{"id":3165,"date":"2021-02-09T09:21:32","date_gmt":"2021-02-09T08:21:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/?p=3165"},"modified":"2021-02-11T15:20:58","modified_gmt":"2021-02-11T14:20:58","slug":"ricorso-per-ricongiunzione-al-coniuge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/ricorso-per-ricongiunzione-al-coniuge\/","title":{"rendered":"Ricorso per ricongiunzione al coniuge"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\">E\u2019 certamente importante una recente sentenza del TAR della Puglia in tema di trasferimenti nelle Forze Armate per il ricongiungimento familiare.<br \/>\nI giudici del tribunale amministrativo hanno chiesto il riesame per l\u2019istanza di trasferimento presentata da un militare per il ricongiungimento alla propria famiglia \u2013 in base a quanto stabilito dall\u2019articolo 42 bis del decreto legislativo 151\/2001 \u2013 rifiutata per\u00f2 dall\u2019amministrazione di appartenenza.<br \/>\nUna pronuncia molto importante perch\u00e9 rappresenta un nuovo capitolo del dibattito tra amministrazione e appartenenti alle Forze Armate riguardo al tema del trasferimento temporaneo per la tutela e il sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0.<br \/>\nNel dettaglio, l\u2019amministrazione si \u00e8 rifiutata di concedere il trasferimento temporaneo ad un appartenente alle Forze Armate, ritenendo migliorati i problemi familiari indicati dal militare e anteponendo le esigenze di organico della sede di provenienza e di auspicata destinazione.<br \/>\nPrima di andare avanti e vedere come ha deciso il tribunale amministrativo \u00e8 bene soffermarci un attimo sull\u2019articolo 42 bis del d.lgs 151\/2001, cos\u00ec da capire quali sono le tutele riconosciute ai militari in merito al ricongiungimento familiare.<br \/>\nTrasferimento temporaneo: cosa dice l\u2019articolo 42 bis d.lgs 151\/2001<br \/>\nQuesto articolo si applica per la mobilit\u00e0 di tutti i dipendenti pubblici: qui si legge che quando il dipendente di amministrazioni pubbliche ha figli minori fino a tre anni pu\u00f2 richiedere il trasferimento temporaneo \u2013 e anche frazionato \u2013 per un periodo che complessivamente non deve superare i tre anni.<br \/>\nPer ovvi motivi la richiesta di trasferimento deve riguardare una sede di servizio che si trova nella stessa provincia, o regione, in cui l\u2019altro genitore esercita l\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<br \/>\nCi sono per\u00f2 delle tutele riconosciute all\u2019amministrazione: l\u2019accoglimento della richiesta di trasferimento, infatti, deve essere \u201csubordinato alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo l\u2019assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione\u201d.<br \/>\nIl dissenso in ogni caso deve essere motivato e comunicato al dipendente entro 30 giorni dalla sua richiesta.<br \/>\nCi sono quindi delle circostanze in cui il trasferimento pu\u00f2 non essere accordato: questo ad esempio quando il militare che ne fa richiesta \u00e8 privo di specializzazioni e quindi non pu\u00f2 essere trasferito presso un\u2019altra sede dove ci sono delle prevalenti esigenze di servizio o di carenze di organico.<br \/>\nTrasferimento temporaneo: il caso di specie<\/p>\n<p>Nel caso di specie il militare ha fatto richiesta del trasferimento temporaneo chiedendo lo spostamento in una caserma situata in una citt\u00e0 pi\u00f9 vicina alla sua famiglia.<br \/>\nL\u2019Amministrazione per\u00f2 ha risposto in maniera negativa all\u2019istanza, visto che i problemi familiari indicati \u2013 ossia i seri problemi di salute sia dei figli che della madre \u2013 erano decisamente migliorati e che al momento non era possibile, per esigenze di organico sia della sede di impiego che in quella per la quale si chiedeva il trasferimento, accogliere la sua richiesta.<br \/>\nLa decisione del TAR della Puglia<br \/>\nSecondo i giudici del TAR della Puglia, per i quali questo non \u00e8 stato uno dei primi casi di respingimento di una richiesta di trasferimento temporaneo, il rifiuto non si fonda su basi solide.<br \/>\nNel dettaglio, con l\u2019ordinanza 94\/2019 pubblicata lo scorso 7 marzo, il TAR della Puglia ha accolto l\u2019istanza cautelare presentata dal militare, obbligando l\u2019Amministrazione militare ad un riesame dell\u2019istanza. Questo dovr\u00e0 avvenire sulla base delle ragioni poste come fondamento della richiesta di trasferimento e non solamente delle funzioni effettive del militare che \u2013 come anticipato \u2013 nel caso di specie privo di alcuna specializzazione.<br \/>\nD\u2019altronde non \u00e8 la prima volta che ad un militare privo di impiego viene accolta la richiesta di trasferimento. Un caso analogo era gi\u00e0 stato valutato dallo stesso tribunale, ed \u00e8 proprio per questo motivo che il collegio giudicante ha chiesto il riesame dell\u2019istanza. Come si legge nella sentenza, infatti, la \u201cpresenza di un identico caso risolto favorevolmente in sede cautelare pu\u00f2 essere utilizzato per decidere in maniera analoga una domanda simile\u201d.<br \/>\nI giudici \u2013 e qui sta il punto centrale di questo articolo \u2013 hanno quindi fatto chiarezza su come utilizzare \u2013 in sede cautelare \u2013 un caso deciso nella stessa maniera dal TAR; tutti i militari devono godere dello stesso trattamento, ecco perch\u00e9, specialmente nell\u2019ambito del trasferimento per ricongiungimento familiare, le sentenze precedenti assumono una rilevante importanza.<\/p>\n<p>*****************<\/p>\n<p>Per info contattare lo studio Sposito al seguente numero di cellulare : 3331039790<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E\u2019 certamente importante una recente sentenza del TAR della Puglia [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"footnotes":""},"categories":[81],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3165"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3165"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3165\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3363,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3165\/revisions\/3363"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3165"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3165"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiosposito.it\/legale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3165"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}