{"id":3408,"date":"2021-04-18T10:13:36","date_gmt":"2021-04-18T08:13:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3408"},"modified":"2021-04-18T10:15:27","modified_gmt":"2021-04-18T08:15:27","slug":"ricorso-contro-il-vincolo-quinquennale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/ricorso-contro-il-vincolo-quinquennale\/","title":{"rendered":"Mobilit\u00e0 docenti &#8211; Ricorso contro il Vincolo Quinquennale per i neo assunti 2020\/2021"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>Con la pubblicazione dell&#8217;<\/em><\/strong><em><a href=\"https:\/\/www.miur.gov.it\/documents\/20182\/0\/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000106.29-03-2021.pdf\/8cd7b335-de70-d215-b9e1-f911e022239e?version=1.0&amp;t=1617044801629\"><strong>O.M. 106 del 29 marzo 2021<\/strong><\/a>\u00a0<strong>\u00e8 stato confermato il vincolo di permanenza nella sede di assunzione per tutti i neo immessi in ruolo nel corrente anno scolastico con conseguente compressione del diritto al ricongiungimento familiare e di altre tutele di legge come quelle regolate dalla Legge 104\/92.<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Pertanto, gli insegnanti assunti a partire dall\u2019a.s. 2020\/2021 saranno vincolati a rimanere nella scuola di titolarit\u00e0 per almeno cinque anni di servizio effettivo, senza poter accedere ad alcun beneficio per poter prestare servizio in altra sede, ivi compresi gli istituti previsti dalla mobilit\u00e0 annuale (assegnazione provvisoria e utilizzazione).<\/p>\n<p>La disposizione di legge appare palesemente illegittima nei confronti dei docenti neoassunti, i quali sono costretti a rimanere in quella sede per i successivi 5 anni.<\/p>\n<p>Infatti, prima di poter presentare la domanda di mobilit\u00e0, di assegnazione provvisoria o di utilizzazione, i docenti neoassunti dovranno aver svolto 5 anni di servizio effettivo e, affinch\u00e9 questo servizio maturi, non sono utili periodi di aspettativa non retribuita o altre tipologie di assenze (fatti salvi i periodi di congedo di maternit\u00e0 e i periodi di congedo parentale).<\/p>\n<p>Assume, tuttavia, tratti ancor pi\u00f9 anomali ed illegittimi se si considera che, i docenti assunti da graduatorie del concorso straordinario 2018 hanno partecipato ad un bando in cui era previsto che il vincolo fosse di tre anni, con possibilit\u00e0 di chiedere assegnazione provvisoria, mobilit\u00e0 o utilizzazioni in altra provincia dopo tale periodo di effettivo servizio nella provincia di titolarit\u00e0.<\/p>\n<p>Il vincolo opera nei confronti del personale docente quale che sia la graduatoria da cui viene disposta l\u2019assunzione (GAE, GM2018, GM2016, GM concorsi ordinari).<br \/>\nIl precedente vincolo quinquennale si applicava alle sole assunzioni della scuola secondaria derivanti da GM2018 e futuri concorsi.<\/p>\n<p>In definitiva i docenti sottoposti al vincolo quinquennale nella scuola di titolarit\u00e0 sono:<\/p>\n<p>1- d<strong>ocenti della scuola Secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di me-rito del concorso straordinario 2018, per i quali si applica l\u2019articolo 13 comma 3 del D.lgs 59\/2017, come modificato dalla Legge n. 145\/2018,<\/strong>\u00a0dove si stabilisce quanto segue:<\/p>\n<p>\u201cIl docente \u00e8 tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell\u2019articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso\u201d<\/p>\n<p>Questi docenti dovranno, quindi, rimanere per 5 anni (l\u2019anno di arrivo, pi\u00f9 altri quattro) nella stessa scuola, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.<\/p>\n<p>Il vincolo non si applica in caso di soprannumero oppure nel caso in cui gli interessati assistano persone disabili (art.33 commi 5 e 6 della Legge n.104\/92) a condizione che tale necessit\u00e0 sia sopraggiunta dopo la presentazione delle do-mande per il relativo concorso.<\/p>\n<p>2-\u00a0<strong>docenti immessi in ruolo nell\u2019anno scolastico 2020\/21, qualunque sia la procedura utilizzata per il loro reclutamento e a prescindere dall\u2019ordine o grado di istruzione di assunzione<\/strong>, come esplicitato nel comma 17-octies dell\u2019art. 1 del D.L. n. 126\/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159\/2019 dove si stabilisce che: \u201cA decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l\u2019anno scolasti-co 2020\/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo inde-terminato possono chiedere il trasferimento, l\u2019assegnazione provvisoria o l\u2019utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegna-mento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cin-que anni scolastici di effettivo servizio nell\u2019istituzione scolastica di titolarit\u00e0, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all\u2019articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,\u00a0<strong>purch\u00e9 le condizioni ivi previste siano inter<\/strong><strong>venute successivamente<\/strong>\u00a0alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all\u2019inserimento periodico nelle graduatorie di cui all\u2019articolo 401 del presente testo unico\u201d.<\/p>\n<p>l blocco quinquennale si applica, quindi, ai docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2020, e interessa tutte le graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia, Primaria che Secondaria.<\/p>\n<p>Il vincolo quinquennale, inoltre, non riguarder\u00e0 solo la domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, ma durante i 5 anni non sar\u00e0 possibile richiedere neanche l\u2019assegnazione provvisoria o l\u2019utilizzazione, o svolgere supplenza ai sensi dell\u2019art. 36 del CCNL<\/p>\n<p>Soltanto dopo i 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarit\u00e0 il docente potr\u00e0 presentare domanda di trasferimento, passaggio, utilizzazione o assegnazione provvisoria.<\/p>\n<p>Appare evidente che tale operazione non \u00e8 in linea con quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297,( lex specialis) in particolare dall\u2019art. 601, laddove dispone: (1)\u201cGli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l\u2019assistenza, l\u2019integrazione sociale e i di-ritti delle persone handicappate si appli-cano al personale di cui al presente testo unico. (2) Le predette norme comporta-no la precedenza all\u2019atto della nomina in ruolo, dell\u2019assunzione come non di ruolo e in sede di mobilit\u00e0\u201d.<br \/>\nSostanzialmente, detta norma (art. 601), non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, e richiamando il combinato disposto di cui agli art 21 e 33 della legge 104\/1992 , presenta la struttura della norma imperativa incondizionata( non derogabile) , attuativa di valori di rilievo costituzionale riconoscendo al personale\/docente, che si trova nelle condizioni di cui all\u2019art. 33 ed all\u2019art. 21 L. 104\/92, una precedenza assoluta in sede di mobilit\u00e0 rispetto ai docenti che non si trovino nella mede-sima condizione, senza alcuna interferenza da parte di norme ministeriali o legislative con essa in contrasto e con i precetti costituzionali.<\/p>\n<p>Fattispecie diversa ed esclusa a nostro avviso dal vincolo quinquennale, \u00e8 la categoria afferente i docenti con figli inferiori a tre anni i quali potranno richiedere assegnazione triennale ai sensi dell\u2019art 42 bis d.lgs 151\/2001 stante il silenzio della norma ispiratrice il vincolo quinquennale al fine di potersi avvicinare presso il luogo ove risiede il minore ed il genitore per tre anni anche non consecutivi cumulabili sino a 5.<\/p>\n<p>La norma invocata rientra inequivocabilmente tra quelle poste a tutela dei valori inerenti la famiglia e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima et\u00e0 con entrambi i genitori impegnati in attivit\u00e0 lavorativa, assicurati dagli art. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione i quali, nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro assegnati nei confronti della prole, promuovono e valorizza-no gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l\u2019esercizio di tale attivit\u00e0.<br \/>\n<strong>Al fine di poter chiedere la partecipazione alla imminente procedura di mobilit\u00e0 interprovinciale sar\u00e0 necessario inoltrare istanza cartacea che sar\u00e0 predisposta dal nostro studio ed immediato ricorso ex art 700 cpc<\/strong><br \/>\nL\u2019azione sar\u00e0 proponibile dinanzi al giudice del lavoro al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla partecipazione alla procedura di mobilit\u00e0 2021\/2022 e solleva-re la questione di legittimit\u00e0 costituzionale;<br \/>\n<strong>Il ricorso sar\u00e0 proponibile entro e non oltre il 10 aprile 202<\/strong>1 dai:<br \/>\n1. docenti sottoposti al vincolo quinquennale referenti unici di parenti ed affini sino al terzo grado per fatti antecedenti la data di ex art 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purch\u00e9 le condizioni ivi previste siano intervenute antecedentemente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all\u2019inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento\u201d.<br \/>\n2. Docenti con invalidit\u00e0 civile ex art. 21 L. 104\/1992 del 67% (superiore a 2\/3);<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"lh1-15\" data-line-height=\"1.15\">\n<div class=\"lh1-15\" data-line-height=\"1.15\">\n<div class=\"imTAJustify\"><b class=\"fs12lh1-15\"><span class=\"imUl fs12lh1-15 ff1\">Elenco documenti necessari ai fini del ricorso:<\/span><\/b><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div class=\"imTAJustify\"><span class=\"fs12lh1-15 ff1\">1) Procura Speciale debitamente sottoscritta a penna in DUPLICE ORIGINALE<\/span><\/div>\n<div class=\"imTAJustify\"><span class=\"fs12lh1-15 ff1\">2) Copia documento identit\u00e0 e codice fiscale.<\/span><\/div>\n<div class=\"imTAJustify\">3) Copia del C<span class=\"fs12lh1-15 ff1\">ontratto immissione in ruolo.<\/span><\/div>\n<div class=\"imTAJustify\">\n<div class=\"imTALeft\"><span class=\"fs12lh1-15 ff1\">4) Copia dell&#8217;ultima busta paga.<\/span><\/div>\n<div class=\"imTALeft\"><span class=\"fs12lh1-15 ff1\">5) Copia della Domanda di mobilit\u00e0 2020\/2021\u00a0<\/span><\/div>\n<div class=\"imTALeft\"><span class=\"fs12lh1-15 ff1\">6) Bollettino dei trasferimenti 2020\/2021;<\/span><\/div>\n<div class=\"imTALeft\"><span class=\"fs12lh1-15 ff1\">7) bollettino immissioni in ruolo 2020\/2021 presso Usp di destinazione<\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"imTAJustify\">\n<div>\n<div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la pubblicazione dell&#8217;O.M. 106 del 29 marzo 2021\u00a0\u00e8 stato [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3408"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3408"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3408\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3411,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3408\/revisions\/3411"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3408"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3408"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3408"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}