{"id":3214,"date":"2021-02-09T10:08:57","date_gmt":"2021-02-09T09:08:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3214"},"modified":"2021-02-11T15:04:38","modified_gmt":"2021-02-11T14:04:38","slug":"ricorso-diritto-al-turno-finalizzato-alla-programmazione-dellorario-di-lavoro-e-risarcimento-danni-indennita-di-disagio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/ricorso-diritto-al-turno-finalizzato-alla-programmazione-dellorario-di-lavoro-e-risarcimento-danni-indennita-di-disagio\/","title":{"rendered":"Ricorso \u201c diritto al turno \u201c finalizzato alla programmazione dell\u2019orario di lavoro e risarcimento danni\/indennit\u00e0 di disagio"},"content":{"rendered":"<p>Ricorso \u201c diritto al turno \u201c<br \/>\nfinalizzato alla programmazione dell\u2019orario di lavoro e risarcimento danni\/indennit\u00e0 di disagio<\/p>\n<p>Con la sentenza n. 21562 del 3 settembre 2018 la Cassazione si \u00e8 pronunciata sul tema del diritto del lavoratore a potere organizzare il proprio tempo di vita.<br \/>\nLa questione \u00e8 affrontata sotto il profilo della necessit\u00e0 di comunicare al lavoratore i turni con ragionevole anticipo.<br \/>\nNon vi \u00e8 dubbio sussiste per il datore di lavoro l\u2019obbligo di comunicare con ragionevole anticipo i turni di lavoro, il quale discenderebbe direttamente dai principi di buona fede e correttezza. Principi che suggerirebbero una comunicazione dei turni almeno quindici giorni prima.<br \/>\nLa Suprema Corte cosi\u2019 statuisce: \u201cnei rapporti di lavoro, siano essi a tempo pieno o a tempo parziale, il tempo libero ha una sua specifica importanza \u2026. ne consegue che se \u00e8 evidentemente consentito al datore di lavoro \u2026 organizzare l\u2019attivit\u00e0 in turni di servizio, ci\u00f2 nonostante, pur in assenza di disposizioni specifiche di legge o di contratto, questi devono essere portati a conoscenza del lavoratore con un ragionevole anticipo cos\u00ec da consentire loro una programmazione del tempo di vita\u201d.<br \/>\nLa pronuncia si allinea all\u2019orientamento che afferma il diritto del lavoratore alla programmabilit\u00e0 del proprio tempo libero, da attuarsi attraverso la comunicazione preventiva, ed in un termine ragionevole, dei turni di lavoro. Ci\u00f2 a prescindere dall\u2019esistenza di una disposizione ad hoc e dalla tipologia di rapporto di lavoro, e senza alcuna distinzione tra lavoro part time e lavoro a tempo pieno (Cass., 21 maggio 2008, n. 12962, in LG, 2008, 11, p. 1147, con nota di Gazzetta; Trib. Milano, 16 luglio 2002 in D&amp;L, 2003, 119, con nota di Schettini, che sottolinea che il risarcimento \u00e8 dovuto pur in mancanza di prova del pregiudizio riportato, essendo quest\u2019ultimo intrinseco alla incertezza sulla possibilit\u00e0 di fruire del tempo libero; contra si v. Trib. Milano, 22 agosto 2005, n. 3266 secondo cui i limiti al potere del datore di modificare l\u2019orario lavorativo riguardano esclusivamente i contratti a tempo parziale).<br \/>\nIl diritto del lavoratore (part time o a tempo pieno) alla programmazione del proprio tempo \u00e8 stato quindi in pi\u00f9 occasioni riconosciuto dalla Suprema Corte.<\/p>\n<p>Va altresi\u2019 rammentato come l\u2019.art. 10 della legge 14 febbraio 1958 n. 138 prevede che le aziende esercenti autoservizi pubblici di linea devono affiggere i turni di servizio per informare i dipendenti e all\u2019obbligo per la datrice di lavoro di osservare le regole di correttezza come previsto dall\u2019art. 1175 cod. civ., nonch\u00e9 di tutelare l\u2019integrit\u00e0 fisica e la personalit\u00e0 morale dei dipendenti, in base all\u2019art. 2087 cod. civ. e all\u2019art. 32 Cost. Rep..<br \/>\nPer info : 3331039790<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ricorso \u201c diritto al turno \u201c finalizzato alla programmazione dell\u2019orario [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"footnotes":""},"categories":[85],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3214"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3214"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3214\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3215,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3214\/revisions\/3215"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3214"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3214"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3214"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}