{"id":3279,"date":"2021-02-09T15:47:30","date_gmt":"2021-02-09T14:47:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3279"},"modified":"2022-04-01T18:32:48","modified_gmt":"2022-04-01T16:32:48","slug":"ricorso-per-docente-referente-unico-del-parente-ed-affine-disabile-sino-al-terzo-grado-ex-legge-104-1992-art-3-comma-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/ricorso-per-docente-referente-unico-del-parente-ed-affine-disabile-sino-al-terzo-grado-ex-legge-104-1992-art-3-comma-3\/","title":{"rendered":"Mobilit\u00e0 Scuola &#8211; Ricorso per docente referente unico del parente ed affine disabile sino al terzo grado (ex legge 104\/1992 art 3 comma 3)"},"content":{"rendered":"<p><strong>Mobilit\u00e0 Scuola \u2013 Ricorso per docente referente unico del parente ed affine disabile sino al terzo grado (ex legge 104\/1992 art 3 comma 3)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte d\u2019Appello di Roma , con la sentenza n. 1984\/2021 pubbl. il 17\/05\/2021 , in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di primo grado, condannava il MIUR a riconoscere al lavoratore , <strong><u>difeso dalla studio legale Sposito,<\/u><\/strong>\u00a0 l\u2019applicazione del diritto di precedenza della L. n. 194 del 1992, ex art. 33, comma 5, in riferimento al trasferimento interprovinciale della stessa.<\/p>\n<p>La disciplina di cui al Contratto Collettivo Nazionale Scuola pone in essere una disparit\u00e0 di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilit\u00e0 provinciale e coloro che, invece, partecipano alla mobilit\u00e0 interprovinciale consentendo la valutazione delle precedenze di cui alla legge 104\/92 soltanto a coloro che effettuino movimenti provinciali.<\/p>\n<p>La giurisprudenza ha riconosciuto, in alcune sentenze ed ordinanze, il diritto dei docenti ad ottenere una parit\u00e0 di trattamento quanto nei trasferimenti provinciali quanto nei trasferimenti interprovinciali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Copiosa giurisprudenza ha statuito in tal senso:<\/p>\n<p>\u2013 Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Ord. n. 62\/2017, nella quale il Giudice del lavoro, in riferimento all\u2019art. 13 del CCNI 2016\/2017 (che tuttora mantiene lo stesso contenuto) ha ritenuto che \u201ctale disposizione contrattuale, di rango secondario, si pone in contrasto con la norma imperativa, e come tale inderogabile, contenuta nell\u2019art. 33 della L. 104\/92, che riconosce un diritto incondizionato a scegliere la sede di lavoro pi\u00f9 vicina al familiare gravemente disabile ed impedisce il trasferimento del lavoratore che presti assistenza al familiare affetto da handicap grave senza il suo consenso, considerato che la locuzione \u201cove possibile\u201d \u00e8 stata letta come portatrice dell\u2019esigenza pubblica di un assetto dell\u2019amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione e che l\u2019onere di provare le necessit\u00e0 economiche, produttive ed organizzative ostative all\u2019esercizio del diritto grava, in ogni caso, sul datore di lavoro (Cass. Sez. Lav. N. 2896\/2009). E tale disposizione inderogabile di legge \u00e8 peraltro espressione richiamata dal T.U. scuola ed in particolare dall\u2019art. 601 del Dlgs n. 297\/94, secondo cui l\u2019art. 33, nonch\u00e9 l\u2019art. 21 della legge 104\/1992 \u201csi applicano al personale di cui al presente testo unico\u201d comma 1 e che tali norme \u201ccomportano la precedenza all\u2019atto della nomina in ruolo, dell\u2019assunzione come non di ruolo e in sede di mobilit\u00e0 (comma 2). Ne consegue che la clausola pattizia in questione, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuit\u00e0 il genitore in stato di handicap grave alla sola mobilit\u00e0 annuale, escludendolo invece nella mobilit\u00e0 definitiva deve ritenersi nulla, a norma dell\u2019art. 1418 c.c. per contrasto con la norma imperativa di cui all\u2019art. 33 co 5 L. 104\/1992. Ci\u00f2 chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, disapplicato per le ragioni sopra esposte l\u2019art. 13 CCN, deve accordarsi alla ricorrente la invocata precedenza, essendo pacifico, oltre che comprovato dalla documentazione prodotta, che la predetta assista in via esclusiva e con continuit\u00e0 la madre portatrice di handicap grave. Non osta all\u2019accoglimento della pretesa la circostanza che la odierna istante non abbai indicato in domanda di beneficiare della precedenza in quanto unico referente di genitore gravemente disabile, dal momento che detta precedenza non le veniva riconosciuta dalla contrattazione collettiva applicabile, ossia non era prevista per la procedura di mobilit\u00e0 di cui essa partecipava\u201d ( in senso conforme Tribunale di Messina, Ord. n. 24\/2017; Tribunale di Lodi, Ord. n. 1883\/2017, Tribunale di Cagliari, Ord. n. 12060\/2017; Tribunale di Vasto emessa nel procedimento iscritto al n. 627\/16 R.G.; Tribunale di Ravenna, Ord. n. 2882\/2017).<\/p>\n<p>\u2013 Tribunale di Pesaro, il quale nell\u2019Ordinanza n. 320\/2005 ha statuito che \u201cl\u2019autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti. Di conseguenza, ai sensi dell\u2019art. 1418 c.c. deve dichiararsi la nullit\u00e0 parziale del CCNI sulla mobilit\u00e0 del personale docente educativo e ATA per contrasto con norma imperativa di legge laddove (\u2026) limita il diritto di precedenza al personale (\u2026) in caso di assistenza del figlio unico al genitore in situazione di handicap\u201d.<\/p>\n<p>\u2013 Ex plurimis: Tribunale di Brindisi, Ord. n. 16314\/2017; Tribunale di Taranto, Ord. del 13.08.2013; Trib. Di Messina, Ord. n. 14818\/2017; Trib. Di Frosinone, Sent. n. 802\/2016; Trib. Di Tivoli, Ord. del 04.02.2016), i quali si sono occupati delle procedure di mobilit\u00e0 interprovinciali per l\u2019a.s. 2017\/2018 ed hanno dichiarato la violazione della legge 104\/92 da parte dell\u2019art. 13 del CCNI, decretando l\u2019illegittimit\u00e0 di quest\u2019ultimo in quanto limita il diritto di precedenza di cui all\u2019art. 33 L. 104\/92, nonch\u00e9 la violazione dell\u2019art. 601 del D.Lgs n. 297\/94.<\/p>\n<p>\u2013 Tribunale di Vercelli, che con Ord. del 12.01.2017, occupandosi dell\u2019esclusione dal diritto di precedenza nelle procedure di mobilit\u00e0 interprovinciale ha stabilito \u201cviene cos\u00ec eluso il sistema preferenziale previsto per tali categorie di soggetti, cui la legge 104 riconosce espressamente \u201cla precedenza in sede i trasferimento a domanda\u201d. Il contratto integrativo nazionale della scuola non pu\u00f2 subordinare alle esigenze organizzative dell\u2019amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabiliti dalla legge 104\/1992, del dipendente che assiste un familiare disabile. Il contratto nazionale della scuola, cos\u00ec disponendo, viola la norma imperativa fissata dall\u2019art. 33 legge 104\/92 per l\u2019assistenza, l\u2019integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Infatti, detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste situazioni ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuole che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato un bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all\u2019assistenza. Infatti, \u00e8 indiscutibile che il contratto risponda all\u2019esigenza di dare un ordinato assetto dell\u2019organizzazione amministrativa, ma questo no comporta che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perch\u00e9 altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell\u2019interesse organizzativo o economico del datore di lavoro\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>CHI PUO\u2019 ADERIRE AL RICORSO:<\/strong><\/p>\n<p>Possono aderire al ricorso tutti coloro abbiano presentato domanda di mobilit\u00e0 interprovinciale 2017\/2018 e che siano figli di soggetto disabile in situazione di gravit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 33, commi 5 e 7 della legge 104\/92.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Al fine di proporre tempestivo ricorso d\u2019urgenza occorrer\u00e0 inoltrare via mail allo studio la documentazione di cui appresso:<\/p>\n<ol>\n<li>Domanda di mobilit\u00e0 ( nelle dichiarazioni personale occorre inserire sia la domanda cartacea integrativa che il verbale della commissione medica);<\/li>\n<li>Reclamo avverso il mancato riconoscimento della precedenza;<\/li>\n<li>Lettera di notifica ;<\/li>\n<li>Mail omesso trasferimento<\/li>\n<li>Bollettino dei trasferimenti;<\/li>\n<li>Ultima busta paga;<\/li>\n<li>Contratto di immissione in ruolo;<\/li>\n<li>. Autocertificazione dei familiari (parenti o affini sino al terzo grado)del disabile che attestano impossibilit\u00e0 oggettiva ad assisterlo e\/o altra documentazione;( ove non si prova che si \u00e8 conviventi)<\/li>\n<li>Verbale della commissione medica di invalidit\u00e0 del disabile in situazione di gravit\u00e0(art 3 comma 3 non rivedibile);<\/li>\n<li>Certificato di famiglia;<\/li>\n<li>Certificato di residenza;<\/li>\n<li>Attestati dei permessi ex. l.104\/1992 ottenuti dalla scuola.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per info contattare lo studio Sposito al seguente numero di cellulare : 3331039790<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mobilit\u00e0 Scuola \u2013 Ricorso per docente referente unico del parente [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3279"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3279"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3279\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3432,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3279\/revisions\/3432"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3279"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3279"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3279"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}