{"id":3198,"date":"2021-02-09T10:01:57","date_gmt":"2021-02-09T09:01:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3198"},"modified":"2021-02-11T15:13:35","modified_gmt":"2021-02-11T14:13:35","slug":"ricorso-per-il-riconoscimento-infortunio-sul-lavoro-e-malattia-professionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/ricorso-per-il-riconoscimento-infortunio-sul-lavoro-e-malattia-professionale\/","title":{"rendered":"Ricorso per il riconoscimento infortunio sul lavoro e malattia professionale"},"content":{"rendered":"<p>Ricorso per il riconoscimento infortunio sul lavoro e malattia professionale<br \/>\nINFORTUNIO SUL LAVORO<br \/>\nLa legge non fornisce una definizione concreta di infortunio, ma ne indica i requisiti (art. 2 del T.U. 1124\/65): \u201cL\u2019assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un\u2019inabilit\u00e0 permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un\u2019inabilit\u00e0 temporanea assoluta che comporti l\u2019astensione dal lavoro per pi\u00f9 di tre giorni\u201d.<br \/>\nPertanto, per \u201cinfortunio sul lavoro\u201d si intende un danno all\u2019integrit\u00e0 fisica e\/o psichica del lavoratore causato da un episodio improvviso e imprevisto, indipendente dalla volont\u00e0 del lavoratore stesso, dovuto a una causa violenta, avvenuta in occasione dello svolgimento del lavoro.<br \/>\nCausa violenta \u00e8 un fatto traumatico che abbia cagionato lesioni tali da determinare la morte oppure un\u2019inabilit\u00e0 assoluta o parziale, avvenuto in un periodo di tempo concentrato (es. durante una manovra lavorativa o anche nel corso della giornata lavorativa).<br \/>\nL\u2019occasione di lavoro si realizza quando il fatto avviene durante o per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<br \/>\nNon \u00e8 certamente indennizzabile il cd. \u201crischio generico\u201d ossia il comune rischio che vi \u00e8 per tutti (es. un terremoto o una mareggiata ecc.).<br \/>\n\u00c8 invece indennizzabile quel rischio che, pur potendo incombere su tutti, \u00e8 pi\u00f9 specificatamente immaginabile per talune categorie di lavoratori o \u00e8 strettamente connesso all\u2019attivit\u00e0 che essi esercitano (es. la caduta di un albero per un boscaiolo, un\u2019esplosione per un minatore ecc.)<br \/>\nL\u2019episodio deve avvenire non necessariamente durante il compimento di una operazione strettamente lavorativa, ma \u00e8 sufficiente, per l\u2019indennizzabilit\u00e0, che avvenga in seguito allo svolgimento di obblighi o attivit\u00e0 collegate al rapporto di lavoro (es. anche in pausa lavoro, recandosi ai servizi ecc.).<br \/>\nIl cd. infortunio in itinere (nel percorso) viene riconosciuto quando per recarsi (o rientrare) al lavoro dal proprio domicilio il lavoratore subisce un infortunio. Tuttavia occorre che non vi siano mezzi pubblici che collegano lo stabilimento oppure che vi sia un obbligo di percorrere tali strade con mezzi di trasporto dell\u2019azienda.<br \/>\nIl danno causato dal danneggiato per proprio dolo (per sua volont\u00e0) non \u00e8 indennizzato.<br \/>\nIn seguito all\u2019infortunio riconosciuto \u00e8 prevista un\u2019indennit\u00e0 giornaliera per inabilit\u00e0 temporanea, una rendita per inabilit\u00e0 permanente, un assegno per assistenza personale continuativa, una rendita ai superstiti ed un assegno una tantum in caso di morte, cure mediche e chirurgiche, fornitura di protesi.<br \/>\nNel caso in cui la domanda fosse respinta, \u00e8 possibile presentare ricorso (in carta libera con lettera raccomandata rr., alla Sede provinciale dell\u2019inail, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica l\u2019esito. Se l\u2019inail respinge il ricorso (o se non d\u00e0 riscontro entro 90 giorni) \u00e8 possibile richiedere una perizia al Giudice del Lavoro, rivolgendosi a un avvocato.<\/p>\n<p>MALATTIA PROFESSIONALE<\/p>\n<p>La malattia professionale si determina a seguito dell\u2019azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un lavoro o di materiali o di fattori negativi presenti nell\u2019ambiente in cui si svolge l\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<br \/>\nIl datore di lavoro \u00e8 tenuto a trasmettere la denuncia di malattia professionale all\u2019INAIL, entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il prestatore d\u2019opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione di malattia. Non c\u2019\u00e8 obbligo per il lavoratore di indicare dal punto di vista medico la patologia, essendo sufficiente che alla denuncia venga allegata una relazione della sintomatologia rilevata.<br \/>\nVi sono delle malattie cd. \u201ctabellate\u201d, cio\u00e8 causate da lavori preventivamente individuati, per le quali vige il principio della presunzione legale della loro origine lavorativa.<br \/>\nLe malattie \u201cnon tabellate\u201d che hanno dato origine a una malattia devono essere invece provate dal lavoratore, che deve dimostrarne la discendenza dall\u2019attivit\u00e0 lavorativa svolta.<br \/>\nNel caso in cui la domanda fosse respinta, \u00e8 possibile presentare ricorso (in carta libera con lettera raccomandata rr., alla Sede provinciale dell\u2019inail, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica l\u2019esito. Se l\u2019inail respinge il ricorso (o se non d\u00e0 riscontro entro 90 giorni) \u00e8 possibile richiedere una perizia al Giudice del Lavoro, rivolgendosi a un avvocato.<\/p>\n<p>per info: 3519500135<br \/>\nmail: studio.sposito@virgilio.it<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ricorso per il riconoscimento infortunio sul lavoro e malattia professionale [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"footnotes":""},"categories":[85],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3198"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3198"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3198\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3199,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3198\/revisions\/3199"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3198"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3198"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3198"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}