{"id":3228,"date":"2021-02-09T10:18:48","date_gmt":"2021-02-09T09:18:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3228"},"modified":"2021-02-11T15:00:03","modified_gmt":"2021-02-11T14:00:03","slug":"ricorso-per-il-mancato-riconoscimento-delle-pause-pranzo-10-minuti-lavoro-straordinario-e-risarcimento-danni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/ricorso-per-il-mancato-riconoscimento-delle-pause-pranzo-10-minuti-lavoro-straordinario-e-risarcimento-danni\/","title":{"rendered":"Ricorso per il mancato riconoscimento delle pause pranzo ( 10 minuti) Lavoro straordinario e risarcimento danni"},"content":{"rendered":"<p>Ricorso per il mancato riconoscimento delle pause pranzo ( 10 minuti)<br \/>\nLavoro straordinario e risarcimento danni<\/p>\n<p>Secondo la legge , ogni lavoratore ha diritto a una pausa di almeno 10 minuti, per recuperare le energie psico-fisiche, consumare il pasto e attenuare il lavoro ripetitivo e monotono, se l\u2019orario giornaliero supera le 6 ore.<br \/>\nIl lavoratore durante l\u2019esercizio della propria attivit\u00e0 lavorativa nel corso dell\u2019orario di lavoro stabilito, ha diritto alla fruizione di un periodo di un riposo intermedio, che viene concesso attraverso la pausa pranzo.<br \/>\nLa pausa pranzo \u00e8 prevista soprattutto nel caso in cui si lavora con orario non continuativo mentre nel caso in cui l\u2019orario di lavoro superiori le 6 ore giornaliere, diventa obbligatoria per legge.<br \/>\nPausa pranzo: normativa, durata e retribuzione<br \/>\nLa pausa pranzo \u00e8 un diritto previsto dal dlgs n. 66\/2003 e diventa obbligatoria dopo le 6 ore di lavoro nei contratti che prevedono un orario lavorativo giornaliero di oltre 6 ore conseguenziali. In assenza di una normativa di riferimento stabilita dai contratti collettivi, spetta al datore stabilire la durata della pausa pranzo. Il tempo trascorso durante la pausa pranzo generalmente non \u00e8 retribuito, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.<br \/>\nLa durata della pausa pranzo \u00e8 viene decisa dall\u2019azienda, in considerazione delle esigenze produttive e organizzative del lavoro svolto. Di norma, per chi ha funzioni impiegatizie questa non \u00e8 mai inferiore ad un\u2019ora. Per gli operai invece, soprattutto quelli utilizzati nelle linee produttive, la pausa si pu\u00f2 ridurre anche a mezz\u2019ora. Ad ogni modo, la pausa pranzo non eccede normalmente le 2 ore.<br \/>\nSolitamente, la pausa pranzo non viene retribuita ma dipende dal proprio orario di lavoro: se l\u2019orario di lavoro \u00e8 spezzato, la normativa prevede che la pausa dev\u2019essere pagata, mentre potrebbe in un orario di lavoro continuato questa pu\u00f2 rientrare nell\u2019orario lavorativo. Quindi un lavoratore impiegato con turni spezzati quattro ore di mattina e 4 il pomeriggio ha diritto ad una pausa di due ore che per\u00f2 non viene retribuita. Al contrario, in un orario lavorativo continuativo, ad esempio dalle 08:00 alle 16:00, la pausa pranzo dev\u2019essere comunque compresa, ma il periodo di sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa \u00e8 compreso nella retribuzione.<br \/>\nLa Corte di Cassazione Lavoro \u2013 Ordinanza n. 21325\/2019 ha cosi\u2019 statuito : Pausa pranzo soppressa retribuita come straordinario. Nel momento in cui il datore di lavoro sopprime la pausa pranzo rilasciando ai dipendenti dei buoni pasto da spendere al di fuori dell&#8217;orario lavorativo, ma poi pretende di far recuperare loro i 15 minuti destinati alla stessa, anche se di fatto non goduta, egli deve retribuire questo tempo in pi\u00f9 come straordinario. Ad affermarlo \u00e8 la Corte di Cassazione che con l&#8217;ordinanza n. 21325\/2019 respinge il ricorso della Asl, confermando cos\u00ec la decisione del giudice di seconda istanza.<br \/>\nper info: 3519500135<br \/>\nmail: studio.sposito@virgilio.it<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ricorso per il mancato riconoscimento delle pause pranzo ( 10 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"footnotes":""},"categories":[85],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3228"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3228"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3228\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3229,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3228\/revisions\/3229"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3228"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3228"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3228"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}