{"id":3252,"date":"2021-02-09T12:06:58","date_gmt":"2021-02-09T11:06:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3252"},"modified":"2021-02-11T14:52:39","modified_gmt":"2021-02-11T13:52:39","slug":"ricorso-vacanza-contrattuale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/ricorso-vacanza-contrattuale\/","title":{"rendered":"Ricorso vacanza contrattuale"},"content":{"rendered":"<p>Ricorso vacanza contrattuale<\/p>\n<p>Il Tribunale di Roma, sez. lav., si \u00e8 recentemente pronunciato in materia di indennit\u00e0 di vacanza contrattuale, in perfetta coerenza con la posizione recentemente espressa sul tema dalla Corte di Cassazione con le due famose sentenze \u201cgemelle\u201d (nn. 14356\/2014 e 14595\/2014) depositate nel mese di giugno 2014.<br \/>\nLa Corte di Cassazione ha pronunciato due importanti sentenze (n. 14356\/2014 e n. 14595\/2014, nella sostanza \u201cgemelle\u201d) in tema di efficacia (e legittimit\u00e0) delle disposizioni contenute nell\u2019Accordo di rinnovo del CCNL a copertura del periodo di vacanza contrattuale.<br \/>\nPer meglio comprendere le decisioni della Suprema Corte \u00e8 necessario considerare che:<br \/>\nl\u2019art. 145 del CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata del 1\u00b0 maggio 2004, scaduto il 31 dicembre 2008, prevedeva l\u2019erogazione di un\u2019indennit\u00e0 di vacanza contrattuale, demandando, tuttavia, alle parti collettive, in sede di rinnovo, la definizione di \u201ctempi e modalit\u00e0 di cessazione dell\u2019indennit\u00e0 di vacanza contrattuale eventualmente erogata\u201d;<br \/>\nin data 22 gennaio 2013 le Parti sociali hanno sottoscritto una prima Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL, integrato con la regolamentazione di ulteriori materie il 19 febbraio 2013. Successivamente, in data 8 aprile 2013, \u00e8 stato sottoscritto l\u2019Accordo definitivo di rinnovo;<br \/>\ncon disposizioni confermate in tutti gli Accordi di cui sopra, le Parti sociali hanno previsto l\u2019erogazione ai lavoratori in forza della somma una tantum di \u20ac 450 e di specifici incrementi della retribuzione mensile, \u201ca copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 \u2013 31 gennaio 2013)\u201d, precisando che i due citati emolumenti \u201cassorbono sino a concorrenza somme eventualmente gi\u00e0 erogate, a qualsiasi titolo, in relazione al periodo di vacanza contrattuale e al presente rinnovo\u201d;<br \/>\nal riguardo, il Tribunale di Torino, con sentenze del 14 febbraio 2013, ha statuito: a) che il CCNL 1\u00b0 maggio 2004 ha continuato a produrre effetti anche dopo la sua scadenza; b) che il periodo coperto dall\u2019indennit\u00e0 di vacanza contrattuale \u00e8 cessato il 31 gennaio 2013; c) che l\u2019Ipotesi di Accordo del 22 gennaio 2013 (trasfusa poi nell\u2019Accordo definitivo dell\u20198 aprile 2013) sarebbe illegittima, nella parte in cui prevede la corresponsione di una somma una tantum, a copertura dell\u2019intero periodo di vacanza contrattuale, in misura inferiore rispetto alle differenze retributive maturate dai lavoratori applicando l\u2019indennit\u00e0 di vacanza contrattuale ex art. 145 del CCNL 2004-2008, dal 1\u00b0 novembre 2009 al gennaio 2013 (secondo il Tribunale l\u2019indennit\u00e0 di vacanza contrattuale sarebbe maturata \u201cmese per mese\u201d, tanto da dover essere considerata come un diritto quesito intangibile);<br \/>\navverso le suddette sentenze del Tribunale di Torino, \u00e8 stato proposto ricorso per Cassazione a norma dell\u2019art. 420 bis del codice di procedura civile.<br \/>\nLa Suprema Corte ha cassato le due sentenze del Tribunale di Torino, rilevando che: a) effettivamente la vacanza contrattuale decorreva fino al 31 gennaio 2013; b) tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l\u2019indennit\u00e0 di vacanza contrattuale ex art. 145 del CCNL scaduto il 31 dicembre 2008 non costituisce un diritto quesito; c) pertanto, le disposizioni pattuite in sede di rinnovo riguardanti l\u2019erogazione dell\u2019una tantum e degli aumenti retributivi sono pienamente legittime e idonee a coprire l\u2019intero periodo di vacanza contrattuale.<br \/>\nLa Suprema Corte ha, infatti, rilevato che:<br \/>\nl\u2019indennit\u00e0 di vacanza contrattuale prevista dal CCNL 2004-2008non costituisce un diritto quesito, in quanto \u00e8 \u201cinsita nella stessa natura provvisoria e contingente dell\u2019indennit\u00e0 di vacanza contrattuale la possibilit\u00e0 per il successivo contratto rinnovato di regolamentare meglio la sorte di tale indennit\u00e0\u201d;<br \/>\n\u201cse si tratta di un\u2019\u201canticipazione\u201d, non \u00e8 possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo<br \/>\n\u201cin conclusione le parti sociali rimangono libere di regolare diversamente la materia del trattamento economico anche con riferimento al periodo di vacanza contrattuale che precede il rinnovo contrattuale, in ipotesi prevedendo \u2013 come nella specie \u2013 l\u2019attribuzione di somme una tantum unitamente ad una nuova disciplina del trattamento retributivo; sicch\u00e9 non sussiste la ragione di illegittimit\u00e0 della disposizione contrattuale ritenuta dal Tribunale\u201d.<br \/>\nPer completezza segnaliamo che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso (incidentale) con il quale si contestava l\u2019applicabilit\u00e0 del CCNL al rapporto di lavoro di uno dei ricorrenti, in quanto iscritto ad una Organizzazione Sindacale non stipulante. Al riguardo, la Corte di Cassazione si \u00e8 limitata a prendere atto che il Tribunale di Torino \u201cha ritenuto che la normativa contrattuale in questione possa essere applicabile al ricorrente, anche se affiliato ad un\u2019associazione sindacale che non aveva sottoscritto tutti gli accordi di cui si dibatte\u201d.<br \/>\nLe due pronunce della Corte di Cassazione risultano di estrema importanza. Pur non essendo rigidamente vincolanti per i Giudici di merito diversi da quello che ha pronunciato le sentenze impugnate, le decisioni della Corte \u2013 in tema di \u201cinvalidit\u00e0\u201d e \u201cinterpretazione\u201ddel CCNL \u2013 rappresentano, infatti, come evidenziato dalla stessa Corte, provvedimenti in grado \u201cdi orientare (\u2026) tutti i giudici investiti, anche in futuro, della medesima questione\u201d.<\/p>\n<p>per contatti telefonici : 3519500135<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ricorso vacanza contrattuale Il Tribunale di Roma, sez. lav., si [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3252"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3252"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3252\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3253,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3252\/revisions\/3253"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3252"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3252"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3252"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}