{"id":3441,"date":"2022-06-02T14:40:12","date_gmt":"2022-06-02T12:40:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3441"},"modified":"2022-06-02T14:40:12","modified_gmt":"2022-06-02T12:40:12","slug":"giurisprudenza-pubblico-impiego-inquadramento-mansioni-prestazioni-aggiuntive-posizioni-organizzative-ripetizione-indebito-straordinario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/giurisprudenza-pubblico-impiego-inquadramento-mansioni-prestazioni-aggiuntive-posizioni-organizzative-ripetizione-indebito-straordinario\/","title":{"rendered":"Giurisprudenza pubblico impiego &#8211; Inquadramento &#8211; Mansioni \u2013 Prestazioni aggiuntive &#8211; Posizioni organizzative &#8211; Ripetizione indebito &#8211; Straordinario"},"content":{"rendered":"<p>Inquadramento &#8211; Mansioni \u2013 Prestazioni aggiuntive &#8211; Posizioni organizzative &#8211; Ripetizione indebito &#8211; Straordinario<\/p>\n<p>\u201cIn tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale \u00e8 stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva che nel settore pubblico pu\u00f2 intervenire senza incontrare il limite della inderogabilit\u00e0 delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato, sicch\u00e8 le scelte della contrattazione collettiva sull\u2019inquadramento del personale, e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree, sono sottratte al sindacato giurisdizionale, dovendosi escludere che il principio di non discriminazione di cui all\u2019art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 costituisca parametro di giudizio sulle eventuali differenziazioni operate in tale sede.\u201d Cass. Lavoro sent. 1241\/2016.<br \/>\n\u201cIn tema di rapporto di lavoro pubblico, l\u2019equivalenza delle mansioni dipende dalla sola riconduzione di diverse mansioni alla stessa qualifica ad opera del contratto collettivo\u201d. Cass. Lavoro sent. 2011\/2017.<br \/>\n\u201cAi sensi dell\u2019art. 42 1 comma d.lgs. n. 165\/2001, nonch\u00e9 dell\u2019art. 3 comma 2 CCNL comparto regioni ed autonomie locali, lo ius variandi del datore di lavoro pubblico \u00e8 legittimamente esercitato laddove le nuove mansioni assegnate al lavoratore rientrino nella stessa area professionale di inquadramento prevista dal contratto collettivo di comparto (c.d. equivalenza formale), senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura sostanzialmente pariordinata delle mansioni successivamente assegnate.\u201d Cass. Lavoro sent. 2140\/2017.<br \/>\n\u201cA partire dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 8740\/08, \u00e8 principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato non si applica l\u2019art. 2103 c.c. (Prestazione di lavoro), essendo la materia disciplinata compiutamente dal D.lgs. n. 165 del 2001 art. 52 che assegna rilievo, per le esigenze di duttilit\u00e0 del servizio e buon andamento della P.A., solo al criterio di equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalit\u00e0 in concreto acquisita. Dunque non \u00e8 ravvisabile alcun demansionamento qualora le<\/p>\n<p>nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo.\u201d Cass. Lavoro sent. 2140\/2017 \u2013 Principio di diritto.<br \/>\n\u201cSulla questione dello svolgimento delle mansioni dirigenziali di reggenza e l\u2019incidenza ai fini dell\u2019indennit\u00e0 di buonuscita, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 10413 \/2014, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno ribadito il principio secondo cui nel regime dell\u2019indennit\u00e0 di buonuscita spettante, ai sensi del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell\u2019esercizio di mansioni superiori in ragione dell\u2019affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 52, nella base di calcolo dell\u2019indennit\u00e0 va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente.\u201d Cass. Lavoro sent. 8305\/2017 \u2013 Principio di diritto.<br \/>\n\u201cNel pubblico impiego contrattualizzato lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non ha rilievo ai fini della progressione in carriera nelle procedure di riqualificazione del personale, in applicazione del principio di cui all\u2019art. 52 del d.lgs<br \/>\nn. 165 del 2001, che sancisce la nullit\u00e0 della corrispondente assegnazione, n\u00e9 \u00e8 configurabile una diversa previsione da parte della normativa contrattuale, la quale \u00e8 autorizzata a prevedere fattispecie in deroga solo ai commi 2, 3, e 4, ma non al comma 4 del medesimo articolo, relativo all\u2019esercizio di fatto di mansioni superiori\u201d. Cass. Lavoro sent. 24985\/2016.<br \/>\n\u201c\u2026il sistema di classificazione delineato dal c.c.n.l. comparto regioni-Enti locali del 31 marzo 1999 configura, nell\u2019ambito della categoria D, posizioni differenziate non solo sotto il profilo economico ma anche sotto quello professionale in relazione alla diversa professionalit\u00e0 di provenienza (nella specie per le ex 7 e 8 qualifica funzionale confluite, rispettivamente, nella categoria D, posizioni economiche D1 e D3) atteso che l\u2019art. 4 dell\u2019accordo collettivo come ribadito dall\u2019art. 9 del CCNL del 5 ottobre 2001 \u2013 prevede per il passaggio all\u2019interno della stessa categoria D ad una delle posizioni economiche superiori la medesima procedura selettiva stabilita<\/p>\n<p>per il passaggio da una categoria all\u2019altra. \u201c Cass. Lavoro sent. 57\/2017 \u2013 Principio di diritto.<br \/>\n\u201c Le qualifiche funzionali previste per il personale degli enti pubblici non economici sono divenute inapplicabili a seguito della stipulazione &#8211; in attuazione del d.lgs. n. 29 del 1993 art. 72 (successivamente trasfuso nel d.lgs. n. 165 del 2001 art.69) \u2013 del ccnl di comparto, le cui disposizioni individuano i nuovi equivalenti profili professionali e ridefiniscono quelli preesistenti nell\u2019ambito delle nuove aree di inquadramento, costituendo la fonte esclusiva per valutare se un dipendente abbia, o meno, svolto mansioni diverse dalla qualifica. \u2026Invero il D.lgs. n. 29 del 1993,art.56 (ora d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 52), pur nelle varie formulazioni succedutesi nel tempo, ha sempre escluso che dallo svolgimento delle mansioni superiori possa in alcun caso conseguire \u2013 ad di l\u00e0 del trattamento contributivo corrispondente alle mansioni superiori svolte \u2013 l\u2019automatica attribuzione della qualifica superiore.\u201d Cass. Lavoro sent. 59\/2017.<br \/>\n\u201cViene pertanto in considerazione il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, la materia dei trattamenti economici e degli inquadramenti del personale contrattualizzato \u00e8 stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico che pu\u00f2 intervenire senza incontrare il limite della inderogabilit\u00e0 delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato, sicch\u00e8 le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono, in linea generale, sottratte al sindacato giurisdizionale e il principio di non discriminazione di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo (vedi Cass. 2 settembre 20101 n. 19007). Infatti tale principio \u00e8 applicabile ad eventuali disparit\u00e0 che nascano da autonome scelte del datore di lavoro, mentre non viene in considerazione se le disparit\u00e0 derivano da pattuizioni dell\u2019autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e istituzionalizzato, di regola sufficiente a tutelare il lavoratore in relazione alle specificit\u00e0 delle situazioni concrete.\u201d Cass. Lavoro sent. 213\/2017.<\/p>\n<p>\u201c\u2026il parametro di riferimento per la configurabilit\u00e0 in astratto di una prestazione aggiuntiva, deve essere il sistema di classificazione dettato dalla contrattazione collettiva, giacch\u00e9 la mansione potr\u00e0 essere considerata ulteriore rispetto a quelle che il datore di lavoro pu\u00f2 legittimamente esigere &#8211; D.lgs. n. 165 del 2001 &#8211; ex art. 52, solo a condizione che la stessa esuli dal profilo professionale delineato in via generale dalle parti collettive. Va poi precisato che la prestazione pu\u00f2 essere considerata aggiuntiva solo qualora la mansione assegnata esuli dal profilo professionale, non gi\u00e0 nella diversa ipotesi in cui, a fronte di un inquadramento che comporti una pluralit\u00e0 di compiti, il datore di lavoro, nell\u2019ambito del normale orario, eserciti il suo potere di determinare l\u2019oggetto del contratto, dando prevalenza all\u2019uno o all\u2019altro compito riconducibile alla qualifica di assunzione o individuando il settore di attivit\u00e0 nel quale la mansione deve essere espletata.\u201d Cass. Lavoro sent. 2145\/2017.<br \/>\n\u201cIn tema di mobilit\u00e0 del personale, lo svolgimento di fatto di mansioni classificate come superiori dal precedente ordinamento pubblicistico ed ora appartenenti ad un\u2019unica area, non comporta n\u00e9 il diritto alla attribuzione, in via definitiva, di quelle specifiche mansioni, n\u00e9 il diritto all\u2019inserimento in una graduatoria di mobilit\u00e0 che faccia riferimento ad una determinata categoria\u201d. Cass. Lavoro sent. 21987\/2016.<br \/>\n\u201cIn tema di pubblico impiego l\u2019attuazione dei principi di all\u2019art. 97 Cost. pu\u00f2 legittimare l\u2019assegnazione a settori o mansioni diverse del pubblico dipendente nei casi di situazioni di fatto di incompatibilit\u00e0 ambientale, che, seppure prescindono da ragioni punitive o disciplinari e sono riconducibili in via sistematica all\u2019art. 2103 c.c., si distinguono dalle ordinarie esigenze di assetto organizzativo, in quanto costituiscono esse stesse causa di disorganizzazione e disfunzione realizzando, di per s\u00e9, un\u2019obiettiva esigenza di modifica e spostamento del settore organizzativo o del luogo di lavoro\u201d. Cass. Lavoro sent. 21030\/2016.<br \/>\n\u201cIn tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore distaccato presso gli uffici giudiziari proveniente da una amministrazione di comparto diverso dai Ministeri, non spetta l\u2019indennit\u00e0 di amministrazione, prevista dall\u2019art. 34 del ccnl comparto Ministeri per i lavoratori del Ministero della Giustizia e, successivamente, dall\u2019art.<\/p>\n<p>28 del ccnl del 16 febbraio 1999, in quanto il trattamento economico dei lavoratori distaccati, riservato dall\u2019art. 71 del d.lgs. n. 165 del 2001 alla contrattazione collettiva, va individuato con riferimento alla contrattazione collettiva propria dell\u2019ente distaccante, con cui non viene meno il rapporto di lavoro, non venendo il lavoratore distaccato inquadrato nell\u2019amministrazione di destinazione.\u201d Cass.<br \/>\nLavoro sent. 19916\/2016<br \/>\n\u201cIn tema di esonero dal servizio, per inidoneit\u00e0 fisica o psichica, del pubblico impiegato, l\u2019art. 22 ter del ccnl del 16 maggio 1995 comparto Ministeri, come integrato dall\u2019art. 4 del ccnl. Del 22 ottobre 1997, si esprime in termini di assoluta doverosit\u00e0 riguardo ai comportamenti richiesti alla P.A., che deve esperire ogni utile tentativo per il recupero del dipendente al servizio attivo, se del caso con mansioni diverse e, in carenza di posti e previo consenso dell\u2019interessato, anche inferiori, nonch\u00e9 in termini di mera possibilit\u00e0 in ordine alla provenienza della richiesta, di reinquadramento dal dipendente, sicch\u00e9, anche in assenza di iniziativa del lavoratore, non pi\u00f9 idoneo alla mansione, il datore di lavoro pubblico non \u00e8 esonerato dal percorrere tutte le strade alternative, previste nello stesso ccnl, prima di adottare il provvedimento di dispensa\u201d. Cass. Lavoro sent. 14113\/2016<br \/>\n\u201c\u2026le posizioni organizzative, che si concretano nel conferimento al personale inquadrato nelle aree di incarichi relativi allo svolgimento di compiti che comportano elevate capacit\u00e0 professionali e culturali corrispondenti alla direzione di unit\u00e0 organizzative complesse e all\u2019espletamento di attivit\u00e0 professionali, e nell\u2019attribuzione della relativa posizione funzionale. In particolare , la contrattazione collettiva ha previsto che possono essere preposti a tali posizioni i dipendenti appartenenti all\u2019area apicale dei diversi comparti. \u2026La posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale che rimane invariato, n\u00e9 un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell\u2019incarico.\u201d Cass. Lavoro sent. 2141\/2017<br \/>\n\u201c\u2026questa Corte ha, infatti, gi\u00e0 avuto modo di chiarire che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di domanda di ripetizione dell\u2019indebito proposta dall\u2019amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione a somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l\u2019erogazione \u00e8<\/p>\n<p>avvenuta sine titulo la ripetibilit\u00e0 delle somme non pu\u00f2 essere esclusa per buona fede dell\u2019accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, solo la restituzione dei frutti e degli interessi.\u201d Cass. Lavoro ordin. 21124\/2017<br \/>\n\u201c\u2026le parti collettive che, dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego, nel dettare per i singoli comparti la disciplina del lavoro straordinario, hanno rimarcato: la necessit\u00e0 dell\u2019autorizzazione; il divieto di utilizzare lo straordinario come strumento per fronteggiare le esigenze ordinarie; la conseguente impossibilit\u00e0 di consentire in via generalizzata il ricorso allo straordinario, senza una preventiva valutazione delle esigenze rilevanti nei singoli casi.\u201d Cass. Lavoro sent. 2509\/2017<br \/>\n\u201c\u2026la previsione di un compenso maggiorato per l\u2019attivit\u00e0 prestata in un giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovr\u00e0 essere garantito dall\u2019azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall\u2019art. 5 della direttiva 2003\/88\/CE.\u201d Cass. Lavoro ordin. 14911\/2017<br \/>\n\u201cIn materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dall&#8217;art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parit\u00e0 di trattamento contrattuale, opera nell&#8217;ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparit\u00e0 trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignit\u00e0 del lavoratore, ma in pattuizioni dell&#8217;autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l&#8217;applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificit\u00e0 delle situazioni concrete. \u2026 Sotto ulteriore angolazione visuale, va ricordato che questa Corte ha gi\u00e0 avuto modo di statuire pi\u00f9 volte, con orientamento cui va data continuit\u00e0, che il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45 cpv. non vieta ogni trattamento differenziato nei confronti delle<\/p>\n<p>singole categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative, restando escluse dal sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva. In altre parole, il principio di parit\u00e0 di trattamento nell&#8217;ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito dal cit. art. 45, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede.\u201d Cass. Lavoro sent. 7350\/2017<br \/>\n\u201c\u2026le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo.\u201d Cass. Lavoro sent. 1048\/2017<br \/>\n\u201cNel settore scolastico, la clausola 4 dell&#8217;Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999\/70\/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianit\u00e0 di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai<br \/>\nc.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicch\u00e9 vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianit\u00e0 maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.\u201d Cass. Lavoro ordin. 9700\/2017 \u2013 Principio di diritto<br \/>\n\u201c\u2026nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia dei trattamenti economici e degli inquadramenti del personale contrattualizzato \u00e8 stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico che pu\u00f2 intervenire senza incontrare il limite della inderogabilit\u00e0 delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato, sicch\u00e9 le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono, in linea generale, sottratte al sindacato giurisdizionale e il principio di non discriminazione di cui<\/p>\n<p>all&#8217;art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo (vedi: Cass. 2 settembre 2010, n. 19007). Infatti, tale principio \u00e8 applicabile a eventuali disparit\u00e0 che nascano da autonome scelte del datore di lavoro, mentre non viene in considerazione se le disparit\u00e0 derivano da pattuizioni dell&#8217;autonomia negoziale delle Parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e istituzionalizzato, di regola sufficiente a tutelare il lavoratore in relazione alle specificit\u00e0 delle situazioni concrete (vedi, per tutte, &#8220;mutatis mutandis&#8221;: Cass. n. 1037\/14; Cass. n. 6842\/14; Cass. n. 14331\/14 e, in precedenza, Cass. n. 16504\/08; Cass. n. 5726\/09; Cass. n. 6027\/09; Cass. n. 12336\/09; Cass. n. 4962\/12; Cass. n. 4971\/12).\u201d Cass. Lavoro sent. 213\/2017 \u2013 Principio di diritto<br \/>\n\u201c La disciplina concernente il diritto del lavoratore a conservare l\u2019anzianit\u00e0 al fine di ottenere la progressione in carriera nell\u2019ambito della stessa categoria di inquadramento pu\u00f2 essere rimessa alla contrattazione decentrata\u2026e \u2026detta contrattazione, ancorch\u00e9 prevista in via di completamento ed integrazione, non trova alcun limite nelle disposizioni del contratto collettivo nazionale, le quali non contengono, al riguardo, alcune regolamentazione. Il che si giustifica tenendo presente la specificit\u00e0 delle situazioni presenti nei singoli enti, che si \u00e8 evidentemente inteso privilegiare in ordine al sistema delle progressioni economiche orizzontali\u201d. Cass. Lavoro sent. 14707\/2017- Principio di diritto<br \/>\n\u201cIl conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle Pubbliche Amministrazioni inquadrato nelle aree, la cui definizione \u00e8 demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, esula dall&#8217;ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall&#8217;Amministrazione con la capacit\u00e0 ed i poteri del privato datore di lavoro, a norma dell&#8217;art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001 (S.U. n. 16540 del 2008 e n. 8836 del 2010 e, pi\u00f9 di recente, Cass. n. 2836 del 2014) ). Invero, l&#8217;art. 40, comma 2, del d. Igs. n. 165 del 2001 prevede la definizione, ad opera dei contratti di comparto, di un&#8217;apposita disciplina applicabile alle figure professionali che, in posizione di elevata responsabilit\u00e0, svolgano compiti di direzione, tecnico &#8211; scientifici e di ricerca, ovvero che comportino l&#8217;iscrizione ad albi professionali. Si<\/p>\n<p>tratta, appunto, delle c.d. posizioni organizzative, che si concretano nel conferimento al personale inquadrato nelle aree di incarichi relativi allo svolgimento di compiti che comportano elevate capacit\u00e0 professionali e culturali corrispondenti alla direzione di unit\u00e0 organizzative complesse e all&#8217;espletamento di attivit\u00e0 professionali e nell&#8217;attribuzione della relativa posizione funzionale. In particolare, la contrattazione collettiva ha previsto che possono essere preposti a tali posizioni i dipendenti appartenenti all&#8217;area apicale dei diversi comparti;&#8230; La posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, n\u00e9 un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell&#8217;incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilit\u00e0 la cui definizione &#8211; nell&#8217;ambito della classificazione del personale di ciascun comparto &#8211; \u00e8 demandata dalla legge alla contrattazione collettiva (SS.UU. n. 16540 del 2008 e n. 8836 del 2010, nonch\u00e9 da ultimo, Cass. nn 6367 e . 20855 del 2015). Anche per quanto attiene al conferimento di tali posizioni organizzative, l&#8217;Amministrazione \u00e8 tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali e all&#8217;osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialit\u00e0 e di buon andamento, di cui all&#8217;art. 97 Cost., senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalit\u00e0 del datore di lavoro. Ora, per la copertura dell&#8217;incarico, anche laddove la scelta sia confinabile nell&#8217;ambito di una lista di soggetti idonei in quanto dotati dei requisiti necessari, la selezione \u00e8 il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale, in quanto non caratterizzata dallo svolgimento di prove o selezioni sulla base di una lex specialis, n\u00e9 dalla compilazione di una graduatoria finale.\u201d<br \/>\nCass. Lavoro sent. 2141\/2017<br \/>\n\u201c\u2026il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l\u2019inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l\u2019attribuzione di una posizione di responsabilit\u00e0, con correlato beneficio economico. Ne consegue che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell\u2019ambito di applicazione dell\u2019art. 2103c.c. (che non si applica al pubblico impiego<\/p>\n<p>contrattualizzato) e del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art. 52, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con relativo trattamento economico\u201d. Cass. Lavoro sent. 21261\/2017 \u2013 Principio di diritto<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Inquadramento &#8211; Mansioni \u2013 Prestazioni aggiuntive &#8211; Posizioni organizzative &#8211; [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3441"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3441"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3441\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3442,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3441\/revisions\/3442"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3441"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3441"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3441"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}