, Vincenzo Cannizzaro, con domicilio eletto presso Maurizio De Stefano in Roma, via Savastano N. 20;<br \/>\ncontro<br \/>\nMinistero dell\u2019Economia e delle Finanze, Commissione esaminatrice del concorso a 163 posti di dirigente indetto con D.M. 2.7.97, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br \/>\nnei confronti di<br \/>\nMaggi Corrado, Idone Bianca, Villano Pio;<br \/>\nper la riforma<br \/>\ndella sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA :Sezione II n. 01635\/2006, resa tra le parti, concernente graduatoria del concorso per la copertura di 163 posti di dirigente del ruolo del ministero delle finanze.<br \/>\nVisto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br \/>\nVisto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Finanze e del contro interessato Maggi; Viste le memorie difensive;<br \/>\nVisti tutti gli atti della causa;<br \/>\nRelatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 settembre 2009 il cons. Armando Pozzi e uditi per le parti gli avvocati De Stefano, su delega dell\u2019avv. Cannizzaro, e l&#8217;avv. dello Stato Urbani Neri;<br \/>\nRitenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br \/>\nFATTO<br \/>\nIl dr. Cocchiara ha impugnato innanzi al TAR Lazio, per chiederne l\u2019annullamento, la graduatoria del concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, per il conferimento di centosessantatr\u00e9 posti di dirigente del ruolo del ( ex ) Ministero delle Finanze ( ora Min. Economia e Finanze<br \/>\n), bandito con decreto direttoriale del 2 luglio 1997, nonch\u00e9 degli atti posti in essere dalla commissione giudicatrice nella valutazione dei titoli e di ogni atto precedente, connesso e\/o consequenziale. Il predetto funzionario, infatti, ha partecipato alla procedura concorsuale interna classificandosi al 267\u00b0 posto della relativa graduatoria, con punti 18,95, a fronte dei punti 20,68 conseguiti dall\u2019ultimo dei vincitori, dal quale lo separano quindi solo punti 1,73. Per effetto di tale non utile collocazione in graduatoria egli ha pertanto impugnato, per quanto di ragione, la suddetta graduatoria nonch\u00e9 gli atti della procedura concorsuale de qua, contestando il punteggio assegnatogli e lamentando la mancata attribuzione dei punteggi relativi a numerosi titoli di servizio da lui posseduti, attraverso il seguente ed articolato motivo:<br \/>\nEccesso di potere per mancata applicazione dei criteri di valutazione prefissati. Manifesta violazione dei<br \/>\ncriteri autimposti con eccesso di discrezionalit\u00e0. Mancata prefissione di autolimiti di riferimento per alcuni titoli. Difetto di istruzione o ponderazione.Violazione del procedimento. Contraddittoriet\u00e0 intrinseca, contraddittoriet\u00e0 estrinseca, ingiustizia grave e manifesta. Assenza, carenza o difetto di motivazione,<\/p>\n<p>disparit\u00e0 di trattamento, illogicit\u00e0 manifesta ed irragionevolezza, violazione norme interne ed esterne, travisamento dei fatti ed erroneit\u00e0 dei presupposti. Mancata od errata valutazione dei titoli posseduti. Violazione di legge.<br \/>\nNel giudizio di primo grado si sono costituiti sia il Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze sia il dottor Maggi, uno degli intimati controinteressati, contestando la fondatezza del gravame.<br \/>\nCon sentenza n. 1635\/2006 del 2 marzo 2006 il TAR Lazio ha respinto il ricorso.<br \/>\nLa stessa sentenza viene appellata dal dr. Cocchiara, il quale, con articolato e diffuso ricorso, ribadisce quanto gi\u00e0 dedotto in primo grado, cio\u00e8 che la Commissione esaminatrice avrebbe illegittimamente omesso di valutare taluni titoli con conseguente mancata assegnazione dei relativi punteggi e lamenta il difetto di motivazione, la contradditoriet\u00e0 ed il travisamento di fatti ed atti posto in essere dai Giudici di primo grado con l\u2019impugnata sentenza.<br \/>\nSi \u00e8 costituita in giudizio l\u2019amministrazione per contestare con ampia memoria la fondatezza dell\u2019appello. Alla pubblica udienza del 29 settembre 2009 la causa \u00e8 stata trattenuta in decisione.<br \/>\nDIRITTO<br \/>\n1 &#8211; Nel giudizio di primo grado il dr. Cocchiara aveva lamentato la mancata valutazione, da parte della Commissione giudicatrice del concorso a 163 posti di dirigente per titoli di servizio e colloquio meglio indicato in fatto, indetto con D. D. del 2 luglio 1997 , dei seguenti titoli di servizio:<br \/>\n1) Conferenza in materia di dichiarazione dei redditi tenuta presso il comune di Valledolmo;<br \/>\n2) Conferenza sul tema &#8220;Campagna di assistenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Modelli 740\/1997&#8221; (punti 0,20); e sul tema &#8220;Gara di appalto per l\u2019acquisizione di apparecchiature elettroniche per gli uffici centrali e periferici dell\u2019amministrazione finanziaria&#8221; (punti 0,20);<br \/>\n3) Conferenza sul tema &#8220;Guida al concordato fiscale&#8221; (punti 0,10);<br \/>\n4) n. 3 incarichi ispettivi (per complessivi punti 0,30);<br \/>\n5) Corso di aggiornamento per rappresentanti dell\u2019amministrazione finanziaria tenuto dal 2 al 14 dicembre 1991 (punti 1,00) e corso di aggiornamento in materia di notificazioni, tenuto dal 19 al 24 giugno 1995 (punti 0,50);<br \/>\n6) Corsi di Formazione &#8220;Determinazione dei ricavi&#8221;, &#8220;Adempimenti Funzionari Delegati&#8221;, &#8220;Definizione obbligazione tributaria&#8221; (per complessivi punti 0,75);<br \/>\n7) Partecipazione alla Commissione di esami per l\u2019abilitazione all\u2019iscrizione al R.E.C. (punti 0,20);<br \/>\n8) Presidente della Commissione per lo scarto di archivio (punti 0.05).<br \/>\n2 &#8211; Il TAR, dopo avere preliminarmente precisato che all\u2019odierno appellante mancherebbero, per essere inserito nel novero dei vincitori del concorso, punti 1,73, atteso che il concorrente posizionatosi al 163\u00b0 posto ha ottenuto il punteggio di 20,68, \u00e8 sceso nel merito delle singole censure.<br \/>\nIn particolare, il Tribunale amministrativo ha osservato che:<br \/>\n&#8221; a) il titolo di cui al punto 1) non risultava in alcun modo indicato nei termini di cui all\u2019art.2 lett.e) del bando e, pertanto, correttamente la Commissione non ne ha tenuto conto;<br \/>\nb) relativamente ai titoli di cui al punto 2), correttamente non erano stati valutati in quanto si trattava di videoconferenze; quindi, l\u2019operato della Commissione de qua arebbe immune dalle dedotte illegittimit\u00e0, atteso che, date le &#8221; incontestabili diversit\u00e0 &#8221; di svolgimento tra conferenze e videoconferenze, non sussiste la prospettata equivalenze tra le stesse;<br \/>\nc) per quanto concerne la conferenza &#8220;Guida al concordato fiscale&#8221; del 5\/12\/1995, la sentenza ha considerato che la mancata valutazione di tale titolo era dipesa dalla circostanza che si trattava della mera conduzione di una trasmissione radiofonica, peraltro non preceduta da un apposito incarico, conferito con formale provvedimento dell\u2019amministrazione;<br \/>\nd) in ordine alla mancata valutazione degli incarichi ispettivi (n.4) il TAR, richiamando la propria sentenza n.14913 del 28\/12\/2005, la quale ha affermato l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019operato della commissione esaminatrice nella parte in cui aveva ritenuto che la nozione di incarichi e servizi speciali di cui all\u2019art.3 del bando dovesse essere interpretata nel senso di includere anche gli incarichi ispettivi svolti dai singoli candidati nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni di servizio, ha rigettato il profilo di doglianza a tal fine dedotto.<br \/>\ne) per quanto riguarda, i titoli di cui ai punti 6) 7) e 8), secondo la stessa sentenza di primo grado gli stessi non potevano essere valutati dalla Commissione esaminatrice perch\u00e9 non erano stati in alcun modo esplicitamente indicati nella domanda di partecipazione, cos\u00ec come richiesto categoricamente dal citato art.2 del bando .<br \/>\nPer quanto concerne, invece, la doglianza dedotta avverso la mancata valutazione dei titoli di cui al punto 5), essa \u00e8 stata dichiarata inammissibile, atteso che anche con l\u2019eventuale accoglimento della stessa e con il conseguente riconoscimento di punti 1,50, il ricorrente non sarebbe riuscito a collocarsi nel novero dei vincitori.<br \/>\n3 &#8211; Per vagliare le censure mosse all\u2019impianto motivazionale della sentenza ( invero sintetico ), occorre precisare che l\u2019articolo 2, comma 4, lett. e) del bando di concorso stabiliva che i titoli &#8221; dovranno essere indicati dal candidato mediante precisi ed univoci estremi di riferimento e dovranno essere allegati in originale o copia autenticata, qualora non siano in possesso dell\u2019amministrazione &#8220;.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 3 dello stesso bando individuava, poi, le sei categorie di titoli, conformemente a quanto indicato dall\u2019articolo 21 del D.P.C.M. 21-4-1994 n. 439, recante il regolamento relativo all&#8217;accesso alla qualifica dirigenziale, all\u2019epoca vigente, poi superato dal D. Lgs. 30-7-1999 n. 287 di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione .<br \/>\nSul piano concretamente procedimentale, occorre rilevare che nella seduta del 23 giugno 1998 la Commissione esaminatrice ha ulteriormente specificato i criteri generali di ripartizione del punteggio nell\u2019ambito delle categorie indicate dall\u2019art. 3 del bando. Quindi, nella seduta di cui al verbale n. 7 dell\u20198.2.1999 ha approvato il documento definitivo contenente un lungo elenco comprensivo di tutte le sottocategorie dei titoli e del relativo punteggio.<br \/>\nCos\u00ec facendo, la commissione ha operato nell\u2019esercizio di un potere di puntualizzazione, specificazione e sottoclassificazione di criteri generali fissati dal bando e da norme primarie o secondarie, che la giurisprudenza ha sempre ritenuto legittimo, purch\u00e9 esercitato nel rispetto dei consueti, doverosi canoni della discrezionalit\u00e0 amministrativa, cio\u00e8 della logicit\u00e0, coerenza, imparzialit\u00e0, oggettivit\u00e0 ( ex plurimis: Cons. St. , sez. VI, 8 maggio 2008 , n. 2125 ).<br \/>\n4 &#8211; Ci\u00f2 precisato, l\u2019appellante lamenta anzitutto la mancata utilizzazione della graduatoria degli idonei per la copertura di ben altri trecento posti di qualifica dirigenziale, per i quali invece l\u2019amministrazione ha deciso di attivare un inutile, dispendiosa ulteriore procedura concorsuale. Nel merito deduce il seguente, articolato motivo d\u2019appello : &#8220;difetto di motivazione della sentenza appellata ed errores in judicando per mancata considerazione dell\u2019eccesso di potere per mancata applicazione dei criteri di valutazione prefissati, manifesta violazione dei criteri autoimposti con eccesso di discrezionalit\u00e0, mancata prefissione di autolimiti di riferimento per alcuni titoli, difetto di istruzione o ponderazione, violazione del procedimento, contraddittoriet\u00e0 estrinseca, ingiustizia grave e manifesta, assenza, carenza o difetto di motivazione, disparita\u2019 di trattamento, illogicita\u2019 manifesta ed irragionevolezza, vi olazione di norme interne ed esterne, travisamento dei fatti ed erroneit\u00e0 dei presupposti. mancata od errata valutazione dei titoli &#8220;.<br \/>\nIn particolare, l\u2019appellante, dopo avere osservato che la stessa amministrazione si era auto vincolata a considerare tutti i titoli presentati dai candidati, creando l\u2019apposita voce residuale ed atipica delle &#8221; categorie generiche &#8220;, elencate nel verbale n. 7 del 8.2.1999, contesta punto per punto la mancata valutazione dei titoli come meglio sopra indicati.<br \/>\n5 &#8211; Preliminarmente, deve dichiararsi il motivo d\u2019appello circa l\u2019illegittima omessa utilizzazione della graduatoria degli idonei inammissibile, in quanto non proposto in primo grado e comunque afferente a fatti, eventi e comportamenti assertivamente omissivi successivi al procedimento concorsuale impugnato innanzi al TAR.<br \/>\nUlteriore profilo di inammissibilit\u00e0 consiste nel difetto di giurisdizione del G. A. in materia di utilizzazione di graduatorie concorsuali, trattandosi di controversia esterna e successiva al procedimento amministrativo per l\u2019accesso ai pubblici uffici, soltanto per il quale l\u2019articolo 63 del d. lgs. n. 165\/200 ha mantenuto la giurisdizione del giudice amministrativo.<br \/>\n6 &#8211; Per quanto concerne il merito, iniziando dal titolo sub 1), &#8221; Conferenza in materia di dichiarazione dei redditi tenuta presso il comune di Valledolmo &#8221; , l\u2019appellante osserva che la motivazione di rigetto del TAR \u00e8 del tutto apodittica, a fronte della stessa dichiarazione confessoria dell\u2019amministrazione, secondo la quale il titolo in questione era stato sia indicato in domanda che documentato quale allegato.<br \/>\n7 &#8211; In via preliminare e generale, va osservato che il bando prescriveva chiaramente e tassativamente che le domande di partecipazione al concorso dovevano indicare ed elencare i titoli valutabili come esposti nel successivo articolo 3 &#8221; mediante precisi ed univoci estremi di riferimento &#8220;.. Lo stesso articolo 2 del bando aggiungeva che i titoli &#8221; dovranno essere allegati in originale o copia autentica, qualora non siano in possesso dell\u2019amministrazione &#8220;.<br \/>\nLa richiamata disposizione concorsuale prescriveva quindi due precisi e distinti oneri formali ( e non &#8221; formalistici &#8221; come assume l\u2019appellante ) : quello dell\u2019indicazione chiara ed esaustiva del titolo e quello dell\u2019allegazione dei titoli non posseduti dall\u2019amministrazione. In base al combinato disposto delle due previsioni occorreva, dunque, che il candidato indicasse nella domanda tutti i titoli vantati, compresi quelli gi\u00e0 in possesso dell\u2019amministrazione interessata al concorso.<br \/>\nQuesta prescrizione non appare in contrasto con il principio, pur fondamentale, di non aggravamento del procedimento amministrativo, enunciato nell\u2019articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e specificato in altre disposizioni particolari della stessa legge n. 241, quali l\u2019articolo 2, comma 4 e 19, comma 2.<br \/>\nAnche il d. lgs. n. 165\/2001 ha rafforzato il principio funzionale di non aggravamento correlandolo con quello organizzativo di collegamento, comunicazione interna ed esterna ed interconnessione tra amministrazioni pubbliche, di cui all\u2019articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo.<br \/>\nIl principio di non aggravamento \u2013 pur costituendo la base di civilt\u00e0 giuridica dell\u2019agire di una qualsiasi amministrazione moderna e democratica \u2013 deve tuttavia essere innestato sugli altri principi procedimentali anch\u2019essi derivati dai valori costituzionali di cui agli artt. 97 e 98 Cost.: buon andamento e dedizione non ad astratti e fumosi &#8221; interessi generali &#8221; ma a quelli specifici della Nazione, cio\u00e8 ai bisogni ed interessi concreti di tutti i componenti la collettivit\u00e0 nazionale.<\/p>\n<p>Fra i principi fondamentali che caratterizzano ulteriormente il procedimento amministrativo in generale e quello concorsuale in particolare vi sono quelli della efficienza, efficacia, celerit\u00e0 ed economicit\u00e0: art. 1, comma 1, legge n. 241 del 1990; art. 35, comma 3, lettera a) del d. lgs. n. 165\/2001.<br \/>\nTutti i predetti principi concorrono dunque ad assicurare un procedimento che sia rispettoso, al contempo, della dignit\u00e0 del cittadino e della conseguente pretesa a non subire richieste vessatorie, defatigatorie ed inutili da parte dei funzionari pubblici e della necessit\u00e0, privata degli altri candidati e pubblica dell\u2019amministrazione, di chiudere il concorso in tempi brevi e con risultati efficaci.<br \/>\nLa pretesa contenuta nel bando di indicare ( seppur non allegare ) anche i titoli posseduti dall\u2019amministrazione si manifesta conforme ai predetti principi, consentendo all\u2019amministrazione stessa di procedere agevolmente e rapidamente alla ricerca dei titoli in suo possesso, soprattutto quando si tratti, come nel caso di specie, di amministrazione strutturalmente complessa ed articolata in una molteplicit\u00e0 di uffici distinti territorialmente e funzionalmente e quando la procedura concorsuale veda un\u2019elevata partecipazione di candidati, con conseguente mole documentale da acquisire.<br \/>\n8 &#8211; Quanto al requisito della esaustivit\u00e0 delle indicazioni dei titoli, esso comporta che il candidato proceda ad un\u2019elencazione completa e significativa dei titoli stessi, sempre per soddisfare quel principio di economicit\u00e0 e celerit\u00e0 di cui s\u2019\u00e8 poc\u2019anzi detto.<br \/>\nQuando il bando usa, pertanto, termini stringenti e limpidi, quali &#8221; precisi e univoci &#8221; dati, non basta per soddisfare quella richiesta dichiarare la frequenza di un corso, indicandone solo data e titolo, ma occorre precisare altres\u00ec l\u2019ente organizzatore, il luogo di svolgimento, le caratteristiche del corso medesimo ( ad es., se con voto finale o meno ), gli attestati di frequenza, ecc..<br \/>\n9 &#8211; Tornando al caso di specie, bene ha fatto la commissione prima ed il TAR poi a considerare non valutabile la conferenza tenuta presso il comune di Valledolmo, trattandosi di titolo che non compare nella domanda di partecipazione n\u00e9 nelle dichiarazioni integrative successivamente inviate alla commissione ( salva la verifica della loro legittimit\u00e0, come meglio si vedr\u00e0 in prosieguo ), dalle quali per ammissione dello stesso funzionario emerge un comportamento distratto ( cfr. dichiarazione del candidato in data 3.6.1999 ) certo non consono alla diligenza di un partecipante ad una procedura concorsuale n\u00e9 tanto meno di un funzionario esperto ed interessato.<br \/>\nCon riguardo al medesimo titolo \u2013 impregiudicato il rilievo assorbente della mancata indicazione dei esso \u2013 resta poi il fatto che lo stesso titolo neppure poteva essere in possesso dell\u2019amministrazione che indiceva il concorso, come apoditticamente ribadito nell\u2019atto d\u2019appello, trattandosi di iniziativa assunta non dal Ministero ma da un\u2019amministrazione locale.<br \/>\n10 &#8211; Con riguardo alla mancata valutazione della conferenza &#8221; Guida al concordato fiscale&#8221; il dr. Cocchiara assume di non potersi contestare la valutabilit\u00e0 di una conferenza a cui ha oggettivamente partecipato, solo perche essa \u00e8 stata divulgata via radio, tenuto conto che un tale tipo di evento ha l\u2019ulteriore pregio, rispetto alle normali conferenze, di una maggiore diffusione.<br \/>\nL\u2019assunto non ha pregio, essendosi trattato di una semplice trasmissione radiofonica da parte di un\u2019emittente locale, nella quale il funzionario ha svolto un semplice e non meglio specificato ruolo di &#8221; conduttore &#8220;, che \u00e8 cosa ben diversa da quella di &#8221; conferenziere &#8220;, il quale \u00e8 colui che tiene un discorso prolungato e tecnicamente compiuto su un preciso argomento ad una platea di uditori. La nozione di conduttore radiofonico \u00e8 incerta e polivalente, potendosi identificare di volta in volta con quella di presentatore, moderatore, semplice interlocutore o coordinatore di interventi altrui,, ecc.<br \/>\nBene ha fatto, dunque, la sentenza appellata a ritenere irrilevante questo titolo, trattandosi, in mancanza di scrupolosa e convincente certificazione in senso contrario, di &#8221; mera conduzione &#8220;, cio\u00e8 di attivit\u00e0 di semplice accompagnamento e guida di una serie di interventi, non implicante una specifica, approfondita e mirata preparazione e studio preliminare su un tema predeterminato.<br \/>\n11 &#8211; Per quanto concerne gli incarichi ispettivi, l\u2019appellante rileva che nella sua scheda di valutazione ne sono stati erroneamente indicati solo cinque, mentre egli aveva documentato l\u2019espletamento di otto incarichi presso: 1) esattoria di Lercara, 2) esattona di Prizzi, 3) esattoria di Palazzo Adriano, 4) Impresa Tosto, 5) Impresa Verga e Tosto, 6) esattoria Castronovo di Sicilia, 7) esattoria di Palazzo Adriano, 8) esattoria di Roccapalumba.<br \/>\nPertanto, essendo il punteggio quello di 0,10 ad incarico, gli dovevano essere attribuiti punti 0,80 e non 0,50 come illegittimamente ed erroneamente fatto in sede di valutazione da parte della Commissione.<br \/>\nSecondo l\u2019appellante, sarebbe particolarmente grave ed assolutamente inaccettabile l\u2019argomento difensivo rappresentato dall\u2019Amministrazione in sede di memoria difensiva in primo grado, secondo cui l\u2019amministrazione non avrebbe reperito ai propri atti i predetti incarichi.<br \/>\nSe il dipendente autodichiara di aver svolto otto incarichi di ispezioni e verifiche (producendo, tra l\u2019altro, anche i documenti che comprovano tale autodichiarazione, l\u2019Amministrazione se ha le prove deve contestare la veridicit\u00e0 di tale autodichiarazione e dei documenti posti a suo supporto, ma non pu\u00f2 limitarsi a non considerare sia l\u2019autodichiarazione, sia i correlati documenti, limitandosi ad affermare, tardivamente e solo in sede giudiziale, di non essere stata capace di rinvenire alcuni propri atti di mero riscontro di verifiche realmente svolte.<\/p>\n<p>Parimenti illegittima sarebbe \u2013 sempre secondo l\u2019appellante &#8211; la sentenza del TAR, laddove essa, a supporto del proprio deciso, ha richiamato altra sentenza ( la n. 14913\/2005 ) resa fra altre parti, non richiamata in alcun scritto difensivo e sulla quale pertanto non vi \u00e8 stato contraddittorio.<br \/>\nIl motivo d\u2019appello, come sopra sinteticamente riportato, da qualsiasi parte lo si consideri, non merita accoglimento.<br \/>\nIn primo luogo, occorre ricordare che i motivi d\u2019appello debbono investire i capi della sentenza ritenuti<br \/>\nerronei, illogici o immotivati e non le memorie difensive della controparte, le quali possono solo illustrare la vicenda ma non fornire ulteriore oggetto del contendere che non sia quello innescato dal provvedimento amministrativo.<br \/>\nCi\u00f2 che poteva costituire oggetto dell\u2019appello era solo il capo della sentenza il quale ha statuito che i tre incarichi non considerati dalla commissione rientravano nelle loro ordinarie mansioni di servizio.<br \/>\nSu questo punto l\u2019atto d\u2019appello glissa totalmente, invocando malamente principi sull\u2019autodichiarazione che<br \/>\nnulla hanno a che vedere con la legittimit\u00e0 sostanziale dell\u2019azione amministrativa.<br \/>\n12 &#8211; Al riguardo, vale osservare che non \u00e8 contestabile che possano essere &#8220;comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all&#8217;istanza, sottoscritte dall&#8217;interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni &#8221; anche i seguenti fatti e circostante: &#8220;qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica &#8220;, ai sensi dell\u2019articolo 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il D.P.R. 28-12-2000, n. 445.<br \/>\nAnalogamente a dirsi per le dichiarazioni sostitutive dell&#8217;atto di notoriet\u00e0, di cui al successivo articolo 47 dello stesso Testo unico.<br \/>\nTuttavia, occorre ricordare che per giurisprudenza costante, la dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notoriet\u00e0 ha attitudine certificativa e probatoria fondata sull\u2019istituto della presunzione semplice ( e non assoluta, come pretende erroneamente l\u2019appellante ), cio\u00e8 fino a contraria risultanza, nei confronti della Pubblica Amministrazione e nei procedimenti amministrativi in cui la stessa viene inserita (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., 14 ottobre 1998, n. 10153; Sez. lav., 25 luglio 2002, n. 10981; 14 aprile 2001, n. 5594; sez. III, 16 maggio 2001,<br \/>\nn. 6742; 16 gennaio 1996, n. 298). Inoltre, quella efficacia probatoria cessa nell\u2019ambito del processo, dove tutte le parti possono fornire al giudice prova contraria a quanto attestato nella dichiarazione sostitutiva ( Cass., sez. lavoro, 11-07-2007, n. 15486; Cons. St. , sez. IV, 24 febbraio 2000 , n. 1010 ).<br \/>\nNeppure va dimenticato che le autodichiarazioni del privato concernono soltanto &#8220;stati, qualit\u00e0 personali e fatti &#8220;, cio\u00e8 dati oggettivi e non opinabili e pertanto non hanno effetto alcuno sulle loro qualificazioni variamente configurate e rilevanti nell\u2019ambito dei diversi procedimenti amministrativi.<br \/>\n13 &#8211; La circostanza, pertanto, che l\u2019interessato avesse dichiarato di avere svolto visite ispettive come sopra indicate non significa che esse dovessero conseguentemente ed automaticamente acquisire rilevanza ai fini dell\u2019attribuzione del punteggio, essendo invece determinante, a tal fine, che quelle funzioni costituissero &#8221; incarico &#8220;, cio\u00e8 espletamento di atti &#8221; non compresi nei compiti e doveri di ufficio&#8221; e &#8220;previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative &#8220;, nonch\u00e9 &#8221; espressamente autorizzati &#8220;. E\u2019 questa la nozione di incarico secondo il disposto dell\u2019articolo 58 del d. lgs. n. 29\/1993, all\u2019epoca dei fatti ancora vigente e poi sostituito dal d. lgs. n. 165\/2001.<br \/>\nNella specie, invece, i tre incarichi invocati dall\u2019appellante per pretendere un incremento di punteggio rientravano negli ordinari e normali compiti di istituto, trattandosi di verifiche &#8221; ordinarie e normali &#8221; predisposte da appositi e ricorrenti piani annuali predisposti dall\u2019amministrazione finanziaria nell\u2019ambito dell\u2019ordinaria attivit\u00e0 di controllo interno ( cfr. certificati del 25.7.1990 e del 12.1.1991 rispettivamente dell\u2019Uff. Distr. II. DD. Di Lercara Friddi e dell\u2019Intendenza di Finanza di Palermo ).<br \/>\nRisulta pertanto corretta la sentenza di primo grado sul punto, a nulla valendo la censura capziosa circa l\u2019indebito richiamo ad altro precedente dello stesso Giudice, richiamo che per\u00f2 da un lato \u00e8 chiaro e non ermetico, essendosi riportato il principio di diritto ivi affermato e perfettamente consentito da esplicita previsione normativa concernente il processo amministrativo ( art. 26, comma 4, legge n. 1034 del 1971: sentenza succintamente motivata anche con richiami a precedenti conformi ).<br \/>\n14 &#8211; Con riguardo, poi, alla mancata valutazione di due corsi di aggiornamento meglio indicati nelle premesse, l\u2019appellante deduce che la motivazione per la quale i due corsi in questione non sono stati valutati in quanto \u00abnon documentati\u00bb \u00e8 illegittima, trattandosi di corsi tenuti dall\u2019Amministrazione finanziaria, la cui partecipazione \u00e8 stata autocertificata dallo stesso funzionario in sede di domanda di partecipazione al concorso, con la precisazione che i titoli in questione \u00absi trovano in possesso dell\u2019Amministrazione\u00bb.<br \/>\nI due corsi dovevano, quindi, essere valutati con punti rispettivamente 0,50 e 1,00, in presenza di una autodichiarazione completa che indicava l\u2019Amministrazione in possesso della documentazione e che avrebbe potuto attestare la partecipazione del candidato, in conformit\u00e0 alle statuizioni dell\u2019art 18 della legge n. 241\/90, della l. 15\/68, della l. 127\/97 ed oggi dal d p r 445\/2000.<br \/>\nIl motivo \u00e8 del tutto infondato.<br \/>\nValgano al riguardo le considerazioni sopra svolte in ordine ai requisiti formali della domanda di partecipazione.<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 ampiamente illustrato, i titoli dovevano essere indicati dagli aspiranti in modo &#8221; preciso ed univoco &#8220;. Le predette, tassative e chiare modalit\u00e0 di redazione della domanda non possono certo ritenersi soddisfatte, per quanto sopra detto, con l\u2019indicazione del solo titolo del corso e delle date di svolgimento, dovendosi tali lacunosi e non perspicui elementi integrare con la dichiarazione dell\u2019ente organizzatore, del luogo, delle caratteristiche del corso, ecc., a nulla valendo la circostanza che quei corsi fossero stati organizzati dalla stessa amministrazione, trattandosi di un Ministero ad elevata complessit\u00e0 strutturale e funzionale, con una molteplicit\u00e0 e variet\u00e0 di uffici centrali e periferici, ai quali si aggiungono speciali strutture didattiche di natura strumentale, come la Scuola Centrale tributaria, autonoma e strutturalmente distinta dall\u2019apparato ministeriale. Quindi l\u2019interessato, per non costringere l\u2019amministrazione a ricerche lunghe ed affannose, avrebbe dovuto, in alternativa, o completare il contenuto della propria dichiarazione sostitutiva, ovvero allegare alla stessa la relativa, dettagliata e significativa documentazione certificativa.<br \/>\n15 &#8211; Venendo alle ultime categorie di titoli ( Presidente commissione atti d\u2019archivio, Corsi di Formazione &#8220;Determinazione dei ricavi&#8221;, &#8220;Adempimenti Funzionari Delegati&#8221;, &#8220;Definizione obbligazione tributaria&#8221;; Partecipazione alla Commissione di esami per l\u2019abilitazione all\u2019iscrizione al R.E.C. ) la sentenza del TAR, sul punto, sarebbe, a detta dell\u2019appellante, ancora una volta immotivata ed erronea, essendosi limitata ad affermare che detti titoli erano stati omessi nella domanda di partecipazione. L\u2019appellante non contesta tale affermazione ma ne inficia la portata dirimente invocando integrazioni documentali da lui effettuate con proprie comunicazioni e allegazioni integrative del 3.6.1999 e del 10.8.2000, inviate su espressa &#8221; richiesta &#8221; della Amministrazione \u2013 Commissione. Si tratta tuttavia di mera affermazione non supportata da nessuna indicazione precisa n\u00e9 tanto meno da allegazioni documentali di alcun genere.<br \/>\nIn atti risultano invero le due comunicazioni di parte con i relativi allegati, ma della ripetuta &#8221; richiesta &#8221; non v\u2019\u00e8 traccia, sicch\u00e9 le note dell\u2019interessato appaiono pi\u00f9 come iniziativa spontanea che non il frutto di sollecitazioni integrative della commissione, le quali, oltretutto, sarebbero state contrarie al fondamentale principio concorsuale della tassativit\u00e0 dei termini per la presentazione delle domande e della par condicio fra tutti i concorrenti.<br \/>\n16 &#8211; Un discorso finale merita la questione relativa alla mancata valutazione delle due Conferenze indicate ai numeri 1 e 2 delle premesse. L\u2019appellante assume \u2013 ancora una volta in modo piuttosto tautologico &#8211; che i due titoli erano ricompresi fra quelli di cui alla domanda di partecipazione al concorso e la copia di detti titoli, peraltro gi\u00e0 in possesso dell\u2019Amministrazione, era stata trasmessa alla Commissione su richiesta di quest\u2019ultima.<br \/>\nSecondo l\u2019appellante si tratterebbe di titoli rientranti nella categoria A\/5 &#8220;Conferenza&#8221; n. 1, di cui all\u2019elenco allegato al verbale n 7 della Commissione redatto in data 8\/2\/99 e da valutare con punti 0,10 per ogni conferenza, per un totale di punti 0,20. Detti titoli sarebbero stati tuttavia incomprensibilmente esclusi con dicitura sintetica ed ermetica, cos\u00ec come la sentenza parla immotivatamente di &#8221; incontestabili diversit\u00e0 &#8221; fra conferenze e video conferenze.<br \/>\nIn effetti, non pu\u00f2 negarsi che la sentenza di primo grado avrebbe anche potuto spendere qualche parola in pi\u00f9 sulla richiamata diversit\u00e0 e non limitarsi a dichiarala, in modo apodittico &#8221; incontestabile &#8220;, non trattandosi di fatto notorio, almeno per il Collegio.<br \/>\nPeraltro, l\u2019incompletezza della sentenza di primo grado per carenza motivazionale non comporta la caducazione della stessa, ma consente al giudice d\u2019appello di riesaminare nel merito la questione, in quanto l&#8217; effetto devolutivo dell\u2019appello, strettamente connesso alla funzione rinnovatoria del giudizio di secondo grado come revisione del giudizio di primo grado comporta l&#8217;automatica riemersione nel secondo grado di giudizio del materiale cognitorio (domande, eccezioni, deduzioni, difese ecc.) introdotto in prime cure e la devoluzione al giudice di appello degli stessi poteri di cognizione e di decisione spettanti al giudice di primo grado (cfr. Cons. St., sez. V, 21 novembre 2007 , n. 5926 ;sez. V, 20 aprile 2004, n. 2424).<br \/>\n17- L\u2019uso della nozione di videoconferenza \u00e8 da tempo invalso., sulla spinta delle nuove realt\u00e0 tecnologiche, nelle fonti normative del nostro Paese e ricorre sempre pi\u00f9 spesso anche in numerosi provvedimenti amministrativi.<br \/>\nIl caso forse pi\u00f9 noto e rilevante, anche per la fonte di cognizione che contiene quella nozione, \u00e8 l\u2019articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale, regolante la partecipazione al dibattimento a distanza.<br \/>\nLa norma prevede che quando sia stata disposta tale forma di partecipazione processuale, \u00e8 attivato un collegamento audiovisivo tra l&#8217;aula di udienza e il luogo della custodia, con modalit\u00e0 tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilit\u00e0 delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilit\u00e0 di udire quanto vi viene detto. Il principio di visibilit\u00e0 e udibilit\u00e0 \u00e8 assicurato anche se il provvedimento \u00e8 adottato nei confronti di pi\u00f9 imputati che si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi; anche in tal caso ciascuno \u00e8 posto altres\u00ec in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.<br \/>\nLa norma penale dunque, grazie all&#8217;introduzione di moderne tecnologie, sancisce la totale equiparazione del luogo fisico ove avviene la videoconferenza con l&#8217;udienza dove si svolge il procedimento; tuttavia, solo se e a condizione che la modalit\u00e0 a distanza sia rispettosa dei principi di effettivit\u00e0, visibilit\u00e0 e udibilit\u00e0 diretta ed immediata si pu\u00f2 ritenere che l&#8217;imputato o l&#8217;indagato che presenzia all&#8217;udienza in videoconferenza non sia in<\/p>\n<p>alcun modo privato, n\u00e9 vulnerato nel suo diritto di ricevere assistenza ( cfr. Cass. Pen. , sez. VI , 5 dicembre 2006 , n. 4119 ).<br \/>\nQuindi, nel processo penale solo nella ricorrenza di tassative condizioni e requisiti la videoconferenza \u00e8<br \/>\nequiparata all\u2019udienza.<br \/>\nPi\u00f9 recentemente, anche nella materia dell\u2019indennizzo delle vittime di reato si \u00e8 previsto che nell&#8217;ambito del procedimento per la concessione dell&#8217;indennizzo si possa procedere per collegamento in videoconferenza, purch\u00e9 esso sia stato preceduto, al pari dell\u2019audizione fisica, dalla preventiva comunicazione ai soggetti da ascoltare, all&#8217;autorit\u00e0 richiedente ed ai soggetti dei quali sia richiesta la presenza, il luogo, la data e &#8221; le modalit\u00e0 &#8221; previste per l&#8217;audizione ( art. 4 del D.M. 23-12-2008, n. 222, recante il regolamento di attuazione dell&#8217;articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 ).<br \/>\nSul piano pi\u00f9 strettamente tecnico, il D.P.C.M. 1-4-2008, contenente appunto le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettivit\u00e0 ( SPC ), previste dall&#8217;articolo 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell&#8217;amministrazione digitale, ricomprende tra le componenti logiche del Sistema i servizi di interoperabilit\u00e0 e cooperazione, includendovi quelli di interoperabilit\u00e0 evoluta e cooperazione applicativa per le amministrazioni ed i servizi infrastrutturali di cooperazione applicativa e stabilendo che i servizi di interoperabilit\u00e0 evoluta debbono consentire la comunicazione a livello applicativo tra le amministrazioni e con il mondo esterno e comprendono servizi di messaggistica, videoconferenza e sviluppo di servizi web accessibili in modalit\u00e0 multicanale.<br \/>\nFra i numerosi provvedimenti amministrativi che hanno fatto ricorso alla nozione di videoconferenza baster\u00e0 citare, per tutti e a caso, il recente decreto dell\u2019Universit\u00e0 degli studi telematica Guglielmo Marconi, il cui articolo 5 prevede che le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza; in tal caso, per\u00f2, il Presidente deve &#8221; identificare, personalmente ed in modo certo &#8220;, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza e &#8221; assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti &#8220;. Soltanto a tali condizioni &#8220;La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano &#8220;.<br \/>\nOltre che strumento di partecipazione al processo o ad organi collegiali le conferenze a distanza possono inserirsi nell\u2019ambito di attivit\u00e0 di formazione o di promozione e possono assumere le denominazioni pi\u00f9 disparate, secondo una tipologia che si alimenta anche ( e indebitamente, secondo le direttive redazionali della P. C. M. ) di termini stranieri: congressi, inaugurazioni, seminari, conferenze stampa, meeting, mostre, colazioni di lavoro, workshop, promotion tour, master, seminari, corsi di formazione, ecc. ( cfr., per tutti, il<br \/>\nD.M. 7-5-2008, recante il manuale dei principi e regole contabili del sistema unico di contabilit\u00e0 economica delle pubbliche amministrazioni ).<br \/>\nDalle sporadiche disposizioni riguardanti la materia delle videoconferenze sembra pertanto potersi ricavare<br \/>\nun dato comune e comunque enucleabile anche da regole di logica e da principi di buon andamento. Questo dato \u00e8 che la videoconferenza deve assicurare le stesse caratteristiche della conferenza tradizionale giuridicamente valida come titolo di servizio. Quindi, cos\u00ec come la partecipazione a conferenze fisiche, per poter valere come requisito di servizio da produrre in una procedura concorsuale deve assicurare un minimo di seriet\u00e0, credibilit\u00e0 e coerenza con le finalit\u00e0 della formazione ed acquisizione di maggiori esperienze culturali e professionali, parimenti le stesse caratteristiche di seriet\u00e0, credibilit\u00e0 ed utilit\u00e0 deve avere la videoconferenza.<br \/>\nGi\u00e0 far valere la semplice partecipazione alla conferenza tradizionale come titolo valutabile nelle procedure concorsuali appare opinabile, non essendo sicuro che la semplice audizione disattenta e svogliata di una serie di relazioni o conferenze possa incrementare il bagaglio di conoscenze del partecipante; ma se a quel dato, gi\u00e0 di per s\u00e9 opinabile non si accompagna almeno una serie di condizioni e limiti, quale la registrazione delle presenze all\u2019inizio ed alla fine, la registrazione di interventi o domande, ecc., il requisito fondamentale, di rilevanza costituzionale, della concorsualit\u00e0, cio\u00e8 la comparazione e selezione dei pi\u00f9 meritevoli, capaci e diligenti, appare del tutto frustrato.<br \/>\nTutto ci\u00f2 per dire, conclusivamente, che non \u00e8 accettabile, in punto di diritto, l\u2019equiparazione astratta e generica che l\u2019appellante fa tra conferenza tradizionale e quella video o tele, trattandosi di affermazione altrettanto apodittica quanto quella della sentenza appellata. E\u2019 perci\u00f2 inutile che l\u2019appellante descrivi esattamente e correttamente le caratteristiche di una conferenza ( o convegno o seminario che dir si voglia ), quali l\u2019ascolto degli interventi, la partecipazione al dibattito ed ai lavori, ecc., se poi non dimostra concretamente che quelle caratteristiche erano possedute dalla conferenza cui egli ha partecipato. Al riguardo, il titolo esibito si limita ad attestare laconicamente che l\u2019interessato ha partecipato alla videoconferenza tenutasi nei locali del Centro Servizi di Palermo, senza dire una parola sulle modalit\u00e0 di svolgimento ( registro presenze, orario di durata, nome dei relatori, e, soprattutto, collegamento con chi, da chi o verso chi ).<br \/>\nConclusivamente l\u2019appello va respinto.<br \/>\nLe spese, tenuto conto anche della laconicit\u00e0 della sentenza di primo grado che ha indotto l\u2019interessato a proporre appello, possono compensarsi.<br \/>\nP.Q.M.<\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, respinge l\u2019appello e, per l\u2019effetto, conferma la sentenza impugnata.<br \/>\nSpese compensate.<br \/>\nOrdina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori: Costantino Salvatore, Presidente<br \/>\nLuigi Maruotti, Consigliere Goffredo Zaccardi, Consigliere<br \/>\nArmando Pozzi, Consigliere, Estensore<br \/>\nBruno Mollica, Consigliere<br \/>\nDEPOSITA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TAR SARDEGNA, SEZ. 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