{"id":3417,"date":"2021-06-19T22:38:09","date_gmt":"2021-06-19T20:38:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3417"},"modified":"2021-06-19T22:38:09","modified_gmt":"2021-06-19T20:38:09","slug":"ricorso-indennita-di-trasferimento-legge-86-01-nuova-pronuncia-del-consiglio-di-stato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/ricorso-indennita-di-trasferimento-legge-86-01-nuova-pronuncia-del-consiglio-di-stato\/","title":{"rendered":"Ricorso Indennit\u00e0 di trasferimento Legge 86\/01 \u2013 Nuova pronuncia del Consiglio di Stato"},"content":{"rendered":"<p>L&#8217;art. 1, legge 29 marzo 2001 n. 86, con riferimento alla cosiddetta &#8220;indennit\u00e0 di trasferimento&#8221; stabilisce che gli elementi costitutivi (Tar Lazio, Roma, Sez. 1bis, sentenza n. 1053 del 29.01.18) sono:<\/p>\n<p>a) un provvedimento di trasferimento d&#8217;ufficio;<\/p>\n<p>b) l&#8217;ubicazione della nuova sede in un comune diverso;<\/p>\n<p>c) una distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La legge 86\/2001 stabilisce che al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d\u2019autorit\u00e0 ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennit\u00e0 mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza e in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.<br \/>\nSuccessivamente la norma \u00e8 stata aggiornata con l\u2019introduzione del comma 1-bis dell\u2019articolo 1, secondo il quale: l\u2019indennit\u00e0 di trasferimento nonch\u00e9 ogni altra indennit\u00e0 o rimborso previsti nei casi di trasferimento d\u2019autorit\u00e0 non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.<br \/>\nIl Consiglio di Stato ha chiarito che i commi 1 e 1-bis non risultano formulati in termini omogenei. Infatti, il comma 1 d\u00e0 rilievo alla distanza tra i Comuni nel cui territorio sono ubicate le due sedi servizio; invece il comma 1-bis d\u00e0 rilievo al carattere limitrofo delle due sedi di servizio.<br \/>\nLa soluzione adottata dal giudice amministrativo di appello consiste nel dare rilievo al principio giurisprudenziale maggioritario dei Tar, che afferma che il comma 1-bis va interpretato in coerenza col disposto del comma 1. Perci\u00f2 se la nuova sede \u00e8 posta in un Comune non confinante (cio\u00e8 non limitrofo) con quello in cui aveva sede il reparto soppresso l\u2019indennit\u00e0 spetta, purch\u00e9 le due case comunali distino pi\u00f9 di dieci chilometri; invece se la nuova sede \u00e8 ubicata in un Comune confinante (limitrofo) l\u2019indennit\u00e0 non spetta anche se la distanza tra i Comuni supera i 10 km.<\/p>\n<p>Conclusioni<br \/>\nIl Consiglio di Stato ha deciso di accogliere le doglianze del militare, in quanto l\u2019orientamento giurisprudenziale tratta in modo omogeneo situazioni analoghe e non introduce differenziazioni irragionevoli nell\u2019ambito dei trasferimenti di autorit\u00e0 disciplinati dall\u2019articolo 1.<br \/>\nIn sostanza, le strutture di appartenenza dell\u2019appellante rientrano nell\u2019organizzazione operativa dell\u2019esercito Italiano e non hanno una propria circoscrizione territoriale di competenza. Per questo motivo, se la sede di servizio di cui al comma 1-bis facesse riferimento alla circoscrizione territoriale di competenza, anzich\u00e9 riferirsi al Comune, ne deriverebbe un\u2019inammissibile interpretazione abrogante dell\u2019articolo 1 della legge 86\/2001, venendo di fatto meno ogni possibilit\u00e0 di attribuzione dell\u2019indennit\u00e0 di trasferimento ai dipendenti dell\u2019esercito.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;art. 1, legge 29 marzo 2001 n. 86, con riferimento [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"footnotes":""},"categories":[81],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3417"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3417"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3417\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3418,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3417\/revisions\/3418"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3417"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3417"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3417"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}