{"id":3174,"date":"2021-02-09T09:29:51","date_gmt":"2021-02-09T08:29:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3174"},"modified":"2021-09-25T12:16:33","modified_gmt":"2021-09-25T10:16:33","slug":"ricorso-previdenza-complementare-e-risarcimento-del-danno-futuro-presupposti-giuridici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/ricorso-previdenza-complementare-e-risarcimento-del-danno-futuro-presupposti-giuridici\/","title":{"rendered":"Ricorso previdenza complementare e risarcimento del danno futuro \u2013 Presupposti giuridici"},"content":{"rendered":"<p>La\u00a0 \u00a0riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha sancito un cambiamento dei trattamenti previdenziali con il passaggio dal periodo di calcolo retributivo a quello contributivo.<\/p>\n<p>Il Personale delle Forze Armate, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco arruolato dal 1 gennaio 1996, nonch\u00e9 quello che alla data del 31 dicembre 1995 non poteva vantare un\u2019anzianit\u00e0 retributiva pari o superiore a 18 anni, ha subito sensibili conseguenze previdenziali dalla suddetta riforma.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 26 comma 20 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 prevede, per il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, e delle Forze Armate \u2013 esclusi i dirigenti Civili e Militari, il Personale e gli ausiliari di leva \u2013 l\u2019istituzione di forme pensionistiche complementari mediante le procedure di negoziazione e di concertazione previsti dal D.Lgs 12 maggio 1995 n. 195.<\/p>\n<p>Tali procedure prevedevano una concertazione tra le Amministrazioni e le Organizzazioni Sindacali (Forze di Polizia ordinamento civile) e le rappresentanze militari del COCER, mentre l\u2019iniziativa del procedimento per la concertazione spettava al Ministero per la Pubblica Amministrazione, da concludersi con l\u2019emanazione di appositi Decreti del Presidente della Repubblica.<\/p>\n<p>In particolare, per il personale del pubblico impiego cosiddetto contrattualizzato, di cui all\u2019articolo 3 comma 1 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 nel cui ambito rientrano anche il Personale militare e le Forze di Polizia di Stato, le forme pensionistiche complementari potevano\/possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi dalle loro associazioni.<\/p>\n<p>Con gli interventi della Legge delega 243\/2004 e del Decreto Lgs. 252\/2005 di riordino del sistema di previdenza complementare, anche per il settore del pubblico impiego, stabilendo per i lavoratori dipendenti pubblici di continuare ad applicare la normativa prevista nel Decreto Lgs. 124\/1993.<\/p>\n<p>Il Decreto Legge 78\/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122\/2010, ha previsto per il personale dipendente pubblico in regime di TFS (ma non per il comparto Sicurezza e Difesa) che, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2011 e con riferimento alte anzianit\u00e0 successive a questa data, la prestazione sia calcolata con il metodo di computo del TFR .<\/p>\n<p>In sintesi per poter avviare la previdenza complementare per il comparto Sicurezza e Difesa negli anni a seguire il 1995 anno di ingresso della riforma Dini di cui alla Legge 335\/95 sono stati avviati diversi tavoli di trattativa che non hanno prodotto risultati.<\/p>\n<p>Attualmente il Personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate:<\/p>\n<p>non pu\u00f2 optare per la trasformazione del TFS in TFR all\u2019atto dell\u2019adesione ad una forma pensionistica complementare, perch\u00e9 questa facolt\u00e0 non \u00e8 stata introdotta dalle procedure concertative e negoziali di cui al D.Lgs n. 195 del 1995 ed alle quali la legge ha demandato il compito di istituire le forme pensionistiche complementari su base collettiva e di disciplinare l\u2019estensione del TFR. L\u2019entit\u00e0 del danno richiesto (determinato al momento della presentazione del ricorso) potr\u00e0 essere compresa, da stime e parametri effettuati, ad oggi tra Euro 5.000,00 \/20.000,00.<br \/>\nOvviamente, sar\u00e0 il Tar competente a decidere, in ultima istanza, l\u2019importo spettante. I destinatari del risarcimento danni per la mancata attivazione della Pensione Complementare comprendono tutto il personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico:<\/p>\n<p>Forze Armate; Forze di Polizia a ordinamento civile e militare (Polizia di Stato, Polizia<br \/>\nPenitenziaria, Guardia di Finanza), Carabinieri, Vigili del Fuoco.<br \/>\nAl suddetto ricorso possono aderire gli appartenenti alla Forze di Polizia sia ad ordinamento civile<br \/>\nche militare sia che siano ancora in servizio o che siano stati posti in quiescenza\/ congedo, che<br \/>\nsiano in possesso dei seguenti requisiti:<br \/>\n\u2022 Non possono contare su un\u2019anzianit\u00e0 di servizio al 31.12.95, superiore ai 18 anni (ivi<br \/>\ncompresi i contributi figurativi da riscatto e\/o ricongiunzione) e che quindi si trovino nel<br \/>\nsistema cd. \u201cmisto\u201d<br \/>\n\u2022 Avranno la pensione calcolata col sistema c.d. \u201ccontributivo puro\u201d poich\u00e9\u2019 assunti dal<br \/>\n01.01.1996.<\/p>\n<p>Per info : 3331039790<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La\u00a0 \u00a0riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha sancito [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"footnotes":""},"categories":[81],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3174"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3174"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3174\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3426,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3174\/revisions\/3426"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3174"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3174"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3174"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}