{"id":3437,"date":"2022-06-02T14:28:48","date_gmt":"2022-06-02T12:28:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3437"},"modified":"2025-06-28T23:33:35","modified_gmt":"2025-06-28T21:33:35","slug":"sentenze-recenti-sulle-mansioni-superiori-nel-pubblico-impiego","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/sentenze-recenti-sulle-mansioni-superiori-nel-pubblico-impiego\/","title":{"rendered":"Sentenze recenti sulle mansioni superiori nel pubblico impiego"},"content":{"rendered":"<p>La sintesi delle massime di alcune sentenze emanate da diversi organi giudicanti in materia di mansioni superiori<\/p>\n<p>Pubblico impiego: presupposti per l\u2019esercizio di mansioni superiori<br \/>\nT.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 03\/01\/2019, n.32<\/p>\n<p>Nel pubblico impiego, ai fini del possibile esercizio di mansioni superiori costituisce presupposto indefettibile l\u2019esistenza di un posto vacante in pianta organica, al quale corrispondano le mansioni effettivamente svolte e, inoltre, la sussistenza di atto formale di incarico o investimento di dette funzioni proveniente dall\u2019organo amministrativo a ci\u00f2 preposto.<\/p>\n<p>2. Svolgimento di mansioni superiori: differenze retributive e condizioni<\/p>\n<p>Consiglio di Stato sez. III, 23\/05\/2019, n.3372<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito del pubblico impiego il legislatore ha individuato specifiche e definite condizioni alle quali ha inteso subordinare il riconoscimento del diritto alle differenze retributive in ragione delle mansioni espletate; in particolare, per il personale amministrativo del comparto sanit\u00e0 l\u2019art. 29 comma 2, d. P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ha consentito una variazione stipendiale in ragione dello svolgimento di mansioni superiori per pi\u00f9 di 60 giorni, esclusivamente al ricorrere di tre condizioni, giuridiche e di fatto, operanti in modo concomitante:<\/p>\n<p>a) le mansioni devono essere svolte su un posto di ruolo, esistente nella pianta organica, e di fatto vacante;<\/p>\n<p>b) su tale posto non deve essere stato bandito alcun concorso;<\/p>\n<p>c) l\u2019organo gestorio deve aver attribuito la supplenza con una formale deliberazione, proveniente ex ante dall\u2019organo competente (per le A.S.L., prima il Comitato di gestione, quindi l\u2019Amministratore straordinario), dopo aver verificato i presupposti indicati in precedenza, assumendosene tutte le responsabilit\u00e0, anche in ordine ai profili di copertura finanziaria con numerosi richiami giurisprudenziali ulteriori; al contrario non assumono rilevanza i meri ordini di servizio o lo svolgimento di mansioni fondato su una mera scelta organizzativa dell\u2019amministrazione che intenda utilizzare i dipendenti per compiti diversi da quelli propri della qualifica rivestita.<\/p>\n<p>3. Svolgimento di fatto di mansioni superiori: condizioni per il diritto al compenso<\/p>\n<p>Cassazione civile sez. VI, 24\/01\/2019, n.2102<\/p>\n<p>In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell\u2019art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non \u00e8 condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimit\u00e0 di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, n\u00e9 all\u2019operativit\u00e0 del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all\u2019intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualit\u00e0 del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all\u2019art. 36 Cost.<\/p>\n<p>4. Accertamento dello svolgimento di mansioni superiori<\/p>\n<p>Cassazione civile sez. lav., 15\/07\/2019, n.18901<\/p>\n<p>Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori non comporta l\u2019acquisizione della miglior qualifica, ma solo la condanna al pagamento delle differenze retributive, sicch\u00e8 esso ha efficacia vincolante anche per i periodi successivi solo se il lavoratore, immutata la disciplina collettiva, alleghi e provi il reiterarsi delle mansioni superiori anche in detto arco temporale.<\/p>\n<p>5. Svolgimento di mansioni superiori: d\u00e0 sempre diritto alla superiore retribuzione?<\/p>\n<p>Consiglio di Stato sez. V, 27\/03\/2018, n.1913<\/p>\n<p>Nel pubblico impiego \u00e8 la qualifica \u2013 e non le mansioni \u2013 il parametro cui la retribuzione \u00e8 inderogabilmente riferita, considerato anche l\u2019assetto organizzativo della Pubblica Amministrazione, collegato anch\u2019esso, secondo il paradigma dell\u2019art. 97 Cost, ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica: conseguenza \u00e8 che l\u2019Amministrazione pubblica \u00e8 tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo se una norma speciale consenta tali assegnazioni e la maggiorazione retributiva.<\/p>\n<p>6. Verifica dei requisiti di ammissione per la progressione verticale<\/p>\n<p>Tribunale Castrovillari sez. lav., 14\/01\/2019, n.38<\/p>\n<p>In tema di pubblico impiego, nel reclutamento concorsuale di personale interno, ai fini della verifica dei requisiti di ammissione per la progressione verticale, vengano considerate le sole mansioni (di rilievo nel bando) che il candidato ha svolto all\u2019interno ed in conformit\u00e0 della sua qualifica di appartenenza, senza poter aliunde valorizzare mansioni svolte di fatto per profili diversi da quelli retributivi, all\u2019interno peraltro di un esplicito disfavore normativo verso tale istituto; inoltre, ove mai disposizioni contrattuali si riferiscano a mansioni superiori \u201ccertificate\u201d, esse parimenti non ricomprendono le mere mansioni superiori di fatto, ma richiedono un quid pluris, atteso che laddove si richiede una certificazione relativa ad un rapporto di impiego pubblico contrattualizzato con una pubblica amministrazione, detta certificazione non pu\u00f2 che riguardare lo stato di diritto e non gi\u00e0 quello di fatto del rapporto o di suoi specifici aspetti.<\/p>\n<p>7. Aziende sanitarie: possono istituire posizioni dirigenziali?<\/p>\n<p>Cassazione civile sez. lav., 28\/11\/2018, n.30811<\/p>\n<p>In materia di pubblico impiego contrattualizzato, le aziende sanitarie possono istituire posizioni dirigenziali che, senza attribuzione di responsabilit\u00e0 della struttura, semplice o complessa, comportano l\u2019assegnazione di incarichi di tipo esclusivamente professionale, caratterizzati dall\u2019affidamento di compiti con precisi ambiti di autonomia tecnico-professionale, da esercitare nel rispetto degli indirizzi dati dal dirigente responsabile della struttura, nonch\u00e9 dalla collaborazione con quest\u2019ultimo e dall\u2019assunzione di corresponsabilit\u00e0 quanto alla gestione dell\u2019attivit\u00e0 professionale.<\/p>\n<p>Pertanto, l\u2019assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall\u2019atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti previsti dall\u2019art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la cui applicazione non \u00e8 impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall\u2019assenza di un atto formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi, che assume rilievo, eventualmente, per escludere il diritto a percepire anche la retribuzione di risultato.<\/p>\n<p>8. Sostituzione nell\u2019incarico di dirigente medico del Ssn<\/p>\n<p>Corte appello Reggio Calabria sez. lav., 01\/02\/2019, n.22<\/p>\n<p>In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell\u2019incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell\u2019art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell\u20198 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poich\u00e9 avviene nell\u2019ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicch\u00e9 non trova applicazione l\u2019art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennit\u00e0 cd. Sostitutiva.<\/p>\n<p>9. Aumento stipendiale per lo svolgimento di mansioni superiori<\/p>\n<p>Consiglio di Stato sez. III, 26\/11\/2018, n.6662<\/p>\n<p>In tema di pubblico impiego, ai sensi dell\u2019art. 29, co. 2, del D.P.R. n. 761\/1979, \u00e8 consentita una variazione stipendiale, nell\u2019ipotesi di svolgimento di mansioni superiori per pi\u00f9 di sessanta giorni, soltanto in presenza di un posto vacante e, inoltre, purch\u00e8 sia stato preventivamente adottato dall\u2019organo competente un atto formale di incarico, valido ed efficace, non essendo invece necessario che per tale posto venga bandito uno specifico concorso.<\/p>\n<p>10. Retribuzione degli impiegati pubblici<\/p>\n<p>T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 09\/05\/2018, n.494<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito del pubblico impiego, il parametro cui riferire la retribuzione \u00e8 la qualifica, e non la mansione, pertanto la Pubblica Amministrazione ha l\u2019obbligo di erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori soltanto nel caso in cui una norma speciale consenta tali assegnazioni e la maggiorazione retributiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sintesi delle massime di alcune sentenze emanate da diversi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3437"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3437"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3437\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3438,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3437\/revisions\/3438"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3437"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3437"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3437"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}